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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 16/02/2026, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1537/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
CARDONA BI RG, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7366/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nocera Inferiore - Piazza Diaz 1 84014 Nocera Inferiore SA
Difeso da
Difensore_3 Avv. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2811/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
11 e pubblicata il 25/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12767/2020 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno giudizio origina dall'intimazione di pagamento notificata all'odierno appellante dell'avviso di accertamento –provvedimento n.12767 del 25/09/2020, emesso dal Comune di Nocera Inferiore in materia di TARI 2019, notificato in data 14 Febbraio 2023 – per un importo totale di Euro 22.166,00 compresi di interessi e sanzioni (il solo tributo corrisponde ad € 17.231,00.
Va premesso in questa sede, come peraltro evidenziato dal contribuente nell'atto di appello che tra Comune di Nocera Inferiore ed alla Ricorrente_1 srl è in corso, dall'anno2016, un contenzioso reiterato sulla tassazione TARI dell'immobile dedicato all'attività industriale di smaltimento rifiuti dove insiste l'impianto Termovalorizzatore che smaltisce anche i rifiuti conferiti e prodotti dal medesimo Comune di
Nocera Inferiore.
La contestazione riguarda principalmente il dettaglio delle aree esterne dedicate e utilizzate per l'attività di smaltimento rifiuti ovvero produttive di rifiuti speciali smaltiti in proprio. A sostegno delle tesi del contribuente è stata redatta una perizia che nel contenzioso in essere non appare essere stata prodotta e sostenuta utilmente all'anno di contestazione non potendo avere la dichiarazione di esenzione invocata un effetto retroattivo rispetto all'avviso impugnato anche in questa sede.
Secondo l'appellante la sentenza di prime cure sarebbe errata in quanto non valorizzerebbe nel caso di specie il principio di non contestazione basato su una circostanza di fatto ben nota al Comune, ovvero la circostanza che nessun mutamento dello stato dei luoghi sarebbe intervenuto dal 2016 in poi e che la società smaltisce i rifiuti per il tramite del termovalorizzatore.
Pertanto, secondo la prospettazione dell'appellante i giudici della attuale Corte dovrebbero confermare il mancato mutamento dello stato dei luoghi ed accogliere il gravame sulla base della non contestata destinazione accessoria/operativa delle aree in questione rispetto allo smaltimento dei rifiuti effettuato nell'opificio.
Invoca la riforma della pronuncia anche in relazione alle sanzioni con riferimento alla corretta determinazione del cumulo ritenendo di non poter subire le sanzioni irrogate per intero per ogni anno in virtù delle singole asserite violazioni.
La società richiama quanto evidenziato nel ricorso di primo grado indicando analiticamente le aree scoperte, a suo dire, esenti dalla possibilità di essere ricondotte al pagamento della TARI ( stoccaggio, silos, lavorazione vasche, transito e manovra e area ponte). La questione controversia riguarda invero la parte variabile della imposizione fiscale e non quella fissa. Il contribuente invoca l'esimente relativa all'obiettiva incertezza sul tema e censura l'illegittima applicazione di sanzioni che avrebbero dovuto tener conto della condotta continuata e del cumulo giuridico non applicato.
Agli atti, la parte contribuente, ha depositato una pronuncia del 2025 sul tema che accoglie parzialmente le istanze del TO in relazione al versamento TARI 2017.
Concludeva per l'accoglimento dell'appello come proposto.
Si costituiva il Comune di Nocera inferiore deducendo che l'appellante ha iniziato la sua attività in data 25/07/1995, omettendo di presentare la dichiarazione iniziale TARSU ex art. 70, D.Lgs. n. 507/1993. Tale omissione è cristallizzata in primo grado dalle sentenze CTP SA n. 3869/02/2017, CTP SA n.
3868/02/2017 e CTP SA n. 3867/02/2017, poi confermata in secondo grado dalle rispettive sentenze di appello della CTR Campania, Sez. Stacc. di SA n. 7526/05/2019, n. 7528/05/2019 e n. 7524/05/2019.
Con relazione datata 02/05/2016 dell'ing. Nominativo_1 , l'appellante ha comunicato di detenere, alla Indirizzo_1, locali per mq.
3.445 ed un'area scoperta operativa di mq. 6.123, non richiedendo, però, in tale circostanza, alcuna esenzione, totale o parziale, per i locali e l'area scoperta detenuta.
Sostiene l'appellante che l'area scoperta operativa di mq.
6.123 sia esente dalla TARI perché nei locali detenuti, contigui alla stessa, vengono prodotti soltanto rifiuti speciali, ma ciò ha effetto – eventualmente – solo a far data dalla relazione datata 15/03/2023 dell'ing. Nominativo_1, che produce effetti soltanto per il futuro.
Il Comune effettua la raccolta dei rifiuti, predisponendo la differenziazione degli stessi in tutto il territorio comunale, pertanto l'utilizzo di un termovalorizzatore non sarebbe comunque idoneo ad escludere in toto la tassazione.
Il Giudice di prime cure avrebbe a dire del resistente delibato legittimamente, stante l'onere della prova in capo al ricorrente, odierno appellante. Onere che non sarebbe stato assolto quanto allo smaltimento in proprio.
Parte ricorrente ha omesso la presentazione della dichiarazione iniziale TARI e pertanto alcuna esenzione per l'annualità 2019 in contestazione può, a dire del Comune essere fatta valere.
La relazione datata 15/03/2023 dell'ing. Nominativo_1 produce, infatti, effetti soltanto dal 2023 in poi.
L'esenzione, totale o parziale, costituisce, invero, un'eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale, ed - in quanto tale - non può, pertanto, che essere dimostrata dal contribuente che intenda avvalersene.
Ne discende, dunque, che il contribuente deve, in primis, dimostrare, per ciascun anno di imposta, che nelle aree adibite a tali produzioni si formino rifiuti speciali e deve altresì fornire la prova, prevista dall'art. 1, comma 649, Legge 27/12/2013 n. 147, del trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente.
Esclusivamente nel concorso di entrambi gli elementi su indicati - la cui sussistenza in concreto sia stata dimostrata dal contribuente - l'esenzione totale o parziale da imposta ai sensi del D. LGS. n. 507 del
1993, art. 62, comma 3, può essere, pertanto, accordata al contribuente medesimo, concorso che nel caso di specie non si sarebbe riscontrato.
Il Comune ha, quindi, concluso per il rigetto dell'appello proposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Profilo di natura dirimente per decidere la controversia in esame riguarda l'analisi dei presupposti impositivi e la Cassazione è di recente tornata sul tema proprio con riferimento ad un caso analogo a quello che ci occupa. La Corte Suprema di Cassazione (Cass., sez. trib., ord. 15 maggio 2024, n. 13455
e Cass., sez. trib., sent. 28 agosto 2024, n. 23228) consolida un'interpretazione sulla normativa TARI secondo cui sugli stabilimenti industriali e sui depositi connessi alle aree di lavorazione è sempre dovuta la quota fissa per la produzione di rifiuti speciali, diversamente dall'esenzione limitata, alla sola quota variabile. La norma di riferimento (art. 1, comma 649, L. 27 dicembre 2013, n. 147), tuttavia, esclude le aree ove si formano prevalentemente e continuativamente rifiuti speciali non assimilabili. Sulle superfici produttive di tali rifiuti, pertanto, non si manifesta alcun presupposto impositivo in quanto escluso per legge.
L'appello è soltanto parzialmente fondato come da motivazione che segue.
Va premesso che l'avviso di accertamento è stato emesso dal Servizio Tributi del Comune di Nocera
Inferiore per richiedere la tassa rifiuti per l'area scoperta operativa detenuta sul territorio comunale da parte dell'appellante sulla base della presentazione all'Ufficio TARI della relazione datata 02/05/2016 dell'ing. Nominativo_1 che comunicava che la società deteneva, alla Indirizzo_1, locali per mq.
3.445 ed un'area scoperta operativa di mq.
6.123. Da tale relazione non si evince, come già ribadito negli atti difensivi, che veniva richiesta alcuna esenzione, totale o parziale, per i locali e l'area scoperta detenute dalla società.
L'esclusione dalla tassazione richiede come suo presupposto indefettibile la presentazione della dichiarazione, gravando sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni che giustificano la non applicazione del tributo ( sul punto cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 10099 del 16/04/2021).
Del pari risulta indubitabile su chi gravi l'onere probatorio di simile effetto.
Risulta invero pacificamente acquisita al processo la circostanza temporale per cui con la perizia dell'ing. Nominativo_1 del 15/03/2023 il contribuente invocava agevolazioni a suo favore che avrebbero comportato le esenzioni già in contestazione tra le parti. Nessun effetto retroattivo potrebbe avere simile dichiarazione
(cfr. Ord. Cass. 28250/2019).
La Cassazione, Sez. 5, con l'Ordinanza n. 9051 del 30/03/2023 in tema di TARI ha statuito che “le variazioni delle condizioni di applicabilità dell'imposta hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si
è verificato il mutamento della situazione di fatto o di diritto, ove dichiarate entro i 60 giorni successivi, altrimenti decorrono dal giorno della dichiarazione, poiché, pur essendo consentito al contribuente di comunicare in ogni momento all'ente impositore la variazione, si esclude che la stessa possa esplicare efficacia retroattiva”. La Corte di Cassazione, Sez. V, con l'Ordinanza n. 25435 del 29/8/2023 ribadisce che le riduzioni ed esenzioni della Tari presuppongono l'obbligo della preventiva dichiarazione del contribuente. In caso di tardiva comunicazione la tassa non è dovuta per le annualità successive.
Tornando alla questione relativa alle aree scoperte in connessione con la parte variabile del tributo va richiamato quanto di recente statuito dalla Suprema Corte.
Con ordinanza n. 5744/2023 del 24/02/2023 si è argomentato che l'area scoperta adibita a parcheggio è assoggettata alla TARI in ragione dell'idoneità della stessa a produrre rifiuti, in quanto luogo frequentato da veicoli e persone. La Corte di Cassazione, Sez. V, con l'ordinanza n. 14718/2023 del 26/05/2023, ha evidenziato che : “in tema di TARES, ha esclusa la tassazione solo per le aree scoperte che, ai sensi del codice civile, presentano la condizione della pertinenza soggettiva e oggettiva rispetto al locale o all'area principale e purché non siano operative;
l'operatività consiste nell'idoneità a produrre rifiuti ulteriori rispetto al locale e all'area principale che già versa il tributo e non rappresenta dunque un'ulteriore estensione dell'attività svolta”.
In conseguenza di tale ragionamento appare conseguenziale che il Comune non abbia diritto a richiedere la Tari in termini di tariffa variabile considerato che non effettua alcun servizio di smaltimento per l'appellante, avvenendo lo smaltimento dei rifiuti di quest'ultimo in proprio e con termovalorizzatore. Di qui l'esigenza di rideterminazione della misura del tributo sulla base di tale presupposto sostanziale.
Con riguardo all'ulteriore motivo di censura, va rilevato che in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, debba essere applicato il cumulo giuridico, con conseguente rideterminazione delle sanzioni irrogate.
Sebbene l'approvazione del decreto attuativo della riforma delle sanzioni (Legge 9 agosto 2023, n. 111), adottato in attuazione della Delega fiscale sia stato ritenuto applicabile ratione temporis dal 2024 in poi, va l la pena di ricordare che la giurisprudenza consente in via sostanziale l'applicazione del cumulo invocato dal contribuente (cfr. ord. Cass. N.3885 del 12.02.2024), ritenendo che la reiterata violazione dell'obbligo di versamento per più annualità, riferito allo stesso immobile, può beneficiare della sanzione unica più grave, aumentata dalla metà al triplo prevista nell'articolo 12, comma 5, D.Lgs. 472/1997.
Di conseguenza l'accoglimento del gravame riguarda lo scorporo della parte variabile dalla richiesta del
Comune e l'applicazione del cumulo giuridico per le sanzioni.
Le spese, considerato l'esito complessivo della lite, vanno integralmente compensate tra l parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello come specificato in parte motiva.
Spese compensate
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
CARDONA BI RG, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7366/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nocera Inferiore - Piazza Diaz 1 84014 Nocera Inferiore SA
Difeso da
Difensore_3 Avv. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2811/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
11 e pubblicata il 25/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12767/2020 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno giudizio origina dall'intimazione di pagamento notificata all'odierno appellante dell'avviso di accertamento –provvedimento n.12767 del 25/09/2020, emesso dal Comune di Nocera Inferiore in materia di TARI 2019, notificato in data 14 Febbraio 2023 – per un importo totale di Euro 22.166,00 compresi di interessi e sanzioni (il solo tributo corrisponde ad € 17.231,00.
Va premesso in questa sede, come peraltro evidenziato dal contribuente nell'atto di appello che tra Comune di Nocera Inferiore ed alla Ricorrente_1 srl è in corso, dall'anno2016, un contenzioso reiterato sulla tassazione TARI dell'immobile dedicato all'attività industriale di smaltimento rifiuti dove insiste l'impianto Termovalorizzatore che smaltisce anche i rifiuti conferiti e prodotti dal medesimo Comune di
Nocera Inferiore.
La contestazione riguarda principalmente il dettaglio delle aree esterne dedicate e utilizzate per l'attività di smaltimento rifiuti ovvero produttive di rifiuti speciali smaltiti in proprio. A sostegno delle tesi del contribuente è stata redatta una perizia che nel contenzioso in essere non appare essere stata prodotta e sostenuta utilmente all'anno di contestazione non potendo avere la dichiarazione di esenzione invocata un effetto retroattivo rispetto all'avviso impugnato anche in questa sede.
Secondo l'appellante la sentenza di prime cure sarebbe errata in quanto non valorizzerebbe nel caso di specie il principio di non contestazione basato su una circostanza di fatto ben nota al Comune, ovvero la circostanza che nessun mutamento dello stato dei luoghi sarebbe intervenuto dal 2016 in poi e che la società smaltisce i rifiuti per il tramite del termovalorizzatore.
Pertanto, secondo la prospettazione dell'appellante i giudici della attuale Corte dovrebbero confermare il mancato mutamento dello stato dei luoghi ed accogliere il gravame sulla base della non contestata destinazione accessoria/operativa delle aree in questione rispetto allo smaltimento dei rifiuti effettuato nell'opificio.
Invoca la riforma della pronuncia anche in relazione alle sanzioni con riferimento alla corretta determinazione del cumulo ritenendo di non poter subire le sanzioni irrogate per intero per ogni anno in virtù delle singole asserite violazioni.
La società richiama quanto evidenziato nel ricorso di primo grado indicando analiticamente le aree scoperte, a suo dire, esenti dalla possibilità di essere ricondotte al pagamento della TARI ( stoccaggio, silos, lavorazione vasche, transito e manovra e area ponte). La questione controversia riguarda invero la parte variabile della imposizione fiscale e non quella fissa. Il contribuente invoca l'esimente relativa all'obiettiva incertezza sul tema e censura l'illegittima applicazione di sanzioni che avrebbero dovuto tener conto della condotta continuata e del cumulo giuridico non applicato.
Agli atti, la parte contribuente, ha depositato una pronuncia del 2025 sul tema che accoglie parzialmente le istanze del TO in relazione al versamento TARI 2017.
Concludeva per l'accoglimento dell'appello come proposto.
Si costituiva il Comune di Nocera inferiore deducendo che l'appellante ha iniziato la sua attività in data 25/07/1995, omettendo di presentare la dichiarazione iniziale TARSU ex art. 70, D.Lgs. n. 507/1993. Tale omissione è cristallizzata in primo grado dalle sentenze CTP SA n. 3869/02/2017, CTP SA n.
3868/02/2017 e CTP SA n. 3867/02/2017, poi confermata in secondo grado dalle rispettive sentenze di appello della CTR Campania, Sez. Stacc. di SA n. 7526/05/2019, n. 7528/05/2019 e n. 7524/05/2019.
Con relazione datata 02/05/2016 dell'ing. Nominativo_1 , l'appellante ha comunicato di detenere, alla Indirizzo_1, locali per mq.
3.445 ed un'area scoperta operativa di mq. 6.123, non richiedendo, però, in tale circostanza, alcuna esenzione, totale o parziale, per i locali e l'area scoperta detenuta.
Sostiene l'appellante che l'area scoperta operativa di mq.
6.123 sia esente dalla TARI perché nei locali detenuti, contigui alla stessa, vengono prodotti soltanto rifiuti speciali, ma ciò ha effetto – eventualmente – solo a far data dalla relazione datata 15/03/2023 dell'ing. Nominativo_1, che produce effetti soltanto per il futuro.
Il Comune effettua la raccolta dei rifiuti, predisponendo la differenziazione degli stessi in tutto il territorio comunale, pertanto l'utilizzo di un termovalorizzatore non sarebbe comunque idoneo ad escludere in toto la tassazione.
Il Giudice di prime cure avrebbe a dire del resistente delibato legittimamente, stante l'onere della prova in capo al ricorrente, odierno appellante. Onere che non sarebbe stato assolto quanto allo smaltimento in proprio.
Parte ricorrente ha omesso la presentazione della dichiarazione iniziale TARI e pertanto alcuna esenzione per l'annualità 2019 in contestazione può, a dire del Comune essere fatta valere.
La relazione datata 15/03/2023 dell'ing. Nominativo_1 produce, infatti, effetti soltanto dal 2023 in poi.
L'esenzione, totale o parziale, costituisce, invero, un'eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale, ed - in quanto tale - non può, pertanto, che essere dimostrata dal contribuente che intenda avvalersene.
Ne discende, dunque, che il contribuente deve, in primis, dimostrare, per ciascun anno di imposta, che nelle aree adibite a tali produzioni si formino rifiuti speciali e deve altresì fornire la prova, prevista dall'art. 1, comma 649, Legge 27/12/2013 n. 147, del trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente.
Esclusivamente nel concorso di entrambi gli elementi su indicati - la cui sussistenza in concreto sia stata dimostrata dal contribuente - l'esenzione totale o parziale da imposta ai sensi del D. LGS. n. 507 del
1993, art. 62, comma 3, può essere, pertanto, accordata al contribuente medesimo, concorso che nel caso di specie non si sarebbe riscontrato.
Il Comune ha, quindi, concluso per il rigetto dell'appello proposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Profilo di natura dirimente per decidere la controversia in esame riguarda l'analisi dei presupposti impositivi e la Cassazione è di recente tornata sul tema proprio con riferimento ad un caso analogo a quello che ci occupa. La Corte Suprema di Cassazione (Cass., sez. trib., ord. 15 maggio 2024, n. 13455
e Cass., sez. trib., sent. 28 agosto 2024, n. 23228) consolida un'interpretazione sulla normativa TARI secondo cui sugli stabilimenti industriali e sui depositi connessi alle aree di lavorazione è sempre dovuta la quota fissa per la produzione di rifiuti speciali, diversamente dall'esenzione limitata, alla sola quota variabile. La norma di riferimento (art. 1, comma 649, L. 27 dicembre 2013, n. 147), tuttavia, esclude le aree ove si formano prevalentemente e continuativamente rifiuti speciali non assimilabili. Sulle superfici produttive di tali rifiuti, pertanto, non si manifesta alcun presupposto impositivo in quanto escluso per legge.
L'appello è soltanto parzialmente fondato come da motivazione che segue.
Va premesso che l'avviso di accertamento è stato emesso dal Servizio Tributi del Comune di Nocera
Inferiore per richiedere la tassa rifiuti per l'area scoperta operativa detenuta sul territorio comunale da parte dell'appellante sulla base della presentazione all'Ufficio TARI della relazione datata 02/05/2016 dell'ing. Nominativo_1 che comunicava che la società deteneva, alla Indirizzo_1, locali per mq.
3.445 ed un'area scoperta operativa di mq.
6.123. Da tale relazione non si evince, come già ribadito negli atti difensivi, che veniva richiesta alcuna esenzione, totale o parziale, per i locali e l'area scoperta detenute dalla società.
L'esclusione dalla tassazione richiede come suo presupposto indefettibile la presentazione della dichiarazione, gravando sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni che giustificano la non applicazione del tributo ( sul punto cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 10099 del 16/04/2021).
Del pari risulta indubitabile su chi gravi l'onere probatorio di simile effetto.
Risulta invero pacificamente acquisita al processo la circostanza temporale per cui con la perizia dell'ing. Nominativo_1 del 15/03/2023 il contribuente invocava agevolazioni a suo favore che avrebbero comportato le esenzioni già in contestazione tra le parti. Nessun effetto retroattivo potrebbe avere simile dichiarazione
(cfr. Ord. Cass. 28250/2019).
La Cassazione, Sez. 5, con l'Ordinanza n. 9051 del 30/03/2023 in tema di TARI ha statuito che “le variazioni delle condizioni di applicabilità dell'imposta hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si
è verificato il mutamento della situazione di fatto o di diritto, ove dichiarate entro i 60 giorni successivi, altrimenti decorrono dal giorno della dichiarazione, poiché, pur essendo consentito al contribuente di comunicare in ogni momento all'ente impositore la variazione, si esclude che la stessa possa esplicare efficacia retroattiva”. La Corte di Cassazione, Sez. V, con l'Ordinanza n. 25435 del 29/8/2023 ribadisce che le riduzioni ed esenzioni della Tari presuppongono l'obbligo della preventiva dichiarazione del contribuente. In caso di tardiva comunicazione la tassa non è dovuta per le annualità successive.
Tornando alla questione relativa alle aree scoperte in connessione con la parte variabile del tributo va richiamato quanto di recente statuito dalla Suprema Corte.
Con ordinanza n. 5744/2023 del 24/02/2023 si è argomentato che l'area scoperta adibita a parcheggio è assoggettata alla TARI in ragione dell'idoneità della stessa a produrre rifiuti, in quanto luogo frequentato da veicoli e persone. La Corte di Cassazione, Sez. V, con l'ordinanza n. 14718/2023 del 26/05/2023, ha evidenziato che : “in tema di TARES, ha esclusa la tassazione solo per le aree scoperte che, ai sensi del codice civile, presentano la condizione della pertinenza soggettiva e oggettiva rispetto al locale o all'area principale e purché non siano operative;
l'operatività consiste nell'idoneità a produrre rifiuti ulteriori rispetto al locale e all'area principale che già versa il tributo e non rappresenta dunque un'ulteriore estensione dell'attività svolta”.
In conseguenza di tale ragionamento appare conseguenziale che il Comune non abbia diritto a richiedere la Tari in termini di tariffa variabile considerato che non effettua alcun servizio di smaltimento per l'appellante, avvenendo lo smaltimento dei rifiuti di quest'ultimo in proprio e con termovalorizzatore. Di qui l'esigenza di rideterminazione della misura del tributo sulla base di tale presupposto sostanziale.
Con riguardo all'ulteriore motivo di censura, va rilevato che in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, debba essere applicato il cumulo giuridico, con conseguente rideterminazione delle sanzioni irrogate.
Sebbene l'approvazione del decreto attuativo della riforma delle sanzioni (Legge 9 agosto 2023, n. 111), adottato in attuazione della Delega fiscale sia stato ritenuto applicabile ratione temporis dal 2024 in poi, va l la pena di ricordare che la giurisprudenza consente in via sostanziale l'applicazione del cumulo invocato dal contribuente (cfr. ord. Cass. N.3885 del 12.02.2024), ritenendo che la reiterata violazione dell'obbligo di versamento per più annualità, riferito allo stesso immobile, può beneficiare della sanzione unica più grave, aumentata dalla metà al triplo prevista nell'articolo 12, comma 5, D.Lgs. 472/1997.
Di conseguenza l'accoglimento del gravame riguarda lo scorporo della parte variabile dalla richiesta del
Comune e l'applicazione del cumulo giuridico per le sanzioni.
Le spese, considerato l'esito complessivo della lite, vanno integralmente compensate tra l parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello come specificato in parte motiva.
Spese compensate