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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Prato, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Prato |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente PIERAGNOLI GIACOMO, Relatore GHERARDINI ALESSANDRO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 256/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
ed elettivamente domiciliato presso l.corsini@legalmail.it
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CESS.NE P.IVA n. PROVV. DEL 16/07/2025 IVA-ALTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso trasmesso in data 16/10/2025, la società , impugnava l'atto di revoca della partita Iva n. TZ6T150000312, con il quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Prato a seguito di un accesso effettuato presso la sede legale della società, non veniva rinvenuto nessun locale dell'azienda e neppure nessuna insegna che giustificasse l'esistenza. Appurato poi la presenza di gravi inadempimenti fiscali, come omesse dichiarazioni, versamenti mancanti e ruoli rilevanti, hanno portato l'Ufficio alla cessazione della Partita IVA come previsto dall'art. 35 comma 15 bis del D.P.R. 633/1972. La società ricorrente, fa presente che a seguito dei chiarimenti richiesti, aveva presentato due istanze in autotutela spiegando i motivi delle suddette mancanze, ma entrambe negate con atto di diniego. Continuando a contestare l'operato dell'Ufficio, eccepisce:
- La nullità dell'atto di revoca della partita iva, in quanto lo ritiene illegittimo e immotivato, per il fatto che la mancanza di una sede (che può essere stabilita anche presso il commercialista), e la mancanza di una cassetta postale, non sarebbe sufficiente per dimostrare l'inesistenza della società. Tra l'altro sostiene che la normativa citata nell'atto sia valida soltanto in presenza di nuove attività, entro i primi sei mesi dalla loro costituzione, la ricorrente è attiva da più di quattro anni. Inoltre l'Ufficio, avrebbe dovuto convocare la ricorrente per spiegare i motivi del mancato versamento e della presentazione della dichiarazione (ancora nei termini), visto che per gli anni precedenti, queste erano state tutte presentante, fa anche presente che questa Corte di Giustizia, con la sentenza n.12/2/23 emessa dalla Sezione n.2 in data 02/03/2023, ha accolto le doglianze del contribuente per analoga questione annullando il provvedimento di cessazione di partita Iva.
- Nel merito, ritiene che rientri nella prassi aziendale il fatto che molte società come la ricorrente, istituiscano la propria sede legale, presso il proprio commercialista. Contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, non ritiene di possedere un profilo di grave pericolosità fiscale, tanto da meritarsi la chiusura della partita Iva, in quanto tutti i debiti fiscali maturati, vengono pagati, man mano che la società riesce ad incassare dai propri clienti e comunque per questo motivo l'Agenzia avrebbe potuto procedere con un accertamento fiscale, ma non con la chiusura della partita Iva. Chiede quindi che venga accolto il ricorso, con il ripristino della partita Iva, con vittoria di spese di giudizio.
Con controdeduzioni trasmesse in data 20/11/2025, l'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio e insistendo nella pretesa ha fatto conoscere che all'indirizzo della sede dichiarata, sono presenti solo abitazioni ed uffici, non adatti all'attività dichiarata di lavori edili e alla C.C.I.A.A. non risultano sedi operative, la ricorrente ha prodotto un contratto di affitto però già risolto in data 31/01/2024. Non ritiene normalità dichiarare di avere sede in un posto ma essere reperibili in un altro e non sussiste alcuna ragionevole spiegazione al mancato rinvenimento di un luogo di esercizio dell'attività al momento dell'accesso, allega foto del palazzo dove doveva essere la sede dell'impresa. La società, inoltre, è totalmente destrutturata, ha cumulato diverse infrazioni fiscali, come la mancata presentazione della dichiarazione IVA del 2024, la presentazione del Modello Irap 2022 e 2023 e altre mancanze elencate nelle controdeduzioni, inoltre avrebbe collezionato un ingente debito fiscale e previdenziale, anche questo viene elencato. Ha conseguito importanti volumi d'affari negli anni 2024 e 2025, rispettivamente pari ad € 825.197,61 e € 344.151,07 nell'anno 2025, e avrebbe avuto anche la disponibilità di Bonus Edilizi di importi rilevanti. Riguardo la carenza di motivazione del provvedimento, visto quanto sopra, questo individuerebbe esattamente e in modo analitico le ragioni di rischio che hanno indotto l'Ufficio alla cessazione della partita iva. Chiede quindi di respingere il ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e sentite le parti, questa Corte ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto.
L'atto di chiusura della partita Iva, nasce da due motivi, come previsto dalla normativa e parte come primo aspetto dalI'irreperibilità dell'Impresa presso la sede legale dichiarata, il secondo motivo riguarda il rischio fiscale assai elevato, dato dal fatto che sarebbero state commesse infrazioni e ci sono dei debiti erariali rimasti inevasi. Questo Collegio, ritiene che fosse compito dell'Ufficio, approfondire lo stato dell'impresa, in quanto specialmente per le attività come quella in discussione di lavorazioni edili, molte volte, le aziende che svolgono tale attività, utilizzano il recapito del proprio commercialista, per stabilirci la sede, visto che prevalentemente operano presso i cantieri presi in appalto, cosi come ha fatto la società ricorrente. A dimostrazione di quanto affermato, produce copia dei vari contratti di appalto stipulati. Per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività appare che non ci siano dubbi sul fatto che la società non sia inoperosa, lo dimostrano oltre ai contratti di appalto, anche il fatto che dai DM 10 trasmessi, che la società ha alle proprie dipendenze diversi dipendenti e sicuramente sta pagando l'INAL e l'INPS di questi, altrimenti non potrebbe avere il DURC, per partecipare alle gare di appalto. Riguardo poi alla pericolosità fiscale, gli elementi di rischio, sono dati da alcune mancate presentazioni di dichiarazioni e da dei mancati pagamenti che però come indicato nell'istanza di autotutela, sono stati tutti rateizzati e la società ricorrente, continua a pagare man mano che riesce a incassare le fatture dai clienti. Tra l'altro per il recupero di tali debito, l'Ufficio avrebbe potuto e forse dovuto procedere con l'accertamento che la legge gli consente in questi casi emettendo rituale avviso ex artt. 51 e segg. DPR 633/1972 e artt.38 e segg. DPR 600/1973, con tale strumento sarebbe stato sicuramente più probabile recuperare gli importi dovuti, cosa assai improbabile con la chiusura della partita Iva che paralizza l'impresa e probabilmente non gli permette di incassare dai propri clienti. Riteniamo quindi che il ricorso debba essere accolto e tenuto conto che assumono rilievo per la decisione e dei profili di negligenza evidenziati nella condotta del ricorrente, appaiono ricorrere le condizioni di legge per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Prato
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Prato, lì 16 gennaio 2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente PIERAGNOLI GIACOMO, Relatore GHERARDINI ALESSANDRO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 256/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
ed elettivamente domiciliato presso l.corsini@legalmail.it
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CESS.NE P.IVA n. PROVV. DEL 16/07/2025 IVA-ALTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso trasmesso in data 16/10/2025, la società , impugnava l'atto di revoca della partita Iva n. TZ6T150000312, con il quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Prato a seguito di un accesso effettuato presso la sede legale della società, non veniva rinvenuto nessun locale dell'azienda e neppure nessuna insegna che giustificasse l'esistenza. Appurato poi la presenza di gravi inadempimenti fiscali, come omesse dichiarazioni, versamenti mancanti e ruoli rilevanti, hanno portato l'Ufficio alla cessazione della Partita IVA come previsto dall'art. 35 comma 15 bis del D.P.R. 633/1972. La società ricorrente, fa presente che a seguito dei chiarimenti richiesti, aveva presentato due istanze in autotutela spiegando i motivi delle suddette mancanze, ma entrambe negate con atto di diniego. Continuando a contestare l'operato dell'Ufficio, eccepisce:
- La nullità dell'atto di revoca della partita iva, in quanto lo ritiene illegittimo e immotivato, per il fatto che la mancanza di una sede (che può essere stabilita anche presso il commercialista), e la mancanza di una cassetta postale, non sarebbe sufficiente per dimostrare l'inesistenza della società. Tra l'altro sostiene che la normativa citata nell'atto sia valida soltanto in presenza di nuove attività, entro i primi sei mesi dalla loro costituzione, la ricorrente è attiva da più di quattro anni. Inoltre l'Ufficio, avrebbe dovuto convocare la ricorrente per spiegare i motivi del mancato versamento e della presentazione della dichiarazione (ancora nei termini), visto che per gli anni precedenti, queste erano state tutte presentante, fa anche presente che questa Corte di Giustizia, con la sentenza n.12/2/23 emessa dalla Sezione n.2 in data 02/03/2023, ha accolto le doglianze del contribuente per analoga questione annullando il provvedimento di cessazione di partita Iva.
- Nel merito, ritiene che rientri nella prassi aziendale il fatto che molte società come la ricorrente, istituiscano la propria sede legale, presso il proprio commercialista. Contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, non ritiene di possedere un profilo di grave pericolosità fiscale, tanto da meritarsi la chiusura della partita Iva, in quanto tutti i debiti fiscali maturati, vengono pagati, man mano che la società riesce ad incassare dai propri clienti e comunque per questo motivo l'Agenzia avrebbe potuto procedere con un accertamento fiscale, ma non con la chiusura della partita Iva. Chiede quindi che venga accolto il ricorso, con il ripristino della partita Iva, con vittoria di spese di giudizio.
Con controdeduzioni trasmesse in data 20/11/2025, l'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio e insistendo nella pretesa ha fatto conoscere che all'indirizzo della sede dichiarata, sono presenti solo abitazioni ed uffici, non adatti all'attività dichiarata di lavori edili e alla C.C.I.A.A. non risultano sedi operative, la ricorrente ha prodotto un contratto di affitto però già risolto in data 31/01/2024. Non ritiene normalità dichiarare di avere sede in un posto ma essere reperibili in un altro e non sussiste alcuna ragionevole spiegazione al mancato rinvenimento di un luogo di esercizio dell'attività al momento dell'accesso, allega foto del palazzo dove doveva essere la sede dell'impresa. La società, inoltre, è totalmente destrutturata, ha cumulato diverse infrazioni fiscali, come la mancata presentazione della dichiarazione IVA del 2024, la presentazione del Modello Irap 2022 e 2023 e altre mancanze elencate nelle controdeduzioni, inoltre avrebbe collezionato un ingente debito fiscale e previdenziale, anche questo viene elencato. Ha conseguito importanti volumi d'affari negli anni 2024 e 2025, rispettivamente pari ad € 825.197,61 e € 344.151,07 nell'anno 2025, e avrebbe avuto anche la disponibilità di Bonus Edilizi di importi rilevanti. Riguardo la carenza di motivazione del provvedimento, visto quanto sopra, questo individuerebbe esattamente e in modo analitico le ragioni di rischio che hanno indotto l'Ufficio alla cessazione della partita iva. Chiede quindi di respingere il ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e sentite le parti, questa Corte ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto.
L'atto di chiusura della partita Iva, nasce da due motivi, come previsto dalla normativa e parte come primo aspetto dalI'irreperibilità dell'Impresa presso la sede legale dichiarata, il secondo motivo riguarda il rischio fiscale assai elevato, dato dal fatto che sarebbero state commesse infrazioni e ci sono dei debiti erariali rimasti inevasi. Questo Collegio, ritiene che fosse compito dell'Ufficio, approfondire lo stato dell'impresa, in quanto specialmente per le attività come quella in discussione di lavorazioni edili, molte volte, le aziende che svolgono tale attività, utilizzano il recapito del proprio commercialista, per stabilirci la sede, visto che prevalentemente operano presso i cantieri presi in appalto, cosi come ha fatto la società ricorrente. A dimostrazione di quanto affermato, produce copia dei vari contratti di appalto stipulati. Per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività appare che non ci siano dubbi sul fatto che la società non sia inoperosa, lo dimostrano oltre ai contratti di appalto, anche il fatto che dai DM 10 trasmessi, che la società ha alle proprie dipendenze diversi dipendenti e sicuramente sta pagando l'INAL e l'INPS di questi, altrimenti non potrebbe avere il DURC, per partecipare alle gare di appalto. Riguardo poi alla pericolosità fiscale, gli elementi di rischio, sono dati da alcune mancate presentazioni di dichiarazioni e da dei mancati pagamenti che però come indicato nell'istanza di autotutela, sono stati tutti rateizzati e la società ricorrente, continua a pagare man mano che riesce a incassare le fatture dai clienti. Tra l'altro per il recupero di tali debito, l'Ufficio avrebbe potuto e forse dovuto procedere con l'accertamento che la legge gli consente in questi casi emettendo rituale avviso ex artt. 51 e segg. DPR 633/1972 e artt.38 e segg. DPR 600/1973, con tale strumento sarebbe stato sicuramente più probabile recuperare gli importi dovuti, cosa assai improbabile con la chiusura della partita Iva che paralizza l'impresa e probabilmente non gli permette di incassare dai propri clienti. Riteniamo quindi che il ricorso debba essere accolto e tenuto conto che assumono rilievo per la decisione e dei profili di negligenza evidenziati nella condotta del ricorrente, appaiono ricorrere le condizioni di legge per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Prato
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Prato, lì 16 gennaio 2026