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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/12/2025, n. 18100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18100 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa TA EN Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TA TT Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 55086 2024
TRA Parte 1 (C.F. C.F. 1
e Parte 2 (C.F. C.F. 2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Maria Colalongo, giusta delega in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza dell'11.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti a
Barletta il 19.12.1987.
A sostegno della domanda, i coniugi hanno dedotto che, a far data dalla separazione, non vi è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi. All'udienza dell'11.12.2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio civile deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con il decreto di omologa del Tribunale di Trani
del 21.1.1992; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti,
ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese, attesa la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti a Barletta il
19.12.1987;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Barletta di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1987, atto n. 25, parte n.
I, serie );
NULLA sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11.12.2025
IL GIUDICE REL. LA PRESIDENTE
TA TT TA EN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa TA EN Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TA TT Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 55086 2024
TRA Parte 1 (C.F. C.F. 1
e Parte 2 (C.F. C.F. 2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Maria Colalongo, giusta delega in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza dell'11.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti a
Barletta il 19.12.1987.
A sostegno della domanda, i coniugi hanno dedotto che, a far data dalla separazione, non vi è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi. All'udienza dell'11.12.2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio civile deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con il decreto di omologa del Tribunale di Trani
del 21.1.1992; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti,
ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese, attesa la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti a Barletta il
19.12.1987;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Barletta di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1987, atto n. 25, parte n.
I, serie );
NULLA sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11.12.2025
IL GIUDICE REL. LA PRESIDENTE
TA TT TA EN