Sentenza 27 giugno 2003
Massime • 1
In tema di danneggiamento, l'elemento oggettivo del reato consiste in una modificazione funzionale o strutturale della cosa, di talché, quando il danno prodotto è talmente esiguo da risultare irrilevante, va esclusa la sussistenza del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/06/2003, n. 36302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36302 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale LACANNA Presidente
Dott. Mario FANTACCHIOTTI Consigliere
Dott. Antonio MORGIGNI Consigliere
Dott. Antonio ESPOSITO Consigliere
Dott. Secondo CARMENINI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
CA IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Paola/Sez. Dist. di Scalea;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Carmenini;
Udito il P.G., in persona del dr. F. Cosentino, che ha concluso chiedendo annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste. OSSERVA
CA IO - tratto al giudizio del giudice monocratico del Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, per rispondere del reato previsto dall'art. 635, comma 2, C.p." perché danneggiava, rendendola in parte inservibile, l'autovettura di servizio del comando di polizia municipale di Belvedere Marittimo", il 6.8.1997 - è stato condannato alla pena come in atti per l'ipotesi derubricata di tentativo del delitto contestatogli.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che non era emerso alcun elemento di responsabilità penale del suo assistito. Il ricorso è fondato.
Anche se da una risalente giurisprudenza è stata ammessa la configurabilità del tentativo nel delitto di danneggiamento (v. Cass. Sez. 2, sent. n. 1585 del 9.11.1981 - 17.2.1982 RV 152383), nel caso di specie la questione neppure si pone.
La ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, al di là delle considerazioni meramente ipotetiche, si basa su due dati ben precisi: 1) il danno prodotto all'autovettura è risultato talmente esiguo da non comportare quella modificazione o strutturale della cosa che integra l'elemento oggettivo della fattispecie contestata;
in altre parole il danno è stato inesistente, in quanto del tutto irrilevante;
2) il CA si è limitato a spostare da un parcheggio l'autovettura dei vigili per occuparne il posto con il proprio automezzo.
Questo comportamento, che avrebbe potuto trovare in ipotesi sanzioni di diversa natura, certamente non aveva la rappresentazione, neppure sotto il profilo della mera coscienza e volontà, di arrecare danno al bene altrui;
ed in effetti tale danno non vi fu, come è risultato definitivamente accertato.
La sentenza impugnata contiene, quindi, tutti gli elementi dì fatto dai quali potere argomentare che non sussistono le componenti oggettiva e soggettiva del reato contestato e che l'attività posta in essere non era in alcun modo diretta a commettere il reato stesso;
ne consegue che la sentenza deve essere annullata per insussistenza del fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 22 SETTEMBRE 2003.