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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 09/01/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 93/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 03/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PATERNO' RADDUSA BENEDETTO, Giudice monocratico in data 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5623/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240010810100 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
le parti presenti insistono in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
“Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento descritta in epigrafe aferente la liquidazione ex art. 36-bis DPR 633/1972 del mod. 770 2020, per l'anno d'imposta 2019, di importo complessivo pari a € 812,29. Ne chiede chiede l'annullamento per difetto di motivazione della cartella impugnata in violazione dell'art. 7, L 212/2000 e per l'asserita inesistenza del presupposto impositivo.
Si è costituita l'agenzia contrastando il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita l'accoglimento.
E' pacifico che la partita di ruolo portata dalla cartella impugnata riguardi l'omesso versamento di imposta dichiarata come dovuta dalla contribuente avendo la stessa , nel quadro SX della dichiarazione liquidata, dichiarato un credito da utilizzare in compensazione (di € 5.033,92) per poi operare compensazioni per un importo maggiore (pari a € 5.588,58).
Tale puntuale individuazione della ragione del contendere, ricavabile anche dal portato delle difese della contribuente, neutralizza a monte il rilievo inerente al difetto di motivazione dell'atto impugnato, non potendosi dubitare della piena comprensione della pretesa veicolata dall'amministrazione, anche con riguardo agli accessori, determinabili e determinati ex lege tramite un mero calcolo matematico e dunque contrastabili con immediatezza, ove errati.
Nel merito, è altrettanto pacifico che con dichiarazione ultrannuale operata nel 2024, la contribuente ha riportato, per gli annni dal 2014 al 2019, i crediti inizialmente non compiutamente indicati nell'anno di imposta coperto dalla dichiarazione oggetto di verifica, sanando l'incongruenza che ha dato luogo alla liquidazione automatica in contestazione.
Tanto, tuttavia, non influisce sulla fondatezza della pretesa tributaria in contestazione.
Non rileva, infatti, la tempestività della dichiarazione rispetto all'art. 2 comma 8 bis indicato dalla resistente. Piuttosto, assume decisività il fatto che la ricomposizione della posizione da dichiarare, con la puntuale individuazione del credito da compensare grazie alla integrazione ultrannuale, diviene operativo solo per debiti tributari maturati nell'anno di imposta successivo a quello della dichiarazione integrativa stessa, senza dunque poter incidere sul dato nel caso offerto dalla dichiarazione integratae originariamente errata, recante l'inesettata , non sanata, cristalizzata dall'accertamento automatico contrastato dal ricorso.
Da qui l'infondatezza del ricorso.
Spese compensate, considerando le ragioni della reiezione non esattamente conformi alle obiezioni difensive della resistente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 03/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PATERNO' RADDUSA BENEDETTO, Giudice monocratico in data 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5623/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240010810100 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
le parti presenti insistono in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
“Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento descritta in epigrafe aferente la liquidazione ex art. 36-bis DPR 633/1972 del mod. 770 2020, per l'anno d'imposta 2019, di importo complessivo pari a € 812,29. Ne chiede chiede l'annullamento per difetto di motivazione della cartella impugnata in violazione dell'art. 7, L 212/2000 e per l'asserita inesistenza del presupposto impositivo.
Si è costituita l'agenzia contrastando il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita l'accoglimento.
E' pacifico che la partita di ruolo portata dalla cartella impugnata riguardi l'omesso versamento di imposta dichiarata come dovuta dalla contribuente avendo la stessa , nel quadro SX della dichiarazione liquidata, dichiarato un credito da utilizzare in compensazione (di € 5.033,92) per poi operare compensazioni per un importo maggiore (pari a € 5.588,58).
Tale puntuale individuazione della ragione del contendere, ricavabile anche dal portato delle difese della contribuente, neutralizza a monte il rilievo inerente al difetto di motivazione dell'atto impugnato, non potendosi dubitare della piena comprensione della pretesa veicolata dall'amministrazione, anche con riguardo agli accessori, determinabili e determinati ex lege tramite un mero calcolo matematico e dunque contrastabili con immediatezza, ove errati.
Nel merito, è altrettanto pacifico che con dichiarazione ultrannuale operata nel 2024, la contribuente ha riportato, per gli annni dal 2014 al 2019, i crediti inizialmente non compiutamente indicati nell'anno di imposta coperto dalla dichiarazione oggetto di verifica, sanando l'incongruenza che ha dato luogo alla liquidazione automatica in contestazione.
Tanto, tuttavia, non influisce sulla fondatezza della pretesa tributaria in contestazione.
Non rileva, infatti, la tempestività della dichiarazione rispetto all'art. 2 comma 8 bis indicato dalla resistente. Piuttosto, assume decisività il fatto che la ricomposizione della posizione da dichiarare, con la puntuale individuazione del credito da compensare grazie alla integrazione ultrannuale, diviene operativo solo per debiti tributari maturati nell'anno di imposta successivo a quello della dichiarazione integrativa stessa, senza dunque poter incidere sul dato nel caso offerto dalla dichiarazione integratae originariamente errata, recante l'inesettata , non sanata, cristalizzata dall'accertamento automatico contrastato dal ricorso.
Da qui l'infondatezza del ricorso.
Spese compensate, considerando le ragioni della reiezione non esattamente conformi alle obiezioni difensive della resistente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Spese compensate.