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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
SC OB, RE
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1794/2022 depositato il 13/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RECUPERO CREDIT n. TVKCR2022300127 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato Ricorrente_1 impugnava –chiedendone l'annullamento con vittoria di spese- l'atto di recupero di un credito d'imposta risalente al 2016 utilizzato in compensazione in data 23.11.2017, ritenuto inesistente per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi 2016. Assumeva il ricorrente di non ricordare l'operazione di compensazione ed eccepiva il difetto di sottoscrizione oltre che di motivazione dell'atto impugnato (per omessa allegazione degli atti sottesi e per insufficiente specificazione delle modalità di computo degli interessi).
Agenzia delle Entrate, costituita, contestava le avverse doglianze rilevando il ricorrente non aveva dato alcuna prova del credito di imposta utilizzato in compensazione, non avendo la presentato la dichiarazione dei redditi 2016 e non avendo prodotto alcuna documentazione giustificativa del credito medesimo;
concludeva perciò per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'odierna udienza la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Invero, va anzitutto rilevato che non possono sussistere dubbi circa la paternità dell'operazione di compensazione, avendo l'ufficio allegato il modello F24 trasmesso in data del 23 novembre 2017, acquisito presso il sistema informativo dell'Anagrafe tributaria.
Va poi disattesa l'eccezione relativa al difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato, avendo l'Ufficio prodotto la disposizione di servizio n. 1/2021 del 16 settembre 2022 - versione n. 22 contente la delega di firma del titolare dell'Ufficio nei confronti del funzionario che ha sottoscritto l'atto, Nominativo_1.
Per il resto, la motivazione dell'atto ha ampiamente consentito, anche per relationem, l'esercizio di un adeguato diritto di difesa del contribuente, del resto articolatosi tramite le plurime doglianze sopra riportate.
Essendo infatti l'operazione del 23.11.2017 stata eseguita nell'interesse del medesimo ricorrente, questi ne aveva di certo contezza, sicché la delega di pagamento non avrebbe neppure dovuto essere allegata all'atto impugnato.
L'Ufficio in conformità alla normativa di settore risulta pure aver indicato sia il tasso d'interesse applicato, sia il periodo di riferimento, sia la normativa di riferimento.
Nel merito, è indiscutibile l'insussistenza del credito di imposta relativo all'anno 2016 utilizzato in compensazione il 23.11.2017 non avendo il ricorrente pacificamente presentato la dichiarazione dei redditi
2016 e non avendo prodotto alcuna documentazione giustificativa del credito medesimo, nonostante il sollecito inoltrato dall'ufficio prima dell'accertamento poi impugnato.
Non resta pertanto che rigettare il ricorso, con conseguente statuizione sulle spese processuali, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'ufficio, liquidate in complessivi € 5.000,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
SC OB, RE
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1794/2022 depositato il 13/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RECUPERO CREDIT n. TVKCR2022300127 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato Ricorrente_1 impugnava –chiedendone l'annullamento con vittoria di spese- l'atto di recupero di un credito d'imposta risalente al 2016 utilizzato in compensazione in data 23.11.2017, ritenuto inesistente per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi 2016. Assumeva il ricorrente di non ricordare l'operazione di compensazione ed eccepiva il difetto di sottoscrizione oltre che di motivazione dell'atto impugnato (per omessa allegazione degli atti sottesi e per insufficiente specificazione delle modalità di computo degli interessi).
Agenzia delle Entrate, costituita, contestava le avverse doglianze rilevando il ricorrente non aveva dato alcuna prova del credito di imposta utilizzato in compensazione, non avendo la presentato la dichiarazione dei redditi 2016 e non avendo prodotto alcuna documentazione giustificativa del credito medesimo;
concludeva perciò per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'odierna udienza la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Invero, va anzitutto rilevato che non possono sussistere dubbi circa la paternità dell'operazione di compensazione, avendo l'ufficio allegato il modello F24 trasmesso in data del 23 novembre 2017, acquisito presso il sistema informativo dell'Anagrafe tributaria.
Va poi disattesa l'eccezione relativa al difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato, avendo l'Ufficio prodotto la disposizione di servizio n. 1/2021 del 16 settembre 2022 - versione n. 22 contente la delega di firma del titolare dell'Ufficio nei confronti del funzionario che ha sottoscritto l'atto, Nominativo_1.
Per il resto, la motivazione dell'atto ha ampiamente consentito, anche per relationem, l'esercizio di un adeguato diritto di difesa del contribuente, del resto articolatosi tramite le plurime doglianze sopra riportate.
Essendo infatti l'operazione del 23.11.2017 stata eseguita nell'interesse del medesimo ricorrente, questi ne aveva di certo contezza, sicché la delega di pagamento non avrebbe neppure dovuto essere allegata all'atto impugnato.
L'Ufficio in conformità alla normativa di settore risulta pure aver indicato sia il tasso d'interesse applicato, sia il periodo di riferimento, sia la normativa di riferimento.
Nel merito, è indiscutibile l'insussistenza del credito di imposta relativo all'anno 2016 utilizzato in compensazione il 23.11.2017 non avendo il ricorrente pacificamente presentato la dichiarazione dei redditi
2016 e non avendo prodotto alcuna documentazione giustificativa del credito medesimo, nonostante il sollecito inoltrato dall'ufficio prima dell'accertamento poi impugnato.
Non resta pertanto che rigettare il ricorso, con conseguente statuizione sulle spese processuali, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'ufficio, liquidate in complessivi € 5.000,00 oltre accessori di legge.