Sentenza 8 gennaio 2014
Massime • 1
Incorre nella violazione del divieto della "reformatio in pejus" il giudice di appello che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, applichi all'imputato una misura di sicurezza personale, quando nessuna misura di sicurezza sia stata disposta nella sentenza di primo grado. (Fattispecie in cui il giudice di appello previo riconoscimento del vizio parziale di mente, aveva ridotto la pena inflitta in primo grado e applicato la misura della libertà vigilata).
Commentario • 1
- 1. Misura di sicurezza personale in assenza di impugnazione: è reformatio in pejusDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 maggio 2022
Quando è applicabile il principio di diritto secondo cui incorre nella violazione del divieto della “reformatio in pejus” il giudice di appello che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, applichi all'imputato una misura di sicurezza personale. Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto La Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Venezia, che aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. alla pena ritenuta di giustizia, disponendone l'allontanamento dallo Stato a pena espiata, riduceva la pena detentiva inflitta …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2014, n. 15892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15892 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 08/01/2014
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 3
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - N. 50416/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA CE N. IL 30/05/1975;
avverso la sentenza n. 3506/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del 21/09/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Viola Alfredo Pompeo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Napoletano Manuela.
RITENUTO IN FATTO
1. VA AN ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova, in data 21-9-12, con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per effetto della concessione dell'attenuante di cui all'art. 89 c.p., è stata ridotta la pena inflitta per il reato di cui all'art. 385 c.p. ed è stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni uno.
2. Il ricorrente deduce, con unico motivo, violazione del divieto di reformatio in peius, poiché appellante era la sola imputata e dunque alla Corte d'appello era preclusa l'applicazione della misura di sicurezza, che non era peraltro obbligatoria, a seguito della concessione dell'attenuante della seminfermità mentale, che impone solo la riduzione della pena.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. L'art. 597 c.p.p., comma 3 dispone che, allorquando l'appello sia stato proposto soltanto dall'imputato, il giudice non possa applicare una misura di sicurezza nuova. Il tenore testuale della disposizione in disamina appare pertanto inequivoco nel precludere l'applicazione all'imputato, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, di una misura di sicurezza che non sia stata disposta in primo grado. Incorre dunque nella violazione del divieto di reformatio in peius la sentenza d'appello che, in esito ad un gravame attivato esclusivamente dall'imputato, applichi a quest'ultimo, per la prima volta, una misura di sicurezza (Sez. 1, 30-4-09 n. 2004, rv. n. 243779). Non è dunque dirimente quanto argomentato,sulla scorta di un risalente precedente di questa suprema Corte (Sez. 1, 19-2-92 n. 4037, rv. n. 189830), dal giudice d'appello, secondo il quale l'applicazione della misura di sicurezza non violerebbe il divieto di reformatio in peius, costituendo una conseguenza della richiesta di accertamento del vizio di mente. La giurisprudenza largamente prevalente ha infatti ritenuto, in senso contrario, che non possa irrogarsi, in mancanza di impugnazione da parte della pubblica accusa, neanche una misura di sicurezza obbligatoria, come la confisca ex art. 240 cpv. c.p., che sia stata illegittimamente esclusa dal giudice di primo grado (Sez. 5, 4-2-2009, n. 7507, rv. n. 242919; Sez. 6, 7-2-2008 n. 10346, rv. n. 239087; Sez. 6, 15-1-2001 n. 155, Cass. pen. 2002, 2441; Sez. 4, 1- 10-99, n. 12536, Arch. Giur. Circolaz. e Sin. Strad. 2000, 404; Sez. 1, 21-4-99, n. 3134, Cass. pen. 1999, 671). Ciò vale, a fortiori, allorquando la statuizione non discenda automaticamente dalla rilevazione di determinati presupposti fattuali ma implichi un apprezzamento discrezionale, come, per l'appunto, nel caso dell'applicazione di misura di sicurezza personale,in conseguenza del riconoscimento dei vizio parziale di mente: ciò che comporta la valutazione della pericolosità sociale dell'imputato. In tali casi, l'ordo iudiciorum e i principi generali in materia di impugnazioni precludono l'emanazione di una statuizione in malam partem, in assenza di gravame proposto dal requirente. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio nella parte in cui applica alla ricorrente la misura della libertà vigilata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui applica alla ricorrente la misura della libertà vigilata.
Così deciso in Roma, alla udienza, il 8 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2014