Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2014, n. 15892
CASS
Sentenza 8 gennaio 2014

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Massime1

Incorre nella violazione del divieto della "reformatio in pejus" il giudice di appello che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, applichi all'imputato una misura di sicurezza personale, quando nessuna misura di sicurezza sia stata disposta nella sentenza di primo grado. (Fattispecie in cui il giudice di appello previo riconoscimento del vizio parziale di mente, aveva ridotto la pena inflitta in primo grado e applicato la misura della libertà vigilata).

Commentario1

  • 1Misura di sicurezza personale in assenza di impugnazione: è reformatio in pejus
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 maggio 2022

    Quando è applicabile il principio di diritto secondo cui incorre nella violazione del divieto della “reformatio in pejus” il giudice di appello che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, applichi all'imputato una misura di sicurezza personale. Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto La Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Venezia, che aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. alla pena ritenuta di giustizia, disponendone l'allontanamento dallo Stato a pena espiata, riduceva la pena detentiva inflitta …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2014, n. 15892
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15892
Data del deposito : 8 gennaio 2014

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