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Sentenza 17 dicembre 2021
Sentenza 17 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2021, n. 46236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46236 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BU RI nato il [...] avverso l'ordinanza del 06/04/2021 del TRIBUNALE di VERBANIA udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
lette le conclusioni del PG G. Di Leo che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile Penale Sent. Sez. 1 Num. 46236 Anno 2021 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE Data Udienza: 26/11/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con istanza ex art. 671 cod.proc.pen. RU IU aveva chiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva con riguardo ai fatti giudicati con le seguenti sentenze: - 24.05.2017 del Tribunale di Bergamo, irrevocabile il 21.07.2017, di condanna alla pena di giustizia per una serie di furti aggravati commessi in diverse località tra 1'8 e il 19 marzo 2016; - 18.09.2018 del Tribunale di Verbania, confermata in appello con sentenza divenuta irrevocabile il 17.07.2019, di condanna alla pena di giustizia per il reato di rapina aggravata commesso in Verbania il 29.07.2016. 2. Il Tribunale di Verbania, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza in epigrafe, ha rigettato l'istanza, ritenendo ostativi alla riconducibilità dei reati all'esecuzione di un medesimo disegno criminoso sia l'intervallo temporale intercorso tra gli stessi, sia la loro eterogeneità, trattandosi in un caso di una serie di furti in danno di esercizi commerciali commessi dal RU in concorso con altri connazionali in varie località della bergamasca e della Brianza, e nell'altro di una rapina commessa a Verbania con differenti modalità e in concorso con altri soggetti;
il condannato, inoltre, nulla aveva allegato sulla natura e sulle caratteristiche dell'affermato programma criminoso unitario. 3. Ricorre per cassazione RU IU, a mezzo del difensore, deducendo con unico motivo violazione dell'art. 81 cpv. cod.pen. e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata. Il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della disciplina vigente in tema di reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione, che non aveva tenuto conto dei fatto che dopo la riforma del 1974 le violazioni unificabili ex art. 81 cod.pen. potevano concernere anche disposizioni della legge penale diverse tra loro, commesse anche in tempi diversi;
nella specie, non era stata valorizzata la comune matrice di delitti contro il patrimonio e la conseguente omogeneità degli interessi giuridici protetti, trattandosi di reati commessi in stretta contiguità temporale, con modalità operative similari (in orario notturno, mediante effrazione dei locali, previ spostamenti ferroviari, sottraendo denaro, sigarette e "gratta e vinci"), al fine comune di provvedere al proprio sostentamento economico;
inoltre, i reati erano stati accertati nell'ambito di procedimenti scaturiti da una stessa attività di indagine, che aveva individuato una figura di raccordo comune nella persona di tale MA BE AB, così da evidenziarne il carattere programmato e non occasionale. 4. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, con cui chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso si esaurisce in una generica deduzione di semplici censure di fatto, dirette a sollecitare un - non consentito - riesame del merito della decisione impugnata;
deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. Occorre ribadire che l'accertamento della unicità del disegno criminoso, agli effetti dell'applicazione della disciplina del reato continuato, costituisce una tipica questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito (del giudice dell'esecuzione, nel caso di specie), il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità ove sia sorretto da una coerente e adeguata motivazione (Sez. 1 n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, Rv, 275222; Sez. 6 n. 49969 del 21/09/2012, Rv. 254006; Sez. 4 n. 25094 del 13/06/2007, Rv. 237014). L'ordinanza impugnata ha escluso la riconducibilità dei reati giudicati con le due sentenze sopra indicate all'esecuzione di una medesima e originaria risoluzione criminosa sulla scorta di argomentazioni logiche e puntuali, che hanno congruamente valorizzato, tra l'altro, l'intervallo temporale di alcuni mesi che separa le due serie di illeciti penali, nonché le diverse modalità di commissione delle condotte delittuose, con riguardo ai luoghi di consumazione, alle persone dei concorrenti, alla parziale disomogeneità dei titoli giuridici (furti in un caso e rapina nell'altro); la relativa valutazione, sorretta da un ragionamento coerente e conforme a corretti criteri logico-giuridici, non è pertanto scalfita dalle deduzioni del ricorrente, che si limitano a proporre una lettura alternativa dei medesimi elementi rispetto a quella operata dal giudice dell'esecuzione, secondo lo schema tipico di un gravame di merito che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria equamente quantificata nella somma di tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della . somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 novembre 2021
lette le conclusioni del PG G. Di Leo che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile Penale Sent. Sez. 1 Num. 46236 Anno 2021 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE Data Udienza: 26/11/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con istanza ex art. 671 cod.proc.pen. RU IU aveva chiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva con riguardo ai fatti giudicati con le seguenti sentenze: - 24.05.2017 del Tribunale di Bergamo, irrevocabile il 21.07.2017, di condanna alla pena di giustizia per una serie di furti aggravati commessi in diverse località tra 1'8 e il 19 marzo 2016; - 18.09.2018 del Tribunale di Verbania, confermata in appello con sentenza divenuta irrevocabile il 17.07.2019, di condanna alla pena di giustizia per il reato di rapina aggravata commesso in Verbania il 29.07.2016. 2. Il Tribunale di Verbania, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza in epigrafe, ha rigettato l'istanza, ritenendo ostativi alla riconducibilità dei reati all'esecuzione di un medesimo disegno criminoso sia l'intervallo temporale intercorso tra gli stessi, sia la loro eterogeneità, trattandosi in un caso di una serie di furti in danno di esercizi commerciali commessi dal RU in concorso con altri connazionali in varie località della bergamasca e della Brianza, e nell'altro di una rapina commessa a Verbania con differenti modalità e in concorso con altri soggetti;
il condannato, inoltre, nulla aveva allegato sulla natura e sulle caratteristiche dell'affermato programma criminoso unitario. 3. Ricorre per cassazione RU IU, a mezzo del difensore, deducendo con unico motivo violazione dell'art. 81 cpv. cod.pen. e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata. Il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della disciplina vigente in tema di reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione, che non aveva tenuto conto dei fatto che dopo la riforma del 1974 le violazioni unificabili ex art. 81 cod.pen. potevano concernere anche disposizioni della legge penale diverse tra loro, commesse anche in tempi diversi;
nella specie, non era stata valorizzata la comune matrice di delitti contro il patrimonio e la conseguente omogeneità degli interessi giuridici protetti, trattandosi di reati commessi in stretta contiguità temporale, con modalità operative similari (in orario notturno, mediante effrazione dei locali, previ spostamenti ferroviari, sottraendo denaro, sigarette e "gratta e vinci"), al fine comune di provvedere al proprio sostentamento economico;
inoltre, i reati erano stati accertati nell'ambito di procedimenti scaturiti da una stessa attività di indagine, che aveva individuato una figura di raccordo comune nella persona di tale MA BE AB, così da evidenziarne il carattere programmato e non occasionale. 4. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, con cui chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso si esaurisce in una generica deduzione di semplici censure di fatto, dirette a sollecitare un - non consentito - riesame del merito della decisione impugnata;
deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. Occorre ribadire che l'accertamento della unicità del disegno criminoso, agli effetti dell'applicazione della disciplina del reato continuato, costituisce una tipica questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito (del giudice dell'esecuzione, nel caso di specie), il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità ove sia sorretto da una coerente e adeguata motivazione (Sez. 1 n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, Rv, 275222; Sez. 6 n. 49969 del 21/09/2012, Rv. 254006; Sez. 4 n. 25094 del 13/06/2007, Rv. 237014). L'ordinanza impugnata ha escluso la riconducibilità dei reati giudicati con le due sentenze sopra indicate all'esecuzione di una medesima e originaria risoluzione criminosa sulla scorta di argomentazioni logiche e puntuali, che hanno congruamente valorizzato, tra l'altro, l'intervallo temporale di alcuni mesi che separa le due serie di illeciti penali, nonché le diverse modalità di commissione delle condotte delittuose, con riguardo ai luoghi di consumazione, alle persone dei concorrenti, alla parziale disomogeneità dei titoli giuridici (furti in un caso e rapina nell'altro); la relativa valutazione, sorretta da un ragionamento coerente e conforme a corretti criteri logico-giuridici, non è pertanto scalfita dalle deduzioni del ricorrente, che si limitano a proporre una lettura alternativa dei medesimi elementi rispetto a quella operata dal giudice dell'esecuzione, secondo lo schema tipico di un gravame di merito che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria equamente quantificata nella somma di tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della . somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 novembre 2021