Art. 32.
Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, la regione Friuli-Venezia Giulia, la regione Veneto e le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate ad assumere impegni, fino alla concorrenza degli importi previsti dalla legge stessa, ancor prima della iscrizione in bilancio di detti importi; a tale iscrizione si fara' luogo, in relazione agli effettivi fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi, mediante le operazioni finanziarie di cui al successivo articolo.
Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, la regione Friuli-Venezia Giulia, la regione Veneto e le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate ad assumere impegni, fino alla concorrenza degli importi previsti dalla legge stessa, ancor prima della iscrizione in bilancio di detti importi; a tale iscrizione si fara' luogo, in relazione agli effettivi fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi, mediante le operazioni finanziarie di cui al successivo articolo.