Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/04/2026, n. 3400
TAR
Sentenza 5 febbraio 2025
>
CS
Rigetto
Sentenza 30 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Error in procedendo: insussistenza della legittimazione e dell'interesse a ricorrere in primo grado

    Il Consiglio di Stato ritiene che la vicinanza e la prospettazione di un possibile impatto nocivo radichino l'interesse e la legittimazione ad agire.

  • Rigettato
    Error in iudicando: erroneo accoglimento del primo motivo di ricorso e illegittimità dell'art. 3 del Regolamento Comunale

    Il Consiglio di Stato ritiene che il regolamento comunale sia legittimo in quanto stabilisce criteri di localizzazione preferenziale e non limiti generalizzati, e che la semplificazione procedurale non escluda il potere del Comune di gestire il territorio.

  • Rigettato
    Assorbimento del terzo motivo di ricorso: inammissibilità, infondatezza, difetto di giurisdizione

    Non specificato nel dettaglio il rigetto di questo motivo, ma implicitamente respinto insieme agli altri.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza: irricevibilità/inammissibilità del ricorso in primo grado per tardività

    Il Consiglio di Stato ritiene che, contestando i ricorrenti anche il quomodo dell'opera (specifica installazione dell'antenna), il dies a quo debba coincidere con il momento in cui l'opera è riconoscibile come stazione radio base, ovvero l'installazione dell'antenna, e che il ricorso sia stato tempestivo.

  • Rigettato
    Erroneità della motivazione della sentenza in punto di interesse dei ricorrenti in primo grado - inammissibilità – irricevibilità – improcedibilità – difetto di interesse

    Il Consiglio di Stato ritiene che la prospettazione di un possibile impatto nocivo e il danno alla qualità della vita e al valore immobiliare radichino l'interesse al ricorso.

  • Rigettato
    Erroneità della motivazione del Tar Lazio MA in punto di istruttoria e di legittimità del procedimento e del provvedimento autorizzatorio per silenzio assenso

    Il Consiglio di Stato ritiene che il Comune abbia un obbligo di istruttoria circa la sussistenza di aree preferenziali prima di autorizzare tacitamente l'installazione su sito privato, e che la relazione tecnica prodotta in appello non possa surrogare tale carenza istruttoria.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza in punto di rigetto del ricorso incidentale avverso l'art.3 del "regolamento per la localizzazione, l’installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile"

    Il Consiglio di Stato ritiene che le prescrizioni dell'art. 3 siano riconducibili a criteri di localizzazione preferenziale e non a limiti generalizzati, compatibili con la normativa vigente.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/04/2026, n. 3400
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3400
    Data del deposito : 30 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo