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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 22/12/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di LL Pozzo di TT, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1074 del Registro Generale Contenzioso 2013,
TRA
, nato a [...] il [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1
e nato a [...] il [...], c.f.: , entrambi Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Milazzo, Via Pre Monti n. 70, presso lo studio dell'avv.
FA LI, che li rappresenta e difende come da procura in atti;
- attori -
CONTRO
, nata Messina il 10.04.1945, c.f.: CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliata in LL Pozzo di TT, Via San Giovanni n. 72, presso lo studio dell'avv. Corrado Correnti, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- convenuta in riconvenzionale - avente per OGGETTO: azione di rivendicazione;
usucapione ex art. 1158 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio ed hanno esposto: CP_1
- di aver acquistato in data 25 novembre 2004 (giusto atto di compravendita del Notaio a Messina) il fondo rustico con annesso locale di deposito, sito nel Comune Per_1 di Tripi, contrada Campogrande, confinante con la proprietà dei germani
[...]
e con eredi , con strada provinciale 115, con CP_2 CP_3 Persona_2
e e con;
Controparte_4 CP_5 CP_6
- che in detto acquisto era ricompreso l'acquisto di una porzione di terreno identificata in catasto al N.C.T. al foglio 6, part. 51, confinante con altra porzione di terreno in usufrutto alla convenuta (proprietà Correnti), identificata in CP_1 catasto terreni alle particelle 479 e 514, e si protrae e comprende la porzione di terreno soprastante il fabbricato di proprietà particella 650); Pt_1
- che le differenti proprietà erano divise da una recinzione metallica che proseguiva in corrispondenza della linea di divisione dei fabbricati – Mazzeo Pt_1
(Correnti);
- che alla fine del mese di novembre 2011 la convenuta o taluno dalla stessa incaricato rimuoveva, illegittimamente, la predetta recinzione, utilizzando una piccola porzione del terreno degli istanti e, precisamente, la porzione posta a monte del fabbricato;
- che con telegramma inviato alla gli odierni istanti la informavano che CP_1 avrebbero ripristinato la recinzione di confine in data 16.12.2011;
- che in detta data, durante i lavori di ripristino, la non interveniva, salvo CP_1 poi – alla fine del completamento dei lavori – e con l'aiuto di persone di sue fiducia, rimuovere nuovamente la recinzione;
- che nel marzo del 2012 la rimuoveva l'ultima parte di recinzione rimasta CP_1
e utilizzava, nuovamente, il terreno degli istanti, praticandovi solchi e piantando ortaggi;
- che con ricorso possessorio del 5.7.2012 gli attori chiedevano la reintegra nel possesso della predetta porzione di terreno e con ordinanza del 13.8.2012 il Tribunale di
LL Pozzo di TT rigettava la tutela possessoria per mancato raggiungimento della prova del possesso da parte degli attori.
Ciò esposto, gli attori hanno dedotto la proprietà di detta porzione di terrno e di voler agire in rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c. nei confronti di CP_1 con condanna della stessa al rilascio e alla restituzione in favore degli attori.
Pertanto, e hanno chiesto al Tribunale adito di: Parte_1 Parte_2
“dichiarare che la porzione di terreno identificato nel N.C.T. al figlio 6 part. 51 è di proprietà dei sig.ri e;
dichiarare che la predetta porzione Parte_2 Parte_1 di terreno confina con altra in usufrutto della sig.ra (proprietà Correnti) CP_1 identificata in catasto terreni nelle particelle 479 e 514; dichiarare che la predetta porzione di terreno identificata al figlio 6 part. 51 prosegue e si protrae a monte ed in corrispondenza della linea di divisione dei fabbricati di proprietà (identificato alla Pt_1 part. 650) e – Correnti (identificato alla part. 514); ordinare, per l'effetto, ai CP_1 sensi dell'art. 948 cod.civ. l'immediato rilascio del predetto terreno e la restituzione agli attori lettimi proprietari”
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 9.12.2013 si è costituita in giudizio la quale, dopo aver contestato la domanda e chiesto il rigetto CP_1 della stessa con condanna dei ricorrenti anche ex art. 96 c.p.c., ha chiesto in via riconvenzionale “di dichiarare e ritenere che la deducente ha acquistato per usucapione,
a seguito di incontrastato possesso ultraventennale, la porzione della part. 51 di forma quadrangolare confinante con terreno a Sud, con fabbricato NI-Mazzeo a CP_2
Nord, con terreno degli stessi attori a est, con terreno ad ovest, ordinando al CP_1
Conservatore dei registri Immobiliari di Messina la trascrizione della relativa sentenza con esonero da ogni responsabilità. 3) Confermare l'ordine emesso nel giudizio possessorio contro gli ordinando agli stessi di astenersi per il futuro da qualsiasi Pt_1 ulteriore atto arbitrario condannandoli ai danni in via equitativa”.
Segantamente, ha dedotto: che, con ordinanza del 13.08.2012, il CP_1
Tribunale intestato riconosceva il pieno possesso della porzione di particella in questione in capo alla convenuta, tanto che, (oltre al rigetto delle domanda attorea), accoglieva la riconvenzionale espletata e, per l'effetto, ordinava agli i astenersi da qualsiasi atto Pt_1 di molestia ovvero tentativi di spossessamento in relazione alla porzione di particella 51 oggetto del giudizio possessorio;
che la situazione possessoria risale agli inizi degli anni
Novanta e, prima ancora del dante causa, e che nel tempo sono stati realizzati dei terrazzamenti, impiantandovi ivi ulivi e alberi da frutto e raccogliendo i relativi frutti.
Il giudizio è stato istruito con consulenza tecnica d'ufficio e attraverso la prova testimonale così come disposto con ordinanza del 4 novembre 2024, all'esito della cui assunzione la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione, con concessione di termine per il deposito di note conclusive.
Sostituita l'udienza così fissata dalla modalità di trattazione c.d. cartolare, le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter
c.p.c.
2. In via preliminare, l'azione esercitata dagli attori deve essere qualificata quale azione di rivendicazione in quanto, previo accertamento del diritto di proprietà, la domanda recuperatoria risulta formulata sulla base di un asserito impossessamento, abusivo in quanto non fondato su valido titolo, da parte della convenuta della porzione di terreno di cui in contestazione.
Infatti, l'azione di condanna al rilascio di un bene esercitata dall'attore in base all'esistenza di un proprio titolo di proprietà e all'assenza di qualsivoglia titolo che giustifichi il possesso o la detenzione del medesimo bene da parte del convenuto, va qualificata come azione di rivendica ai sensi dell'art. 948 c.c. (cfr. Cass. Civ., sez. VI,
28/07/2021, n. 21648; Cass. Civ., sez. II, 12/11/2015, n. 23121).
Con detta azione di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà. Di contro, legittimato passivamente all'azione di rivendica ex art. 948 c.c., qualunque sia il titolo di acquisto invocato dall'attore, è chiunque di fatto possegga o detenga il bene rivendicato e sia in grado quindi di restituirlo (Cass. n. 9861/1997; n. 13973/2006).
La domanda di cui all'art. 948 c.c., ai fini del suo accoglimento, presuppone la piena dimostrazione del diritto di proprietà, tutelabile erga omnes, mediante la c.d. probatio diabolica.
Ai fini di detta probatio diabolica gravante sull'attore, questi è tenuto a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione (cfr. Cass. Civ. sez. II,
04/12/2014, n.25643).
Il Giudice di merito è, quindi, tenuto a verificare l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal Giudice anche d'ufficio (cfr. Cass. Civ., sez. II,
03/03/2009, n.5131).
Vale invero richiamare il principio secondo cui la prova della proprietà di beni immobili –che nel caso in esame è titolo per agire - non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali (i quali sono soltanto elementi sussidiari in materia di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 c.c.), né la proprietà immobiliare può ricavarsi in base ad un procedimento deduttivo da atti o fatti che, non contengono l'attribuzione, nelle forme di legge e direttamente, del relativo diritto a un soggetto, non ammettendo la forma scritta un equipollente e quindi in base ad un atto o fatto che possa presupporla, ma non la consacra direttamente a favore del soggetto, né con pretesi riconoscimenti della controparte, essendo necessario in materia l'atto scritto ad substantiam o un fatto equiparato come l'usucapione. Con riguardo a tale ultimo profilo, occorre osservare, infatti, che l'atteggiamento processuale del convenuto non può assumere effettiva influenza, nel senso che è irrilevante l'assenza di contestazioni sul tema da parte del convenuto, così come affermazioni del convenuto di riconoscimento della proprietà del cespite in capo all'attore
(cfr. Cass. Civ., sez. II, 11/11/1997, n.11115; Cass. Civ., sez. II, 21/11/1997,
n.11605:“L'attore in rivendica è tenuto a dimostrare la proprietà del bene che assume a lui appartenente fornendo la prova (anche risalendo i propri danti causa) dell'acquisto
a titolo originario della res oggetto della controversia, non potendo, all'uopo, ritenersi sufficiente la mera produzione di documentazione amministrativa (nella specie, nota di trascrizione nei registri immobiliari, nota dell'ufficio del registro, denuncia di successione del presunto dominus, dati ricavati dai registri catastali), ovvero la assenza di contestazioni sul tema da parte del convenuto, sul quale, inoltre, non può ritenersi gravante alcun onere di allegazione o dimostrazione della legittimità del possesso da lui esercitato.”).
Si tratta, quindi, di un onere fondamentale ed assoluto, tanto il rigore della regola non riceve attenuazione per il fatto che la controparte proponga domanda riconvenzionale ovvero eccezione di usucapione, in quanto chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio "possideo quia possideo", anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore (cfr. Cass. Civ., sez. III, 07/06/2018, n.14734; Cass. Civ., sez. II,
17/05/2007, n.11555).
Così, l'eccezione di usucapione, anche se non risulti fondata, non può avere, da sola, la conseguenza che ne risulti provato, per converso, che il rivendicante abbia usucapito il suo diritto o l'abbia comunque acquistato.
Per altro verso, non può sottocersi l'orientamento pure espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale il rigoroso onere probatorio a carico del rivendicante risulta attenuato nell'ipotesi in cui il convenuto ammetta in tutto od in parte il diritto di proprietà del rivendicante, riconoscendo l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed a un determinato acquisto.
Tuttavia, l'attenuazione dell'onere probatorio dell'attore rivendicante è riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità solo nel caso in cui il convenuto vanti un possesso iniziato successivamente alla data del titolo di acquisto fatto valere dall'attore
(cfr. Cass. Civ., sez. II, 22/04/2016, n.8215: “in tema di azione di rivendicazione, ove il convenuto spieghi una domanda ovvero un'eccezione riconvenzionale, invocando un possesso "ad usucapionem" iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in rivendica (o del suo dante causa), l'onere probatorio gravante su quest'ultimo si riduce alla prova del suo titolo d'acquisto, nonché della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto.”).
Diversamente, l'attenuazione dell'onere probatorio del rinvendicante non opera nel caso in cui la parte convenuta ha allegato un possesso anteriore al titolo di acquisto vantato dall'attore.
In tema, la Suprema Corte ha affermato che “[…] essendo l'usucapione un titolo
d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo"; tuttavia, è altrettanto vero che: "Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato,
l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore (v. tra le varie, Cass. 28865/2021).” (Cass. Civ., sez.
II, 14/12/2024, n.32530).
Ebbene, applicando i principi sopra compendiati al caso di specie emerge che gli attori hanno allegato al proprio atto di citazione solo l'atto di compravendita, peraltro privo di nota di trascrizione con i riflessi conseguenziali, mentre rimane irrilevante al fine la mera visura catastale prodotta in atti.
Gli attori, pertanto, non hanno assolto all'onere probatorio su di loro gravante.
Inoltre, non opera alcuna attenuazione dell'onere probatorio della parte rivendicante dal momento che il possesso dedotto dalla convenuta è anteriore all'acquisto del terreno da parte degli attori nel 2004. Motivo per cui gli odierni attori avrebbero dovuto provare un acquisto a titolo originario ovvero dimostrare di avere posseduto (direttamente o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento dell'usucapione.
Nel caso in esame difetta la prova positiva della proprietà così come richiesta nell'azione di rivendicazione e a ciò consegue il rigetto della domanda, venendo in evidenza la mancanza di prova di un elemento costitutivo della domanda medesima e del titolo su cui essa si fonda, che come tale è soggetto al positivo assolvimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c.
È appena il caso di precisare che non rilevano le risultanze acquisite durante e all'esito delle operazioni peritali in quanto non validamente entrate a far parte del compendio istruttorio ovvero quando le preclusioni assertive e probatorie erano ampiamente maturate (sicchè l'acquisizione dell'atto di divisione del 2003 in notar Per_1 pervenuto al C.T.U. con mail del 17.06.2024, peraltro da soggetti terzi e con forma priva di alcuna valenza di autenticità, è privo di qualsivoglia valenza probatoria;
vedi allegato
G alla relazione c.t.u.) e per mezzo dell'accertamento compiuto dal C.T.U., al quale – sebbene nel caso di specie ciò sia avvenuto su mandato assegnato dal Giudice precedentemente assegnatario del procedimento – non è mai consentito acquisire documenti diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 01/02/2022, n.3086;
Cass. Civ., sez. III, 04/07/2024, n.18332), circostanza verificatasi nel caso sottoposto all'attenzione della scrivente (allorquando il giudizio era già pendente in fase decisionale), in quanto gli atti di provenienza costituiscono prova del titolo della domanda ed elemento costitutivo della stessa, la cui mancata produzione da parte del soggetto onerato nei termini di rito non è altrimenti emendabile.
3. Quanto alla domanda di usucapione svolta in via riconvenzionale da parte convenuta, si deve premettere che in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto impone al Giudice l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale
(cfr. Cass. Civ., sez. II, 30/08/2017, n.20539).
Ai fini della sussistenza del possesso utile per usucapire, oltre al riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, incombe su chi invoca il diritto la dimostrazione della cosiddetta interversio possessionis, che gli avrebbe consentito di mutare il titolo originario di questo rapporto con la cosa, ai sensi dell'art. 1141, comma 2, c.c.
È onere, poi, di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene, ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire, che consiste nell'esercizio del potere sulla cosa come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che questo appartenga ad altri (cfr. Cass. Civ. 26.04.2002 n. 6079).
Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi avvenuta usucapione del bene (cfr. Cass. Civ.,sez. II,
02/10/2018, n.23849).
Ciò premesso in diritto e venendo al caso di specie, vanno vagliate le risultanze processuali al fine di verificare se sia stata adeguatamente fornita la prova dell'acquisto per usucapione della porzione di terreno oggetto di contestazione.
Anzitutto, va indagata la valenza probatoria dell'ordinanza del 13.08.2013, emessa a definizione del procedimento possessorio iscritto al n. 862/2012 R.G. – Trib.
B.P.G. a seguito del ricorso depositato dagli odierni attori per la reintegrazione nel possesso della porzione di terreno per cui è causa. Con la richiamata ordinanza la domanda di tutela interdittale, invocata dai fratelli è stata rigettata, con Pt_1 accoglimento invece della domanda riconvenzionale svolta da ovvero CP_1 ordinando “ad ed di astenersi da qualunque atto di Parte_1 Parte_2 molestia ovvero tentativi di spossessamento”.
Contrariamente alla prospettazione di a detta ordinanza non può CP_1 attribuirsi valenza di giudicato.
Sul punto, è necessaria una ricognizione in diritto rammentando che il comma 4 dell'art. 703 c.p.c. dispone che, soltanto se richiesto con apposita nuova istanza dalla parte interessata, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento finale della fase interdittale (di accoglimento o di rigetto), il giudizio prosegue nel merito, essendo pertanto il giudizio a cognizione piena un prolungamento eventuale e non automatico.
Si tratta di vagliare l'efficacia del provvedimento interdittale a cui non abbia fatto seguito l'istanza per la prosecuzione del giudizio di merito, come nel caso di specie.
Come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, i provvedimenti possessori, pur restando efficaci indipendentemente dall'instaurazione del giudizio di merito in applicazione dell'art. 669 octies, ultimo comma, c.p.c., sono inidonei ad acquisire efficacia di giudicato, non avendo carattere decisorio, come le misure cautelari per le quali opera detta disposizione, e stante l'omesso richiamo, compiuto invece per altre ipotesi di procedimenti a cognizione sommaria, agli effetti di cui all'art. 2909 c.c. (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, 03/10/2016, n.19720).
Inoltre, sempre in diritto va opportunamente precisato che “la sentenza resa sulla domanda possessoria non possa avere autorità di cosa giudicata nel giudizio petitorio: le due azioni sono caratterizzate da diversità di "petitum" e "causa petendi", giacchè il giudizio petitorio è volto alla tutela della proprietà o di altro diritto reale, mentre il giudizio possessorio tende soltanto al ripristino dello stato di fatto mediante un'azione che culmina in un provvedimento suscettibile di giudicato sostanziale, indipendentemente dall'esistenza o meno del diritto al quale il possesso corrisponda e il cui eventuale contrasto col giudicato petitorio va risolto attraverso le opportune "restitutiones in integrum" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2300 del 05/02/2016; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
14979 del 16/07/2015). (in parte motiva, Cass. Civ., sez. II, 30/06/2016, n.13450).
Pertanto, i provvedimenti possessori emessi hanno carattere puramente incidentale e sono destinati a venire assorbiti dalla sentenza definitiva che decide la controversia petitoria, che costituisce l'unico titolo per regolare in via definitiva i rapporti di natura possessoria e petitoria in contestazione fra le parti, con “la conseguenza che il giudice dei petitorio, una volta esclusa l'esistenza del diritto da cui si pretende di derivare il possesso, deve necessariamente negare che quest'ultimo sia suscettibile di protezione giuridica (vedi, tra le tante, Cassazione civile, sez. II, 26 novembre 1997, n. 11833).” (in parte motiva, Cass. Civ., sez. II, 29/04/2003, n.6648; cfr., nello stesso senso, Cass. Civ., sez. II, 22/06/2007, n.14607).
A tutto quanto sopra esposto consegue che il riconoscimento della tutela interdittale in favore di non ha comportato alcun riconoscimento del CP_1 possesso utile ad usucapire, quanto l'ordinanza del 13.08.2012 contiene l'accertamento – incidentale e privo di definitività - della relazione di fatto tra la convenuta e la porzione di terreno al tempo del ricorso possessorio, potendosi nondimeno da detta ordinanza ricavarsi elementi probatori utili per la decisione della presente controversia.
Il riferimento è alla circostanza che, in seno al giudizio possessorio, veniva accertato che nell'anno 2004 i fratelli avevano fatto apporre una recinzione in Pt_1 corrispondenza con la linea di divisione dei fabbricati sebbene Pt_1 Controparte_7 la successiva rimozione della recinzione abbia consentito alla resistente di coltivare i due fondi come fossero un unicum.
Detta circostanza risulta confermata nel presente giudizio dai testi Testimone_1
e . Testimone_2
Sul punto, il teste di parte attrice , quale tecnico degli ha Testimone_1 Pt_1 precisato che la “particella indicata rientrava nel fondo poi acquistato dagli era
Pt_1 presente l'Avv. Correnti, proprietario del fondo confinante, che nulla ha eccepito, anzi ricordo che i fratelli dovendo riparare il tetto della loro porzione di fabbricato, si
Pt_1 erano offerti di riparare le tegole dell'intero fabbricato e l'Avv. Correnti aveva apprezzato tale gesto. Ricordo che intorno al 2010 sono stato chiamato dagli
Pt_1 perché era stata rimossa la recinzione;
quando mi sono recato sui luoghi non ho visto la sig.ra e non l'ho mai vista sulla porzione di terreno indicata in circostanza, ciò CP_1 sino al 2017 anno in cui ho cessato la mia attività e da allora non ho più seguito la vicenda. Confermo che gli nel periodo sopra indicato hanno recintato anche la
Pt_1 porzione a confine con le particelle 479 e 514 con il prolungamento della mezzeria del fabbricato” e che “il fondo era già negli anni ottanta interamente recintato ma CP_1 la porzione di particella 51 è stata recintata dagli tra la stipula del preliminare e
Pt_1
l'acquisto”.
Il teste ha precisato che l' dopo l'acquisto del terreno, gli Testimone_2 Pt_1
“ha detto di collocare la rete sul terreno retrostante il fabbricato per delimitare il confine tra le due proprietà. Non so da chi fosse posseduta la porzione di terreno in questione prima dell'acquisto. Quando periodicamente mi recavo per svolgere lavori sul terreno non ho mai visto persone diverse dalla famiglia né in mia presenza nessuno ha Pt_1 fatto contestazioni. Sino al 2011/12 cioè sino a quando mi sono recato sui luoghi la porzione di terreno era utilizzata dagli dopo non so riferire”. Pt_1
Inoltre, , teste di ha confermato la circostanza che, Testimone_3 CP_1 dopo l'acquisto del terreno gli avevano collocato una recinzione divisoria, poi Pt_1 rimossa.
Ora, se è pacifico che l'atto di disposizione del diritto dominicale da parte del proprietario in favore di terzi, anche se conosciuto dal possessore, non esercita alcuna incidenza sulla situazione di fatto utile ai fini dell'usucapione (cfr. Cass. Civ., sez. II,
25/09/2024, n.25643; Cass. Civ., sez. II, 05/02/2018, n.2752; Cass. Civ., sez. II,
20/08/2014, n.18095), così restando ininfluente ai fini dell'interruzione del possesso utile ad usucapire l'atto formale di acquisto del 2004 in favore dei germani da potere Pt_1
, è altrettanto fuor di dubbio che l'atto materiale di posizionamento, Controparte_8 da parte degli odierni attori, della recinzione divisoria, in epoca prossima alla compravendita del 25.11.2004, abbia costituito atto interruttivo del possesso.
Infatti, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata,
l'efficacia interruttiva del possesso va ascritta ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa - come è nella specie il posizionamento della recinzione nel 2004 ad opera degli NI - oppure ad atti giudiziali diretti ad ottenere ope iudicis la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente (id est ricorso possessorio), dal momento che elemento essenziale della fattispecie dell'usucapione è il possesso, quale potere di fatto sulla cosa, continuato ed ininterrotto.
Se così è per fatto pacifico accertato in giudizio, confluendo in tal senso l'accertamento operato in sede possessoria confermato in questa sede dai testi, anche di parte avversaria, deve concludersi nel senso che non è stato provato in giudizio un possesso ventennale della porzione di terreno per cui è causa a far data dal 1984. Anzi, la stessa parte convenuta in riconvenzionale ha dedotto un possesso dagli Anni Novanta o, al più, dalla fine degli Anni Ottanta per effetto del possesso del dante causa.
Per altro verso, dalla rimozione della recinzione collocata dagli nel 2004 Pt_1 sino allo svolgimento della domanda riconvenzionale, con comparsa di costituzione depositata il 9.12.2013, non è neanche configurabile un possesso ventennale utile ad usucapire in capo a CP_1
Oltre a tutto quanto sopra considerato va anche rilevato il deficit allegativo in ordine al tempo del possesso dedotto da parte convenuta, profilo idoneo a corroborare il rigetto della domanda riconvenzionale.
Anzitutto, nella propria comparsa di risposta, non ha allegato CP_1 specificamente l'inizio del suo possesso, discutendo genericamente di un possesso iniziato “diversi decenni addietro e, quanto meno agli inizi degli anno 1990”, sostenendo che la porzione di terreno in oggetto era nel suo possesso già “da anni” .
Espressioni queste talmente generiche da lasciare indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione, non meglio precisati neppure con la formulazione delle circostanze oggetto di prova orale, ove veniva utilizzata l'equipollente espressione “da anni” (v. cicostanza a memoria 183 comma 6 n. 2 parte convenuta) o
“dalla fine degli anni 80” (v. circostanza n memorie 183 comma 6 n. 2 parte convenuta).
Tutti elementi questi sufficienti per ritenere sussistente un difetto di allegazione e prova per genericità ed imprecisione degli elementi fondanti il diritto di proprietà di cui la covenuta ha chiesto il riconoscimento.
Ed invero, erano necessarie innanzitutto l'allegazione e dimostrazione del quando la convenuta aveva iniziato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente a tal fine la semplice dichiarazione di aver posseduto da oltre vent'anni, da anni, dai primi anni 90 o dalla fine degli anni 80.
È mancata l'esatta e precisa deduzione e prova del tempo del possesso.
Siffatto deficit non è stato colmato – ove potersi ritenere ammissibile - neanche in sede di assunzione della prova testimoniale, che ha dato esito negativo, non risultando così dimostrato il possesso protratto nel tempo necessario ad usucapire.
È appena il caso di precisare, poi, che l'attuale omogeneità di coltivazione riscontrata sui luoghi di causa dal C.T.U non è decisiva ai fini dell'acquisito a titolo di usucapione in favore della tenuto conto sia delle considerazioni sopra esposte, CP_1 sia dell'ulteriore circostanza accertata dallo stesso C.T.U., ovvero che gli ulivi esistenti nei terreni oggetto di verifica sono stati piantati in epoche diverse (“nel terreno oggetto di causa le piante d'ulivo hanno un tronco di sezione inferiore rispetto a quello delle piante esistenti nelle limitrofe particelle 514 e 479”: cfr. pagina 13 relazione di c.t.u.).
Inoltre, l'attività di coltivazione è insufficiente ex se a dimostrare l'esistenza di un possesso utile ad usucapire, atteso che per costante orientamento giurisprudenziale – “Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione -il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario”
(cfr. Cass. Civ., sez. VI, 05/03/2020, n.6123).
In conclusione, deve ritenersi che non sia stata fornita la prova di un possesso pacifico ed ininterrotto con decorrenza e durata ventennale in capo alla convenuta, così difettando la dimostrazione di elementi costituitvi della fattispecie di acquisto dedotta in giudizio, e ciò contrariamente all'orientamento consolidato della Suprema Corte secondo la quale, ai fini della configurabilità di un possesso ad usucapionemm è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno jus in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga, senza interruzione, per tutto il tempo indispensabile per usucapirla, sia per quanto riguarda “l'animus” che il “corpus”: occorre, pertanto, che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
Onere questo non assolto nel caso di specie da CP_1
Va da sé che deve essere rigettata la domanda - ove la stessa possa ritenersi ammissibile in questa sede - con la quale la convenuta ha chiesto di confermare l'ordine emesso nel giudizio possessorio nei confronti dei fratelli essendo sufficiente Pt_1 ritenere in via assorbente che in sede petitoria, una volta esclusa l'esistenza del diritto da cui si pretende di derivare il possesso, deve necessariamente negarsi che il possesso sia suscettibile di protezione giuridica (cfr., Cass. Civ., n. 6648/2003 cit.).
La stessa statuizione di rigetto, in difetto di allegazione e prova degli elementi costitutivi del diritto preteso, va estesa alla domanda di condanna “ai danni in via equitativa” (punto 3 delle conclusioni di , non meglio dedotti e dimostrati CP_1 in giudizio.
4. La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
Va rigettata la domanda svolta da ai sensi dell'art. 96 c.p.c., CP_1 essendo dirimente il difetto della soccombenza integrale degli NI – tenuto conto del rigetto delle domande reciprocamente svolte dalle parti – quale presupposto indefettibile dell'istituto invocato.
Le spese di c.t.u. vanno poste in via definitiva a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di LL Pozzo di TT così provvede:
- rigetta la domanda di e Parte_1 Parte_2
- rigetta la domanda di CP_1
- compensa interamente tra le parti le spese processuali;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. nei confronti di e Parte_1 [...]
Pt_2
- pone spese di c.t.u. in via definitiva a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
Così deciso in LL Pozzo di TT, lì 22 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile