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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 12/03/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
196 /2025 R.G.
All'udienza del 12/03/2025 avanti al g.l. dott.ssa Filippetta Signorello sono comparsi:
l'Avv. Montana in sostituzione dell'Avv. CALAMIA ANNA GIUSEPPA per parte ricorrente
Parte_1
è altresì presente l'Avv. Rizzo per parte resistente CP_1
L'Avv. Montana eccepisce che l' non ha adeguatamente specifica nelle note del 05.12.2024 le ragioni CP_1 su cui si fondava la richiesta di restituzione delle somme in eccedenza, indebitamente corrisposte nel periodo in contestazione, dall'01.01.2012 al 30.11.2013, con comparsa di costituzione rende noto il motivo di cui all'indebito, eccepisce altresì che controparte ha allegato solo la nota del 07.11.2013 e la nota del 06.11.2014 ma nulla ha allegato circa la modalità di notificazione delle suddette note. Non ha depositato il relativo plico, ove eseguito a mezzo del servizio postale o l'eventuale pec. Pertanto non ha dato prova dell'avvenuta notifica. Insiste nei motivi di ricorso, dichiarando non dovuta dal ricorrente la somma di € 1.241,64 nei confronti dell' vinte le spese da distrarre in favore del procuratore. CP_1
L'Avv. Rizzo si riporta alla memoria e discute replicando a quanto oggi dedotto dalla controparte. Fa presente che i fini del rispetto dell'art. 3 comma 6 della legge 335/95 non si tratta di atti che necessitano una comunicazione mediante raccomandata, dimostrando in sé il termine annuale di conguaglio. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.
Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 15.36, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1 Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 196 /2025 R.G.
OGGETTO: indebito assistenziale vertente tra
, nato in [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. CALAMIA ANNA GIUSEPPA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
I . , con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_1
procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_2
-resistente-
Conclusioni delle parti:
2 Ricorrente: Voglia il Tribunale accogliere il ricorso e per l'effetto ritenere e dichiarare non dovuta dal ricorrente la somma di € 1.241,64 erogata nel periodo dal 01/01/2012 al 30/11/2013, nei confronti
CP_ dell' per i motivi indicati in narrativa;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare il ricorso poiché infondato;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento comunicatogli in data 27 dicembre 2024 e con il quale l' sostiene di avergli indebitamente versato il complessivo importo di € 1.241,64, nel periodo CP_1
dal 01.01.2012 al 30.11.2013, non spettanti in quanto per tale periodo il diritto alla suddetta prestazione era venuto meno a seguito di trasferimento all'estero del ricorrente.
Eccepisce a tal fine la carenza di motivazione dell'atto, l'infondatezza della pretesa restitutoria ai sensi della disposizione di cui all'art. 13 L. 412/1991 nonchè per mancanza dei requisiti necessari, ai sensi della disposizione di cui art. 3, comma 6, L. 8 agosto 1995, n. 335 ed infine l'insussistenza di dolo in capo al ricorrente.
L' costituendosi ha contestato gli assunti avversari, precisando che, in realtà, l'indebito, già CP_1
contestato con precedenti comunicazioni, sarebbe scaturito da variazione reddituali.
Per tali motivi ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il procedimento, di natura squisitamente documentale, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione orale.
********
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
È ormai pacifico che “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico.”
3 Tuttavia, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 198/2011, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l' “nel CP_1
provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”.
Dunque l' avrebbe dovuto almeno comunicare al ricorrente le precise ragioni per le quali il suo CP_1
diritto era venuto meno, poiché in linea generale colui che afferma di avere effettuato un pagamento indebito, a causa di un mutamento successivo del titolo, ha l'onere di fornire la prova di tale mutamento o, almeno, di dedurne le precise ragioni.
Nella fattispecie, al contrario, l' indica una sintetica motivazione (Sono state riscosse rate di prestazione CP_1
assistenziale non spettanti in quanto e' venuto meno il diritto alla prestazione a seguito del trasferimento all'estero della dimora effettiva
ed abituale), sconfessata dalla documentazione prodotta dal ricorrente, e, pacificamente errata per riconoscimento dello stesso Ente che, solo all'atto della costituzione in giudizio adduce una diversa motivazione.
Va rimarcato all'uopo che anche tutte le precedenti comunicazioni (ad eccezione della prima datata
07.11.2013 e della quale non vi è prova dell'avvenuta ricezione da parte del ricorrente, stante la mancata sottoscrizione della ricevuta di ritorno) riportano una motivazione infondata ancorchè errata, analoga a quella indicata nel provvedimento impugnato.
Tale circostanza ha impedito al ricorrente di approntare una corretta difesa in sede di accertamento negativo, atteso che l' ha indicato le reali ragioni dell'indebito solo nella propria comparsa di CP_1
costituzione in giudizio.
Orbene, già per tale ragione l'indebito dovrebbe ritenersi insussistente, in quanto sfornito di allegazione e ciò sarebbe motivo sufficiente per l'accoglimento del ricorso.
4 Nel merito, l' non ha comunque dimostrato, come suo onere, la sussistenza dell'indebito CP_1
comunicato alla parte ricorrente e di cui vorrebbe procedere al recupero;
non risulta in alcun modo esplicitata la ragione per cui i redditi del ricorrente, che aveva nel tempo regolarmente dichiarato, ed in particolare con comunicazione dei redditi per il 2011, avessero determinato il ricalcolo della prestazione e il contestato indebito nel periodo compreso fra il mese di gennaio 2012 ed il mese di novembre 2013.
Osserva questa giudice che l'assegno sociale è una prestazione assistenziale e che la disciplina dell'indebito in tale materia è affatto diversa da quella dell'indebito ordinario di cui all'art. 2033 c.c..
Va infatti esclusa l'applicabilità dell'art. 2033 c.c. individuando, invece, come criterio quello contenute nelle disposizioni della L. n. 29/1977 e della L n 291/1988 con riguardo alle concessioni in generale dei trattamenti assistenziali, con la conseguente irripetibilità delle somme riscosse dal pensionato.
La Suprema Corte ha evidenziato (cfr Cass 28771/2018) che “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost.
- un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)”.
La Corte ha precisato che, in generale, «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore ... degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l.
5 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del
Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma
1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994).
La Suprema Corte, nella sentenza n. 29419/2018, in ipotesi del tutto analoga e sovrapponibile alla presente, ha affermato che “in tema di indebito assistenziale questa Corte di Cassazione non ha mai affermato che si tratti di materia soggetta integralmente al principio generale dell'art. 2033 c.c. avendo per contro individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell' indennità di accompagnamento). In termini generali, questa Corte ha infatti sempre precisato (fin dalla sentenza n.
1446/2008 est. Picone, sentenza n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale,
in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento….”.
Ritiene il Giudicante di dover condividere le ragioni espresse dalla Corte Suprema nella appena citata pronuncia, giacché il principio dell'affidamento, immanente nel sistema positivo, è posto alla base della sopra citata disciplina specifica dell'indebito assistenziale e, più in generale, dei principi fondamentali
6 dell'Unione, come recentissimamente affermato dalla Corte E.D.U., sezione 1, Sentenza Casarin c. Italia,
11 febbraio 2021, r.g. n. 4893/13.
La Corte Europea, in particolare, in tema di indebito pagamento da parte di una P.A., ha ritenuto che in linea generale la buona fede del precettore ne determini l'irripetibilità.
Il principio affermato dalla Corte è il seguente: “Non è ripetibile l'emolumento -avente carattere retributivo non occasionale corrisposto da una pubblica amministrazione in modo costante e duraturo e senza riserve ad un lavoratore in buona fede, ingenerante il legittimo affidamento del lavoratore sulla spettanza delle somme, in quanto tale ripetizione (benché dovuta ai sensi delle diposizioni nazionali, essendo le somme indebitamente corrisposte) comporterebbe la violazione dell'articolo 1 del Protocollo
n. 1 addizionale alla Convenzione.”.
La Corte ha, infatti, ritenuto non proporzionato l'intervento pur legittimo della P.A. – in specie l' – CP_1
nella sfera privata del cittadino (ritenuta proprietà) nell'ipotesi in cui abbia ingenerato nel medesimo un incolpevole affidamento, rafforzato dal lungo tempo trascorso tra l'insorgere del diritto dell'Istituto alla restituzione e la richiesta fatta al privato.
La Suprema Corte di Cassazione, su un caso analogo si è, ancora, così espressa: “ L'indebito di cui si tratta si è prodotto in relazione ad una prestazione assistenziale come l'assegno sociale (che ha sostituito nel 1996 la pensione sociale). All'indebito relativo all'assegno sociale, in quanto prestazione assistenziale,
al contrario di quanto ritenuto dalla Corte d'appello, non si applica il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. Secondo quanto questa Corte ha in più occasioni avuto modo di precisare, anche di recente (Cass. n. del 09/11/2018, Cass.n. 26036/2019), alla fattispecie in discorso si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa
Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla
7 sentenza n. 1446/2008 est. v. pure n. 11921/2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando – ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 – che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti –
della loro destinazione alimentare (C. cost. n.39 del 1993; n. 431 del 1993)”. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa
Corte di Cassazione ha affermato (Sez. I, – , Sentenza n. – del 15/10/2019) che “ L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' “accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L.,
8 Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che
'L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che “l'accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”.
Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale ai fini della ripetizione Cass.
31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono entrambe il “dolo comprovato dell'accipiens” atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens stesso: “…L'art. 42 d.l. 269/2003 cit. ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003.
Mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' CP_1
si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV
sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza. Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere “ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile
9 il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme”.
Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già l'art. 42 d.l. CP_1
269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei bendarti, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1
informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato CP_1
dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del ” Casellario dell' Assistenza” “per la raccolta, la conservazione e CP_1
la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8 ” devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1
situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da cui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta CP_1
dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente:
“Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8,che non comunicano
10 integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”. L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' Infine va CP_1
osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi esso già conosce. In questa ipotesi CP_1
l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 dl. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' della attivazione dei CP_1
controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di CP_1
conoscere. Inoltre come già detto, l'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio
2010, n. 122 al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza per la raccolta, CP_1
la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.”
Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate al pensionato non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere…” (Cass. Lav., Ordinanza N. 12608/20). CP_1
11 Applicando questi condivisibili principi al caso di specie, quindi, va, in ogni caso, esclusa la ripetibilità dell'indebito eventualmente verificatosi, in assenza di prova del dolo della ricorrente.
Deve quindi dichiararsi che nulla è dovuto dal ricorrente all' in relazione all'indebito contestato. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 196/2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuta dal ricorrente la somma di € 1.241,64 erogata nel
CP_ periodo dal 01/01/2012 al 30/11/2013, nei confronti dell' condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.000,00 per compensi di CP_1
procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge, il tutto distratto in favore del procuratore antistatario;
Così deciso in Marsala in data 12/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
12
Sezione Lavoro
196 /2025 R.G.
All'udienza del 12/03/2025 avanti al g.l. dott.ssa Filippetta Signorello sono comparsi:
l'Avv. Montana in sostituzione dell'Avv. CALAMIA ANNA GIUSEPPA per parte ricorrente
Parte_1
è altresì presente l'Avv. Rizzo per parte resistente CP_1
L'Avv. Montana eccepisce che l' non ha adeguatamente specifica nelle note del 05.12.2024 le ragioni CP_1 su cui si fondava la richiesta di restituzione delle somme in eccedenza, indebitamente corrisposte nel periodo in contestazione, dall'01.01.2012 al 30.11.2013, con comparsa di costituzione rende noto il motivo di cui all'indebito, eccepisce altresì che controparte ha allegato solo la nota del 07.11.2013 e la nota del 06.11.2014 ma nulla ha allegato circa la modalità di notificazione delle suddette note. Non ha depositato il relativo plico, ove eseguito a mezzo del servizio postale o l'eventuale pec. Pertanto non ha dato prova dell'avvenuta notifica. Insiste nei motivi di ricorso, dichiarando non dovuta dal ricorrente la somma di € 1.241,64 nei confronti dell' vinte le spese da distrarre in favore del procuratore. CP_1
L'Avv. Rizzo si riporta alla memoria e discute replicando a quanto oggi dedotto dalla controparte. Fa presente che i fini del rispetto dell'art. 3 comma 6 della legge 335/95 non si tratta di atti che necessitano una comunicazione mediante raccomandata, dimostrando in sé il termine annuale di conguaglio. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.
Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 15.36, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1 Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 196 /2025 R.G.
OGGETTO: indebito assistenziale vertente tra
, nato in [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. CALAMIA ANNA GIUSEPPA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
I . , con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_1
procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_2
-resistente-
Conclusioni delle parti:
2 Ricorrente: Voglia il Tribunale accogliere il ricorso e per l'effetto ritenere e dichiarare non dovuta dal ricorrente la somma di € 1.241,64 erogata nel periodo dal 01/01/2012 al 30/11/2013, nei confronti
CP_ dell' per i motivi indicati in narrativa;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare il ricorso poiché infondato;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento comunicatogli in data 27 dicembre 2024 e con il quale l' sostiene di avergli indebitamente versato il complessivo importo di € 1.241,64, nel periodo CP_1
dal 01.01.2012 al 30.11.2013, non spettanti in quanto per tale periodo il diritto alla suddetta prestazione era venuto meno a seguito di trasferimento all'estero del ricorrente.
Eccepisce a tal fine la carenza di motivazione dell'atto, l'infondatezza della pretesa restitutoria ai sensi della disposizione di cui all'art. 13 L. 412/1991 nonchè per mancanza dei requisiti necessari, ai sensi della disposizione di cui art. 3, comma 6, L. 8 agosto 1995, n. 335 ed infine l'insussistenza di dolo in capo al ricorrente.
L' costituendosi ha contestato gli assunti avversari, precisando che, in realtà, l'indebito, già CP_1
contestato con precedenti comunicazioni, sarebbe scaturito da variazione reddituali.
Per tali motivi ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il procedimento, di natura squisitamente documentale, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione orale.
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Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
È ormai pacifico che “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico.”
3 Tuttavia, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 198/2011, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l' “nel CP_1
provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”.
Dunque l' avrebbe dovuto almeno comunicare al ricorrente le precise ragioni per le quali il suo CP_1
diritto era venuto meno, poiché in linea generale colui che afferma di avere effettuato un pagamento indebito, a causa di un mutamento successivo del titolo, ha l'onere di fornire la prova di tale mutamento o, almeno, di dedurne le precise ragioni.
Nella fattispecie, al contrario, l' indica una sintetica motivazione (Sono state riscosse rate di prestazione CP_1
assistenziale non spettanti in quanto e' venuto meno il diritto alla prestazione a seguito del trasferimento all'estero della dimora effettiva
ed abituale), sconfessata dalla documentazione prodotta dal ricorrente, e, pacificamente errata per riconoscimento dello stesso Ente che, solo all'atto della costituzione in giudizio adduce una diversa motivazione.
Va rimarcato all'uopo che anche tutte le precedenti comunicazioni (ad eccezione della prima datata
07.11.2013 e della quale non vi è prova dell'avvenuta ricezione da parte del ricorrente, stante la mancata sottoscrizione della ricevuta di ritorno) riportano una motivazione infondata ancorchè errata, analoga a quella indicata nel provvedimento impugnato.
Tale circostanza ha impedito al ricorrente di approntare una corretta difesa in sede di accertamento negativo, atteso che l' ha indicato le reali ragioni dell'indebito solo nella propria comparsa di CP_1
costituzione in giudizio.
Orbene, già per tale ragione l'indebito dovrebbe ritenersi insussistente, in quanto sfornito di allegazione e ciò sarebbe motivo sufficiente per l'accoglimento del ricorso.
4 Nel merito, l' non ha comunque dimostrato, come suo onere, la sussistenza dell'indebito CP_1
comunicato alla parte ricorrente e di cui vorrebbe procedere al recupero;
non risulta in alcun modo esplicitata la ragione per cui i redditi del ricorrente, che aveva nel tempo regolarmente dichiarato, ed in particolare con comunicazione dei redditi per il 2011, avessero determinato il ricalcolo della prestazione e il contestato indebito nel periodo compreso fra il mese di gennaio 2012 ed il mese di novembre 2013.
Osserva questa giudice che l'assegno sociale è una prestazione assistenziale e che la disciplina dell'indebito in tale materia è affatto diversa da quella dell'indebito ordinario di cui all'art. 2033 c.c..
Va infatti esclusa l'applicabilità dell'art. 2033 c.c. individuando, invece, come criterio quello contenute nelle disposizioni della L. n. 29/1977 e della L n 291/1988 con riguardo alle concessioni in generale dei trattamenti assistenziali, con la conseguente irripetibilità delle somme riscosse dal pensionato.
La Suprema Corte ha evidenziato (cfr Cass 28771/2018) che “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost.
- un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)”.
La Corte ha precisato che, in generale, «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore ... degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l.
5 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del
Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma
1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994).
La Suprema Corte, nella sentenza n. 29419/2018, in ipotesi del tutto analoga e sovrapponibile alla presente, ha affermato che “in tema di indebito assistenziale questa Corte di Cassazione non ha mai affermato che si tratti di materia soggetta integralmente al principio generale dell'art. 2033 c.c. avendo per contro individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell' indennità di accompagnamento). In termini generali, questa Corte ha infatti sempre precisato (fin dalla sentenza n.
1446/2008 est. Picone, sentenza n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale,
in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento….”.
Ritiene il Giudicante di dover condividere le ragioni espresse dalla Corte Suprema nella appena citata pronuncia, giacché il principio dell'affidamento, immanente nel sistema positivo, è posto alla base della sopra citata disciplina specifica dell'indebito assistenziale e, più in generale, dei principi fondamentali
6 dell'Unione, come recentissimamente affermato dalla Corte E.D.U., sezione 1, Sentenza Casarin c. Italia,
11 febbraio 2021, r.g. n. 4893/13.
La Corte Europea, in particolare, in tema di indebito pagamento da parte di una P.A., ha ritenuto che in linea generale la buona fede del precettore ne determini l'irripetibilità.
Il principio affermato dalla Corte è il seguente: “Non è ripetibile l'emolumento -avente carattere retributivo non occasionale corrisposto da una pubblica amministrazione in modo costante e duraturo e senza riserve ad un lavoratore in buona fede, ingenerante il legittimo affidamento del lavoratore sulla spettanza delle somme, in quanto tale ripetizione (benché dovuta ai sensi delle diposizioni nazionali, essendo le somme indebitamente corrisposte) comporterebbe la violazione dell'articolo 1 del Protocollo
n. 1 addizionale alla Convenzione.”.
La Corte ha, infatti, ritenuto non proporzionato l'intervento pur legittimo della P.A. – in specie l' – CP_1
nella sfera privata del cittadino (ritenuta proprietà) nell'ipotesi in cui abbia ingenerato nel medesimo un incolpevole affidamento, rafforzato dal lungo tempo trascorso tra l'insorgere del diritto dell'Istituto alla restituzione e la richiesta fatta al privato.
La Suprema Corte di Cassazione, su un caso analogo si è, ancora, così espressa: “ L'indebito di cui si tratta si è prodotto in relazione ad una prestazione assistenziale come l'assegno sociale (che ha sostituito nel 1996 la pensione sociale). All'indebito relativo all'assegno sociale, in quanto prestazione assistenziale,
al contrario di quanto ritenuto dalla Corte d'appello, non si applica il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. Secondo quanto questa Corte ha in più occasioni avuto modo di precisare, anche di recente (Cass. n. del 09/11/2018, Cass.n. 26036/2019), alla fattispecie in discorso si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa
Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla
7 sentenza n. 1446/2008 est. v. pure n. 11921/2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando – ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 – che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti –
della loro destinazione alimentare (C. cost. n.39 del 1993; n. 431 del 1993)”. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa
Corte di Cassazione ha affermato (Sez. I, – , Sentenza n. – del 15/10/2019) che “ L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' “accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L.,
8 Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che
'L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che “l'accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”.
Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale ai fini della ripetizione Cass.
31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono entrambe il “dolo comprovato dell'accipiens” atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens stesso: “…L'art. 42 d.l. 269/2003 cit. ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003.
Mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' CP_1
si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV
sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza. Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere “ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile
9 il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme”.
Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già l'art. 42 d.l. CP_1
269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei bendarti, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1
informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato CP_1
dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del ” Casellario dell' Assistenza” “per la raccolta, la conservazione e CP_1
la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8 ” devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1
situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da cui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta CP_1
dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente:
“Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8,che non comunicano
10 integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”. L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' Infine va CP_1
osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi esso già conosce. In questa ipotesi CP_1
l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 dl. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' della attivazione dei CP_1
controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di CP_1
conoscere. Inoltre come già detto, l'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio
2010, n. 122 al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza per la raccolta, CP_1
la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.”
Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate al pensionato non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere…” (Cass. Lav., Ordinanza N. 12608/20). CP_1
11 Applicando questi condivisibili principi al caso di specie, quindi, va, in ogni caso, esclusa la ripetibilità dell'indebito eventualmente verificatosi, in assenza di prova del dolo della ricorrente.
Deve quindi dichiararsi che nulla è dovuto dal ricorrente all' in relazione all'indebito contestato. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 196/2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuta dal ricorrente la somma di € 1.241,64 erogata nel
CP_ periodo dal 01/01/2012 al 30/11/2013, nei confronti dell' condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.000,00 per compensi di CP_1
procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge, il tutto distratto in favore del procuratore antistatario;
Così deciso in Marsala in data 12/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
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