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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 24/02/2026, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1678/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9715/2024 depositato il 25/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Catania - Via Grezar Nr. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249030513150000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200035504504000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 586/2026 depositato il
23/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 25/12/2024 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate RI e contro la Regione Sicilia, avverso l'intimazione di pagamento n.
29320249030513150000 , di euro 300,88, notificata il 25/11/2024 riconducibile alla cartella di pagamento n. 29320200035504504000 relativa a tassa di possesso auto anno 2017.
Eccepiva:
Nullità dell'atto impugnato pe intervenuta decadenza e prescrizione, stante che la prescrizione della tassa di possesso matura con il decorso del terzo anno dal momento in cui è dovuta, per cui nel caso in esame la prescrizione è maturata il 1/1/2021. Precisava, inoltre, che le asserite notifiche del: 02.01.2023, violano il principio esplicitato dalla sentenza n. 25461 del 21/09/2021, redatta dalla Corte di Cassazione, la quale evidenzia che l'avviso di accertamento deve essere necessariamente spedito entro il 31 dicembre del terzo anno successivo rispetto a quello in cui si sarebbe dovuto effettuare il pagamento. Nel caso in cui non venisse rispettata questa scadenza, la richiesta di pagamento risulterebbe illegittima. La prescrizione del bollo auto matura in tre anni, anche con l'iscrizione a ruolo e non muta i termini prescrittivi, cosi come ribadito a piu riprese da: Ordinanza della Corte di Cassazione 20415 /2017. Ordinanza 20425 del 25 agosto 2017. Corte di Cassazione, Ordinanza n. 18152 del 02 luglio 2024. In relazione all'omessa impugnazione della cartella di pagamento per la tassa automobilistica, il termine di prescrizione è, comunque, triennale. Occorre, quindi, considerare che in tema di tassa di possesso auto, oltre all'avviso di accertamento, anche la cartella di pagamento deve essere notificata entro, e non oltre, il 31 dicembre del terzo anno, compiuto, successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, ovvero Bollo
2017 il termine era 2020. Citava ulteriore giurisprudenza di legittimità.
Eccepiva, inoltre:
che il concessionario non ha allegato all'atto, allo stato in contestazione, alcuna ricevuta dell'asserite notifiche, non indicando dove ha notificato e in che luogo. La disposizione fondamentale di riferimento risulta essere l'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, secondo il quale prevede dei termini di decadenza per la notifica della cartella, da parte del concessionario, nei confronti del debitore iscritto al ruolo o al coobbligato. Quindi, la notificazione della cartella di pagamento è lo strumento mediante il quale l'agente della riscossione deve rendere noto al contribuente le iscrizioni a ruolo che lo riguardano;
che in materia di tassa di possesso non vigono proroghe delle scadenze, citava giurisprudenza della
Corte Costituzionale e giurisprudenza di merito;
che nel caso in esame è maturata anche la prescrizione anche degli interessi e sanzioni, infatti, l'articolo
2948 del Codice Civile, al numero 4, prescrive che gli interessi si prescrivono in cinque anni, citava giurisprudenza di legittimità;
che l'atto impugnato è nullo per difetto di motivazione ed in violazione dell' art.7 della legge 27 luglio n.212 pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000;
che l'atto impugnato sia meritevole di censura anche sotto l'ulteriore profilo dell'onere della prova, posto che, nulla hanno saputo provare, nel caso in esame le parti resistenti;
che vige intorno all'atto impugnato un vizio di incertezza assoluta, in ordine al contributo dovuto, a causa della mancata od incompleta identificazione del bene.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di lite. Faceva istanza ex art. 210 c.p.c. richiedendo l'esibizione della documentazione sottostante all'atto impugnato.
Allegava: 1) Procura alle liti – Ricorrente_1 2) Intimazione di pagamento nr. 293 2024 90305131 50/000; 3) Istanza di ammissione al gratuito patrocinio;
4) Isee 2024; 5) carta Identità e codice fiscale;
6)
Relata di notifica alle controparti;
7) Attestazione di conformità allegati.
In data 2/4/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate RI, la quale controdeduceva:
che la cartella di pagamento sottesa all'atto opposto é stata ritualmente notificata alla parte opponente in data 2/1/2023, come attestato dal referto di notifica di tale atto allegato all'estratto di ruolo di riferimento, documenti questi versati in giudizio, per cui il ricorso appare inammissibile, stante la definitività dell'atto sottostante;
citava giurisprudenza di legittimità
SULLA LEGITTIMITÀ DELLA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO SOTTESA ALL'ATTO
OPPOSTO. Con riguardo all'eccezione sollevata da controparte sulla presunta mancata notifica della cartella di pagamento sottesa all'atto opposto, con conseguente carenza del titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, non possiamo non evidenziare come la notifica della cartella di pagamento n.
29320200035504504000, avvenuta in data 02/01/2023, sia stata eseguita nel rispetto della normativa speciale regolante la specifica materia della riscossione dei tributi, come da referto che si produce in atti unito con l'estratto di ruolo della cartella di riferimento. Dalla disamina delle produzioni documentali in questione emerge che la notifica della suddetta cartella di pagamento è stata eseguita per irreperibilità del destinatario con deposito presso la casa comunale e svolgimento degli altri adempimenti previsti, il tutto come comprovato dall'estratto di ruolo cui è allegato il relativo referto di notifica della cartella;
che l'atto impugnato è congruamente motivato, infatti, l'obbligo di motivazione è assolto nel richiamo al titolo esecutivo sottostante, citava giurisprudenza di merito;
che priva di pregio è la contestazione in ricorso relativa alla presunta illegittimità dell'avviso di intimazione per mancata allegazione di copia delle cartelle di pagamento, sia perché il concessionario ha depositato, tanto copia dell'intimazione opposta, quanto copia della cartella alla stessa sottostante, entrambi gli atti muniti del rispettivo referto di notificazione al destinatario, il tutto a comprova dell'effettiva e legale conoscenza degli stessi in capo al ricorrente, sia perché l'avviso di intimazione sia un atto di natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”. Citava giurisprudenza di legittimità;
che infondata appare l'eccezione in ricorso relativa alla intervenuta prescrizione, Infatti, dalla disamina delle produzioni documentali allegate al fascicolo del concessionario, emerge chiaramente come dall'anno di riferimento dei tributi alla notifica della cartella di pagamento non sia maturato alcun termine di prescrizione. Più precisamente si evidenzia che il ruolo 2020/004297 (anno tributo 2017), riportato nella cartella di pagamento n. 29320200035504504000, correttamente consegnato all'ente della riscossione in data 10/09/2020, è stato notificato dall'odierno resistente in data 02/01/2023, Il tutto come da referto di notifica e copia dell'estratto di ruolo del credito di riferimento, che si allegano, ampiamente entro i termini imposti, ratione temporis, dall'art. 19 del D.Lgs. n.112/1999, così come modificato ed integrato dalle disposizioni di natura emergenziale dettate per far fronte all'epidemia da COVID-19. Si evidenzia infatti che l'invocato termine di prescrizione, a causa dell'emergenza Covid-19, è stato normativamente sospeso. Come noto infatti, il Decreto-legge n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto “Cura Italia”), convertito in legge, con modifiche, dalla L. n.
27/2020, tra le numerosi previsioni atte a fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19, ha disposto anche specifiche misure che impattano sulla sospensione dei termini di versamento degli atti della riscossione coattiva. In particolare, l'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020 (nel testo risultante dalle numerose modifiche apportate nel tempo, da ultimo con l'art. 9, comma 1, del D.L. n. 73/2021) ha disposto “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie”, la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021” derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo emessi dell'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dagli avvisi di addebito emessi dall'INPS, dalle ingiunzioni di cui al RD n. 639/1910, “emesse dagli enti territoriali”, e dagli avvisi esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019. Ai sensi del successivo comma 2-bis del citato art. 68, nei confronti dei soggetti che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza/la sede legale/la sede operativa nei comuni di cui al DPCM 1° marzo 2020 (ossia quelli di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione
D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò, che costituivano la “zona rossa” originaria), i termini della predetta sospensione sono decorsi dalla medesima data del 21 febbraio 2020. La normativa sopra richiamata va necessariamente letta in combinato disposto con l'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015 – peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 – che interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali che testualmente: 11 Via Giuseppe Grezar, n. 14 00142 Roma www. agenziaentrateriscossione.gov.it “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati … fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”. Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 25/E del 20 agosto
2020, è derivata la sospensione, per l'intero periodo dall'8 marzo 2020 (ovvero dal 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 D.L. 18/2020) al 31 agosto 2021, di tutte le attività di riscossione mediante ruolo, per una durata complessiva a favore dei debitori pari a 542 gg. per la quasi totalità di essi e di 558 gg. per quelli con residenza/sede legale/sede operativa nei comuni sopra menzionati. Tale sospensione – a causa della tardività dell'entrata in vigore delle proroghe di cui al DL n.
3/2021 (rispetto alla scadenza del 31.12.2020), al DL n. 41/2021 (rispetto alla scadenza del 28.02.2021) e al DL n. 73/2021 (rispetto alla scadenza del 30.04.2021) - ha subito tre interruzioni, dal 1° al 15 gennaio
2021, dal 1° al 23 marzo 2021 e dal 1° al 26 maggio 2021- per un totale di 64 gg. - durante le quali l'agente della riscossione era legittimato a notificare atti di riscossione e a dare corso ad azioni di recupero, la cui salvezza è stata disposta, rispettivamente, dall'art. 22-bis, comma 4, del DL n. 183/2020, dall'art. 4, comma 3, del DL n. 41/2021, dall'art. 9, comma 2, del DL n. 73/2021. La durata effettiva della sospensione delle attività dell'agente della riscossione nei confronti dei debitori – e quella conseguente, ove prevista, dei relativi termini di decadenza/prescrizione – deve essere quantificata in 492 gg. (558-64) per i soli debitori con residenza/sede legale/sede operativa nei comuni della “zona rossa” originaria e in
478 gg. (542-64) per i restanti debitori. Va da sé, inoltre, come la “sospensione” legale delle attività connesse alla notifica ed alla riscossione degli atti dell'Agente della RI sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività. Dal combinato disposto dell'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, ne consegue l'applicabilità, al ricorrere dei rispettivi presupposti, non soltanto della suddetta sospensione di 478 gg. (o di 492 gg.) ma anche la proroga di cui al comma 2 dell'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015 e tale conclusione vale con riferimento a tutti i carichi affidati ad ADER, anche se affidati prima dell'inizio del periodo di sospensione (cfr. punto 3.9.2 della citata circolare AdE n. 25/E del 2020). La differenza tra l'istituto della sospensione e quello della proroga non determina alcuna incompatibilità tra di essi, con la conseguenza che gli effetti dell'una e dell'altra risultano essere del tutto “cumulabili”. Alla luce di quanto sopra esposto discende che contrariamente a quanto asserito da controparte, non risulta intervenuta la decadenza/ prescrizione del credito, dal momento che per i carichi affidati dal 08.03.2020 al 31.12.2021, i termini nei confronti del debitore devono intendersi prorogati di ventiquattro mesi, in forza dell'art. 68, comma 4-bis, del DL n. 18/2020 che ha disposto, “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021”, alla lett. b, la proroga di “ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente”, dei “termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”. A tale termine di scadenza deve, poi, aggiungersi il periodo di sospensione di 478 giorni (ovvero di 492 giorni) in forza dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n. 18/2020. Incontestata, pertanto, l'avvenuta notifica della cartella recante la pretesa vantata in data 02/01/2023, ne discende che la presente eccezione dovrà essere rigettata poiché infondata, non essendo nel caso di specie maturato neanche il più breve termine di prescrizione triennale, stante anche l'avvenuta notifica, in data 25/11/2024, dell'avviso di intimazione n. 29320249030513150000, oggi opposto;
che infondata è l'eccezione in ricorso relativa alla intervenuta decadenza della pretesa iscritta a ruolo per violazione dell'art. 25 dpr 602/73, siccome tardiva ed inammissibile ai sensi dell'art.21 del dlgs 546/92 essendo divenuta incontestabile la pretesa anche in relazione al presunto decorso dei termini decadenziali. Rileva, inoltre, l'inconferenza del richiamo normativo operato dal contribuente all'art. 25
DPR 602/73, che disciplina, infatti, i termini di decadenza delle imposte sui redditi e, quindi, le somme iscritte a ruolo dall'Agenzia delle Entrate e non anche di quelle della Regione Sicilia a titolo di Tasse
Automobilistiche. Tale termine di decadenza/prescrizione per le pretese di pagamento delle Tasse
Automobilistiche semmai, come eccepito dal ricorrente, è dettato dall'art. 5, comma 51, D.L. del 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato dall'art. 3, D.L. del 6 gennaio 1986, n.
2. Nel caso di specie l'Agente della RI ha provveduto alla notifica della cartella di pagamento in questione nel pieno rispetto dei termini suddetti;
che infondata è l'eccezione in ricorso relativa alla violazione dell'onere della prova, rilevando che l'art
2697 c.c. afferma: “ Chi vuol far valere un diritto in giudizio [99 c.p.c., 100 c.p.c.] deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento [115 c.p.c.]. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. Al riguardo va osservato che l'ente di esazione è detentore di un titolo, costituito dal ruolo, di cui è stato prodotto l'estratto, valido ed efficace per l'assunzione della garanzia e per l'avvio dell'attività esecutiva;
con la produzione di tale atto, quindi, l'odierna esponente ha assolto pienamente l'onere probatorio che gli incombe di attestare il possesso di un valido titolo per lo svolgimento dell'attività esattiva. A tal proposito si rilevi quanto affermato dall'art 45 del dpr 602/73, il quale recita: “Il concessionario (rectius l'agente della riscossione) procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo”. Così, in presenza del titolo esecutivo in questione, a tutt'oggi incontestato ed efficace, nessun'altra prova deve addurre la resistente per giustificare il proprio operato. Da tanto discende l'infondatezza dell'avversa eccezione;
che infondata è la richiesta di esibizione degli atti in originale attestanti l'avvenuta notifica, infatti, l'articolo
2712 c.c. afferma che le copie fotostatiche formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. Inoltre, il successivo articolo 2719 c.c., prevede che le copie hanno la stessa efficacia di quelle autentiche se la loro conformità non è disconosciuta. Richiamava giurisprudenza di legittimità.
Concludeva chiedendo: in via pregiudiziale ed assorbente: • dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine perentorio per la proposizione dello stesso ex art. 21 del D.Lgs 546/92; - in via preliminare: • rigettare l'avversa istanza di esibizione degli atti in originale attestanti l'avvenuta notifica. Nel merito: • dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della RI e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto, il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e documentare.
Allegava:
1. estratto di ruolo con relata di notifica;
2. avviso di intimazione impugnato con referto di notifica;
3. nota spese;
4. procura difensore.
In data 17/02/2026 si costituiva la Regione Sicilia la quale controdeduceva:
che non possano essere addebitate, alla Regionale, eccezioni relative alle notifiche delle cartelle esattoriali, potendo l'Ente Impositore rispondere solo del compimento delle formalità ad essa direttamente imputabili. Non v'è dubbio, invero, che l'attività di notifica sia di esclusiva competenza dell'Agenzia delle
Entrate- RI nelle vesti di agente notificatore. Pertanto, l'onere della prova, relativamente alla notifica della cartella di pagamento, in ordine all'annualità intimata 2017, è posto a carico all'Agenzia delle
EntrateRI, in qualità di Agente notificatore, ritualmente chiamata in giudizio, e non alla Regione siciliana, quale Ente impositore. Sul punto chiarisce anche la C.M.12/Edel 12.4.2012. L'Agente della
RI è quindi legittimato passivo nei giudizi in cui si controverte in merito a vizi relativi alla formazione della cartella, come ad esempio errori di individuazione del contribuente, vizi di notifica, etc…, attinenti comunque alla fase esecutiva di esclusiva competenza dell'Agenzia Entrate e RI.
Citava giurisprudenza di legittimità.
Relativamente poi alle formalità direttamente imputabili alla regione, rilevava che merita fare cenno alla procedura di formazione della pretesa tributaria, correttamente seguita per la sottesa cartelle di pagamento. Ed invero, ai sensi della legge regionale n. 16 dell'11 agosto 2015 di istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti, questo Soggetto impositore, - Regione Sicilia- è autorizzato a procedere direttamente all'iscrizione al ruolo dei relativi crediti tributari. Infatti, con l'art. 19 della legge regionale n.24/2016 è stato introdotto il comma 2-bis all'art. 2 della legge regionale n.16/2015, per cui ".....in caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602/73 sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del Pubblico Registro
Automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori." La procedura introdotta con l'anzidetta normativa prevede un meccanismo in base al quale alla scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa
" ... senza che sia intervenuto il pagamento da parte del soggetto passivo del tributo, la Regione provvede direttamente alla iscrizione al ruolo (dell'imposta, delle sanzioni e degli accessori)." Pertanto, a fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto e non a richiesta dell'Ente impositore, le disposizioni temporalmente vigenti per l'anno 2017 prevedevano una automatica iscrizione a ruolo, eliminando così la fase di accertamento, che viene ad essere assorbita nell'emissione e nella notifica della cartella di pagamento, per cui nella fattispecie in oggetto non era necessario procedere alla notifica di alcun atto presupposto, attesa la coincidenza tra la fase di accertamento con quella della riscossione.
Alla stregua di quanto sopra, la riscossione così affidata all'Agente della RI territorialmente competente è basata sulle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del Pubblico Registro Automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica Alla luce del quadro normativo sopra delineato, l'iscrizione a ruolo delle somme dovute costituisce in tal modo accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori, nonché prova documentale della pretesa creditoria. Pertanto, non sussistendo atti prodromici di accertamento, è la cartella stessa che oggi è impugnata a costituire correttamente la prima intimazione di pagamento -
Sentenza Corte Costituzionale n.152/2018. Citava giurisprudenza di merito.
Riguardo poi all'asserita intervenuta prescrizione/decadenza del credito, eccepiva l'irrilevanza della eccezione, infatti, la norma che regola la materia dispone che la prescrizione dei termini per la richiesta della tassa automobilistica, è prevista entro il terzo anno successivo all'anno di scadenza del versamento,
e quindi l'anno di pagamento del bollo auto si prescrive a partire dall'anno successivo trascorsi tre anni, termine , questo, sospeso della normativa emanata in occasione del verificatasi dell'emergenza epidemiologica COVID 19 che ha apportato al riguardo sostanziali modifiche e alla norma regionale istitutiva della tassa automobilistica e non menzionata da controparte. Le intervenute misure in campo fiscale connesse all'emergenza epidemiologica covid 19 ed in particolare l'art.68 del D.L. 17-3-2020 n. 18
(cd. Decreto Cura Italia) e s.m.i. hanno previsto la sospensione dei termini dell'attività di riscossione dal
08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della RI durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Eccepiva, inoltre:
che, l'Ente impositore ha fornito la prova documentale certa in ordine alla data di consegna del ruolo
2020/4297 al Concessionario (Cfr. VI ADER) avvenuta nei termini previsti dalla legge e precisamente in data 10/09/2020. In conclusione, tenuto conto delle superiori argomentazioni, fondate sui sopra enunciati richiami normativi e giurisprudenziali, la cartella di pagamento tassa automobilistica anno 2017, il cui ruolo è stato reso esecutivo e consegnato nell'anno 2020, è stata notificata entro i termini prescrizionali e di decadenza applicabili in attuazione del combinato disposto di cui agli artt. 67 e 68 del
D.L. 18/2020;
che l'atto impugnato è adeguatamente motivato in quanto gli atti vengono emessi in conformità al modello ministeriale e vi sono presenti tutti gli elementi previsti dalle norme che regolano la materia. In particolare, con riguardo alla lamentata carenza di motivazione e difetto assoluto di prova, nel richiamarsi il dispositivo di cui all'art. 5 del D.L. 30.12.1982, 953 e ss.mm.ii., che invece, nel caso in esame emerge chiaramente espresso nell'ambito dell'atto impugnato, si fanno le seguenti precisazioni. Citava giurisprudenza di legittimità
Concludeva chiedendo: dichiarare la correttezza dell'operato dell'Ente impositore per quanto concerne il modus operandi in ordine all'attività relativa all'emissione della sottesa cartella di pagamento relativa alla annualità 2017, alla formazione e alla consegna del ruolo all'Ente notificatore;
rigettare il presente ricorso e confermare la pretesa tributaria portata della intimazione di pagamento n. 29320249030513150000, relativa alla sottesa cartella di pagamento anno 2017, rivolta al ricorrente Ricorrente_1; conseguentemente condannare il ricorrente alle spese di giudizio.
Allegava: ricorso;
VI ER;
Sentenza Corte Cost. n. 152/2018.
All'udienza del 19/02/2026 il ricorso è posto in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico rileva ed osserva:
che la pretesa di pagamento ascende a tassa di possesso anno 2017;
che va disattesa e respinta l'eccezione in ricorso relativa alla nullità dell'atto impugnato per omessa notifica dell'atto sottostante, posto che, la cartella di pagamento distinta con il n.
29320200035504504000, richiamata nell'atto impugnato è stata regolarmente e tempestivamente notificata il 2/1/2023, così come rinvenibile dalla documentazione versata in atti e non contestata dal ricorrente;
che la cartella di pagamento sottostante all'atto impugnato è divenuta definitiva, cristallizzando la pretesa impositiva e la riscossione ed interrompendo il decorso di ogni termine pregiudizievole, per cui ogni eccezione relativa alla intervenuta decadenza e prescrizione va disattesa e respinta, appare infondata e pretestuosa;
che va disattesa l'eccezione in ricorso relativa al difetto di motivazione dell'atto impugnato, sia perché lo stesso è stato preceduto dalla regolare notifica dell'atto sottostante, ove sono indicate le ragioni della pretesa, sia perché lo stesso atto a contenuto vincolato è suscettibile di rappresentare le ragioni della pretesa in modo chiaroi ed inequivocabile consentendo al ricorrente di esplicare le proprie difese;
che va disattesa l'eccezione in ricorso relative alla violazione dell'onere della prova, posto che, il concessionario ha saputo, ampiamente, provare la legittimità della pretesa e del procedimento di riscossione;
che va respinta la richiesta di esibizione di documentazione, in quanto, tale richiesta è superata ed assorbita dalla produzione da parte del concessionario della cartella di pagamento sottostante all'atto impugnato, atto quest'ultimo, che rappresenta il titolo idoneo a legittimare la prosecuzione della riscossione;
che ogni altra eccezione e contestazione è superata ed assorbita dalle motivazioni che precedono.
Per l'effetto, il Giudice rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Alla soccombenza consegue il pagamento delle spese processuali come da dispostivo.
P.Q.M.
il Giudice monocratico rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali come segue: quanto ad euro 300,00 oltre spese generali, IVA e CPA a favore dell'Agenzia delle Entrate RI e quanto ad euro 300,00 a favore della Regione Siciliana. Così deciso in Catania il 19/02/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9715/2024 depositato il 25/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Catania - Via Grezar Nr. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249030513150000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200035504504000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 586/2026 depositato il
23/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 25/12/2024 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate RI e contro la Regione Sicilia, avverso l'intimazione di pagamento n.
29320249030513150000 , di euro 300,88, notificata il 25/11/2024 riconducibile alla cartella di pagamento n. 29320200035504504000 relativa a tassa di possesso auto anno 2017.
Eccepiva:
Nullità dell'atto impugnato pe intervenuta decadenza e prescrizione, stante che la prescrizione della tassa di possesso matura con il decorso del terzo anno dal momento in cui è dovuta, per cui nel caso in esame la prescrizione è maturata il 1/1/2021. Precisava, inoltre, che le asserite notifiche del: 02.01.2023, violano il principio esplicitato dalla sentenza n. 25461 del 21/09/2021, redatta dalla Corte di Cassazione, la quale evidenzia che l'avviso di accertamento deve essere necessariamente spedito entro il 31 dicembre del terzo anno successivo rispetto a quello in cui si sarebbe dovuto effettuare il pagamento. Nel caso in cui non venisse rispettata questa scadenza, la richiesta di pagamento risulterebbe illegittima. La prescrizione del bollo auto matura in tre anni, anche con l'iscrizione a ruolo e non muta i termini prescrittivi, cosi come ribadito a piu riprese da: Ordinanza della Corte di Cassazione 20415 /2017. Ordinanza 20425 del 25 agosto 2017. Corte di Cassazione, Ordinanza n. 18152 del 02 luglio 2024. In relazione all'omessa impugnazione della cartella di pagamento per la tassa automobilistica, il termine di prescrizione è, comunque, triennale. Occorre, quindi, considerare che in tema di tassa di possesso auto, oltre all'avviso di accertamento, anche la cartella di pagamento deve essere notificata entro, e non oltre, il 31 dicembre del terzo anno, compiuto, successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, ovvero Bollo
2017 il termine era 2020. Citava ulteriore giurisprudenza di legittimità.
Eccepiva, inoltre:
che il concessionario non ha allegato all'atto, allo stato in contestazione, alcuna ricevuta dell'asserite notifiche, non indicando dove ha notificato e in che luogo. La disposizione fondamentale di riferimento risulta essere l'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, secondo il quale prevede dei termini di decadenza per la notifica della cartella, da parte del concessionario, nei confronti del debitore iscritto al ruolo o al coobbligato. Quindi, la notificazione della cartella di pagamento è lo strumento mediante il quale l'agente della riscossione deve rendere noto al contribuente le iscrizioni a ruolo che lo riguardano;
che in materia di tassa di possesso non vigono proroghe delle scadenze, citava giurisprudenza della
Corte Costituzionale e giurisprudenza di merito;
che nel caso in esame è maturata anche la prescrizione anche degli interessi e sanzioni, infatti, l'articolo
2948 del Codice Civile, al numero 4, prescrive che gli interessi si prescrivono in cinque anni, citava giurisprudenza di legittimità;
che l'atto impugnato è nullo per difetto di motivazione ed in violazione dell' art.7 della legge 27 luglio n.212 pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000;
che l'atto impugnato sia meritevole di censura anche sotto l'ulteriore profilo dell'onere della prova, posto che, nulla hanno saputo provare, nel caso in esame le parti resistenti;
che vige intorno all'atto impugnato un vizio di incertezza assoluta, in ordine al contributo dovuto, a causa della mancata od incompleta identificazione del bene.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di lite. Faceva istanza ex art. 210 c.p.c. richiedendo l'esibizione della documentazione sottostante all'atto impugnato.
Allegava: 1) Procura alle liti – Ricorrente_1 2) Intimazione di pagamento nr. 293 2024 90305131 50/000; 3) Istanza di ammissione al gratuito patrocinio;
4) Isee 2024; 5) carta Identità e codice fiscale;
6)
Relata di notifica alle controparti;
7) Attestazione di conformità allegati.
In data 2/4/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate RI, la quale controdeduceva:
che la cartella di pagamento sottesa all'atto opposto é stata ritualmente notificata alla parte opponente in data 2/1/2023, come attestato dal referto di notifica di tale atto allegato all'estratto di ruolo di riferimento, documenti questi versati in giudizio, per cui il ricorso appare inammissibile, stante la definitività dell'atto sottostante;
citava giurisprudenza di legittimità
SULLA LEGITTIMITÀ DELLA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO SOTTESA ALL'ATTO
OPPOSTO. Con riguardo all'eccezione sollevata da controparte sulla presunta mancata notifica della cartella di pagamento sottesa all'atto opposto, con conseguente carenza del titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, non possiamo non evidenziare come la notifica della cartella di pagamento n.
29320200035504504000, avvenuta in data 02/01/2023, sia stata eseguita nel rispetto della normativa speciale regolante la specifica materia della riscossione dei tributi, come da referto che si produce in atti unito con l'estratto di ruolo della cartella di riferimento. Dalla disamina delle produzioni documentali in questione emerge che la notifica della suddetta cartella di pagamento è stata eseguita per irreperibilità del destinatario con deposito presso la casa comunale e svolgimento degli altri adempimenti previsti, il tutto come comprovato dall'estratto di ruolo cui è allegato il relativo referto di notifica della cartella;
che l'atto impugnato è congruamente motivato, infatti, l'obbligo di motivazione è assolto nel richiamo al titolo esecutivo sottostante, citava giurisprudenza di merito;
che priva di pregio è la contestazione in ricorso relativa alla presunta illegittimità dell'avviso di intimazione per mancata allegazione di copia delle cartelle di pagamento, sia perché il concessionario ha depositato, tanto copia dell'intimazione opposta, quanto copia della cartella alla stessa sottostante, entrambi gli atti muniti del rispettivo referto di notificazione al destinatario, il tutto a comprova dell'effettiva e legale conoscenza degli stessi in capo al ricorrente, sia perché l'avviso di intimazione sia un atto di natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”. Citava giurisprudenza di legittimità;
che infondata appare l'eccezione in ricorso relativa alla intervenuta prescrizione, Infatti, dalla disamina delle produzioni documentali allegate al fascicolo del concessionario, emerge chiaramente come dall'anno di riferimento dei tributi alla notifica della cartella di pagamento non sia maturato alcun termine di prescrizione. Più precisamente si evidenzia che il ruolo 2020/004297 (anno tributo 2017), riportato nella cartella di pagamento n. 29320200035504504000, correttamente consegnato all'ente della riscossione in data 10/09/2020, è stato notificato dall'odierno resistente in data 02/01/2023, Il tutto come da referto di notifica e copia dell'estratto di ruolo del credito di riferimento, che si allegano, ampiamente entro i termini imposti, ratione temporis, dall'art. 19 del D.Lgs. n.112/1999, così come modificato ed integrato dalle disposizioni di natura emergenziale dettate per far fronte all'epidemia da COVID-19. Si evidenzia infatti che l'invocato termine di prescrizione, a causa dell'emergenza Covid-19, è stato normativamente sospeso. Come noto infatti, il Decreto-legge n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto “Cura Italia”), convertito in legge, con modifiche, dalla L. n.
27/2020, tra le numerosi previsioni atte a fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19, ha disposto anche specifiche misure che impattano sulla sospensione dei termini di versamento degli atti della riscossione coattiva. In particolare, l'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020 (nel testo risultante dalle numerose modifiche apportate nel tempo, da ultimo con l'art. 9, comma 1, del D.L. n. 73/2021) ha disposto “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie”, la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021” derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo emessi dell'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dagli avvisi di addebito emessi dall'INPS, dalle ingiunzioni di cui al RD n. 639/1910, “emesse dagli enti territoriali”, e dagli avvisi esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019. Ai sensi del successivo comma 2-bis del citato art. 68, nei confronti dei soggetti che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza/la sede legale/la sede operativa nei comuni di cui al DPCM 1° marzo 2020 (ossia quelli di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione
D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò, che costituivano la “zona rossa” originaria), i termini della predetta sospensione sono decorsi dalla medesima data del 21 febbraio 2020. La normativa sopra richiamata va necessariamente letta in combinato disposto con l'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015 – peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 – che interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali che testualmente: 11 Via Giuseppe Grezar, n. 14 00142 Roma www. agenziaentrateriscossione.gov.it “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati … fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”. Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 25/E del 20 agosto
2020, è derivata la sospensione, per l'intero periodo dall'8 marzo 2020 (ovvero dal 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 D.L. 18/2020) al 31 agosto 2021, di tutte le attività di riscossione mediante ruolo, per una durata complessiva a favore dei debitori pari a 542 gg. per la quasi totalità di essi e di 558 gg. per quelli con residenza/sede legale/sede operativa nei comuni sopra menzionati. Tale sospensione – a causa della tardività dell'entrata in vigore delle proroghe di cui al DL n.
3/2021 (rispetto alla scadenza del 31.12.2020), al DL n. 41/2021 (rispetto alla scadenza del 28.02.2021) e al DL n. 73/2021 (rispetto alla scadenza del 30.04.2021) - ha subito tre interruzioni, dal 1° al 15 gennaio
2021, dal 1° al 23 marzo 2021 e dal 1° al 26 maggio 2021- per un totale di 64 gg. - durante le quali l'agente della riscossione era legittimato a notificare atti di riscossione e a dare corso ad azioni di recupero, la cui salvezza è stata disposta, rispettivamente, dall'art. 22-bis, comma 4, del DL n. 183/2020, dall'art. 4, comma 3, del DL n. 41/2021, dall'art. 9, comma 2, del DL n. 73/2021. La durata effettiva della sospensione delle attività dell'agente della riscossione nei confronti dei debitori – e quella conseguente, ove prevista, dei relativi termini di decadenza/prescrizione – deve essere quantificata in 492 gg. (558-64) per i soli debitori con residenza/sede legale/sede operativa nei comuni della “zona rossa” originaria e in
478 gg. (542-64) per i restanti debitori. Va da sé, inoltre, come la “sospensione” legale delle attività connesse alla notifica ed alla riscossione degli atti dell'Agente della RI sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività. Dal combinato disposto dell'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, ne consegue l'applicabilità, al ricorrere dei rispettivi presupposti, non soltanto della suddetta sospensione di 478 gg. (o di 492 gg.) ma anche la proroga di cui al comma 2 dell'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015 e tale conclusione vale con riferimento a tutti i carichi affidati ad ADER, anche se affidati prima dell'inizio del periodo di sospensione (cfr. punto 3.9.2 della citata circolare AdE n. 25/E del 2020). La differenza tra l'istituto della sospensione e quello della proroga non determina alcuna incompatibilità tra di essi, con la conseguenza che gli effetti dell'una e dell'altra risultano essere del tutto “cumulabili”. Alla luce di quanto sopra esposto discende che contrariamente a quanto asserito da controparte, non risulta intervenuta la decadenza/ prescrizione del credito, dal momento che per i carichi affidati dal 08.03.2020 al 31.12.2021, i termini nei confronti del debitore devono intendersi prorogati di ventiquattro mesi, in forza dell'art. 68, comma 4-bis, del DL n. 18/2020 che ha disposto, “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021”, alla lett. b, la proroga di “ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente”, dei “termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”. A tale termine di scadenza deve, poi, aggiungersi il periodo di sospensione di 478 giorni (ovvero di 492 giorni) in forza dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n. 18/2020. Incontestata, pertanto, l'avvenuta notifica della cartella recante la pretesa vantata in data 02/01/2023, ne discende che la presente eccezione dovrà essere rigettata poiché infondata, non essendo nel caso di specie maturato neanche il più breve termine di prescrizione triennale, stante anche l'avvenuta notifica, in data 25/11/2024, dell'avviso di intimazione n. 29320249030513150000, oggi opposto;
che infondata è l'eccezione in ricorso relativa alla intervenuta decadenza della pretesa iscritta a ruolo per violazione dell'art. 25 dpr 602/73, siccome tardiva ed inammissibile ai sensi dell'art.21 del dlgs 546/92 essendo divenuta incontestabile la pretesa anche in relazione al presunto decorso dei termini decadenziali. Rileva, inoltre, l'inconferenza del richiamo normativo operato dal contribuente all'art. 25
DPR 602/73, che disciplina, infatti, i termini di decadenza delle imposte sui redditi e, quindi, le somme iscritte a ruolo dall'Agenzia delle Entrate e non anche di quelle della Regione Sicilia a titolo di Tasse
Automobilistiche. Tale termine di decadenza/prescrizione per le pretese di pagamento delle Tasse
Automobilistiche semmai, come eccepito dal ricorrente, è dettato dall'art. 5, comma 51, D.L. del 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato dall'art. 3, D.L. del 6 gennaio 1986, n.
2. Nel caso di specie l'Agente della RI ha provveduto alla notifica della cartella di pagamento in questione nel pieno rispetto dei termini suddetti;
che infondata è l'eccezione in ricorso relativa alla violazione dell'onere della prova, rilevando che l'art
2697 c.c. afferma: “ Chi vuol far valere un diritto in giudizio [99 c.p.c., 100 c.p.c.] deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento [115 c.p.c.]. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. Al riguardo va osservato che l'ente di esazione è detentore di un titolo, costituito dal ruolo, di cui è stato prodotto l'estratto, valido ed efficace per l'assunzione della garanzia e per l'avvio dell'attività esecutiva;
con la produzione di tale atto, quindi, l'odierna esponente ha assolto pienamente l'onere probatorio che gli incombe di attestare il possesso di un valido titolo per lo svolgimento dell'attività esattiva. A tal proposito si rilevi quanto affermato dall'art 45 del dpr 602/73, il quale recita: “Il concessionario (rectius l'agente della riscossione) procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo”. Così, in presenza del titolo esecutivo in questione, a tutt'oggi incontestato ed efficace, nessun'altra prova deve addurre la resistente per giustificare il proprio operato. Da tanto discende l'infondatezza dell'avversa eccezione;
che infondata è la richiesta di esibizione degli atti in originale attestanti l'avvenuta notifica, infatti, l'articolo
2712 c.c. afferma che le copie fotostatiche formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. Inoltre, il successivo articolo 2719 c.c., prevede che le copie hanno la stessa efficacia di quelle autentiche se la loro conformità non è disconosciuta. Richiamava giurisprudenza di legittimità.
Concludeva chiedendo: in via pregiudiziale ed assorbente: • dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine perentorio per la proposizione dello stesso ex art. 21 del D.Lgs 546/92; - in via preliminare: • rigettare l'avversa istanza di esibizione degli atti in originale attestanti l'avvenuta notifica. Nel merito: • dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della RI e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto, il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e documentare.
Allegava:
1. estratto di ruolo con relata di notifica;
2. avviso di intimazione impugnato con referto di notifica;
3. nota spese;
4. procura difensore.
In data 17/02/2026 si costituiva la Regione Sicilia la quale controdeduceva:
che non possano essere addebitate, alla Regionale, eccezioni relative alle notifiche delle cartelle esattoriali, potendo l'Ente Impositore rispondere solo del compimento delle formalità ad essa direttamente imputabili. Non v'è dubbio, invero, che l'attività di notifica sia di esclusiva competenza dell'Agenzia delle
Entrate- RI nelle vesti di agente notificatore. Pertanto, l'onere della prova, relativamente alla notifica della cartella di pagamento, in ordine all'annualità intimata 2017, è posto a carico all'Agenzia delle
EntrateRI, in qualità di Agente notificatore, ritualmente chiamata in giudizio, e non alla Regione siciliana, quale Ente impositore. Sul punto chiarisce anche la C.M.12/Edel 12.4.2012. L'Agente della
RI è quindi legittimato passivo nei giudizi in cui si controverte in merito a vizi relativi alla formazione della cartella, come ad esempio errori di individuazione del contribuente, vizi di notifica, etc…, attinenti comunque alla fase esecutiva di esclusiva competenza dell'Agenzia Entrate e RI.
Citava giurisprudenza di legittimità.
Relativamente poi alle formalità direttamente imputabili alla regione, rilevava che merita fare cenno alla procedura di formazione della pretesa tributaria, correttamente seguita per la sottesa cartelle di pagamento. Ed invero, ai sensi della legge regionale n. 16 dell'11 agosto 2015 di istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti, questo Soggetto impositore, - Regione Sicilia- è autorizzato a procedere direttamente all'iscrizione al ruolo dei relativi crediti tributari. Infatti, con l'art. 19 della legge regionale n.24/2016 è stato introdotto il comma 2-bis all'art. 2 della legge regionale n.16/2015, per cui ".....in caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602/73 sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del Pubblico Registro
Automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori." La procedura introdotta con l'anzidetta normativa prevede un meccanismo in base al quale alla scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa
" ... senza che sia intervenuto il pagamento da parte del soggetto passivo del tributo, la Regione provvede direttamente alla iscrizione al ruolo (dell'imposta, delle sanzioni e degli accessori)." Pertanto, a fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto e non a richiesta dell'Ente impositore, le disposizioni temporalmente vigenti per l'anno 2017 prevedevano una automatica iscrizione a ruolo, eliminando così la fase di accertamento, che viene ad essere assorbita nell'emissione e nella notifica della cartella di pagamento, per cui nella fattispecie in oggetto non era necessario procedere alla notifica di alcun atto presupposto, attesa la coincidenza tra la fase di accertamento con quella della riscossione.
Alla stregua di quanto sopra, la riscossione così affidata all'Agente della RI territorialmente competente è basata sulle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del Pubblico Registro Automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica Alla luce del quadro normativo sopra delineato, l'iscrizione a ruolo delle somme dovute costituisce in tal modo accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori, nonché prova documentale della pretesa creditoria. Pertanto, non sussistendo atti prodromici di accertamento, è la cartella stessa che oggi è impugnata a costituire correttamente la prima intimazione di pagamento -
Sentenza Corte Costituzionale n.152/2018. Citava giurisprudenza di merito.
Riguardo poi all'asserita intervenuta prescrizione/decadenza del credito, eccepiva l'irrilevanza della eccezione, infatti, la norma che regola la materia dispone che la prescrizione dei termini per la richiesta della tassa automobilistica, è prevista entro il terzo anno successivo all'anno di scadenza del versamento,
e quindi l'anno di pagamento del bollo auto si prescrive a partire dall'anno successivo trascorsi tre anni, termine , questo, sospeso della normativa emanata in occasione del verificatasi dell'emergenza epidemiologica COVID 19 che ha apportato al riguardo sostanziali modifiche e alla norma regionale istitutiva della tassa automobilistica e non menzionata da controparte. Le intervenute misure in campo fiscale connesse all'emergenza epidemiologica covid 19 ed in particolare l'art.68 del D.L. 17-3-2020 n. 18
(cd. Decreto Cura Italia) e s.m.i. hanno previsto la sospensione dei termini dell'attività di riscossione dal
08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della RI durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Eccepiva, inoltre:
che, l'Ente impositore ha fornito la prova documentale certa in ordine alla data di consegna del ruolo
2020/4297 al Concessionario (Cfr. VI ADER) avvenuta nei termini previsti dalla legge e precisamente in data 10/09/2020. In conclusione, tenuto conto delle superiori argomentazioni, fondate sui sopra enunciati richiami normativi e giurisprudenziali, la cartella di pagamento tassa automobilistica anno 2017, il cui ruolo è stato reso esecutivo e consegnato nell'anno 2020, è stata notificata entro i termini prescrizionali e di decadenza applicabili in attuazione del combinato disposto di cui agli artt. 67 e 68 del
D.L. 18/2020;
che l'atto impugnato è adeguatamente motivato in quanto gli atti vengono emessi in conformità al modello ministeriale e vi sono presenti tutti gli elementi previsti dalle norme che regolano la materia. In particolare, con riguardo alla lamentata carenza di motivazione e difetto assoluto di prova, nel richiamarsi il dispositivo di cui all'art. 5 del D.L. 30.12.1982, 953 e ss.mm.ii., che invece, nel caso in esame emerge chiaramente espresso nell'ambito dell'atto impugnato, si fanno le seguenti precisazioni. Citava giurisprudenza di legittimità
Concludeva chiedendo: dichiarare la correttezza dell'operato dell'Ente impositore per quanto concerne il modus operandi in ordine all'attività relativa all'emissione della sottesa cartella di pagamento relativa alla annualità 2017, alla formazione e alla consegna del ruolo all'Ente notificatore;
rigettare il presente ricorso e confermare la pretesa tributaria portata della intimazione di pagamento n. 29320249030513150000, relativa alla sottesa cartella di pagamento anno 2017, rivolta al ricorrente Ricorrente_1; conseguentemente condannare il ricorrente alle spese di giudizio.
Allegava: ricorso;
VI ER;
Sentenza Corte Cost. n. 152/2018.
All'udienza del 19/02/2026 il ricorso è posto in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico rileva ed osserva:
che la pretesa di pagamento ascende a tassa di possesso anno 2017;
che va disattesa e respinta l'eccezione in ricorso relativa alla nullità dell'atto impugnato per omessa notifica dell'atto sottostante, posto che, la cartella di pagamento distinta con il n.
29320200035504504000, richiamata nell'atto impugnato è stata regolarmente e tempestivamente notificata il 2/1/2023, così come rinvenibile dalla documentazione versata in atti e non contestata dal ricorrente;
che la cartella di pagamento sottostante all'atto impugnato è divenuta definitiva, cristallizzando la pretesa impositiva e la riscossione ed interrompendo il decorso di ogni termine pregiudizievole, per cui ogni eccezione relativa alla intervenuta decadenza e prescrizione va disattesa e respinta, appare infondata e pretestuosa;
che va disattesa l'eccezione in ricorso relativa al difetto di motivazione dell'atto impugnato, sia perché lo stesso è stato preceduto dalla regolare notifica dell'atto sottostante, ove sono indicate le ragioni della pretesa, sia perché lo stesso atto a contenuto vincolato è suscettibile di rappresentare le ragioni della pretesa in modo chiaroi ed inequivocabile consentendo al ricorrente di esplicare le proprie difese;
che va disattesa l'eccezione in ricorso relative alla violazione dell'onere della prova, posto che, il concessionario ha saputo, ampiamente, provare la legittimità della pretesa e del procedimento di riscossione;
che va respinta la richiesta di esibizione di documentazione, in quanto, tale richiesta è superata ed assorbita dalla produzione da parte del concessionario della cartella di pagamento sottostante all'atto impugnato, atto quest'ultimo, che rappresenta il titolo idoneo a legittimare la prosecuzione della riscossione;
che ogni altra eccezione e contestazione è superata ed assorbita dalle motivazioni che precedono.
Per l'effetto, il Giudice rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Alla soccombenza consegue il pagamento delle spese processuali come da dispostivo.
P.Q.M.
il Giudice monocratico rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali come segue: quanto ad euro 300,00 oltre spese generali, IVA e CPA a favore dell'Agenzia delle Entrate RI e quanto ad euro 300,00 a favore della Regione Siciliana. Così deciso in Catania il 19/02/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES