TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 18/12/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 28 luglio 2025, iscritta al n. 1830 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Viterbo alla Via Igino Gar- C.F._1 bini n. 82, presso lo studio dell'Avv. Elisa Tosini che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
nato ad Arlington in [...], il 28 Parte_2 marzo 1991, c.f. , elettivamente domiciliato in Roma, alla C.F._2
Via del Banco di Santo Spirito n. 42, presso lo studio dell'Avv. Vittorio Barbera che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 19 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiunta- Parte_1 Parte_2
mente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 18 ottobre 2018 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte I, n. 72); che dalla loro unione è nata la figlia , a Roma il 28 febbraio 2022; che la prosecu- Persona_1
zione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti econo- mici:
1. “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e l'intesa di co- municarsi tempestivamente eventuali cambi di residenza rispetto a quelli già noti alla data odierna o che gli stessi hanno in animo d'effettuare, al pari di quanto già chiarito nelle premesse che precedono del presente ricorso congiunto di separa- zione;
2. la casa coniugale, sita in Viterbo (VT) in Via Corso Italia n. 106, di proprietà dei famigliari della moglie e da questa regolarmente condotta in locazione, viene asse- gnata alla sig.r in veste di genitore collocatario in via prevalente Parte_1
della figlia minore dei coniug . Conseguentemente, tale immobile, Persona_1
unitamente agli arredi che lo compongono, a decorrere dalla sottoscrizione del pre- sente ricorso congiunto di separazione rimarrà nella disponibilità esclusiva della ricorrente al fine di continuare a viverci insieme alla figlia. A decorrere dalla sotto- scrizione di tale ricorso per separazione consensuale la moglie, pertanto, avrà titolo per cambiare la serratura della casa coniugale, fermo assicurare al sig Parte_2
la possibilità d'ivi recarsi nei sessanta giorni successivi, secondo l'orario da
[...]
previamente concordare con la sig.r per finire di prelevare tutti Parte_1
i suoi effetti personali ove ivi ancora eventualmente presenti e portarli aliunde, salva in ogni caso la possibilità per il medesimo d'accedere a detto immobile per eserci- tare rispetto alla figlia minorenne il suo diritto di visita paterno nei modi e nei tempi di seguito indicati;
pag. 2 di 12 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
3. la figlia minore dei coniug , sino a quando non avrà raggiunto la Persona_1
maggiore età, viene affidata in via esclusiva alla madre in veste di relativo genitore di riferimento e collocata presso l'abitazione materna sita in Viterbo (VT) in Via
Corso Italia n. 106 dove la bambina manterrà la propria attuale residenza anagra- fica. In forza di detto affido la madre potrà esercitare autonomamente sulla figlia minore, fin quando quest'ultima non avrà compiuto il diciottesimo anno d'età, la propria responsabilità genitoriale in ordine a tutte le decisioni inerenti all'ammini- strazione ordinaria della figlia, afferenti alla gestione quotidiana dei relativi impegni scolastici, extrascolastici e ricreativi e/o ai suoi primari bisogni, al pari di quanto avvenuto sino a oggi e in ogni caso fermo il riconoscimento al sig. Parte_2
del diritto di vigilanza sulle scelte effettuate dalla moglie;
[...]
4. per quanto concerne le decisioni inerenti all'amministrazione straordinaria della minore, nonché quelle riguardanti la sua educazione, l'istruzione, il rispetto delle relative inclinazioni personali e/o religiose e la relativa salute, poiché trattasi di de- cisioni estremamente rilevanti per la corretta e sana crescita della minore, dovranno sempre essere assunte congiuntamente tra i coniugi, salve eventuali cause di forza maggiore e/o la sussistenza d'impellenti necessità che impongono alla madre di provvedere autonomamente in via provvisoria e urgente per la salvaguardia dell'in- columità psicofisica di fermo l'obbligo di darne pronto avviso Persona_1
all'altro genitore;
5. in ogni caso i genitori si impegnano reciprocamente l'uno verso l'altra a collabo- rare fattivamente tra loro per il futuro per educare, formare e istruire nel migliore dei modi la figlia, tenendo conto delle sue inclinazioni e aspirazioni personali, non- ché delle relative attuali abitudini di vita e bisogni, impegnandosi altresì, per dovere giuridico e di solidarietà famigliare, ex artt. 2, 3, 29 Cost. e 8 CEDU, a favorire nella predetta lo sviluppo di un sentimento d'affetto e rispetto verso ciascun genitore e i rispettivi familiari;
6. relativamente alle modalità di frequentazione infrasettimanali della minore da parte del padre, previo accordo con la moglie e avviso a quest'ultima di almeno 48
pag. 3 di 12 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
ore prima di ogni singola visita, il sig compatibilmente con Parte_2
i propri impegni, quelli della figlia e della sig.ra avrà la possibilità di Parte_1
vedere e stare con la piccol tutte le volte in cui lo desidererà e/o Persona_1
gli sarà materialmente possibile, dal lunedì al venerdì di ogni singola settimana, esattamente dalle ore 16:00 alle ore 19:00. Di contro, in caso di disaccordo tra i coniugi tali incontri avverranno infra -settimanalmente per due mezzi pomeriggi a settimana, precisamente il lunedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00;
7. per quanto invece concerne il luogo delle anzidette visite, le parti concordano che, salvo quanto espressamente previsto per il periodo delle ferie estive, fino a quando il sig non avrà reperito in Viterbo (VT) una propria abitazione idonea Per_1
a ospitare temporaneamente anche la minore, tali incontri avverranno alla presenza della madre o dei nonni materni nell'abitazione della sig.r o, in caso di Parte_1
sua impossibilità o assenza, in quella dei di lei genitori sita in Viterbo ben nota al sig. . Ugualmente, eventuali uscite esterne della minore da sola con il padre, Per_1
senza dunque la presenza della madre o dei nonni materni o di un loro delegato, dovranno sempre essere preventivamente concordate con la sig.r Parte_3
[...
, salvo l'obbligo per il sig. di riaccompagnare la figlia presso l'abitazione Per_1
materna o in alternativa presso la casa dei genitori della moglie all'esito di ciascuna uscita/visita con la bambina;
8. di contro, nel momento in cui il sig avrà reperito in Viterbo (VT) un'abi- Per_1
tazione idonea a ospitare anche la figlia, le modalità di visita paterne di cui alla condizione n. 6 che precede verranno esercitate nei giorni e negli orari di cui alla richiamata condizione presso detto nuovo immobile del padre, con obbligo per quest'ultimo di recarsi a prendere la figlia presso l'abitazione materna o dei di lei genitori e ivi riaccompagnarla al termine di ciascuna visita. Fatto salvo quanto sopra,
a ogni modo i ricorrenti concordano che, al fine di consentire alla minore di rima- nere da sola con il padre presso la di lui nuova abitazione in modo progressivo e autonomo, per i primi sei mesi decorrenti dal verificarsi di detto evento gli incontri infrasettimanali del sig con la figlia e quelli di seguito indicati inerenti ai di lui Per_1
pag. 4 di 12 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
fini settimana alternati con la minore, avverranno anche alla presenza della madre, salvo diverso accordo tra i coniugi. Il tutto al fine di favorire il graduale passaggio della minore nella casa paterna, ovvero, in un nuovo ambiente a lei ignoto e ivi darle il tempo di abituarsi a stare da sola con il padre per più ore consecutive senza la madre;
9. durante invece i fine settimana, dal sabato alla domenica, ciascun genitore starà con la figlia a weekend alternati, in modo da disporre ognuno di giorni consecutivi per poter rimanere con la minore;
10. di conseguenza, nei fine settimana alternati di spettanza del padre, il sig , Per_1
salvo previo diverso accordo con la moglie, starà con la figlia dalle ore 16:00 alle ore 19:00 del sabato e dalle ore 10:00 alle ore 19:00 della susseguente domenica.
In questi casi, inoltre, fino a quando il sig non avrà reperito una propria abi- Per_1
tazione in Viterbo, dette visite a fine settimana alternati avverranno nei giorni e negli orari di cui sopra presso l'abitazione della sig.r o dei di lei geni- Parte_1
tori, in loro presenza. Ugualmente, anche nell'ipotesi in oggetto, in mancanza di una propria adeguata abitazione in Viterbo (VT) e fino a quando questa non verrà effettivamente reperita, eventuali uscite del padre con la figlia nel fine settimana di propria spettanza fuori la ex casa coniugale o l'abitazione dei nonni materni o presso altra Città diversa da Viterbo, dovranno sempre essere preventivamente con- cordate con la moglie, con obbligo per il sig. di prendere e riaccompagnare Per_1
di volta in volta la minore presso l'abitazione materna o dei di lei genitori, nonché di provvedere nelle more ai pasti della figlia. Fermo quanto sopra previsto e con- cordato, resta salva la possibilità per la sig.r e i di lei genitori di Parte_1
decidere di volta in volta, al fine di facilitare il diritto di visita paterno, se o meno ospitare per il pernotto il sig presso le rispettive abitazioni nei weekend in cui Per_1
il medesimo starà con la figlia o allorché lo stesso si recherà a trovarla infra settima- nalmente. Tutto questo fino a quando il medesimo non avrà reperito una propria abitazione in Viterbo (VT). In nessun caso, tuttavia, il sig avrà le nuove chiavi Per_1
dell'abitazione della sig.r o dei di lei genitori;
Parte_1
pag. 5 di 12 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
11. per il periodo delle festività natalizie e pasquali, la figlia trascorrerà ad anni al- terni con ciascun genitore le giornate del 24, del 25 e del 31 dicembre, il 06 gennaio, la Pasqua, il Lunedì dell'Angelo, nonché i compleanni della minore. In tale caso, salvo diverso accordo dei coniugi, nei giorni di spettanza del padre a stare con la figlia, questi si recherà a casa della moglie alle ore 10:00 per prelevare la minore e ivi riaccompagnerà la bambina entro le ore 19:00 di ciascuna festività alternata so- pra richiamata. Resta inteso che, ove possibile e nei limiti dei rispettivi impegni, ciascun coniuge si impegna reciprocamente a trascorre dette festività insieme all'al- tro e alla figlia al fine di consentire alla minore di mantenere il senso dell'unione famigliare e di trascorrere dette celebrazioni con entrambi i genitori nel rispetto dei suoi desiderata e pregresse abitudini di vita. Questo anche considerando che il sig.
non ha in Italia alcun parente prossimo e dette festività sono sempre state sino Per_1
a oggi trascorse dalla minore, oltre che con i genitori, anche con i famigliari della madre;
12. relativamente alle ferie estive del padre con la figlia, da determinarsi entro il 30 maggio di ciascun anno tra i mesi di giugno o luglio o agosto, il sig , compati- Per_1
bilmente con le ferie e/o gli impegni della moglie, nonché avuto riguardo alle esi- genze e alle condizioni psicofisiche della minore, starà co nei seguenti Per_2
termini. Per il primo anno, decorrente dalla sottoscrizione dal presente ricorso con- giunto di separazione, considerato che il sig normalmente nel mese di luglio Per_1
di ciascun anno è solito recarsi negli Stati Uniti a fare temporaneamente visita ai di lui famigliari e questo accadrà anche per il mese di luglio 2025, lo stesso starà con la figlia in maniera continuativa per almeno tre giorni consecutivi a luglio p.v. da individuarsi prima o dopo la di lui partenza, nonché per ulteriori tre giorni conse- cutivi ad agosto o a settembre p.v., dalle ore 10:00 alle ore 19:00 di ognuno dei singoli giorni consecutivi sopra ricordati. Giorni che dovranno essere sempre pre- ventivamente concordati tra i coniugi, ferma restando la disponibilità della moglie a supportare il marito nell'autonoma gestione della figlia. In seguito, a decorrere dal secondo anno successivo alla sottoscrizione del ricorso per separazione, il pag. 6 di 12 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
padre, ove nel frattempo la minore si dovesse essere abituata a stare da sola serena- mente con il medesimo per periodi di tempo più prolungati rispetto alla già rico- nosciuta frequentazione giornaliera, sarà libero di trascorrere da solo con la figlia le ferie estive per sei giorni, da computarsi in maniera continuativa o frazionata tra i mesi di giugno o luglio o agosto di ciascun anno e con possibilità di eventuale per- notto. In tale caso, i giorni e i luoghi di detta vacanza del padre da solo con la figlia dovranno essere tempestivamente comunicati alla moglie entro il giorno 30 del mese di maggio di ciascun anno, salvo che nel frattempo la bambina non abbia mostrato difficoltà a rimanere da sola con il sig in via continuativa, impegnan- Per_1
dosi quest'ultimo a rispettare i tempi di adattamento della minore. A questo pro- posito i coniugi concordano che durante il periodo estivo, almeno per i primi sei anni di vita della minore, il padre si rechi in villeggiatura con la figlia nei termini sopra indicati in un luogo preventivamente stabilito con la moglie e facilmente rag- giungibile da parte di quest'ultima per la denegata ipotesi in cui ve ne fosse necessità proprio in ragione della tenera età della minore;
13. per quanto invece riguarda le vacanze estive della madre con la figlia, analoga facoltà di villeggiatura spetterà anche alla sig.r Quest'ultima, pertanto, Parte_1
durante uno dei mesi estivi, da individuarsi tra quelli di giugno, luglio o agosto, sarà
a sua volta libera di portare la figlia da sola in vacanza per sei giorni consecutivi in un luogo di villeggiatura, da indicare al coniuge entro il 30 maggio di ciascun anno.
Luogo che per i primi sei anni di vita della minore dovrà essere ugualmente indivi- duato con il marito, in modo da dare anche a quest'ultimo la possibilità di raggiun- gere celermente la figlia in caso di eventuale sopraggiunta necessità;
14. salvo quanto precede in ordine alla gestione delle ferie estive di ciascun genitore con la figlia, in ogni caso durante le mensilità di giugno, luglio e agosto di ciascun anno, è fatta salva la facoltà per la sig.r previa avviso al marito, Parte_1
di trasferire temporaneamente la residenza di fatto della minore presso la casa al mare sita in Tarquinia dei di lei genitori (nota al sig. ) al fine di farle godere Per_1
pag. 7 di 12 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
l'aria di mare con conseguenti benefici per la salute della bambina, al pari di quanto da sempre occorso sino a oggi fin dalla di lei nascita;
15. conseguentemente durante i menzionati mesi estivi il padre, nei giorni in cui eserciterà il di lui diritto di visita della figlia infra settimanalmente e a weekend al- ternati, secondo i giorni e gli orari previste ai nn. 6, 9 e 10 delle condizioni che precedono, si recherà a trovare la figlia minorenne, anziché a Viterbo (VT), presso la diversa casa al mare di Tarquinia (VT) dei nonni materni, ivi prendendola all'ini- zio di ciascuna visita giornaliera e riaccompagnandola al termine della stessa, stando nel mentre con la figlia presso l'abitazione dei menzionati ascendenti o nell'indicato
Comune o, in alternativa, in altro diverso Comune purché in quest'ultimo caso gli spostamenti siano di volta in volta preventivamente concordati con la moglie. Du- rante questi lassi temporali, al fine di agevolare il marito nelle visite alla figlia, la sig.ra potrà altresì liberamente decidere d'ospitare temporaneamente Parte_1
per il pernotto il sig , nel weekend o infra settimanalmente, presso detta casa Per_1
al mare dei di lei genitori nei giorni di spettanza di visita paterna, dandone previo avviso allo stesso. In ogni caso la moglie, entro il mese di maggio di ciascun anno, dovrà preventivamente comunicare al coniuge il periodo esatto di permanenza al mare a Tarquinia della medesima con la figlia e la relativa durata al fine di consen- tire al sig. di organizzarsi per tempo per ivi recarsi a trovare la minore ed Per_1
esercitare il di lui diritto di visita paterno nei termini di cui sopra;
16. per quanto concerne la possibilità per la minore di pernottare in futuro da sola presso la futura abitazione del padre in Viterbo (VT) o in occasione delle vacanze con il sig. in un luogo di villeggiatura da comunicare preventivamente alla Per_1
moglie nei termini sopra ricordati, i coniugi concordano che detto pernottamento sia graduale e avvenga compatibilmente con le esigenze, nonché i tempi di adatta- mento della minore. Stabiliscono pertanto che il pernotto con il padre sia progres- sivamente inserito di comune accordo tra loro e in ogni caso non avvenga prima che sia decorso un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso congiunto di se- parazione e purché nel mentre la bambina si sia progressivamente abituata a stare pag. 8 di 12 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
da sola con il sig. e quest'ultimo abbia nel frattempo diligentemente adem- Per_1
piuto a tutte le obbligazioni assunte verso la minore. È comunque fatta salva per i coniugi la possibilità di modificare di comune accordo le modalità di soggiorno e visita paterna della figlia che precedono e, dunque, di regolamentarle in maniera diversa rispetto a quanto sopra previsto nel prevalente interesse della minore;
17. relativamente ai rapporti tra la minore e i famigliari paterni, attualmente resi- denti negli Stati Uniti, quest'ultimi saranno liberi di sentire e vedere a distanza la minore tramite telefono o videochiamate in tutte le occasioni in cui la bambina starà con il sig . Parimenti, saranno liberi di recarsi in Italia a trovare la nipote, al Per_1
pari di quanto è già avvenuto in passato. In quest'ultima ipotesi la sig.r Parte_1
sarà libera di decidere se eventualmente ospitare i genitori del marito presso la sua abitazione o quella dei relativi familiari ove il sig non abbia nel mentre repe- Per_1
rito una propria casa in Viterbo (VT);
18. in ogni caso entrambi i coniugi si impegnano a favorire il mantenimento di sta- bili rapporti della minore con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
19. a partire dal mese di luglio 2025 il marito verserà alla moglie, entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo paterno al mantenimento ordinario della figlia minorenne, la somma di €. 200,00 (dicasi duecento/00), oltre alla rivalutazione Istat annuale come per legge a decorrere dall'anno successivo al deposito del provvedi- mento che decide sulla presente separazione e sino a quando la minore non sarà divenuta economicamente autosufficiente. Il suddetto importo verrà corrisposto mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora Parte_4
, le cui coordinate IBAN sono già note al sig. . Fermo quanto sopra
[...] Per_1
stabilito, i coniugi concordano altresì sin da ora che per il futuro, qualora il marito dovesse essere nel frattempo nuovamente ingaggiato da una squadra di basket e/o comunque reperirsi un secondo lavoro diverso da quello attualmente svolto presso l'impresa dei famigliari della sig.r aumentando così di nuovo il proprio Parte_1
reddito da lavoro a un importo mensile pari o superiore a euro 2.000,00 (duemila) in automatico l'assegno di mantenimento ordinario dovuto dal sig alla moglie Per_1
pag. 9 di 12 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
per la loro figlia, dal mese successivo al verificarsi di dette sopravvenienze, passerà al maggiorato importo di euro 400,00 mensili, senza dunque l'esigenza per la sig.ra di dover promuovere un apposito procedimento di modifica delle pre- Parte_1
senti condizioni di separazione;
20. in ogni caso i coniugi provvederanno alle spese straordinarie della figlia mino- renne, preventivamente concordate e documentate, nella misura del 50% ciascuno.
Spese queste da individuarsi e corrispondersi secondo quanto previsto nel Proto- collo afferente le spese di straordinaria amministrazione della prole attualmente vigente presso il Tribunale civile di Viterbo e che entrambi i ricorrenti dichiarano di conoscere, nonché d'accettare;
21. l'assegno unico, erogato mensilmente dall'INPS per la figlia minore dei coniugi,
a decorrere dal mese di luglio 2025 sarà direttamente ed esclusivamente percepito dalla sig.ra A tal fine il sig. con la sottoscrizione del pre- Parte_1 Per_1
sente ricorso fornisce sin da ora il proprio espresso consenso a che la moglie co- munichi per conto di entrambi i coniugi detto accordo al competente Ufficio dell'INPS entro il mese di luglio 2025. Al contempo, al menzionato scopo il sig.
si impegna altresì a prestare il proprio consenso e a compiere tutte le neces- Per_1
sarie strumentali formalità ove occorrenti;
22. per il futuro entrambi i coniugi provvederanno autonomamente al proprio man- tenimento, essendo ciascuno di loro dotato di un proprio reddito da lavoro ed es- sendo dunque economicamente autosufficienti;
23. entro tre mesi dalla sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale, i coniugi si impegnano l'uno verso l'altra a recarsi in banca e a chiudere il conto corrente cointestato di cui sono contitolari, prestando sin da ora il loro consenso alla relativa chiusura e impegnandosi a dividere al 50% le relative spese bancarie di chiusura. Per quanto concerne le somme presenti su detto conto corrente, la moglie riconosce che queste sono per l'intero di spettanza del marito, al netto delle indicate spese bancarie;
pag. 10 di 12 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
24. di contro, il sig riconosce che le somme presenti sui conti correnti a oggi Per_1
intestati in via esclusiva alla moglie e indicati nelle premesse del ricorso introduttivo, sono d'integrale spettanza della sig.r Parte_1
25. con la sottoscrizione del ricorso congiunto di separazione in oggetto e il pun- tuale adempimento delle condizioni ivi previste, i coniugi dichiarano di non avere ulteriori istanze economiche d'avanzare l'uno verso l'altra in ragione dei pregressi rapporti personali ed economici nascenti dalla loro precedente convivenza matri- moniale”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Roma
(RM) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
pag. 11 di 12 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 12 di 12
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 28 luglio 2025, iscritta al n. 1830 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Viterbo alla Via Igino Gar- C.F._1 bini n. 82, presso lo studio dell'Avv. Elisa Tosini che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
nato ad Arlington in [...], il 28 Parte_2 marzo 1991, c.f. , elettivamente domiciliato in Roma, alla C.F._2
Via del Banco di Santo Spirito n. 42, presso lo studio dell'Avv. Vittorio Barbera che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 19 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiunta- Parte_1 Parte_2
mente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 18 ottobre 2018 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte I, n. 72); che dalla loro unione è nata la figlia , a Roma il 28 febbraio 2022; che la prosecu- Persona_1
zione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti econo- mici:
1. “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e l'intesa di co- municarsi tempestivamente eventuali cambi di residenza rispetto a quelli già noti alla data odierna o che gli stessi hanno in animo d'effettuare, al pari di quanto già chiarito nelle premesse che precedono del presente ricorso congiunto di separa- zione;
2. la casa coniugale, sita in Viterbo (VT) in Via Corso Italia n. 106, di proprietà dei famigliari della moglie e da questa regolarmente condotta in locazione, viene asse- gnata alla sig.r in veste di genitore collocatario in via prevalente Parte_1
della figlia minore dei coniug . Conseguentemente, tale immobile, Persona_1
unitamente agli arredi che lo compongono, a decorrere dalla sottoscrizione del pre- sente ricorso congiunto di separazione rimarrà nella disponibilità esclusiva della ricorrente al fine di continuare a viverci insieme alla figlia. A decorrere dalla sotto- scrizione di tale ricorso per separazione consensuale la moglie, pertanto, avrà titolo per cambiare la serratura della casa coniugale, fermo assicurare al sig Parte_2
la possibilità d'ivi recarsi nei sessanta giorni successivi, secondo l'orario da
[...]
previamente concordare con la sig.r per finire di prelevare tutti Parte_1
i suoi effetti personali ove ivi ancora eventualmente presenti e portarli aliunde, salva in ogni caso la possibilità per il medesimo d'accedere a detto immobile per eserci- tare rispetto alla figlia minorenne il suo diritto di visita paterno nei modi e nei tempi di seguito indicati;
pag. 2 di 12 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
3. la figlia minore dei coniug , sino a quando non avrà raggiunto la Persona_1
maggiore età, viene affidata in via esclusiva alla madre in veste di relativo genitore di riferimento e collocata presso l'abitazione materna sita in Viterbo (VT) in Via
Corso Italia n. 106 dove la bambina manterrà la propria attuale residenza anagra- fica. In forza di detto affido la madre potrà esercitare autonomamente sulla figlia minore, fin quando quest'ultima non avrà compiuto il diciottesimo anno d'età, la propria responsabilità genitoriale in ordine a tutte le decisioni inerenti all'ammini- strazione ordinaria della figlia, afferenti alla gestione quotidiana dei relativi impegni scolastici, extrascolastici e ricreativi e/o ai suoi primari bisogni, al pari di quanto avvenuto sino a oggi e in ogni caso fermo il riconoscimento al sig. Parte_2
del diritto di vigilanza sulle scelte effettuate dalla moglie;
[...]
4. per quanto concerne le decisioni inerenti all'amministrazione straordinaria della minore, nonché quelle riguardanti la sua educazione, l'istruzione, il rispetto delle relative inclinazioni personali e/o religiose e la relativa salute, poiché trattasi di de- cisioni estremamente rilevanti per la corretta e sana crescita della minore, dovranno sempre essere assunte congiuntamente tra i coniugi, salve eventuali cause di forza maggiore e/o la sussistenza d'impellenti necessità che impongono alla madre di provvedere autonomamente in via provvisoria e urgente per la salvaguardia dell'in- columità psicofisica di fermo l'obbligo di darne pronto avviso Persona_1
all'altro genitore;
5. in ogni caso i genitori si impegnano reciprocamente l'uno verso l'altra a collabo- rare fattivamente tra loro per il futuro per educare, formare e istruire nel migliore dei modi la figlia, tenendo conto delle sue inclinazioni e aspirazioni personali, non- ché delle relative attuali abitudini di vita e bisogni, impegnandosi altresì, per dovere giuridico e di solidarietà famigliare, ex artt. 2, 3, 29 Cost. e 8 CEDU, a favorire nella predetta lo sviluppo di un sentimento d'affetto e rispetto verso ciascun genitore e i rispettivi familiari;
6. relativamente alle modalità di frequentazione infrasettimanali della minore da parte del padre, previo accordo con la moglie e avviso a quest'ultima di almeno 48
pag. 3 di 12 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
ore prima di ogni singola visita, il sig compatibilmente con Parte_2
i propri impegni, quelli della figlia e della sig.ra avrà la possibilità di Parte_1
vedere e stare con la piccol tutte le volte in cui lo desidererà e/o Persona_1
gli sarà materialmente possibile, dal lunedì al venerdì di ogni singola settimana, esattamente dalle ore 16:00 alle ore 19:00. Di contro, in caso di disaccordo tra i coniugi tali incontri avverranno infra -settimanalmente per due mezzi pomeriggi a settimana, precisamente il lunedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00;
7. per quanto invece concerne il luogo delle anzidette visite, le parti concordano che, salvo quanto espressamente previsto per il periodo delle ferie estive, fino a quando il sig non avrà reperito in Viterbo (VT) una propria abitazione idonea Per_1
a ospitare temporaneamente anche la minore, tali incontri avverranno alla presenza della madre o dei nonni materni nell'abitazione della sig.r o, in caso di Parte_1
sua impossibilità o assenza, in quella dei di lei genitori sita in Viterbo ben nota al sig. . Ugualmente, eventuali uscite esterne della minore da sola con il padre, Per_1
senza dunque la presenza della madre o dei nonni materni o di un loro delegato, dovranno sempre essere preventivamente concordate con la sig.r Parte_3
[...
, salvo l'obbligo per il sig. di riaccompagnare la figlia presso l'abitazione Per_1
materna o in alternativa presso la casa dei genitori della moglie all'esito di ciascuna uscita/visita con la bambina;
8. di contro, nel momento in cui il sig avrà reperito in Viterbo (VT) un'abi- Per_1
tazione idonea a ospitare anche la figlia, le modalità di visita paterne di cui alla condizione n. 6 che precede verranno esercitate nei giorni e negli orari di cui alla richiamata condizione presso detto nuovo immobile del padre, con obbligo per quest'ultimo di recarsi a prendere la figlia presso l'abitazione materna o dei di lei genitori e ivi riaccompagnarla al termine di ciascuna visita. Fatto salvo quanto sopra,
a ogni modo i ricorrenti concordano che, al fine di consentire alla minore di rima- nere da sola con il padre presso la di lui nuova abitazione in modo progressivo e autonomo, per i primi sei mesi decorrenti dal verificarsi di detto evento gli incontri infrasettimanali del sig con la figlia e quelli di seguito indicati inerenti ai di lui Per_1
pag. 4 di 12 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
fini settimana alternati con la minore, avverranno anche alla presenza della madre, salvo diverso accordo tra i coniugi. Il tutto al fine di favorire il graduale passaggio della minore nella casa paterna, ovvero, in un nuovo ambiente a lei ignoto e ivi darle il tempo di abituarsi a stare da sola con il padre per più ore consecutive senza la madre;
9. durante invece i fine settimana, dal sabato alla domenica, ciascun genitore starà con la figlia a weekend alternati, in modo da disporre ognuno di giorni consecutivi per poter rimanere con la minore;
10. di conseguenza, nei fine settimana alternati di spettanza del padre, il sig , Per_1
salvo previo diverso accordo con la moglie, starà con la figlia dalle ore 16:00 alle ore 19:00 del sabato e dalle ore 10:00 alle ore 19:00 della susseguente domenica.
In questi casi, inoltre, fino a quando il sig non avrà reperito una propria abi- Per_1
tazione in Viterbo, dette visite a fine settimana alternati avverranno nei giorni e negli orari di cui sopra presso l'abitazione della sig.r o dei di lei geni- Parte_1
tori, in loro presenza. Ugualmente, anche nell'ipotesi in oggetto, in mancanza di una propria adeguata abitazione in Viterbo (VT) e fino a quando questa non verrà effettivamente reperita, eventuali uscite del padre con la figlia nel fine settimana di propria spettanza fuori la ex casa coniugale o l'abitazione dei nonni materni o presso altra Città diversa da Viterbo, dovranno sempre essere preventivamente con- cordate con la moglie, con obbligo per il sig. di prendere e riaccompagnare Per_1
di volta in volta la minore presso l'abitazione materna o dei di lei genitori, nonché di provvedere nelle more ai pasti della figlia. Fermo quanto sopra previsto e con- cordato, resta salva la possibilità per la sig.r e i di lei genitori di Parte_1
decidere di volta in volta, al fine di facilitare il diritto di visita paterno, se o meno ospitare per il pernotto il sig presso le rispettive abitazioni nei weekend in cui Per_1
il medesimo starà con la figlia o allorché lo stesso si recherà a trovarla infra settima- nalmente. Tutto questo fino a quando il medesimo non avrà reperito una propria abitazione in Viterbo (VT). In nessun caso, tuttavia, il sig avrà le nuove chiavi Per_1
dell'abitazione della sig.r o dei di lei genitori;
Parte_1
pag. 5 di 12 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
11. per il periodo delle festività natalizie e pasquali, la figlia trascorrerà ad anni al- terni con ciascun genitore le giornate del 24, del 25 e del 31 dicembre, il 06 gennaio, la Pasqua, il Lunedì dell'Angelo, nonché i compleanni della minore. In tale caso, salvo diverso accordo dei coniugi, nei giorni di spettanza del padre a stare con la figlia, questi si recherà a casa della moglie alle ore 10:00 per prelevare la minore e ivi riaccompagnerà la bambina entro le ore 19:00 di ciascuna festività alternata so- pra richiamata. Resta inteso che, ove possibile e nei limiti dei rispettivi impegni, ciascun coniuge si impegna reciprocamente a trascorre dette festività insieme all'al- tro e alla figlia al fine di consentire alla minore di mantenere il senso dell'unione famigliare e di trascorrere dette celebrazioni con entrambi i genitori nel rispetto dei suoi desiderata e pregresse abitudini di vita. Questo anche considerando che il sig.
non ha in Italia alcun parente prossimo e dette festività sono sempre state sino Per_1
a oggi trascorse dalla minore, oltre che con i genitori, anche con i famigliari della madre;
12. relativamente alle ferie estive del padre con la figlia, da determinarsi entro il 30 maggio di ciascun anno tra i mesi di giugno o luglio o agosto, il sig , compati- Per_1
bilmente con le ferie e/o gli impegni della moglie, nonché avuto riguardo alle esi- genze e alle condizioni psicofisiche della minore, starà co nei seguenti Per_2
termini. Per il primo anno, decorrente dalla sottoscrizione dal presente ricorso con- giunto di separazione, considerato che il sig normalmente nel mese di luglio Per_1
di ciascun anno è solito recarsi negli Stati Uniti a fare temporaneamente visita ai di lui famigliari e questo accadrà anche per il mese di luglio 2025, lo stesso starà con la figlia in maniera continuativa per almeno tre giorni consecutivi a luglio p.v. da individuarsi prima o dopo la di lui partenza, nonché per ulteriori tre giorni conse- cutivi ad agosto o a settembre p.v., dalle ore 10:00 alle ore 19:00 di ognuno dei singoli giorni consecutivi sopra ricordati. Giorni che dovranno essere sempre pre- ventivamente concordati tra i coniugi, ferma restando la disponibilità della moglie a supportare il marito nell'autonoma gestione della figlia. In seguito, a decorrere dal secondo anno successivo alla sottoscrizione del ricorso per separazione, il pag. 6 di 12 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
padre, ove nel frattempo la minore si dovesse essere abituata a stare da sola serena- mente con il medesimo per periodi di tempo più prolungati rispetto alla già rico- nosciuta frequentazione giornaliera, sarà libero di trascorrere da solo con la figlia le ferie estive per sei giorni, da computarsi in maniera continuativa o frazionata tra i mesi di giugno o luglio o agosto di ciascun anno e con possibilità di eventuale per- notto. In tale caso, i giorni e i luoghi di detta vacanza del padre da solo con la figlia dovranno essere tempestivamente comunicati alla moglie entro il giorno 30 del mese di maggio di ciascun anno, salvo che nel frattempo la bambina non abbia mostrato difficoltà a rimanere da sola con il sig in via continuativa, impegnan- Per_1
dosi quest'ultimo a rispettare i tempi di adattamento della minore. A questo pro- posito i coniugi concordano che durante il periodo estivo, almeno per i primi sei anni di vita della minore, il padre si rechi in villeggiatura con la figlia nei termini sopra indicati in un luogo preventivamente stabilito con la moglie e facilmente rag- giungibile da parte di quest'ultima per la denegata ipotesi in cui ve ne fosse necessità proprio in ragione della tenera età della minore;
13. per quanto invece riguarda le vacanze estive della madre con la figlia, analoga facoltà di villeggiatura spetterà anche alla sig.r Quest'ultima, pertanto, Parte_1
durante uno dei mesi estivi, da individuarsi tra quelli di giugno, luglio o agosto, sarà
a sua volta libera di portare la figlia da sola in vacanza per sei giorni consecutivi in un luogo di villeggiatura, da indicare al coniuge entro il 30 maggio di ciascun anno.
Luogo che per i primi sei anni di vita della minore dovrà essere ugualmente indivi- duato con il marito, in modo da dare anche a quest'ultimo la possibilità di raggiun- gere celermente la figlia in caso di eventuale sopraggiunta necessità;
14. salvo quanto precede in ordine alla gestione delle ferie estive di ciascun genitore con la figlia, in ogni caso durante le mensilità di giugno, luglio e agosto di ciascun anno, è fatta salva la facoltà per la sig.r previa avviso al marito, Parte_1
di trasferire temporaneamente la residenza di fatto della minore presso la casa al mare sita in Tarquinia dei di lei genitori (nota al sig. ) al fine di farle godere Per_1
pag. 7 di 12 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
l'aria di mare con conseguenti benefici per la salute della bambina, al pari di quanto da sempre occorso sino a oggi fin dalla di lei nascita;
15. conseguentemente durante i menzionati mesi estivi il padre, nei giorni in cui eserciterà il di lui diritto di visita della figlia infra settimanalmente e a weekend al- ternati, secondo i giorni e gli orari previste ai nn. 6, 9 e 10 delle condizioni che precedono, si recherà a trovare la figlia minorenne, anziché a Viterbo (VT), presso la diversa casa al mare di Tarquinia (VT) dei nonni materni, ivi prendendola all'ini- zio di ciascuna visita giornaliera e riaccompagnandola al termine della stessa, stando nel mentre con la figlia presso l'abitazione dei menzionati ascendenti o nell'indicato
Comune o, in alternativa, in altro diverso Comune purché in quest'ultimo caso gli spostamenti siano di volta in volta preventivamente concordati con la moglie. Du- rante questi lassi temporali, al fine di agevolare il marito nelle visite alla figlia, la sig.ra potrà altresì liberamente decidere d'ospitare temporaneamente Parte_1
per il pernotto il sig , nel weekend o infra settimanalmente, presso detta casa Per_1
al mare dei di lei genitori nei giorni di spettanza di visita paterna, dandone previo avviso allo stesso. In ogni caso la moglie, entro il mese di maggio di ciascun anno, dovrà preventivamente comunicare al coniuge il periodo esatto di permanenza al mare a Tarquinia della medesima con la figlia e la relativa durata al fine di consen- tire al sig. di organizzarsi per tempo per ivi recarsi a trovare la minore ed Per_1
esercitare il di lui diritto di visita paterno nei termini di cui sopra;
16. per quanto concerne la possibilità per la minore di pernottare in futuro da sola presso la futura abitazione del padre in Viterbo (VT) o in occasione delle vacanze con il sig. in un luogo di villeggiatura da comunicare preventivamente alla Per_1
moglie nei termini sopra ricordati, i coniugi concordano che detto pernottamento sia graduale e avvenga compatibilmente con le esigenze, nonché i tempi di adatta- mento della minore. Stabiliscono pertanto che il pernotto con il padre sia progres- sivamente inserito di comune accordo tra loro e in ogni caso non avvenga prima che sia decorso un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso congiunto di se- parazione e purché nel mentre la bambina si sia progressivamente abituata a stare pag. 8 di 12 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
da sola con il sig. e quest'ultimo abbia nel frattempo diligentemente adem- Per_1
piuto a tutte le obbligazioni assunte verso la minore. È comunque fatta salva per i coniugi la possibilità di modificare di comune accordo le modalità di soggiorno e visita paterna della figlia che precedono e, dunque, di regolamentarle in maniera diversa rispetto a quanto sopra previsto nel prevalente interesse della minore;
17. relativamente ai rapporti tra la minore e i famigliari paterni, attualmente resi- denti negli Stati Uniti, quest'ultimi saranno liberi di sentire e vedere a distanza la minore tramite telefono o videochiamate in tutte le occasioni in cui la bambina starà con il sig . Parimenti, saranno liberi di recarsi in Italia a trovare la nipote, al Per_1
pari di quanto è già avvenuto in passato. In quest'ultima ipotesi la sig.r Parte_1
sarà libera di decidere se eventualmente ospitare i genitori del marito presso la sua abitazione o quella dei relativi familiari ove il sig non abbia nel mentre repe- Per_1
rito una propria casa in Viterbo (VT);
18. in ogni caso entrambi i coniugi si impegnano a favorire il mantenimento di sta- bili rapporti della minore con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
19. a partire dal mese di luglio 2025 il marito verserà alla moglie, entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo paterno al mantenimento ordinario della figlia minorenne, la somma di €. 200,00 (dicasi duecento/00), oltre alla rivalutazione Istat annuale come per legge a decorrere dall'anno successivo al deposito del provvedi- mento che decide sulla presente separazione e sino a quando la minore non sarà divenuta economicamente autosufficiente. Il suddetto importo verrà corrisposto mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora Parte_4
, le cui coordinate IBAN sono già note al sig. . Fermo quanto sopra
[...] Per_1
stabilito, i coniugi concordano altresì sin da ora che per il futuro, qualora il marito dovesse essere nel frattempo nuovamente ingaggiato da una squadra di basket e/o comunque reperirsi un secondo lavoro diverso da quello attualmente svolto presso l'impresa dei famigliari della sig.r aumentando così di nuovo il proprio Parte_1
reddito da lavoro a un importo mensile pari o superiore a euro 2.000,00 (duemila) in automatico l'assegno di mantenimento ordinario dovuto dal sig alla moglie Per_1
pag. 9 di 12 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
per la loro figlia, dal mese successivo al verificarsi di dette sopravvenienze, passerà al maggiorato importo di euro 400,00 mensili, senza dunque l'esigenza per la sig.ra di dover promuovere un apposito procedimento di modifica delle pre- Parte_1
senti condizioni di separazione;
20. in ogni caso i coniugi provvederanno alle spese straordinarie della figlia mino- renne, preventivamente concordate e documentate, nella misura del 50% ciascuno.
Spese queste da individuarsi e corrispondersi secondo quanto previsto nel Proto- collo afferente le spese di straordinaria amministrazione della prole attualmente vigente presso il Tribunale civile di Viterbo e che entrambi i ricorrenti dichiarano di conoscere, nonché d'accettare;
21. l'assegno unico, erogato mensilmente dall'INPS per la figlia minore dei coniugi,
a decorrere dal mese di luglio 2025 sarà direttamente ed esclusivamente percepito dalla sig.ra A tal fine il sig. con la sottoscrizione del pre- Parte_1 Per_1
sente ricorso fornisce sin da ora il proprio espresso consenso a che la moglie co- munichi per conto di entrambi i coniugi detto accordo al competente Ufficio dell'INPS entro il mese di luglio 2025. Al contempo, al menzionato scopo il sig.
si impegna altresì a prestare il proprio consenso e a compiere tutte le neces- Per_1
sarie strumentali formalità ove occorrenti;
22. per il futuro entrambi i coniugi provvederanno autonomamente al proprio man- tenimento, essendo ciascuno di loro dotato di un proprio reddito da lavoro ed es- sendo dunque economicamente autosufficienti;
23. entro tre mesi dalla sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale, i coniugi si impegnano l'uno verso l'altra a recarsi in banca e a chiudere il conto corrente cointestato di cui sono contitolari, prestando sin da ora il loro consenso alla relativa chiusura e impegnandosi a dividere al 50% le relative spese bancarie di chiusura. Per quanto concerne le somme presenti su detto conto corrente, la moglie riconosce che queste sono per l'intero di spettanza del marito, al netto delle indicate spese bancarie;
pag. 10 di 12 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
24. di contro, il sig riconosce che le somme presenti sui conti correnti a oggi Per_1
intestati in via esclusiva alla moglie e indicati nelle premesse del ricorso introduttivo, sono d'integrale spettanza della sig.r Parte_1
25. con la sottoscrizione del ricorso congiunto di separazione in oggetto e il pun- tuale adempimento delle condizioni ivi previste, i coniugi dichiarano di non avere ulteriori istanze economiche d'avanzare l'uno verso l'altra in ragione dei pregressi rapporti personali ed economici nascenti dalla loro precedente convivenza matri- moniale”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Roma
(RM) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
pag. 11 di 12 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 12 di 12