TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 21/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
La giudice dott. Margherita Cerizza in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 453 / 2024 promossa da:
, c.f. , con il patrocinio degli avv. Antonio Todisco e Parte_1 C.F._1
Francesco Crisicitiello, con elezione di domicilio in Avellino, viale Italia 25; contro
, in persona del ministro pro tempore, c.f. Controparte_1
, con il patrocinio delle dott. e con elezione di domicilio in P.IVA_1 Controparte_2 CP_3
Biella, corso Pella 4;
Oggetto: personale ATA – graduatorie di III fascia per il triennio 2024/2027 – valutazione del servizio di leva obbligatorio
Conclusioni: per il ricorrente contrariis reiectis, voglia così giudicare:
1. previo annullamento e/o la disapplicazione del D.M. 50/2021, nonché del D.M 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014 e del D.M del 21/05/2024 e di ogni qualsivoglia altro atto amministrativo presupposto, connesso e/o conseguente, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina”
1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a punti complessivi 6 computati in virtù del servizio militare di leva svolto e, conseguentemente,
2. accertare e dichiarare l'illegittimità / nullità / inefficacia dei provvedimenti di pubblicazione delle graduatorie impugnati e delle relative graduatorie per la parte in cui non è stato riconosciuto il diritto del sig. al maggior punteggio pari a 5,4 punti, ( pari alla differenza dei 6 punti Parte_1 effettivamente dovuti e gli 0,6 punti riconosciuti dall'Amministrazione convenuta), per il servizio militare
pagina 1 di 3 svolto successivamente al conseguimento del titolo necessario per inserimento nelle suddette graduatorie e, conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie con riferimento al profilo di assistente Amministrativo, assistente contabile e collaboratore scolastico
3. condannare l'amministrazione al pagamento dei diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario;
in via istruttoria chiede ammettersi le prove documentali allegate a supporto del ricorso introduttivo.
- Con espressa riserva di agire per il riconoscimento di tutti i danni subiti a seguito dell'errato punteggio attribuito al ricorrente. per il resistente
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
- In via preliminare, accertare e dichiarare, per i motivi supra esposti, il difetto di interesse ad agire del ricorrente, con ogni conseguenziale effetto di legge.
- Nel merito, rigettare la domanda del ricorrente perché infondata in fatto e in diritto e non provata.
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Fatto
Con ricorso del 23 ottobre 2024 lamentava che al momento dell'inserimento nelle Parte_1 graduatorie di III fascia per il personale ATA per il triennio 2024/2027 il Controparte_1
aveva valutato il servizio militare obbligatorio da lui prestato negli anni 1992 e 1993 come
[...]
“servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali” e non come “servizio effettivo reso nella medesima qualifica”. Con memoria del 10 gennaio 2025 il Controparte_1 eccepiva preliminarmente la carenza di interesse ad agire del lavoratore ricorrente in relazione ai profili di assistente amministrativo e assistente contabile, per cui non aveva presentato domanda di inserimento nelle graduatorie;
difendeva quindi la correttezza del proprio operato, atteso che il ricorrente non aveva prestato il servizio militare obbligatorio in costanza di rapporto di impiego. All'udienza mediante trattazione scritta del 21 gennaio 2025 le parti discutevano la causa richiamandosi ai propri atti e la giudice si ritirava in camera di consiglio.
Diritto
Il D.M. 89/2024 (“Graduatorie ATA di circolo e di istituto di terza fascia 2024-2027”) all'allegato “A” (“TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A”), nelle AVVERTENZE, al punto A, dispone: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo pagina 2 di 3 l'abolizione dell'obbligo di leva”. Considerato che il ricorrente ha pacificamente prestato il servizio militare obbligatorio non in costanza di rapporto di impiego, il resistente correttamente ha valutato detto servizio come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali e non come servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Non risulta corretto affermare, come invece sostiene il ricorrente, che i criteri per la valutazione del servizio militare di leva e dei servizi sostitutivi assimilati per legge di cui al D. M. 89/2024 contrastino con norme di rango costituzionale e primario.
Anzitutto, non sussiste alcun contrasto con gli artt. 3 e 52 Cost.: considerato che il ricorrente non ha dovuto allontanarsi dal servizio presso il per prestare il servizio Controparte_1 militare obbligatorio, appare del tutto ragionevole che il periodo di leva non gli venga valutato come servizio effettivo reso presso il nella medesima qualifica ma come Controparte_1
servizio reso presso altre amministrazioni statali;
potrebbe, per contro, ritenersi irragionevole valutare il servizio di leva prestato prima dell'instaurazione del rapporto di impiego più favorevolmente rispetto al servizio prestato presso qualunque altra amministrazione statale.
Inoltre, non sussiste alcun contrasto con gli artt. 485, comma 7 e 569, comma 3, d.lgs. 297/1994: tali disposizioni prevedono infatti che in sede di ricostruzione della carriera il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati debbano essere considerati validi “a tutti gli effetti”, ma non obbligano espressamente il a considerarli come servizio prestato presso Controparte_1
l'amministrazione stessa. Infine, sussiste piena compatibilità del D. M. 50/2021 con la norma speciale di cui all'art. 2050, commi 1 e 2, l. 66/2010, la quale impone di considerare i periodi di effettivo servizio militare “con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici”, precisando che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.” Pertanto, il punteggio ricevuto dal ricorrente al momento dell'inserimento in graduatoria deve ritenersi attribuito in forza di un decreto ministeriale legittimo e non contrastante con fonti normative di rango superiore.
Per le considerazioni sopra espresse, la domanda del ricorrente volta al conseguimento di un punteggio più favorevole nelle graduatorie di III fascia per il personale ATA per il triennio 2024/2027 non può trovare accoglimento.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto della natura delle parti, dell'assenza di istruttoria e della difformità di orientamenti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, rigetta il ricorso e compensa le spese. Sentenza provvisoriamente esecutiva.
21/01/2025 la giudice dott. Margherita Cerizza
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
La giudice dott. Margherita Cerizza in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 453 / 2024 promossa da:
, c.f. , con il patrocinio degli avv. Antonio Todisco e Parte_1 C.F._1
Francesco Crisicitiello, con elezione di domicilio in Avellino, viale Italia 25; contro
, in persona del ministro pro tempore, c.f. Controparte_1
, con il patrocinio delle dott. e con elezione di domicilio in P.IVA_1 Controparte_2 CP_3
Biella, corso Pella 4;
Oggetto: personale ATA – graduatorie di III fascia per il triennio 2024/2027 – valutazione del servizio di leva obbligatorio
Conclusioni: per il ricorrente contrariis reiectis, voglia così giudicare:
1. previo annullamento e/o la disapplicazione del D.M. 50/2021, nonché del D.M 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014 e del D.M del 21/05/2024 e di ogni qualsivoglia altro atto amministrativo presupposto, connesso e/o conseguente, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina”
1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a punti complessivi 6 computati in virtù del servizio militare di leva svolto e, conseguentemente,
2. accertare e dichiarare l'illegittimità / nullità / inefficacia dei provvedimenti di pubblicazione delle graduatorie impugnati e delle relative graduatorie per la parte in cui non è stato riconosciuto il diritto del sig. al maggior punteggio pari a 5,4 punti, ( pari alla differenza dei 6 punti Parte_1 effettivamente dovuti e gli 0,6 punti riconosciuti dall'Amministrazione convenuta), per il servizio militare
pagina 1 di 3 svolto successivamente al conseguimento del titolo necessario per inserimento nelle suddette graduatorie e, conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie con riferimento al profilo di assistente Amministrativo, assistente contabile e collaboratore scolastico
3. condannare l'amministrazione al pagamento dei diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario;
in via istruttoria chiede ammettersi le prove documentali allegate a supporto del ricorso introduttivo.
- Con espressa riserva di agire per il riconoscimento di tutti i danni subiti a seguito dell'errato punteggio attribuito al ricorrente. per il resistente
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
- In via preliminare, accertare e dichiarare, per i motivi supra esposti, il difetto di interesse ad agire del ricorrente, con ogni conseguenziale effetto di legge.
- Nel merito, rigettare la domanda del ricorrente perché infondata in fatto e in diritto e non provata.
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Fatto
Con ricorso del 23 ottobre 2024 lamentava che al momento dell'inserimento nelle Parte_1 graduatorie di III fascia per il personale ATA per il triennio 2024/2027 il Controparte_1
aveva valutato il servizio militare obbligatorio da lui prestato negli anni 1992 e 1993 come
[...]
“servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali” e non come “servizio effettivo reso nella medesima qualifica”. Con memoria del 10 gennaio 2025 il Controparte_1 eccepiva preliminarmente la carenza di interesse ad agire del lavoratore ricorrente in relazione ai profili di assistente amministrativo e assistente contabile, per cui non aveva presentato domanda di inserimento nelle graduatorie;
difendeva quindi la correttezza del proprio operato, atteso che il ricorrente non aveva prestato il servizio militare obbligatorio in costanza di rapporto di impiego. All'udienza mediante trattazione scritta del 21 gennaio 2025 le parti discutevano la causa richiamandosi ai propri atti e la giudice si ritirava in camera di consiglio.
Diritto
Il D.M. 89/2024 (“Graduatorie ATA di circolo e di istituto di terza fascia 2024-2027”) all'allegato “A” (“TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A”), nelle AVVERTENZE, al punto A, dispone: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo pagina 2 di 3 l'abolizione dell'obbligo di leva”. Considerato che il ricorrente ha pacificamente prestato il servizio militare obbligatorio non in costanza di rapporto di impiego, il resistente correttamente ha valutato detto servizio come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali e non come servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Non risulta corretto affermare, come invece sostiene il ricorrente, che i criteri per la valutazione del servizio militare di leva e dei servizi sostitutivi assimilati per legge di cui al D. M. 89/2024 contrastino con norme di rango costituzionale e primario.
Anzitutto, non sussiste alcun contrasto con gli artt. 3 e 52 Cost.: considerato che il ricorrente non ha dovuto allontanarsi dal servizio presso il per prestare il servizio Controparte_1 militare obbligatorio, appare del tutto ragionevole che il periodo di leva non gli venga valutato come servizio effettivo reso presso il nella medesima qualifica ma come Controparte_1
servizio reso presso altre amministrazioni statali;
potrebbe, per contro, ritenersi irragionevole valutare il servizio di leva prestato prima dell'instaurazione del rapporto di impiego più favorevolmente rispetto al servizio prestato presso qualunque altra amministrazione statale.
Inoltre, non sussiste alcun contrasto con gli artt. 485, comma 7 e 569, comma 3, d.lgs. 297/1994: tali disposizioni prevedono infatti che in sede di ricostruzione della carriera il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati debbano essere considerati validi “a tutti gli effetti”, ma non obbligano espressamente il a considerarli come servizio prestato presso Controparte_1
l'amministrazione stessa. Infine, sussiste piena compatibilità del D. M. 50/2021 con la norma speciale di cui all'art. 2050, commi 1 e 2, l. 66/2010, la quale impone di considerare i periodi di effettivo servizio militare “con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici”, precisando che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.” Pertanto, il punteggio ricevuto dal ricorrente al momento dell'inserimento in graduatoria deve ritenersi attribuito in forza di un decreto ministeriale legittimo e non contrastante con fonti normative di rango superiore.
Per le considerazioni sopra espresse, la domanda del ricorrente volta al conseguimento di un punteggio più favorevole nelle graduatorie di III fascia per il personale ATA per il triennio 2024/2027 non può trovare accoglimento.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto della natura delle parti, dell'assenza di istruttoria e della difformità di orientamenti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, rigetta il ricorso e compensa le spese. Sentenza provvisoriamente esecutiva.
21/01/2025 la giudice dott. Margherita Cerizza
pagina 3 di 3