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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 13/02/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ASTI
N. 1568/2024 R.G.
Il giorno 13.2.2025, davanti al giudice Marco Bottallo, nella causa iscritta al numero di registro in epigrafe indicato, è comparsa per parte attrice l'avv. Elisa Lombardo sostituto processuale dell'avv.
Cagno, la quale precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo e richiama le difese in atti.
Dopo essersi ritirato in camera di consiglio, il giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., dandone lettura in udienza in assenza delle parti:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI
in composizione monocratica, in persona del Dott. Marco Bottallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, in persona dell'amministratore pro Parte_1 tempore , elettivamente domiciliato in , corso Duca degli Abruzzi n. 16 presso lo Parte_2 Pt_1 studio degli avv.ti Edoardo Cagno e Roberto Cagno che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
- ricorrente -
contro
Controparte_1
- resistente contumace –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Condominio attoreo ha convenuto in giudizio la sig.ra al fine di sentir accertare Controparte_1 che quest'ultima aveva accettato ex artt. 476 e 485 c.c. l'eredità del padre Persona_1 divenendo conseguentemente proprietaria per successione mortis causa della quota di ¾, compresa nell'asse ereditario, dell'immobile sito in , , censito al catasto fabbricati al foglio Pt_1 Parte_1
n. 1456, particella n. 124, sub. 23.
La parte attrice ha dedotto in particolare: di essere creditrice nei confronti della sig.ra CP_1 in forza del decreto ingiuntivo n. 5255/2018 dell'8.5.2018 emesso dal Giudice di Pace di
[...]
; di avere pertanto promosso nei confronti della sig.ra la procedura esecutiva iscritta al Pt_1 CP_1
n. 799/2022 RGE del Tribunale di Torino avente ad oggetto la quota di ¼ della piena proprietà dell'immobile di cui l'esecutata risultava titolare;
che nell'ambito della procedura esecutiva era emerso pagina 1 di 3 che la restante quota di ¾ della piena proprietà del suddetto immobile era catastalmente intestata al sig. padre della sig.ra che il sig. Persona_1 Controparte_1 Persona_1 risultava essere deceduto nel corso dell'anno 2019; che era stato quindi promosso il giudizio
[...] di divisione endoesecutivo nel quale il giudice istruttore aveva rilevato la necessità di verificare la sussistenza della qualità di erede del sig. in capo alla convenuta Persona_1 CP_1
non risultando trascritta la relativa accettazione di eredità; che si era reso conseguentemente
[...] necessario instaurare il presente giudizio di accertamento dell'accettazione di eredità in questione.
La sig.ra non ha svolto difese, rimanendo contumace. Controparte_1
La domanda appare meritevole di accoglimento.
L'attrice ha, infatti, innanzitutto prodotto i certificati ipocatastali ex art. 567 c.p.c. (doc. 6) da cui risulta che la proprietà dell'immobile pignorato, sito nel comune di e censito al catasto fabbricati al Pt_1 foglio n. 1456, particella n. 124, sub. 23, è catastalmente intestata ai sig.ri e Controparte_1
rispettivamente per le quote di ¼ e ¾ della piena proprietà (doc. 6). Persona_1
È altresì documentalmente provato che la convenuta è figlia del sig. (doc. 7) ed è pertanto CP_1 chiamata all'eredità di quest'ultimo.
La parte attrice ha inoltre dedotto che la convenuta avrebbe accettato l'eredità in questione sia ai sensi dell'art. 485 c.c. - il quale dispone che il chiamato all'eredità che sia nel possesso a qualsiasi titolo di beni ereditari si considera erede puro e semplice se non provvede a fare l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità - che ai sensi dell'art. 476
c.c. (c.d. accettazione tacita).
In particolare, sotto il primo profilo, il Condominio ha allegato che la sig.ra sarebbe stata nel CP_1 possesso dei beni ereditari e segnatamente dell'immobile oggetto di pignoramento e non risultando che avesse provveduto a redigere l'inventario la stessa dovrebbe pertanto ritenersi erede ex art. 485
c.c..
L'assunto appare fondato alla luce della documentazione prodotta in giudizio.
Al riguardo deve in primo luogo osservarsi che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità la nozione di "possesso" ex art. 485 c.c. si identifica in una qualunque relazione materiale con i beni ereditari idonea a consentire l'esercizio di concreti poteri sui medesimi, anche per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario (v. Cass. Civ.,
Sez. 6, Ordinanza n. 6167 del 01/03/2019; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 4707 del 14/05/1994).
Tale situazione è ravvisabile anche nei casi in cui il chiamato all'eredità si trovi in una situazione di possesso dei beni ereditari anteriore all'apertura della successione, per esserne già titolare pro quota ad altro titolo, rilevando unicamente che tale possesso, inteso in senso lato secondo l'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, continui dopo l'apertura della successione sui beni (o sulla quota di essi) compresi nell'asse ereditario.
pagina 2 di 3 Nel caso di specie il possesso in capo alla convenuta, successivamente al decesso del padre avvenuto in data 10.9.2019 (doc. 9), è provato dal contratto datato 12.9.2019 e registrato il 16.9.2019, con cui la sig.ra concesse in locazione al sig. l'immobile sopra indicato, di cui CP_1 CP_2 era già comproprietaria per la quota di ¼ e ricaduto per la restante quota di ¾ nella successione per cui si discute (doc. 13 e 14).
La locazione dell'intero immobile dimostra, infatti, che la convenuta ne aveva la disponibilità esclusiva e che sussisteva pertanto quella relazione materiale, inerente il bene nella sua interezza e quindi anche per la parte di provenienza ereditaria, suscettibile di determinare l'onere in capo alla stessa di redigere l'inventario nel termine di cui all'art. 485 c.c., onde evitare di essere considerata erede pura e semplice.
Può ritenersi inoltre provata, in via presuntiva, la consapevolezza da parte della convenuta della provenienza ereditaria pro quota del bene in oggetto, essendone la stessa già proprietaria in comunione col padre.
La sig.ra non essendosi costituita in giudizio, non ha dedotto né tantomeno provato di aver CP_1 redatto l'inventario, come sarebbe stato suo onere in base ai principi generali in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., di talché ai sensi dell'art. 485 c.c. deve essere considerata erede del padre
Persona_1
Le spese di lite devono essere dichiarate non ripetibili in ragione della mancata contestazione da parte della convenuta e non essendo quindi ravvisabile un'effettiva soccombenza di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione,
- dichiara che la sig.ra nata a [...] [...], è erede del sig. Controparte_1 Pt_1 [...]
nato a [...] [...] e deceduto il 10.9.2019, nella cui successione è compresa Persona_1 Pt_1 la quota di ¾ della piena proprietà dell'immobile sito in , via Duino n. 172 – piano 4 - censito al Pt_1 catasto fabbricati al foglio n. 1456 - particella n. 124 - sub. 23 - zona cens.
2 - categoria a/3 - classe 4
- consistenza 3 vani, rendita catastale euro 550,03;
- ordina al competente Conservatore dei RR.II. la trascrizione della presente sentenza;
- dichiara non ripetibili le spese di lite.
Il Giudice
Marco Bottallo
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