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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 19/02/2026, n. 2891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2891 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2891/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ESPOSITO CARMINE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11478/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi N 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250092881413000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 134/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente depositato Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ricorso avverso cartella di pagamento n. 71 2025 00928814 13, dettagliatamente specificata in epigrafe, relativa a II.DD. ed I.V.A. per l'anno d'imposta 2020, chiedendone l'annullamento; secondo parte ricorrente l'atto sarebbe illegittimo per i seguenti motivi: omessa notifica degli atti presupposti, prescrizione.
Si è costituta la Direzione Provinciale 2 di Napoli dell'Agenzia delle Entrate che ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'Ufficio, all'esito della discussione pubblica, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La pretesa tributaria oggetto del presente giudizio è l'addizionale erariale - c.d., Superbollo - già introdotto con il D.L. 19 settembre 1992, n. 348 su alcune categorie di beni di lusso ed esteso alle auto di grossa cilindrata con D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. n. 214 del 2011: addizionale erariale che ha natura di vera a propria imposta (non è una tassa come invece la tassa automobilistica o bollo auto), atteso che il suo presupposto viene realizzato da soggetto passivo per il solo fatto di possedere - possesso che è considerato espressione di capacità contributiva - veicoli considerati di lusso (certe categorie di automobili, imbarcazioni, aerei); inoltre, tale prelievo non si pone in relazione allo svolgimento da parte dell'Ente pubblico di particolari attività o servizi all'utente; infine serve per soddisfare bisogni di utilità generale.
Nel caso di specie, il Superbollo è stato recuperato a tassazione, con l'avviso TETSBM25005A000136000, atto prodromico all'odierna cartella, riferito all'automobile con targa Targa_1 di cui il ricorrente risulta essere proprietario. Ebbene l'atto sotteso all'impugnata cartella è stato regolarmente notificato, in quanto è stato inviato al ricorrente, in Frattaminore alla Indirizzo_1 , con raccomandata n. 572731682499 in data 05-05-2023. Tale raccomandata, giunta a destinazione è stata, da Ricorrente_1, rifiutata.
Pertanto in tale ipotesi, al rifiuto della notificl'art.138 c.p.c. prevede che il rifiuto di ricevere la copia dell'atto
è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie. Quindi è assolutamente legittima la pretesa erariale contenuta nella cartella impugnata, non avendo il contribuente proceduto all'impugnazione di tale atto, che è divenuto definitivo. Dunque, oggi qualsiasi questione attinente al merito della pretesa erariale risulta palesemente inammissibile ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 del D. Lgs.
546/92. Il principio di autonomia degli atti impugnabili implica che ogni atto può essere impugnato solo per vizi propri.
Quanto alla invocata prescrizione del credito erariale è parimenti infondata.La notifica come sopra specificata
è infatti stata tempestiva.
Peraltro, nella fattispecie di “addizionale erariale” (cd. superbollo) disciplinata dall'art. 16 D.L. n° 201/2011
(come poi successivamente integrata e modificata), di pertinenza dello Stato (e non dell'ente regionale) ed assoggettato alla disciplina di cui al D.L. 18 dicembre 1997, n. 471 e 472 (art. 20), espressamente richiamata dall'art. 16, comma 15 bis, del citato D.L. 201/2011, trova applicazione il termine di prescrizione ordinario, previsto per le imposte dello Stato (al pari della imposta di registro). In ogni caso, i relativi termini di prescrizione/decadenza risultano comunque sospesi per effetto della cd. disciplina emergenziale Covid-19.
Ogni altra questione è assorbita.
Per quanto sopra detto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti e della complessità delle questioni giuridiche poste all'esame del giudicante, ricorrono giusti motivi per condannare parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 400,00, oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in E. 400,00 oltre acc.ri se dovuti
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ESPOSITO CARMINE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11478/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi N 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250092881413000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 134/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente depositato Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ricorso avverso cartella di pagamento n. 71 2025 00928814 13, dettagliatamente specificata in epigrafe, relativa a II.DD. ed I.V.A. per l'anno d'imposta 2020, chiedendone l'annullamento; secondo parte ricorrente l'atto sarebbe illegittimo per i seguenti motivi: omessa notifica degli atti presupposti, prescrizione.
Si è costituta la Direzione Provinciale 2 di Napoli dell'Agenzia delle Entrate che ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'Ufficio, all'esito della discussione pubblica, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La pretesa tributaria oggetto del presente giudizio è l'addizionale erariale - c.d., Superbollo - già introdotto con il D.L. 19 settembre 1992, n. 348 su alcune categorie di beni di lusso ed esteso alle auto di grossa cilindrata con D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. n. 214 del 2011: addizionale erariale che ha natura di vera a propria imposta (non è una tassa come invece la tassa automobilistica o bollo auto), atteso che il suo presupposto viene realizzato da soggetto passivo per il solo fatto di possedere - possesso che è considerato espressione di capacità contributiva - veicoli considerati di lusso (certe categorie di automobili, imbarcazioni, aerei); inoltre, tale prelievo non si pone in relazione allo svolgimento da parte dell'Ente pubblico di particolari attività o servizi all'utente; infine serve per soddisfare bisogni di utilità generale.
Nel caso di specie, il Superbollo è stato recuperato a tassazione, con l'avviso TETSBM25005A000136000, atto prodromico all'odierna cartella, riferito all'automobile con targa Targa_1 di cui il ricorrente risulta essere proprietario. Ebbene l'atto sotteso all'impugnata cartella è stato regolarmente notificato, in quanto è stato inviato al ricorrente, in Frattaminore alla Indirizzo_1 , con raccomandata n. 572731682499 in data 05-05-2023. Tale raccomandata, giunta a destinazione è stata, da Ricorrente_1, rifiutata.
Pertanto in tale ipotesi, al rifiuto della notificl'art.138 c.p.c. prevede che il rifiuto di ricevere la copia dell'atto
è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie. Quindi è assolutamente legittima la pretesa erariale contenuta nella cartella impugnata, non avendo il contribuente proceduto all'impugnazione di tale atto, che è divenuto definitivo. Dunque, oggi qualsiasi questione attinente al merito della pretesa erariale risulta palesemente inammissibile ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 del D. Lgs.
546/92. Il principio di autonomia degli atti impugnabili implica che ogni atto può essere impugnato solo per vizi propri.
Quanto alla invocata prescrizione del credito erariale è parimenti infondata.La notifica come sopra specificata
è infatti stata tempestiva.
Peraltro, nella fattispecie di “addizionale erariale” (cd. superbollo) disciplinata dall'art. 16 D.L. n° 201/2011
(come poi successivamente integrata e modificata), di pertinenza dello Stato (e non dell'ente regionale) ed assoggettato alla disciplina di cui al D.L. 18 dicembre 1997, n. 471 e 472 (art. 20), espressamente richiamata dall'art. 16, comma 15 bis, del citato D.L. 201/2011, trova applicazione il termine di prescrizione ordinario, previsto per le imposte dello Stato (al pari della imposta di registro). In ogni caso, i relativi termini di prescrizione/decadenza risultano comunque sospesi per effetto della cd. disciplina emergenziale Covid-19.
Ogni altra questione è assorbita.
Per quanto sopra detto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti e della complessità delle questioni giuridiche poste all'esame del giudicante, ricorrono giusti motivi per condannare parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 400,00, oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in E. 400,00 oltre acc.ri se dovuti