Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 19/02/2026, n. 2891
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che l'atto presupposto (avviso TETSBM25005A000136000) sia stato regolarmente notificato mediante raccomandata, la quale è stata rifiutata dal ricorrente, equiparando tale rifiuto alla notifica in mani proprie ai sensi dell'art. 138 c.p.c. Di conseguenza, l'atto presupposto è divenuto definitivo e qualsiasi questione relativa al merito della pretesa tributaria è inammissibile.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito erariale

    La Corte ha ritenuto infondata la eccezione di prescrizione, in quanto la notifica dell'atto presupposto è avvenuta tempestivamente. Inoltre, ha richiamato la disciplina dei termini di prescrizione ordinari per le imposte statali e la sospensione dei termini dovuta alla disciplina emergenziale Covid-19.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 19/02/2026, n. 2891
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2891
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

    Testo completo