Sentenza breve 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 15/12/2025, n. 22627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22627 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22627/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13893/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13893 del 2025, proposto da IN MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Ciccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento, previa sospensiva
- del decreto di irricevibilità della richiesta di primo rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, emesso dalla Questura di Roma in data 17 settembre 2025 e notificato in data 7 novembre 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 la dott.ssa SI NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- il ricorrente ha impugnato, previa sospensione dell’efficacia, il decreto di irricevibilità della richiesta di primo rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, emesso dalla Questura di Roma in data 17 settembre 2025 e notificato in data 7 novembre 2025, in ragione della mancata stipulazione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma (“SUI”);
- il ricorrente ha dedotto, a giustificazione dell’avvenuta presentazione dell’istanza alla Questura di Roma, la non imputabilità allo stesso della mancata stipulazione del contratto di soggiorno, attesa la mancata convocazione da parte della Prefettura, e che al momento della presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale il visto di ingresso era ancora perfettamente valido. Ciò avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione a rilasciare quantomeno un permesso di soggiorno per attesa occupazione;
- in data 5 dicembre 2025 l’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio per resistere al ricorso;
- nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- a fronte della carenza del contratto di soggiorno stipulato presso la Prefettura di Roma, il provvedimento oggetto del presente gravame costituisce un atto dovuto e vincolato da parte della Questura;
- in particolare, l’istanza di permesso di soggiorno proposta, come evidenziato dalla Questura in sede difensiva, è stata avanzata senza aver rispettato l’iter amministrativo previsto dalla disciplina primaria vigente, che avrebbe richiesto la preliminare firma del contratto di soggiorno da parte del ricorrente e del datore di lavoro presso lo SUI di Roma, ragione per la quale non ricorrono neppure i presupposti per il rilascio di un permesso per attesa occupazione;
- pertanto, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l’Amministrazione resistente ha fatto corretta applicazione di quanto previsto dagli artt. 22, comma 5 ter, e 6 D. Lgs. 286/1998 e artt. 35 e 36 D.P.R. 394/1999, posto che il ricorrente non ha completato la procedura prevista per l’ingresso dello straniero come lavoratore subordinato;
- in ogni caso, a fronte di una eventuale inerzia della Prefettura nella convocazione per la stipulazione del contratto di soggiorno, lo strumento da attivare è rappresentato dal rito del silenzio (artt. 31, comma 1 e 2, e 117 cod. proc. amm.), e non dalla diretta formalizzazione dell’istanza presso la Questura di Roma, in ragione anche dei controlli spettanti per competenza alla Prefettura competente per territorio ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n. 394/1999 (Tar del Lazio, sezione I-ter, sent. n. 33650 /2025; id. sent. n. 12831/2025);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia infondato e vada quindi respinto;
Ritenuto, infine, che le peculiarità della vicenda giustifichino la compensazione tra le parti delle spese di lite,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
EL AN, Presidente
SI NE, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI NE | EL AN |
IL SEGRETARIO