Versione
1 luglio 1931
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Versione
11 dicembre 1969
11 dicembre 1969
Art. 562.
(Pena accessoria e sanzione civile)
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 556 e 560 importa la perdita dell'autorita' maritale. ((46))
Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice puo', sull'istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti nell'interesse del coniuge offeso e della prole. ((46))
Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di aver effetto se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, non e' presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale. ((46)) ------------ AGGIORNAMENTO (46)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre 1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , la illegittimita' costituzionale dell' art. 562, primo comma del Codice penale , nella parte relativa alla perdita dell'autorita' maritale per effetto della condanna per il delitto di concubinato, e dell' art. 562, commi secondo e terzo del Codice penale .
(Pena accessoria e sanzione civile)
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 556 e 560 importa la perdita dell'autorita' maritale. ((46))
Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice puo', sull'istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti nell'interesse del coniuge offeso e della prole. ((46))
Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di aver effetto se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, non e' presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale. ((46)) ------------ AGGIORNAMENTO (46)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre 1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , la illegittimita' costituzionale dell' art. 562, primo comma del Codice penale , nella parte relativa alla perdita dell'autorita' maritale per effetto della condanna per il delitto di concubinato, e dell' art. 562, commi secondo e terzo del Codice penale .
Commentario • 1
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Giurisprudenza • 12
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- calunnia·
- assoluzione imputato·
- art. 2059 c.c.·
- danno non patrimoniale·
- colpa grave·
- risarcimento danni·
- responsabilità denunciante·
- art. 2043 c.c.·
- onere della prova·
- danno patrimoniale