Articolo 2 della Legge 3 marzo 2009, n. 20
Articolo 1Articolo 3
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19 marzo 2009
Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 28 della Convenzione stessa.
Entrata in vigore il 19 marzo 2009