TRIB
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 07/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 712 /2022 R.G.
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SCIACCA
VERBALE DI DISCUSSIONE CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 CO. 1° C.P.C.
Addì 7/02/2025 innanzi al Giudice Onorario del Lavoro, Dott.ssa Anna Sandra Bandini, è chiamata la causa civile avente per oggetto Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt.
22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. CUCCHIARA MARIA CRISTINA Parte_1
CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY CP_1
-============================
Sono presenti l'avv. FIORICA ALFONSO in sostituzione dell'Avv. CUCCHIARA MARIA
CRISTINA che insiste nell'accoglimento della proposta opposizione richiamando a supporto alcune sentenze e con richiesta di condanna alle spese del giudizio da liquidarsi a favore dei procuratori che si dichiarano distrattari.
Nessuno è presente per l' CP_1
Il Giudice del Lavoro pone la causa in decisione e alle ore 15,30 si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio alle ore 16,45, in assenza delle parti, dà lettura del dispositivo della sentenza con motivazione contestuale allegata al presente verbale ai sensi dell'art. 429 C.P.C. come modif. da art. 53 co. II° D.L. n. 112/08 conv. in L. 6/08/08 n. 133
(in G.U. 21/08/08 n. 195).
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'odierna udienza ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 co 1 c.p.c. nella causa di primo grado iscritte al n.
712 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2022 vertente tra :
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. CUCCHIARA MARIA CRISTINA e dall'avv. FIORICA
ALFONZO
-ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ILARDO GIANTONY
-resistente –
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
27.5.2022 la ricorrente ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. OI-000207868 emessa dall' – sede di Sciacca - Controparte_2
(prot. 0101.15/04/2022.0033053) e notificata in data 02.05.2022, con la quale gli è stato CP_1
ingiunto il pagamento di € 22.000 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2012 emessa sulla base della asserita violazione dell'art. 2, comma 1-bis del decreto legge 12 settembre 1983 n.463 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n.638 e ss. mm. ii. Ha contestato di non ricordarsi di avere ricevuto l'atto presupposto ossia l'accertamento prot. n. 0101.18/07/2017.0039271 del 07.08.2017 ed ha lamentato che non è dato CP_1
conoscere se siano stati rispettati i termini perentori di decadenza di cui all'art. 9 del D. Lgs
n. 8/16.
Si è tempestivamente costituita l' contestando quanto asserito e dedotto ed CP_1
analizzando i diversi motivi di impugnazione.
Ha eccepito:
1)Manifesta infondatezza dell'eccezione pregiudiziale di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per assunto difetto di notifica di atti propedeutici e della discendente eccezione preliminare di mancata indicazione della notifica dei medesimi.
2) Manifesta infondatezza dell'eccezione preliminare di violazione del diritto di difesa.
3) Infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
4) Con riferimento alla responsabilità della ricorrente all'epoca dei fatti manifesta infondatezza del ricorso.
Ha anche prodotto i provvedimenti in autotutela con i quali ha proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata
La causa omessa ogni attività istruttoria è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***********
Il ricorso è stato depositato il 27/05/2022 e, secondo quanto asserito da parte ricorrente e non contestato da parte resistente, notificato il 2/05/2022, per cui deve dirsi tempestivamente depositato non essendo decorso tra la data di notifica dell'ordinanza ingiunzione e l'instaurazione del giudizio termine superiore a 30 gg.
In via generale deve ricordarsi che, gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co.
1-bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 [cioè le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito della modifica introdotta dall'articolo 3, comma 6, del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Da ultimo il D.L.
n. 48/2023 art. 23, rubricato “Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali”, convertito con modificazioni nella legge n. 85/2023 ha stabilito che “1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Ciò detto nel presente giudizio appare opportuno fare applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale
(Sezioni Unite, n. 9936 dell'8 maggio 2014).
Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002 del 28 maggio 2014).
Nel caso che ci occupa l' non ha fornito la prova dell'avvenuta notifica del verbale di CP_1
accertamento asseritamente notificato in data 7/08/2017 prodromico all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione.
L'art. 14 L. 689/1981 stabilisce che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte
o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni
e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Nella fattispecie, in mancanza della prova dell'avvenuta notifica del verbale di accertamento indicato nell'ordinanza il primo atto di accertamento e quindi la prima contestazione di violazione è avvenuta con la notifica eseguita il 2.05.2022 ovvero ad oltre novanta giorni dall'accertamento della violazione.
Il ricorso va pertanto accolto, assorbita ogni altra questione, con l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' e vanno liquidate come CP_1 in dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. 55/2014, e successive modifiche, tenuto conto dello scaglione di riferimento (sino a € 1.100,00), determinato sulla base del valore della sanzione opposta rideterminata in autotutela, dell'effettiva attività processuale svolta, con distrazione a favore degli avv.ti CUCCHIARA MARIA CRISTINA
e FIORICA ALFONSO.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, annulla l'ordinanza Ingiunzione n. OI-000207868 prot. (prot.
0101.15/04/2022.0033053) notificata in data 02.05.2022; CP_1
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 600,00 oltre rimborso CP_1
forfettario, IVA (se dovuta) e CpA da distrarsi a favore dei procuratori antistatario.
Sciacca 07/02/2025
Il giudice onorario
Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SCIACCA
VERBALE DI DISCUSSIONE CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 CO. 1° C.P.C.
Addì 7/02/2025 innanzi al Giudice Onorario del Lavoro, Dott.ssa Anna Sandra Bandini, è chiamata la causa civile avente per oggetto Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt.
22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. CUCCHIARA MARIA CRISTINA Parte_1
CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY CP_1
-============================
Sono presenti l'avv. FIORICA ALFONSO in sostituzione dell'Avv. CUCCHIARA MARIA
CRISTINA che insiste nell'accoglimento della proposta opposizione richiamando a supporto alcune sentenze e con richiesta di condanna alle spese del giudizio da liquidarsi a favore dei procuratori che si dichiarano distrattari.
Nessuno è presente per l' CP_1
Il Giudice del Lavoro pone la causa in decisione e alle ore 15,30 si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio alle ore 16,45, in assenza delle parti, dà lettura del dispositivo della sentenza con motivazione contestuale allegata al presente verbale ai sensi dell'art. 429 C.P.C. come modif. da art. 53 co. II° D.L. n. 112/08 conv. in L. 6/08/08 n. 133
(in G.U. 21/08/08 n. 195).
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'odierna udienza ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 co 1 c.p.c. nella causa di primo grado iscritte al n.
712 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2022 vertente tra :
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. CUCCHIARA MARIA CRISTINA e dall'avv. FIORICA
ALFONZO
-ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ILARDO GIANTONY
-resistente –
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
27.5.2022 la ricorrente ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. OI-000207868 emessa dall' – sede di Sciacca - Controparte_2
(prot. 0101.15/04/2022.0033053) e notificata in data 02.05.2022, con la quale gli è stato CP_1
ingiunto il pagamento di € 22.000 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2012 emessa sulla base della asserita violazione dell'art. 2, comma 1-bis del decreto legge 12 settembre 1983 n.463 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n.638 e ss. mm. ii. Ha contestato di non ricordarsi di avere ricevuto l'atto presupposto ossia l'accertamento prot. n. 0101.18/07/2017.0039271 del 07.08.2017 ed ha lamentato che non è dato CP_1
conoscere se siano stati rispettati i termini perentori di decadenza di cui all'art. 9 del D. Lgs
n. 8/16.
Si è tempestivamente costituita l' contestando quanto asserito e dedotto ed CP_1
analizzando i diversi motivi di impugnazione.
Ha eccepito:
1)Manifesta infondatezza dell'eccezione pregiudiziale di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per assunto difetto di notifica di atti propedeutici e della discendente eccezione preliminare di mancata indicazione della notifica dei medesimi.
2) Manifesta infondatezza dell'eccezione preliminare di violazione del diritto di difesa.
3) Infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
4) Con riferimento alla responsabilità della ricorrente all'epoca dei fatti manifesta infondatezza del ricorso.
Ha anche prodotto i provvedimenti in autotutela con i quali ha proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata
La causa omessa ogni attività istruttoria è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***********
Il ricorso è stato depositato il 27/05/2022 e, secondo quanto asserito da parte ricorrente e non contestato da parte resistente, notificato il 2/05/2022, per cui deve dirsi tempestivamente depositato non essendo decorso tra la data di notifica dell'ordinanza ingiunzione e l'instaurazione del giudizio termine superiore a 30 gg.
In via generale deve ricordarsi che, gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co.
1-bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 [cioè le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito della modifica introdotta dall'articolo 3, comma 6, del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Da ultimo il D.L.
n. 48/2023 art. 23, rubricato “Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali”, convertito con modificazioni nella legge n. 85/2023 ha stabilito che “1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Ciò detto nel presente giudizio appare opportuno fare applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale
(Sezioni Unite, n. 9936 dell'8 maggio 2014).
Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002 del 28 maggio 2014).
Nel caso che ci occupa l' non ha fornito la prova dell'avvenuta notifica del verbale di CP_1
accertamento asseritamente notificato in data 7/08/2017 prodromico all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione.
L'art. 14 L. 689/1981 stabilisce che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte
o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni
e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Nella fattispecie, in mancanza della prova dell'avvenuta notifica del verbale di accertamento indicato nell'ordinanza il primo atto di accertamento e quindi la prima contestazione di violazione è avvenuta con la notifica eseguita il 2.05.2022 ovvero ad oltre novanta giorni dall'accertamento della violazione.
Il ricorso va pertanto accolto, assorbita ogni altra questione, con l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' e vanno liquidate come CP_1 in dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. 55/2014, e successive modifiche, tenuto conto dello scaglione di riferimento (sino a € 1.100,00), determinato sulla base del valore della sanzione opposta rideterminata in autotutela, dell'effettiva attività processuale svolta, con distrazione a favore degli avv.ti CUCCHIARA MARIA CRISTINA
e FIORICA ALFONSO.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, annulla l'ordinanza Ingiunzione n. OI-000207868 prot. (prot.
0101.15/04/2022.0033053) notificata in data 02.05.2022; CP_1
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 600,00 oltre rimborso CP_1
forfettario, IVA (se dovuta) e CpA da distrarsi a favore dei procuratori antistatario.
Sciacca 07/02/2025
Il giudice onorario
Anna Sandra Bandini