Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/04/2025, n. 2275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2275 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6949/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. in epigrafe, promossa da:
rappresentato dall'amministratore Parte_1 condominiale in persona del suo Parte_2 rappresentante legale pro tempore Dott. sito in Catania, Via Parte_3
Francesco Buccheri Boley n. 2 - 18, (C. F.: ), con l'avv. P.IVA_1
Antonino Maugeri;
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), con l'avv. Sergio Virzì; C.F._1
Conclusioni: in motivazione
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha promosso opposizione avverso il decreto Parte_4 ingiuntivo n. 1877/2020 emesso dal Tribunale di Catania con il quale è stato ingiunto allo stesso di pagare in favore del precedente Parte_1 amministratore, dott.ssa , odierna opposta, la somma di Controparte_1
1
Il ha preliminarmente eccepito la prescrizione di parte del Parte_1 credito così preteso dalla evidenziando come, in applicazione del CP_1 principio di prescrizione presuntiva previsto per i professionisti dall'art. 2956 co. 2 c. c., i compensi asseritamente non percepiti risalenti agli anni 2012,
2013, 2014, 2015 e 2016 debbano ritenersi prescritti. In ogni caso,
l'opponente ha eccepito ai sensi dell'art. 1460 c. c. che nessuna somma sarebbe dovuta alla per il grave inadempimento degli obblighi CP_1 derivanti dal mandato gestorio. Ha chiesto, dunque, l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
La dott.ssa si è costituita in giudizio ed in via preliminare ha CP_1 eccepito la carenza di legittimazione ad agire di parte opponente in quanto l'amministratore pro tempore si è costituito senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei condomini in materia che non consente l'azione autonoma in giudizio. Ha confutato l'applicazione, al caso di specie, della prescrizione triennale e ha precisato che l'approvazione dei consuntivi da parte dell'assemblea costituirebbe ricognizione del debito per le poste passive ivi identificate. Infine, l'opposta ha contestato ogni profilo di inadempimento e ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Rigettata l'istanza ex art. 648 c. p. c. ed esperita con esito negativo la procedura di mediazione, sono stati concessi i termini prodromici alla cristallizzazione del thema decidendum e del thema probandum.
La causa, istruita con il solo deposito di documenti, all'udienza del 14 gennaio 2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti - di integrale riproposizione delle precedenti difese ed eccezioni.
Ciò premesso, va rilevato quanto segue.
Ai fini della definizione del presente giudizio assume rilievo assorbente l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire sollevata da parte opposta.
Secondo le indicazioni che si ritraggono sul punto in seno alla giurisprudenza di legittimità, “la richiesta di somme spettanti al precedente amministratore
a titolo di emolumenti è controversia che non rientra in quelle per le quali
2 l'amministratore può agire autonomamente e quindi, al fine di costituirsi in giudizio, egli deve essere munito dell'autorizzazione dell'assemblea o di successiva convalida” (Cass. Civ., sez. II, n. 12525/2018).
Occorre prendere le mosse dall'art. 1131, co. 2 c. p. c. ai sensi del quale
“l'amministratore può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio”.
Orbene, la portata di questa disposizione è stata chiarita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18331/2010 nel senso che l'amministratore convenuto in giudizio può certamente in modo autonomo costituirsi o impugnare la sentenza sfavorevole al e ciò “nel Parte_1 quadro generale di tutela urgente di quell'interesse comune che è alla base della sua qualifica e della legittimazione passiva di cui è investito;
non di meno, l'operato dell'amministratore deve poi essere sempre ratificato dall'assemblea, in quanto unica titolare del relativo potere. La ratifica assembleare vale a sanare retroattivamente la costituzione processuale dell'amministratore sprovvisto dell'autorizzazione dell'assemblea, e perciò vanifica ogni avversa eccezione di inammissibilità, ovvero ottempera il rilievo ufficioso del giudice che abbia all'uopo assegnato il termine ex art.
182 c. p. c. per regolarizzare il difetto di rappresentanza”.
In altre parole, con detta pronuncia, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno negato che l'amministratore sia titolare di una legittimazione processuale passiva illimitata “ex lege” ed hanno invece voluto affermare che il secondo comma dell'art. 1131 c. c. mira esclusivamente ad agevolare i terzi nell'evocazione in giudizio di un condominio, consentendo loro di notificare la citazione al solo amministratore anziché a tutti i condomini, dovendo poi l'amministratore munirsi di autorizzazione dell'assemblea per resistere nella lite.
Non può dunque ritenersi - come invece sostiene il Condominio opponente nei propri scritti difensivi - che, poiché l'opponente a decreto ingiuntivo ha la posizione processuale di convenuto e così di legittimato passivo rispetto alla pretesa azionata con il ricorso monitorio, allora, nel procedere all'opposizione non ha bisogno dell'autorizzazione dell'assemblea condominiale;
invece, si deve affermare che a tutela urgente del Parte_5
[...] può proporre opposizione senza la delibera di autorizzazione, ma deve poi munirsi di detta delibera per sostenere in giudizio l'opposizione.
È vero che di recente la stessa Corte di Cassazione ha affermato un principio che pare andare in senso contrario a quanto dalla stessa affermato nella sentenza n. 12525/2018, ovvero che “l'amministratore di condominio non ha necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea per proporre opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del dal terzo creditore in adempimento di Parte_1 un'obbligazione assunta per conto dei partecipanti. Altresì, non è necessaria autorizzazione nelle controversie in materia di risarcimento danni, qualora
l'istanza appaia connessa o conseguenziale alla conservazione delle cose comuni” (Cass. n. 342/2023).
Tuttavia, questo non è il caso di specie.
La pronuncia summenzionata si riferisce al caso di controversia avente ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del dal terzo Parte_1 creditore in adempimento di un'obbligazione assunta dal medesimo amministratore nell'esercizio delle sue attribuzioni in rappresentanza dei partecipanti, ovvero dando esecuzione a deliberazioni dell'assemblea o erogando spese occorrenti per la manutenzione delle parti comuni o per l'esercizio dei servizi condominiali, e quindi nei limiti di cui all'art. 1130 c.
c.
Nel caso in oggetto, stante il petitum del decreto ingiuntivo (ossia somme richieste dal precedente amministratore a titolo di emolumenti), la controversia non rientra affatto nel novero di quelle per le quali l'amministratore può agire autonomamente ex art 1130 c. c.
In conclusione, attesa la mancanza di delibera autorizzativa proveniente dall'assemblea l'amministratore risulta sfornito di CP_2 legittimazione processuale rispetto all'opposizione proposta che va, conseguentemente, dichiarata inammissibile.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto dell'attività processuale svolta e della ordinarietà delle questioni giuridiche trattate, secondo i valori medi, ex d. m. 55/2014 (sì come
4 aggiornati con d. m. 147/2022) nella somma di euro 5.077,00 per onorari oltre spese generali 15%, c. p. a. ed i. v. a., se dovuta, come per legge, da porsi integralmente a carico del opponente. Parte_1
P. Q. M
Il dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6949/2020 R.G., dichiara inammissibile l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo. Condanna il soccombente a Parte_1 rifondere la dott.ssa delle spese di lite, che liquida in euro Controparte_1
5.077,00 per onorari oltre spese generali 15%, c. p .a. ed i. v. a., se dovuta, come per legge.
Catania, 24 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. G. Cataldo
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