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Sentenza 19 settembre 2023
Sentenza 19 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2023, n. 38307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38307 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da ZZ PE, nato a [...] 1'01/02/1962 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina il 16/10/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Andrea Venegoni, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'avv. Antonino Aloisio, difensore dell'imputato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza con cui ZZ PE è stato condannato per il reato di peculato. All'imputato è contestato di essersi appropriato, nella qualità di dipendente del consorzio per le Autostrade siciliane con la qualifica di agente tecnico addetto alla esazione del pedaggio ai caselli autostradali, di parte del denaro incassato. 2. Ha proposto ricorso l'imputato articolando quattro motivi. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 38307 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 22/06/2023 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione;
il tema attiene alla inutilizzabilità delle prove assunte in dibattimento. Si fa riferimento all'esame dibattimentale del teste GN AL all'udienza del 9.7.2018 nel corso del quale il Pubblico Ministero, senza autorizzazione del Tribunale e senza che il teste avesse manifestato dubbi, avrebbe esibito documentazione poi acquisita;
si tratterebbe di una nota del 13.1.2014 e del prospetto degli ammanchi di denaro relativi a ZZ che non avrebbe avuto la firma del teste escusso;
si aggiunge che nel corso della deposizione fu data in visione e prodotta la missiva del 22.1.2014 con cui l'imputato riscontrava le richieste risarcitorie del Consorzio autostrade siciliane saldando nei riguardi del servizio esazione il proprio debito. Si deduce in particolare la violazione dell'art. 499, comma 5, cod. proc. pen.: i documenti sarebbero stati esibiti e prodotti senza che vi fosse una reale necessità, avendo fino a quel momento il Pubblico Ministero formulato una sola domanda riscontrata dal dichiarante e, si evidenzia, non avrebbe potuto essere esibita la nota sottoscritta dall'imputato. Detta documentazione, unitamente ad altra documentazione non inerente il fatto oggetto della imputazione, sarebbe stata irritualnnente acquisita all'udienza del 9.7.2018, nonostante l'opposizione della difesa;
né la fase processuale consentiva il riferimento all'art. 507 cod. proc. pen. Sul punto la motivazione della sentenza sarebbe viziata. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non avere dichiarato la Corte di appello la nullità della sentenza del Tribunale, atteso l'immotivato rigetto di ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato con conseguente lesione del diritto di difesa per l'omesso rilascio delle copie degli atti. La richiesta di ammissione, presentata prima dell'inizio del dibattimento, sarebbe stata rigettata solo il 6.11.2018, ad istruttoria già conclusa e il ritardo della decisione avrebbero impedito il rilascio della documentazione. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. Il tema attiene alla qualifica soggettiva ed alla natura dell'attività svolta dall'ente. Si sostiene che il Consorzio avrebbe facoltà di svolgere anche attività diverse da quella principale ovvero da quelle strumentali e ausiliarie rispetto al servizio autostradale e, dunque, sarebbe ente pubblico solo con riguardo alle specifiche attività di pubblico interesse. L'attività di incasso del pedaggio autostradale non potrebbe ritenersi un'attività di pubblico interesse dovendo essere inserita tra quelle per le quali il consorzio agisce in libero mercato;
il pagamento del pedaggio rientrerebbe cioè nell'ambito dell'attività di gestione per la quale il consorzio agisce come ente privato e, dunque, al più sarebbe configurabile il reato di appropriazione indebita. 2 Sotto altro profilo si evidenzia che le mansioni dell'imputato sarebbero state di mero ordine e la sua prestazione meramente materiale;
la Corte dei conti avrebbe inoltre archiviato il procedimento per l'assenza di danno erariale. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte di appello applicato l'art. 47 cod. pen. e per non aver riconosciuto le circostanze attenuanti previste dall'art. 323 bis e 62, comma 1, n. 6 cod. pen. Non vi sarebbe la prova che ZZ potesse conoscere la differenza tra l'incasso ottenuto e liquidato dagli automobilisti durante il proprio turno di lavoro e quello certificato dal sistema telematico. La tesi è che potevano esserci errori di calcolo a debito o a credito nei risultati dell'incasso e l'imputato avrebbe corrisposto l'intero importo senza contestazione alcuna, dopo avere ricevuto la missiva del 21.1.2014. Dunque non vi sarebbe la prova del dolo dei reato. La sentenza sarebbe viziata anche per non aver riconosciuto la circostanza di cui all'art. 323 bis cod. pen., avendo il ricorrente sottratto di fatto in dieci mesi di attività un complessivo importo di 1.700 euro, e neppure quella del ravvedimento operoso di cui all' art. 62, comma 1, n,. 6 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. È inammissibile il primo motivo. L'assunto difensivo è costruito - in modo obiettivamente non chiarissimo - in una duplice direzione: da una parte, si prospetta una questione di inutilizzabilità di alcuni documenti o atti — quelli in precedenza indicati- sulla base di una acquisizione irrituale;
dall'altra si paventa una possibile questione di nullità. Si tratta di assunti non condivisibili. Quanto alla inutiiizzabilità, pur volendo prescindere dal rilevare la genericità del motivo per non avere spiegato il ricorrente quale sarebbe il divieto probatorio violato, la Corte di cassazione con molteplici pronunce - anche a Sezioni unite e non sempre recenti - ha stabilito principi funzionali ad attuare il percorso demolitorio intrapreso dalla parte che eccepisca la inutilizzabilità probatoria di un atto processuale. In particolare, è consolidato il principio secondo cui è necessario, a pena di inammissibilità del motivo, che il ricorrente chiarisca l'incidenza dell'atta specificamente affetto dal vizio sul complessivo compendio probatorio già valutato, sì da potersene inferire la decisività ai fini del provvedimento impugnato. (Sez. U., n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; nello stesso senso, Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv. 244328; Sez. 4, n. 46478 del 21/09/2018, Gullè, non massimata). 3 Ulteriori approfondimenti di rilievo concernono i limiti demolitori della pronuncia di legittimità; prima infatti di annullare con rinvio la sentenza basata su di un dato dimostrativo dichiarato inutilizzabile, è necessario procedere alla c.d. prova di resistenza, valutando se la motivazione "resti in piedi", nonostante l'eliminazione dell'elemento viziato. La regola viene considerata un corollario dell'interesse all'impugnazione: se la sentenza non è basata sulla prova inutilizzabile, il ricorso, ancorché fondato nel merito, deve essere rigettato (Sez. U, n. 4265 del 25/02/1998, Gerina, in motivazione;
Sez. 5, n. 37694 del 15/07/2008, ZZ, Rv. 241299; Sez. 2, n. 30271 dell'11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303). Questa Corte, con orientamento consolidato (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014, dep. 2015, Rv. 262011) che il Collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, osservato che, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento;
gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano infatti irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. Nel caso di specie, il motivo di ricorso è generico perché esclusivamente volto a fare emergere l'errore processuale compiuto dai Giudici di merito e dunque la inutilizzabilità della prova, ma è invece silente sulla decisività del vizio, sulla verifica della tenuta complessiva della motivazione nel caso di eliminazione della prova inutilizzabile, sulla possibilità di formulare un giudizio di responsabilità anche escludendo la prova in questione. Non diversamente il motivo è generico pur volendo ragionare in termini di nullità derivante dall'acquisizione di quella documentazione. Dal verbale del udienza del 9.7.2018, in cui, dopo l'esame del teste GN, il Tribunale acquisì la documentazione a cui il ricorrente fa riferimento, emerge come non fu dedotta specificamente nessuna questione di nullità, non fu spiegato alcunchè, non fu chiarito se ed in cosa quella acquisizione ledesse i diritti dell'imputato e quale pregiudizio in concreto ne derivasse (cfr., verbale trascritto manualmente in atti). Dunque, una questione di nullità dedotta non al momento del compimento dell'atto e neppure in forma specifica. 3. Non diversamente, è inammissibile il secondo motivo di ricorso. 4 Secondo il ricorrente la tardiva decisione sulla istanza di ammissione al gratuito patrocinio avrebbe impedito il rilascio in tempo utile per la discussione della documentazione necessaria ai fini della difesa (così testualmente l'imputato a pag. 4 dell'atto di appello). Si aggiunge che il rigetto dell' istanza di ammissione al gratuito patrocinio sarebbe stato immotivato e ciò avrebbe impedito "l'indispensabile rilascio della documentazione" (così il ricorso a pag. 12). Si tratta di un motivo anche in questo caso strutturalmente generico, da una parte, per non essere stato allegato alcunchè di specifico e, dall'altra, per non essere stato in nessun modo chiarito perché la tardiva decisione di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato- nei cui riguardi avrebbe potuto peraltro essere proposto ricorso- avrebbe impedito il rilascio di copie degli atti. 4. È inammissibile anche il terzo motivo. In punto di fatto dalla sentenza di primo grado si evince che l'ammanco dell'imputato fu accertato sulla base del raffronto tra le rilevazioni automatiche compiute da un sistema informatico, che, in ragione dell'inserimento del biglietto autostadale, rilevava l'importo incassato da un determinato casello autostradale in un dato arco temporale, e la distinta di versamento preparata nel turno di riferimento dal casellante;
l'esattore, alla fine del turno, compilava una distinta in tre copie con cui dichiarava la somma incassata e una copia della distinta insieme al denaro veniva posta in una busta e riposta in cassaforte. Dal raffronto di tale dati con riguardo all'imputato era stata accertata in più occasioni una differenza di versamenti per una somma complessiva di circa 1.850,00 euro nel periodo da gennaio a ottobre del 2013; detto debito era stato in seguito riconosciuto dallo stesso imputato che aveva provveduto a versare la somma in questione. Muovendo dal complesso di tali risultanze istruttorie, la Corte distrettuale ha ampiamente esaminato e puntualmente disatteso le censure difensive mosse in ordine alla sussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 cod. pen., coerentemente uniformandosi alle implicazioni sottese al quadro di principi al riguardo stabiliti dalla Corte di cassazione, secondo cui riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio il soggetto che svolga un'attività di carattere intellettivo - dunque, non semplici mansioni d'ordine o un'opera di tipo meramente materiale - caratterizzata, da un lato, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione (Sez. U, n. 7958 del 27/03/1992, Delogu, Rv. 191172), e, dall'altro lato, da una precisa correlazione funzionale al soddisfacimento di uno specifico interesse pubblico (Sez. 6, n. 11240 del 24/10/1995, Ronchi, Rv. 203178). Assume detta qualità colui che, eventualmente accanto allo svolgimento di prestazioni di carattere materiale, espleti, come nel caso di specie, anche compiti che 5 comportino conoscenza e applicazione di normative, anche se a livello esecutivo, e che involgano profili, sia pure complementari e integrativi, di collaborazione nell'espletamento del pubblico servizio: caratteristiche, queste, pienamente ravvisabili nella serie di attività in concreto svolte dall'imputato, e in particolare in quelle attinenti alla riscossione e al maneggio di danaro di pertinenza dell'ente o del soggetto privato che confida nell'adempimento in forma garantita di attività proprie di un servizio di pubblico interesse, implicando un complesso di obblighi di tenuta della relativa documentazione contabile e di rendiconto, che necessariamente esulano dall'ottica dell'espletamento di "semplici" mansioni d'ordine e di opera di carattere "meramente" materiale (v., in motivazione, Sez. 6, n. 7593 del 30/10/2014, dep. 19/02/2015, Esposito, Rv. 262493, con le relative citazioni giurisprudenziali). La formulazione lessicale impiegata dal legislatore, con l'utilizzo dei termini "semplici" e "meramente", indica infatti, in modo univoco, la presenza di una voluntas legis finalizzata a collocare nel perimetro della nozione di incaricato di pubblico servizio qualunque mansione che richieda un bagaglio di nozioni tecniche e di esperienza e che comporti un livello di responsabilità superiore a quello richiesto per lo svolgimento di incombenti esclusivamente materiali o d'ordine (Sez. 6, n. 6847 del 26/01/2016, Miele, Rv. 267015). In tal senso la prevalente giurisprudenza di legittimità ritiene che il maneggio di danaro di pertinenza dell'ente titolare del servizio, con i correlati obblighi di tenuta della relativa documentazione contabile, inerente ai flussi di cassa, nonché di rendicontazione, e l'assoggettamento ai conseguenti controlli, esuli dall'espletamento di "semplici" mansioni d'ordine e di opera di carattere "meramente" materiale (Sez. 6, n. 16671 del 2023). Dunque una motivazione priva di vizi e una corretta applicazione della legge penale. Né è chiaro perché, secondo il ricorrente, l'attività di riscossione del pedaggio autostradale e di gestione della somma non sarebbe inerente al pubblico servizio di cui il Consorzio era investito. 5. È inammissibile anche il quarto motivo di ricorso. A fronte di una puntuale motivazione con cui la Corte, anche facendo riferimento alla sentenza di primo grado, ha spiegato in modo non manifestamente illogico le ragioni per cui deve ritenersi sussistente il dolo, facendo riferimento non solo all'esperienza professionale dell'imputato nella specifica attività di casellante, ma, soprattutto, al carattere reiterato dalla condotta criminosa, avendo l'istruttoria peraltro chiarito come possibili errori fossero possibili per piccoli importi e non per somme consistenti come quelle in esame, nulla è stato dedotto dall'imputato, che si è limitato e reiterare le stesse doglianze sottoposto ai Giudici di merito e da questi correttamente valutate. 6 Quanto all'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen., la Corte di cassazione ha già chiarito come detta attenuante prevista per i fatti di particolare tenuità ricorra quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato. (Sez. 6, n. 8295 del 09/11/2018, dep. 2019, Santimone, Rv. 275091) La Corte ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, ritenendo di non riconoscere l'attenuante invocata in ragione dell'importo sottratto, che, diversamente dagli assunti difensivi, è stato chiarito non essere corrispondente a "pochi spicci al mese" (così il ricorso). È inammissibile per manifesta infondatezza anche la parte del motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen., in considerazione del carattere plurioffensivo del peculato, reato che può tutelare anche il patrimonio di soggetti privati, ma che è rivolto soprattutto alla tutela del patrimonio e della legalità, efficienza ed imparzialità dell'attività della pubblica amministrazione: sicché non può dirsi che con la semplice restituzione della somma sottratta al privato l'imputato abbia provveduto a riparare il danno provocato a seguito della sua illecita condotta (Sez.6, n. 41587 del 19/06/2013, Palmieri, Rv. 257148). 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Andrea Venegoni, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'avv. Antonino Aloisio, difensore dell'imputato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza con cui ZZ PE è stato condannato per il reato di peculato. All'imputato è contestato di essersi appropriato, nella qualità di dipendente del consorzio per le Autostrade siciliane con la qualifica di agente tecnico addetto alla esazione del pedaggio ai caselli autostradali, di parte del denaro incassato. 2. Ha proposto ricorso l'imputato articolando quattro motivi. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 38307 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 22/06/2023 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione;
il tema attiene alla inutilizzabilità delle prove assunte in dibattimento. Si fa riferimento all'esame dibattimentale del teste GN AL all'udienza del 9.7.2018 nel corso del quale il Pubblico Ministero, senza autorizzazione del Tribunale e senza che il teste avesse manifestato dubbi, avrebbe esibito documentazione poi acquisita;
si tratterebbe di una nota del 13.1.2014 e del prospetto degli ammanchi di denaro relativi a ZZ che non avrebbe avuto la firma del teste escusso;
si aggiunge che nel corso della deposizione fu data in visione e prodotta la missiva del 22.1.2014 con cui l'imputato riscontrava le richieste risarcitorie del Consorzio autostrade siciliane saldando nei riguardi del servizio esazione il proprio debito. Si deduce in particolare la violazione dell'art. 499, comma 5, cod. proc. pen.: i documenti sarebbero stati esibiti e prodotti senza che vi fosse una reale necessità, avendo fino a quel momento il Pubblico Ministero formulato una sola domanda riscontrata dal dichiarante e, si evidenzia, non avrebbe potuto essere esibita la nota sottoscritta dall'imputato. Detta documentazione, unitamente ad altra documentazione non inerente il fatto oggetto della imputazione, sarebbe stata irritualnnente acquisita all'udienza del 9.7.2018, nonostante l'opposizione della difesa;
né la fase processuale consentiva il riferimento all'art. 507 cod. proc. pen. Sul punto la motivazione della sentenza sarebbe viziata. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non avere dichiarato la Corte di appello la nullità della sentenza del Tribunale, atteso l'immotivato rigetto di ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato con conseguente lesione del diritto di difesa per l'omesso rilascio delle copie degli atti. La richiesta di ammissione, presentata prima dell'inizio del dibattimento, sarebbe stata rigettata solo il 6.11.2018, ad istruttoria già conclusa e il ritardo della decisione avrebbero impedito il rilascio della documentazione. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. Il tema attiene alla qualifica soggettiva ed alla natura dell'attività svolta dall'ente. Si sostiene che il Consorzio avrebbe facoltà di svolgere anche attività diverse da quella principale ovvero da quelle strumentali e ausiliarie rispetto al servizio autostradale e, dunque, sarebbe ente pubblico solo con riguardo alle specifiche attività di pubblico interesse. L'attività di incasso del pedaggio autostradale non potrebbe ritenersi un'attività di pubblico interesse dovendo essere inserita tra quelle per le quali il consorzio agisce in libero mercato;
il pagamento del pedaggio rientrerebbe cioè nell'ambito dell'attività di gestione per la quale il consorzio agisce come ente privato e, dunque, al più sarebbe configurabile il reato di appropriazione indebita. 2 Sotto altro profilo si evidenzia che le mansioni dell'imputato sarebbero state di mero ordine e la sua prestazione meramente materiale;
la Corte dei conti avrebbe inoltre archiviato il procedimento per l'assenza di danno erariale. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte di appello applicato l'art. 47 cod. pen. e per non aver riconosciuto le circostanze attenuanti previste dall'art. 323 bis e 62, comma 1, n. 6 cod. pen. Non vi sarebbe la prova che ZZ potesse conoscere la differenza tra l'incasso ottenuto e liquidato dagli automobilisti durante il proprio turno di lavoro e quello certificato dal sistema telematico. La tesi è che potevano esserci errori di calcolo a debito o a credito nei risultati dell'incasso e l'imputato avrebbe corrisposto l'intero importo senza contestazione alcuna, dopo avere ricevuto la missiva del 21.1.2014. Dunque non vi sarebbe la prova del dolo dei reato. La sentenza sarebbe viziata anche per non aver riconosciuto la circostanza di cui all'art. 323 bis cod. pen., avendo il ricorrente sottratto di fatto in dieci mesi di attività un complessivo importo di 1.700 euro, e neppure quella del ravvedimento operoso di cui all' art. 62, comma 1, n,. 6 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. È inammissibile il primo motivo. L'assunto difensivo è costruito - in modo obiettivamente non chiarissimo - in una duplice direzione: da una parte, si prospetta una questione di inutilizzabilità di alcuni documenti o atti — quelli in precedenza indicati- sulla base di una acquisizione irrituale;
dall'altra si paventa una possibile questione di nullità. Si tratta di assunti non condivisibili. Quanto alla inutiiizzabilità, pur volendo prescindere dal rilevare la genericità del motivo per non avere spiegato il ricorrente quale sarebbe il divieto probatorio violato, la Corte di cassazione con molteplici pronunce - anche a Sezioni unite e non sempre recenti - ha stabilito principi funzionali ad attuare il percorso demolitorio intrapreso dalla parte che eccepisca la inutilizzabilità probatoria di un atto processuale. In particolare, è consolidato il principio secondo cui è necessario, a pena di inammissibilità del motivo, che il ricorrente chiarisca l'incidenza dell'atta specificamente affetto dal vizio sul complessivo compendio probatorio già valutato, sì da potersene inferire la decisività ai fini del provvedimento impugnato. (Sez. U., n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; nello stesso senso, Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv. 244328; Sez. 4, n. 46478 del 21/09/2018, Gullè, non massimata). 3 Ulteriori approfondimenti di rilievo concernono i limiti demolitori della pronuncia di legittimità; prima infatti di annullare con rinvio la sentenza basata su di un dato dimostrativo dichiarato inutilizzabile, è necessario procedere alla c.d. prova di resistenza, valutando se la motivazione "resti in piedi", nonostante l'eliminazione dell'elemento viziato. La regola viene considerata un corollario dell'interesse all'impugnazione: se la sentenza non è basata sulla prova inutilizzabile, il ricorso, ancorché fondato nel merito, deve essere rigettato (Sez. U, n. 4265 del 25/02/1998, Gerina, in motivazione;
Sez. 5, n. 37694 del 15/07/2008, ZZ, Rv. 241299; Sez. 2, n. 30271 dell'11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303). Questa Corte, con orientamento consolidato (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014, dep. 2015, Rv. 262011) che il Collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, osservato che, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento;
gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano infatti irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. Nel caso di specie, il motivo di ricorso è generico perché esclusivamente volto a fare emergere l'errore processuale compiuto dai Giudici di merito e dunque la inutilizzabilità della prova, ma è invece silente sulla decisività del vizio, sulla verifica della tenuta complessiva della motivazione nel caso di eliminazione della prova inutilizzabile, sulla possibilità di formulare un giudizio di responsabilità anche escludendo la prova in questione. Non diversamente il motivo è generico pur volendo ragionare in termini di nullità derivante dall'acquisizione di quella documentazione. Dal verbale del udienza del 9.7.2018, in cui, dopo l'esame del teste GN, il Tribunale acquisì la documentazione a cui il ricorrente fa riferimento, emerge come non fu dedotta specificamente nessuna questione di nullità, non fu spiegato alcunchè, non fu chiarito se ed in cosa quella acquisizione ledesse i diritti dell'imputato e quale pregiudizio in concreto ne derivasse (cfr., verbale trascritto manualmente in atti). Dunque, una questione di nullità dedotta non al momento del compimento dell'atto e neppure in forma specifica. 3. Non diversamente, è inammissibile il secondo motivo di ricorso. 4 Secondo il ricorrente la tardiva decisione sulla istanza di ammissione al gratuito patrocinio avrebbe impedito il rilascio in tempo utile per la discussione della documentazione necessaria ai fini della difesa (così testualmente l'imputato a pag. 4 dell'atto di appello). Si aggiunge che il rigetto dell' istanza di ammissione al gratuito patrocinio sarebbe stato immotivato e ciò avrebbe impedito "l'indispensabile rilascio della documentazione" (così il ricorso a pag. 12). Si tratta di un motivo anche in questo caso strutturalmente generico, da una parte, per non essere stato allegato alcunchè di specifico e, dall'altra, per non essere stato in nessun modo chiarito perché la tardiva decisione di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato- nei cui riguardi avrebbe potuto peraltro essere proposto ricorso- avrebbe impedito il rilascio di copie degli atti. 4. È inammissibile anche il terzo motivo. In punto di fatto dalla sentenza di primo grado si evince che l'ammanco dell'imputato fu accertato sulla base del raffronto tra le rilevazioni automatiche compiute da un sistema informatico, che, in ragione dell'inserimento del biglietto autostadale, rilevava l'importo incassato da un determinato casello autostradale in un dato arco temporale, e la distinta di versamento preparata nel turno di riferimento dal casellante;
l'esattore, alla fine del turno, compilava una distinta in tre copie con cui dichiarava la somma incassata e una copia della distinta insieme al denaro veniva posta in una busta e riposta in cassaforte. Dal raffronto di tale dati con riguardo all'imputato era stata accertata in più occasioni una differenza di versamenti per una somma complessiva di circa 1.850,00 euro nel periodo da gennaio a ottobre del 2013; detto debito era stato in seguito riconosciuto dallo stesso imputato che aveva provveduto a versare la somma in questione. Muovendo dal complesso di tali risultanze istruttorie, la Corte distrettuale ha ampiamente esaminato e puntualmente disatteso le censure difensive mosse in ordine alla sussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 cod. pen., coerentemente uniformandosi alle implicazioni sottese al quadro di principi al riguardo stabiliti dalla Corte di cassazione, secondo cui riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio il soggetto che svolga un'attività di carattere intellettivo - dunque, non semplici mansioni d'ordine o un'opera di tipo meramente materiale - caratterizzata, da un lato, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione (Sez. U, n. 7958 del 27/03/1992, Delogu, Rv. 191172), e, dall'altro lato, da una precisa correlazione funzionale al soddisfacimento di uno specifico interesse pubblico (Sez. 6, n. 11240 del 24/10/1995, Ronchi, Rv. 203178). Assume detta qualità colui che, eventualmente accanto allo svolgimento di prestazioni di carattere materiale, espleti, come nel caso di specie, anche compiti che 5 comportino conoscenza e applicazione di normative, anche se a livello esecutivo, e che involgano profili, sia pure complementari e integrativi, di collaborazione nell'espletamento del pubblico servizio: caratteristiche, queste, pienamente ravvisabili nella serie di attività in concreto svolte dall'imputato, e in particolare in quelle attinenti alla riscossione e al maneggio di danaro di pertinenza dell'ente o del soggetto privato che confida nell'adempimento in forma garantita di attività proprie di un servizio di pubblico interesse, implicando un complesso di obblighi di tenuta della relativa documentazione contabile e di rendiconto, che necessariamente esulano dall'ottica dell'espletamento di "semplici" mansioni d'ordine e di opera di carattere "meramente" materiale (v., in motivazione, Sez. 6, n. 7593 del 30/10/2014, dep. 19/02/2015, Esposito, Rv. 262493, con le relative citazioni giurisprudenziali). La formulazione lessicale impiegata dal legislatore, con l'utilizzo dei termini "semplici" e "meramente", indica infatti, in modo univoco, la presenza di una voluntas legis finalizzata a collocare nel perimetro della nozione di incaricato di pubblico servizio qualunque mansione che richieda un bagaglio di nozioni tecniche e di esperienza e che comporti un livello di responsabilità superiore a quello richiesto per lo svolgimento di incombenti esclusivamente materiali o d'ordine (Sez. 6, n. 6847 del 26/01/2016, Miele, Rv. 267015). In tal senso la prevalente giurisprudenza di legittimità ritiene che il maneggio di danaro di pertinenza dell'ente titolare del servizio, con i correlati obblighi di tenuta della relativa documentazione contabile, inerente ai flussi di cassa, nonché di rendicontazione, e l'assoggettamento ai conseguenti controlli, esuli dall'espletamento di "semplici" mansioni d'ordine e di opera di carattere "meramente" materiale (Sez. 6, n. 16671 del 2023). Dunque una motivazione priva di vizi e una corretta applicazione della legge penale. Né è chiaro perché, secondo il ricorrente, l'attività di riscossione del pedaggio autostradale e di gestione della somma non sarebbe inerente al pubblico servizio di cui il Consorzio era investito. 5. È inammissibile anche il quarto motivo di ricorso. A fronte di una puntuale motivazione con cui la Corte, anche facendo riferimento alla sentenza di primo grado, ha spiegato in modo non manifestamente illogico le ragioni per cui deve ritenersi sussistente il dolo, facendo riferimento non solo all'esperienza professionale dell'imputato nella specifica attività di casellante, ma, soprattutto, al carattere reiterato dalla condotta criminosa, avendo l'istruttoria peraltro chiarito come possibili errori fossero possibili per piccoli importi e non per somme consistenti come quelle in esame, nulla è stato dedotto dall'imputato, che si è limitato e reiterare le stesse doglianze sottoposto ai Giudici di merito e da questi correttamente valutate. 6 Quanto all'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen., la Corte di cassazione ha già chiarito come detta attenuante prevista per i fatti di particolare tenuità ricorra quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato. (Sez. 6, n. 8295 del 09/11/2018, dep. 2019, Santimone, Rv. 275091) La Corte ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, ritenendo di non riconoscere l'attenuante invocata in ragione dell'importo sottratto, che, diversamente dagli assunti difensivi, è stato chiarito non essere corrispondente a "pochi spicci al mese" (così il ricorso). È inammissibile per manifesta infondatezza anche la parte del motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen., in considerazione del carattere plurioffensivo del peculato, reato che può tutelare anche il patrimonio di soggetti privati, ma che è rivolto soprattutto alla tutela del patrimonio e della legalità, efficienza ed imparzialità dell'attività della pubblica amministrazione: sicché non può dirsi che con la semplice restituzione della somma sottratta al privato l'imputato abbia provveduto a riparare il danno provocato a seguito della sua illecita condotta (Sez.6, n. 41587 del 19/06/2013, Palmieri, Rv. 257148). 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2023.