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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 03/11/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1336/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note sostitutive di udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
N. R.G. 1336/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1336/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BREGOLI ALBERTO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA MAZZINI 51 41121 MODENA presso il difensore avv. BREGOLI ALBERTO ATTORE
pagina 1 di 6 contro in persona del procuratore speciale con il Controparte_1 Controparte_2 patrocinio dell'avv. UGGE' GIANMICHELE elettivamente domiciliato in VIA COLLE EGHEZZONE 1 26900 LODI presso il difensore avv. UGGE' GIANMICHELE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni come da note sostitutive d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 338/2024 del Parte_1
12/3/2024, con cui questo Tribunale gli ha ingiunto, in qualità di fideiussore della di Parte_2 pagare in favore di la somma di € 41.113,92 oltre interessi e spese del Controparte_1 procedimento monitorio quale debito residuo del mutuo chirografario n. 3611870 del 27/7/2011 e del prestito aziendale n. 3697645 del 7/8/2013, contratti stipulati tra la società debitrice principale e
[...]
CP_3
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto la genericità nell'indicazione del credito ingiunto e la mancata prova del credito, la nullità delle fideiussioni prestate con conseguenza decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c., nonché la carenza di legittimazione attiva in capo a . CP_1
Sulla base di quanto sopra, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio in persona del procuratore speciale CP_1 Controparte_2
contestando l'opposizione e insistendo per il suo rigetto.
[...]
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita documentalmente e mediante ordine di esibizione, quindi è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3
c.p.c. e viene decisa come di seguito.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Deve essere, in primo luogo, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a CP_1
.
[...]
Si osserva preliminarmente che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione (il cui difetto impedisce la trattazione e il giudizio di merito), consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico dedotto nella domanda, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. pagina 2 di 6 In altre parole, la legittimazione attiva e passiva si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore.
Ne deriva che non riguardano la legittimazione ad agire, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale.
Così inquadrati i termini della questione, è del tutto evidente che l'eccezione sollevata dall'opponente attiene, non alla legittimazione attiva di – che può ritenersi senz'altro sussistente sulla CP_1 base di quanto allegato dalla predetta parte - bensì al merito, e cioè all'effettiva titolarità attiva del rapporto oggetto di causa.
Venendo quindi ad esaminare la suddetta eccezione, in ordine alla titolarità del credito in capo alla opposta per acquisto fattone in forza di un contratto di cessione in blocco di crediti, valga al riguardo osservare che secondo la Corte di Cassazione “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. civ., ordinanza n. 31188 del 29/12/2017). Nel caso in esame risulta dimostrato, per via documentale, che il credito oggetto di causa è stato oggetto di cessione da parte di (già Controparte_4 [...]
) in favore di come da estratto pubblicato sulla Controparte_5 Controparte_1
G.U. (doc. 4 fascicolo monitorio).
In relazione al credito azionato in via monitoria, l'opposta ha altresì prodotto la comunicazione con cui ha confermato che i rapporti riferiti a dedotti nel presente giudizio sono CP_3 Parte_3 ricompresi nell'operazione di cessione a favore di (doc. 15 parte opposta). La dichiarazione CP_1 della banca cedente è senza dubbio idonea a dare la prova del trasferimento e pone al riparo l'opponente dal rischio di essere chiamato a pagare due volte per lo stesso debito (all'ingiungente e al creditore originario). Infatti, il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, il quale, essendo un negozio giuridico a causa variabile, è sottratto ad ogni esigenza di forma se non richiesta dal negozio costituente la causa del trasferimento dei crediti medesimi (Cass. n. 18016 del
9/7/2018).
Per tutte le ragioni esposte, risulta dunque provato che è titolare della posizione CP_1 soggettiva per cui è causa.
L'opponente ha inoltre assunto la nullità delle fideiussioni da lui prestate in relazione al prestito pagina 3 di 6 personale n. 3697645 e al mutuo chirografario n. 3611870, stipulate rispettivamente nel 2011 e nel
2013 (doc. 7 e 8 fascicolo monitorio), in quanto redatte conformemente allo schema ABI dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust, il quale, alla clausola n. 6, prevede la deroga al termine di 6 mesi previsto dall'art. 1957 c.c., con conseguente reviviscenza di questo termine e decadenza dell'opposta per non avere dimostrato la tempestiva e diligente instaurazione e prosecuzione delle azioni nei confronti della debitrice principale.
L'eccezione è infondata.
Il Tribunale osserva, in primo luogo, che le fideiussioni dedotte in lite non sono fideiussioni omnibus, bensì ordinarie (o specifiche), essendo volta a garantire specifici rapporti negoziali.
Pertanto, l'opponente non può giovarsi dell'accertamento della Banca d'Italia, che ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus, senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie. Come osservato da condivisibile giurisprudenza di merito “le determinazioni della Banca
d'Italia riguardavano specificamente il settore bancario e le ripercussioni significative sul mercato del credito conseguenti alla violazione della normativa antitrust (art. 2 L. n. 287 del 1990), mentre le garanzie in contestazione in questa sede non hanno ad oggetto operazioni bancarie né obbligazioni future – e cioè ipotetiche ed indeterminate operazioni del soggetto garantito che possano determinare un'oscillazione della misura della garanzia – bensì accedono a specifici negozi giuridici ed hanno ad oggetto un credito esattamente individuato” (Tribunale di Milano 21/6/2022, n. 5481, Tribunale di
Bologna 13/1/2022, n. 64; Tribunale di Reggio Emilia 31/3/2023 n. 412/2023).
Quindi, il richiamato provvedimento della Banca d'Italia ha l'effetto di invertire l'onere della prova circa la fattispecie di intesa concorrenziale solo in caso di fideiussione omnibus, mentre in caso di fideiussione ordinaria, la parte attrice non può giovarsi dell'inversione dell'onere della prova derivante dalla corrispondenza delle clausole del contratto di fideiussione omnibus a quelle dello schema ABI sanzionato dal suddetto provvedimento.
Ne deriva che nel caso di specie la parte attrice non può limitarsi ad affermare la nullità totale o, in subordine, parziale della fideiussione per pretesa violazione della normativa antitrust facendo leva sul provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia.
Non avendo parte attrice allegato e dimostrato tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della Legge n. 287/1990, la domanda di nullità della fideiussione è infondata e, pertanto, va respinta.
In ogni caso il Tribunale rileva che i negozi per cui è causa sono stati perfezionati in un periodo ben successivo rispetto a quello oggetto dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia col pagina 4 di 6 provvedimento amministrativo n. 55 del 2 maggio 2005, ovvero nel 2011 e nel 2013. Ne consegue che l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita, all'epoca della stipula del contratto di fideiussione, gravava sull'attore, che ha eccepito la nullità della fideiussione, per asserita violazione della normativa antitrust.
Il fatto che la banca abbia proposto all'opponente un contratto, contenente, secondo la prospettazione dell'opponente, le clausole censurate dello schema uniforme ABI, non può ritenersi elemento, di per sé stesso sufficiente, a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante sul piano antitrust.
Pertanto, non risulta dimostrata l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate, con rigetto della doglianza in esame.
L'opponente ha infine contestato il credito azionato, assumendo che “l'indicazione del presunto credito vantato da , fornita nel ricorso, è assolutamente generica e viziata da indeterminatezza: essa, CP_1 infatti, non consente di avere alcuna precisa cognizione di come si sia formato l'importo azionato…
[poiché] da quanto è dato evincere dagli estratti conto sofferenziali prodotti dalla ricorrente (docc. 9 e
10 avversari), il saldo debitore dei suddetti finanziamenti, alla data del 1.6.2020 (data in cui CP_1 si è resa cessionaria dei crediti azionati), ad € 29.999,44, relativamente al mutuo, e ad € 15.241,72, relativamente al prestito aziendale, e così per l'importo complessivo, di € 45.241,60. La ricorrente, invece, premesso che “a seguito di incassi ricevuti medio tempore l'attuale esposizione debitoria relativa al prestito personale (…) ammonta ad € 13.849,78 e quella relativa al mutuo chirografario (…) ad € 27.264,14”, si afferma creditrice della diversa, minor somma di € 41.113,92. Non c'è alcuna corrispondenza, quindi, tra quanto emerge documentalmente e quanto, invece, preteso dalla ricorrente”.
La censura è infondata osservandosi, in via del tutto dirimente che ha prodotto in giudizio i CP_1 contratti di prestito personale n. 3697645 e di mutuo chirografario n. 3611870 nonché gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB (doc. 5, 6, 9, 10 fascicolo monitorio) documentazione che prova, in ogni caso,
l'esistenza del credito, nella misura azionata.
Priva di pregio è infine la doglianza dell'opponente laddove egli contesta che abbia decurtato CP_1 parte del proprio credito in forza di incassi ricevuti medio tempore (agendo pertanto per la minor somma di € 41.113,92, in luogo che di € 45.241,60). In disparte la considerazione in forza della quale, per effetto di ciò, l'ingiungente ha agito in monitorio per un importo inferiore, sicché di nulla può dolersi l'opponente, si osserva che , a seguito dell'ordine di esibizione disposto da questo CP_1
Giudice con riguardo alla documentazione relativa a pagamenti di terzi e, in particolare, di Unifidi, ha prodotto contabile di pagamento del 2/5/2023 dell'importo complessivo di € 816.904,54 [in virtù di un accordo transattivo tra e (cofideiussore del mutuo CP_1 Controparte_6
pagina 5 di 6 chirografario n. 3611870), relativo a tutti i crediti ceduti da (tra i quali quello di CP_4
)] dando atto dell'assenza di una specifica contabile relativa alle somme incassate per la Parte_2 posizione . Parte_3
Pertanto, essendo provato il mancato pagamento da parte dell'opponente delle somme risultanti dalla documentazione in atti, in virtù dei contratti stipulati con l'istituto di credito, mai contestati, era onere del debitore fornire la prova di versamenti effettuati medio tempore a deconto, anche da parte di terzi.
Alla luce di tutto quanto esposto la presente opposizione deve essere integralmente respinta e il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in forza del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, nell'ammontare indicato in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale della controversia, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 338/2024, emesso in data 12/3/2024 dal
Tribunale di Reggio Emilia, che per l'effetto conferma dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. Condanna a rimborsare a in persona del procuratore speciale Parte_1 CP_1 [...] le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre i.v.a., Controparte_2
c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio nell'Emilia, 3 novembre 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note sostitutive di udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
N. R.G. 1336/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1336/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BREGOLI ALBERTO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA MAZZINI 51 41121 MODENA presso il difensore avv. BREGOLI ALBERTO ATTORE
pagina 1 di 6 contro in persona del procuratore speciale con il Controparte_1 Controparte_2 patrocinio dell'avv. UGGE' GIANMICHELE elettivamente domiciliato in VIA COLLE EGHEZZONE 1 26900 LODI presso il difensore avv. UGGE' GIANMICHELE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni come da note sostitutive d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 338/2024 del Parte_1
12/3/2024, con cui questo Tribunale gli ha ingiunto, in qualità di fideiussore della di Parte_2 pagare in favore di la somma di € 41.113,92 oltre interessi e spese del Controparte_1 procedimento monitorio quale debito residuo del mutuo chirografario n. 3611870 del 27/7/2011 e del prestito aziendale n. 3697645 del 7/8/2013, contratti stipulati tra la società debitrice principale e
[...]
CP_3
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto la genericità nell'indicazione del credito ingiunto e la mancata prova del credito, la nullità delle fideiussioni prestate con conseguenza decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c., nonché la carenza di legittimazione attiva in capo a . CP_1
Sulla base di quanto sopra, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio in persona del procuratore speciale CP_1 Controparte_2
contestando l'opposizione e insistendo per il suo rigetto.
[...]
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita documentalmente e mediante ordine di esibizione, quindi è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3
c.p.c. e viene decisa come di seguito.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Deve essere, in primo luogo, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a CP_1
.
[...]
Si osserva preliminarmente che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione (il cui difetto impedisce la trattazione e il giudizio di merito), consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico dedotto nella domanda, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. pagina 2 di 6 In altre parole, la legittimazione attiva e passiva si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore.
Ne deriva che non riguardano la legittimazione ad agire, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale.
Così inquadrati i termini della questione, è del tutto evidente che l'eccezione sollevata dall'opponente attiene, non alla legittimazione attiva di – che può ritenersi senz'altro sussistente sulla CP_1 base di quanto allegato dalla predetta parte - bensì al merito, e cioè all'effettiva titolarità attiva del rapporto oggetto di causa.
Venendo quindi ad esaminare la suddetta eccezione, in ordine alla titolarità del credito in capo alla opposta per acquisto fattone in forza di un contratto di cessione in blocco di crediti, valga al riguardo osservare che secondo la Corte di Cassazione “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. civ., ordinanza n. 31188 del 29/12/2017). Nel caso in esame risulta dimostrato, per via documentale, che il credito oggetto di causa è stato oggetto di cessione da parte di (già Controparte_4 [...]
) in favore di come da estratto pubblicato sulla Controparte_5 Controparte_1
G.U. (doc. 4 fascicolo monitorio).
In relazione al credito azionato in via monitoria, l'opposta ha altresì prodotto la comunicazione con cui ha confermato che i rapporti riferiti a dedotti nel presente giudizio sono CP_3 Parte_3 ricompresi nell'operazione di cessione a favore di (doc. 15 parte opposta). La dichiarazione CP_1 della banca cedente è senza dubbio idonea a dare la prova del trasferimento e pone al riparo l'opponente dal rischio di essere chiamato a pagare due volte per lo stesso debito (all'ingiungente e al creditore originario). Infatti, il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, il quale, essendo un negozio giuridico a causa variabile, è sottratto ad ogni esigenza di forma se non richiesta dal negozio costituente la causa del trasferimento dei crediti medesimi (Cass. n. 18016 del
9/7/2018).
Per tutte le ragioni esposte, risulta dunque provato che è titolare della posizione CP_1 soggettiva per cui è causa.
L'opponente ha inoltre assunto la nullità delle fideiussioni da lui prestate in relazione al prestito pagina 3 di 6 personale n. 3697645 e al mutuo chirografario n. 3611870, stipulate rispettivamente nel 2011 e nel
2013 (doc. 7 e 8 fascicolo monitorio), in quanto redatte conformemente allo schema ABI dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust, il quale, alla clausola n. 6, prevede la deroga al termine di 6 mesi previsto dall'art. 1957 c.c., con conseguente reviviscenza di questo termine e decadenza dell'opposta per non avere dimostrato la tempestiva e diligente instaurazione e prosecuzione delle azioni nei confronti della debitrice principale.
L'eccezione è infondata.
Il Tribunale osserva, in primo luogo, che le fideiussioni dedotte in lite non sono fideiussioni omnibus, bensì ordinarie (o specifiche), essendo volta a garantire specifici rapporti negoziali.
Pertanto, l'opponente non può giovarsi dell'accertamento della Banca d'Italia, che ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus, senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie. Come osservato da condivisibile giurisprudenza di merito “le determinazioni della Banca
d'Italia riguardavano specificamente il settore bancario e le ripercussioni significative sul mercato del credito conseguenti alla violazione della normativa antitrust (art. 2 L. n. 287 del 1990), mentre le garanzie in contestazione in questa sede non hanno ad oggetto operazioni bancarie né obbligazioni future – e cioè ipotetiche ed indeterminate operazioni del soggetto garantito che possano determinare un'oscillazione della misura della garanzia – bensì accedono a specifici negozi giuridici ed hanno ad oggetto un credito esattamente individuato” (Tribunale di Milano 21/6/2022, n. 5481, Tribunale di
Bologna 13/1/2022, n. 64; Tribunale di Reggio Emilia 31/3/2023 n. 412/2023).
Quindi, il richiamato provvedimento della Banca d'Italia ha l'effetto di invertire l'onere della prova circa la fattispecie di intesa concorrenziale solo in caso di fideiussione omnibus, mentre in caso di fideiussione ordinaria, la parte attrice non può giovarsi dell'inversione dell'onere della prova derivante dalla corrispondenza delle clausole del contratto di fideiussione omnibus a quelle dello schema ABI sanzionato dal suddetto provvedimento.
Ne deriva che nel caso di specie la parte attrice non può limitarsi ad affermare la nullità totale o, in subordine, parziale della fideiussione per pretesa violazione della normativa antitrust facendo leva sul provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia.
Non avendo parte attrice allegato e dimostrato tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della Legge n. 287/1990, la domanda di nullità della fideiussione è infondata e, pertanto, va respinta.
In ogni caso il Tribunale rileva che i negozi per cui è causa sono stati perfezionati in un periodo ben successivo rispetto a quello oggetto dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia col pagina 4 di 6 provvedimento amministrativo n. 55 del 2 maggio 2005, ovvero nel 2011 e nel 2013. Ne consegue che l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita, all'epoca della stipula del contratto di fideiussione, gravava sull'attore, che ha eccepito la nullità della fideiussione, per asserita violazione della normativa antitrust.
Il fatto che la banca abbia proposto all'opponente un contratto, contenente, secondo la prospettazione dell'opponente, le clausole censurate dello schema uniforme ABI, non può ritenersi elemento, di per sé stesso sufficiente, a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante sul piano antitrust.
Pertanto, non risulta dimostrata l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate, con rigetto della doglianza in esame.
L'opponente ha infine contestato il credito azionato, assumendo che “l'indicazione del presunto credito vantato da , fornita nel ricorso, è assolutamente generica e viziata da indeterminatezza: essa, CP_1 infatti, non consente di avere alcuna precisa cognizione di come si sia formato l'importo azionato…
[poiché] da quanto è dato evincere dagli estratti conto sofferenziali prodotti dalla ricorrente (docc. 9 e
10 avversari), il saldo debitore dei suddetti finanziamenti, alla data del 1.6.2020 (data in cui CP_1 si è resa cessionaria dei crediti azionati), ad € 29.999,44, relativamente al mutuo, e ad € 15.241,72, relativamente al prestito aziendale, e così per l'importo complessivo, di € 45.241,60. La ricorrente, invece, premesso che “a seguito di incassi ricevuti medio tempore l'attuale esposizione debitoria relativa al prestito personale (…) ammonta ad € 13.849,78 e quella relativa al mutuo chirografario (…) ad € 27.264,14”, si afferma creditrice della diversa, minor somma di € 41.113,92. Non c'è alcuna corrispondenza, quindi, tra quanto emerge documentalmente e quanto, invece, preteso dalla ricorrente”.
La censura è infondata osservandosi, in via del tutto dirimente che ha prodotto in giudizio i CP_1 contratti di prestito personale n. 3697645 e di mutuo chirografario n. 3611870 nonché gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB (doc. 5, 6, 9, 10 fascicolo monitorio) documentazione che prova, in ogni caso,
l'esistenza del credito, nella misura azionata.
Priva di pregio è infine la doglianza dell'opponente laddove egli contesta che abbia decurtato CP_1 parte del proprio credito in forza di incassi ricevuti medio tempore (agendo pertanto per la minor somma di € 41.113,92, in luogo che di € 45.241,60). In disparte la considerazione in forza della quale, per effetto di ciò, l'ingiungente ha agito in monitorio per un importo inferiore, sicché di nulla può dolersi l'opponente, si osserva che , a seguito dell'ordine di esibizione disposto da questo CP_1
Giudice con riguardo alla documentazione relativa a pagamenti di terzi e, in particolare, di Unifidi, ha prodotto contabile di pagamento del 2/5/2023 dell'importo complessivo di € 816.904,54 [in virtù di un accordo transattivo tra e (cofideiussore del mutuo CP_1 Controparte_6
pagina 5 di 6 chirografario n. 3611870), relativo a tutti i crediti ceduti da (tra i quali quello di CP_4
)] dando atto dell'assenza di una specifica contabile relativa alle somme incassate per la Parte_2 posizione . Parte_3
Pertanto, essendo provato il mancato pagamento da parte dell'opponente delle somme risultanti dalla documentazione in atti, in virtù dei contratti stipulati con l'istituto di credito, mai contestati, era onere del debitore fornire la prova di versamenti effettuati medio tempore a deconto, anche da parte di terzi.
Alla luce di tutto quanto esposto la presente opposizione deve essere integralmente respinta e il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in forza del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, nell'ammontare indicato in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale della controversia, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 338/2024, emesso in data 12/3/2024 dal
Tribunale di Reggio Emilia, che per l'effetto conferma dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. Condanna a rimborsare a in persona del procuratore speciale Parte_1 CP_1 [...] le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre i.v.a., Controparte_2
c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio nell'Emilia, 3 novembre 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
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