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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 10345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10345 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
Il Collegio composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 73573/2022 R.G.T.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Bisogno, per delega in atti Parte_1
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Priscilla Baroncelli, per delega in atti Controparte_1
resistente
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.12.2022 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente, che dall'unione erano nati due figli ( in data 23.8.2007, e in data14.12.2010), che Per_1 Per_2 il Tribunale di Roma, con sentenza n. 23692/2019 (in atti, passata in giudicato), aveva dichiarato la separazione personale fra i coniugi, domandava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
La resistente chiedeva, nulla opponendo alla pronuncia di divorzio, l'affidamento condiviso dei figli minori con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come meglio indicato nella memoria difensiva, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, un assegno di mantenimento per i figli pari ad euro 450,00 ciascuno mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie pure meglio indicate nella citata memoria, nonché un assegno divorzile pari ad euro 300,00 mensili.
In sede presidenziale venivano confermate le statuizioni allora vigenti, dunque quella statuite in sede di giudizio di separazione, ancora all'epoca pendente, come modificate dalla Corte d'Appello in sede di reclamo, di seguito riportate: affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come meglio indicato nella detta ordinanza presidenziale, assegnazione della casa coniugale alla moglie, un assegno di mantenimento per la stessa pari ad euro 300,00 mensili e per i figli pari ad euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli di cui al protocollo di questo Tribunale.
Successivamente il chiedeva l'affidamento condiviso dei figli minori con esercizio separato della Pt_1 responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come meglio indicato in atti, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, un assegno di mantenimento per i soli figli pari ad euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie pure meglio indicate in atti ed al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
Nel corso del procedimento veniva emessa la pronuncia sullo status.
Deve, innanzitutto, confermarsi l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I. in quanto condivisibile.
Devono, poi, dichiararsi inammissibili i documenti depositati con la memoria conclusionale da parte della in quanto tardivi ed al di fuori del contradditorio. CP_1
Deve, ancora, dichiararsi inammissibile la domanda del inerente i documenti validi per l'espatrio, in Pt_1 quanto di competenza funzionale del Giudice Tutelare.
Ritiene questo Collegio, poi, che, valutato l'interesse dei due figli minori, nonchè valutata l'esigenza di stabilità quotidiana dei due ragazzi e, allo stesso tempo, quella di tutelare il rapporto padre-figli, occorra confermare le statuizioni relative all'affidamento, collocamento e diritto di visita come attualmente vigenti e sopra indicate.
In vista del collocamento dei figli con la madre, la casa coniugale sita in Roma, via Carezzano n. 60D, immobile di proprietà del come emerso incontestatamente, può essere assegnata alla Pt_1 CP_1
Quanto alle condizioni economiche , si osserva quanto segue:
il come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dichiarazione dei redditi ed estratti conto, in Pt_1 atti, deduceva di svolgere attività come procacciatore di affari con un reddito annuale complessivo dichiarato per l'anno 2023 pari ad euro 4.041,00 e con entrate da attività lavorativa (fatture) per i mesi luglio-ottobre 2024 pari ad euro 968,00 mensili;
inoltre, risulta proprietario, oltre che della casa coniugale, di due ulteriori immobili, già affittati per una somma complessiva pari ad euro 900,00 mensili;
lo stesso convive con la sua nuova compagna senza avere dedotto spese abitative e risulta percepire l'assegno unico per la somma di euro 200,00 mensili;
la come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ed estratti conto, in atti, deduceva di non CP_1 avere alcuna entrata da attività lavorativa, risulta priva di proprietà immobiliari, percepisce l'assegno unico pari ad euro 200,00 mensili;
in sede presidenziale, tuttavia, dichiarava di svolgere attività di pulizia per la somma pari ad euro 80,00 mensili circa.
Dall'istruttoria testimoniale emergeva, poi, che la urante il matrimonio si era sempre occupata CP_1 solo della famiglia e dei figli (cfr. dichiarazioni rese dalla teste , cognata della resistente). Testimone_1
Non risulta provata, invece, un'attività lavorativa stabile da parte della CP_1
Ciò premesso, ritiene questo Collegio di confermare le statuizioni economiche per i figli come vigenti, con l'accoglimento della domanda di assegno divorzile, che si ritiene di commisurare nella stessa cifra dell'assegno di mantenimento come ad oggi pure vigente, considerato quanto statuito dalla Suprema
Corte: “L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.”, (Cass., sent del 19.12.2023, n. 35434).
Considerata la natura del giudizio e la reciproca parziale soccombenza, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi inammissibile, così provvede:
- affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
- assegna alla a casa coniugale;
CP_1
- conferma l'assegno di mantenimento per i figli a carico del come vigente, dunque euro 500,00 Pt_1 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli di cui al protocollo di questo Tribunale;
-determina un assegno divorzile a carico del ed in favore della ari alla somma vigente a Pt_1 CP_1 titolo di assegno di mantenimento, dunque euro 300,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro;
-dispone la corresponsione delle somme mensili dal alla ntro il g. 5 di ogni mese;
Pt_1 CP_1
-spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 30.6.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
Il Collegio composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 73573/2022 R.G.T.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Bisogno, per delega in atti Parte_1
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Priscilla Baroncelli, per delega in atti Controparte_1
resistente
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.12.2022 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente, che dall'unione erano nati due figli ( in data 23.8.2007, e in data14.12.2010), che Per_1 Per_2 il Tribunale di Roma, con sentenza n. 23692/2019 (in atti, passata in giudicato), aveva dichiarato la separazione personale fra i coniugi, domandava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
La resistente chiedeva, nulla opponendo alla pronuncia di divorzio, l'affidamento condiviso dei figli minori con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come meglio indicato nella memoria difensiva, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, un assegno di mantenimento per i figli pari ad euro 450,00 ciascuno mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie pure meglio indicate nella citata memoria, nonché un assegno divorzile pari ad euro 300,00 mensili.
In sede presidenziale venivano confermate le statuizioni allora vigenti, dunque quella statuite in sede di giudizio di separazione, ancora all'epoca pendente, come modificate dalla Corte d'Appello in sede di reclamo, di seguito riportate: affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come meglio indicato nella detta ordinanza presidenziale, assegnazione della casa coniugale alla moglie, un assegno di mantenimento per la stessa pari ad euro 300,00 mensili e per i figli pari ad euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli di cui al protocollo di questo Tribunale.
Successivamente il chiedeva l'affidamento condiviso dei figli minori con esercizio separato della Pt_1 responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come meglio indicato in atti, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, un assegno di mantenimento per i soli figli pari ad euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie pure meglio indicate in atti ed al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
Nel corso del procedimento veniva emessa la pronuncia sullo status.
Deve, innanzitutto, confermarsi l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I. in quanto condivisibile.
Devono, poi, dichiararsi inammissibili i documenti depositati con la memoria conclusionale da parte della in quanto tardivi ed al di fuori del contradditorio. CP_1
Deve, ancora, dichiararsi inammissibile la domanda del inerente i documenti validi per l'espatrio, in Pt_1 quanto di competenza funzionale del Giudice Tutelare.
Ritiene questo Collegio, poi, che, valutato l'interesse dei due figli minori, nonchè valutata l'esigenza di stabilità quotidiana dei due ragazzi e, allo stesso tempo, quella di tutelare il rapporto padre-figli, occorra confermare le statuizioni relative all'affidamento, collocamento e diritto di visita come attualmente vigenti e sopra indicate.
In vista del collocamento dei figli con la madre, la casa coniugale sita in Roma, via Carezzano n. 60D, immobile di proprietà del come emerso incontestatamente, può essere assegnata alla Pt_1 CP_1
Quanto alle condizioni economiche , si osserva quanto segue:
il come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dichiarazione dei redditi ed estratti conto, in Pt_1 atti, deduceva di svolgere attività come procacciatore di affari con un reddito annuale complessivo dichiarato per l'anno 2023 pari ad euro 4.041,00 e con entrate da attività lavorativa (fatture) per i mesi luglio-ottobre 2024 pari ad euro 968,00 mensili;
inoltre, risulta proprietario, oltre che della casa coniugale, di due ulteriori immobili, già affittati per una somma complessiva pari ad euro 900,00 mensili;
lo stesso convive con la sua nuova compagna senza avere dedotto spese abitative e risulta percepire l'assegno unico per la somma di euro 200,00 mensili;
la come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ed estratti conto, in atti, deduceva di non CP_1 avere alcuna entrata da attività lavorativa, risulta priva di proprietà immobiliari, percepisce l'assegno unico pari ad euro 200,00 mensili;
in sede presidenziale, tuttavia, dichiarava di svolgere attività di pulizia per la somma pari ad euro 80,00 mensili circa.
Dall'istruttoria testimoniale emergeva, poi, che la urante il matrimonio si era sempre occupata CP_1 solo della famiglia e dei figli (cfr. dichiarazioni rese dalla teste , cognata della resistente). Testimone_1
Non risulta provata, invece, un'attività lavorativa stabile da parte della CP_1
Ciò premesso, ritiene questo Collegio di confermare le statuizioni economiche per i figli come vigenti, con l'accoglimento della domanda di assegno divorzile, che si ritiene di commisurare nella stessa cifra dell'assegno di mantenimento come ad oggi pure vigente, considerato quanto statuito dalla Suprema
Corte: “L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.”, (Cass., sent del 19.12.2023, n. 35434).
Considerata la natura del giudizio e la reciproca parziale soccombenza, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi inammissibile, così provvede:
- affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
- assegna alla a casa coniugale;
CP_1
- conferma l'assegno di mantenimento per i figli a carico del come vigente, dunque euro 500,00 Pt_1 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli di cui al protocollo di questo Tribunale;
-determina un assegno divorzile a carico del ed in favore della ari alla somma vigente a Pt_1 CP_1 titolo di assegno di mantenimento, dunque euro 300,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro;
-dispone la corresponsione delle somme mensili dal alla ntro il g. 5 di ogni mese;
Pt_1 CP_1
-spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 30.6.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi