Articolo 22 della Legge 26 ottobre 1957, n. 1047
Articolo 21Articolo 23
Versione
26 novembre 1957
>
Versione
1 gennaio 1965
Art. 22.

In deroga alle disposizioni sui minimi di contribuzione e sui requisiti di anzianita' di iscrizione nell'assicurazione obbligatoria necessari al conseguimento della pensione stabiliti dall' art. 9 del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636 , modificato dall' art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, tra il 1 gennaio 1958 e il 1° gennaio 1971 , le persone, di ambo i sessi, soggette all'assicurazione ai sensi della presente legge, sono ammesse alla liquidazione della pensione di vecchiaia con l'eta' e con il versamento di un numero di contributi giornalieri dovuti ai sensi della presente legge, secondo il seguente prospetto:



=====================================================================
| Eta | Contributi giornalieri
|--------------------------|--------------------------
ANNO | | | Numero
| Uomini | Donne |--------------------------
| | | Uomini | Donne
-------------|-------------|------------|---------------|----------
1958.........| 65 ed oltre |65 ed oltre | 104 | 104
1959.........| 65 | 65 | 208 | 208
1960.........| 65 | 65 | 312 | 312
1961.........| 65 | 65 | 416 | 416
1962.........| 65 | 65 | 520 | 520
1963.........| 65 | 65 | 624 | 624
1964.........| 65 | 64 | 728 | 728
1965.........| 65 | 63 | 832 | 832
1966.........| 65 | 62 | 936 | 936
1967.........| 65 | 61 | 1.040 | 1.040
1968.........| 65 | 60 | 1.144 | 1.110
1969.........| 65 | 60 | 1.248 | 1.179
1970.........| 65 | 60 | 1.352 | 1.249
1971.........| 65 | 60 | 1.456 | 1.318
((1))
La concessione della pensione di vecchiaia, sino al 31 dicembre 1967, e' inoltre condizionata all'accertamento, eseguito mediante attestazione rilasciata dal Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, che i pensionabili abbiano fatto parte, come unita' attive, dei nuclei familiari diretto-coltivatori o colonici per cinque anni precedenti l'applicazione della presente legge o, successivamente al 31 dicembre 1967, per tanti anni quanti ne mancano al compimento di un quindicennio dall'entrata in vigore della legge stessa.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 9 gennaio 1963, n.9 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "A modifica di quanto disposto al primo comma dell'articolo 22 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 , il requisito minimo di contribuzione richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia nel periodo fra il 1 gennaio 1962 ed il 31 dicembre e' raggiunto allorche risulti coperto di contribuzione obbligatoria per l'attivita' soggetta all'obbligo assicurativo a norma della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 , e della presente legge, il numero di anni indicati nel seguente prospetto:
Numero anni coperti di contribuzione.

Uomini
Anno Donne

1962.................................... 5
1963.................................... 6
1964.................................... 7
1965.................................... 8
1966.................................... 9
1967................................... 10
1968................................... 11
1969................................... 12
1970................................... 13
1971 14"
Entrata in vigore il 1 gennaio 1965
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente