TAR Catania, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 521
TAR
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inapplicabilità D.P.R. n. 380/2001

    Il Tribunale ha respinto tale doglianza, ritenendo che, a fronte di un ordine di ripristino pienamente efficace e non sospeso, l'Amministrazione dovesse applicare la disciplina vigente al momento della maturazione dell'inottemperanza.

  • Rigettato
    Inapplicabilità art. 31 D.P.R. n. 380/2001 a ordini diversi dalla demolizione

    Il Tribunale ha ritenuto che il terzo comma dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 si riferisca anche al 'ripristino dello stato dei luoghi', inclusa la conformazione giuridica, e che l'inottemperanza a obblighi di natura 'cartolare' sia sanzionabile. Il Collegio ha interpretato il termine 'demolizione' in senso figurato, estendendolo anche a realtà immateriali.

  • Rigettato
    Sproporzione e immotivazione della misura sanzionatoria

    Il Tribunale ha considerato vincolati gli atti di accertamento dell'inottemperanza e di acquisizione del bene, rendendo irrilevante la discrezionalità amministrativa in merito alla misura. La motivazione è stata ritenuta sufficiente in quanto limitata all'indicazione dei fatti essenziali e delle norme applicate.

  • Rigettato
    Carenza di istruttoria e legittimo affidamento

    Il Tribunale ha ritenuto la natura vincolata del provvedimento, rendendo irrilevante la conoscenza pregressa dell'abuso da parte dell'Amministrazione, salvo il rilascio di un titolo edilizio specifico. Il certificato di abitabilità è stato considerato irrilevante ai fini della repressione degli abusi edilizi.

  • Inammissibile
    Vizio di illegittimità derivata

    Il Tribunale ha dichiarato inammissibili tali censure in quanto relative all'ordine di ripristino originario, già impugnato e respinto con sentenza passata in giudicato, e il provvedimento successivo può essere censurato solo per vizi propri.

  • Inammissibile
    Erroneo accertamento del mutamento di destinazione d'uso

    Il Tribunale ha dichiarato inammissibili tali censure in quanto relative all'ordine di ripristino originario, già impugnato e respinto con sentenza passata in giudicato.

  • Inammissibile
    Irrilevanza urbanistica dell'accatastamento e autonomia ordinamento catastale

    Il Tribunale ha dichiarato inammissibili tali censure in quanto relative all'ordine di ripristino originario, già impugnato e respinto con sentenza passata in giudicato.

  • Inammissibile
    Irrilevanza della pluralità di proprietari

    Il Tribunale ha dichiarato inammissibili tali censure in quanto relative all'ordine di ripristino originario, già impugnato e respinto con sentenza passata in giudicato.

  • Accolto
    Violazione del contraddittorio procedimentale nella quantificazione della sanzione

    Il Tribunale ha accolto il ricorso in parte qua, ritenendo che l'applicazione della sanzione pecuniaria, sebbene vincolata nell'an, richieda un contraddittorio procedimentale per la determinazione del quantum, violato in questo caso.

  • Rigettato
    Mancanza di prova del danno

    Il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria per difetto di puntuali allegazioni e di prova del nocumento derivante dall'irrogazione della sanzione relativa alle unità abitative.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 521
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 521
    Data del deposito : 20 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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