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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 14/10/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 315/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA IN Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 315/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
26.02.2025,
DA
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Spoleto (PG), Loc. Arezzola n. 1/b, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Albisinni ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Roma (RM), Via Romeo Romei n. 27, presso il
Difensore;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Spoleto (PG), Loc. Arezzola n. 1/B, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Merini ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Spoleto (PG), P.za della Vittoria n. 35, presso il Difensore;
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio civile in IC (RN) in data 7.10.2011 (atto n. 25, parte II, Serie
C, anno 2011);
pagina 1 di 5 con la figlia: , nata in data [...], minorenne;
Persona_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 26.02.2025, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
Condizioni:
“1. Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1 prevalente della stessa presso la madre nella casa romana di Via Camilluccia n. 551;
2. I genitori eserciteranno congiuntamente a responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse riguardanti la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, da assumersi di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Per quanto attiene le decisioni di ordinaria amministrazione, le stesse potranno essere assunte separatamente da ciascun genitore nei periodi di permanenza della figlia presso di sé;
3. Il padre, salvi diversi accordi, potrà vedere e tenere con sé la figlia: nei week-end a fine settimana alternati, dalle 11 del sabato mattina alle 21 della domenica sera, allorquando accompagnerà la figlia presso il domicilio della madre in Roma;
il martedì ed il giovedì, giorni in cui andrà a prendere la figli a scuola per poi riportarla alle 21 presso il domicilio materno;
4. Durante le vacanze natalizie il padre/la madre terranno con sé la figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 30 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, qualora non fosse possibile la presenza di entrambi i genitori;
la minore trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà e il giorno del compleanno dello stesso, mentre trascorrerà con la madre la festa della mamma ed il giorno del compleanno. Resta intesa la facoltà per entrambi i genitori di concordare di volta in volta eventuali variazioni al calendario di frequentazione sopra indicato, nel rispetto delle esigenze di vita, di studio e di attività extrascolastiche della figlia minore.
Ciascun genitore è libero di organizzare autonomamente il tempo da trascorrere con la figlia anche per quel che concerne weekend fuori porta o vacanze, comunicando preventivamente all'altro genitore entro e non oltre 2 giorni prima il luogo in cui la minore pernotterà;
pagina 2 di 5 5. A titolo di contributo per il mantenimento della figlia il padre si obbliga a corrispondere entro il cinque di ogni mese la somma di € 1.500,00 (euromillecinquecento/00), mediante il versamento di tale somma a mezzo bonifico sul c/c intestato alla SI.ra ; Controparte_2
Nessuna contribuzione economica a qualsivoglia titolo anche per assegno divorzile, viene prevista a favore dei coniugi, riconoscendo ciascuno di essi di essere sotto tale profilo autosufficiente;
6. Le spese di carattere straordinario (mediche, formative, scolastiche, sanitarie) riguardanti la figlia, da concordare preventivamente – salvo comprovate ragioni di urgenza – e da restituire su documenti giustificativi, saranno del SI. in misura 100%. Controparte_1
7. In ogni caso, i SI.ri e convengono espressamente che dette Controparte_1 Parte_1 spese straordinarie saranno disciplinate tra gli stessi in conformità a quanto stabilito nel protocollo adottato dal Tribunale di Perugia in data 25.05.2016, cui si rimanda per ogni dettaglio, da intendersi in questa sede integralmente trascritto.
8. La retta della scuola Marymount International School in Roma della figlia verrà Persona_2 sostenuta dal padre sino a quando sarà possibile, diversamente la minore verrà iscritta dai genitori alla scuola pubblica;
il SI. salderà la retta scolastica direttamente alla scuola Controparte_1 tramite bonifico bancario;
9. Il SI. continuerà a farsi carico del canone di locazione della casa ove attualmente Controparte_1 vive la SI.ra con la figlia/ altra soluzione immobiliare in locazione, in ogni caso, Parte_1 entro il limite di spesa fissato in € 1.903,00 (euro millenovecento tre euro/00) omnicomprensivo mensile, che il SI. salderà direttamente al locatore;
Controparte_1
10. Il SI. , altresì, continuerà a mettere a disposizione della SI.ra Controparte_1 Parte_1
, a propria cura e spese, un'autovettura;
[...]
11. L'assegno unico per la figlia sarà percepito dalla SI.ra , in quanto genitore presso Parte_1 cui è collocata la minore in maniera prevalente, mentre il marito beneficerà delle relative detrazioni fiscali;
12. I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio dei passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio e s'impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti;
13. I coniugi si impegnano ad astenersi dal compiere atti e ad evitare frequentazioni che possano nuocere alla salute psico-fisica della figlia o che possano ledere in qualsiasi modo la sensibilità della stessa;
14. Durante il periodo di permanenza della figlia presso ciascun genitore, qualora quest'ultimo, per qualsiasi motivo, dovesse essere impossibilitato a stare con la figlia, lo stesso si impegna a darne pagina 3 di 5 comunicazione all'altro genitore ed a contattare una baby-sitter, a propria cura e spese, che possa stare con la minore;
15. Gli oneri economici tutti, di qualsivoglia natura, assunti dal SI. con il presente Controparte_1 atto di cui sub 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11), sia direttamente che indirettamente nei confronti della figlia minore e della SI.ra , cesseranno, come per legge, quando la figlia avrà la Parte_1 capacità di autosostenersi a livello economico ovvero a fronte della colpevole condizione di non autosufficienza della stessa.
16. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti”.
All'udienza del 17.09.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa delle condizioni di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da così provvede: Parte_1 Controparte_1
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
n IC (RN) in data 7.10.2011., trascritto nei Registri degli atti di Controparte_1
pagina 4 di 5 Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del medesimo comune al n. 25, parte II, Serie c, anno 2011;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IC (RN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto, 9.10.2025
Il Presidente est.
LA IN
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA IN Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 315/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
26.02.2025,
DA
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Spoleto (PG), Loc. Arezzola n. 1/b, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Albisinni ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Roma (RM), Via Romeo Romei n. 27, presso il
Difensore;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Spoleto (PG), Loc. Arezzola n. 1/B, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Merini ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Spoleto (PG), P.za della Vittoria n. 35, presso il Difensore;
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio civile in IC (RN) in data 7.10.2011 (atto n. 25, parte II, Serie
C, anno 2011);
pagina 1 di 5 con la figlia: , nata in data [...], minorenne;
Persona_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 26.02.2025, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
Condizioni:
“1. Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1 prevalente della stessa presso la madre nella casa romana di Via Camilluccia n. 551;
2. I genitori eserciteranno congiuntamente a responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse riguardanti la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, da assumersi di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Per quanto attiene le decisioni di ordinaria amministrazione, le stesse potranno essere assunte separatamente da ciascun genitore nei periodi di permanenza della figlia presso di sé;
3. Il padre, salvi diversi accordi, potrà vedere e tenere con sé la figlia: nei week-end a fine settimana alternati, dalle 11 del sabato mattina alle 21 della domenica sera, allorquando accompagnerà la figlia presso il domicilio della madre in Roma;
il martedì ed il giovedì, giorni in cui andrà a prendere la figli a scuola per poi riportarla alle 21 presso il domicilio materno;
4. Durante le vacanze natalizie il padre/la madre terranno con sé la figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 30 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, qualora non fosse possibile la presenza di entrambi i genitori;
la minore trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà e il giorno del compleanno dello stesso, mentre trascorrerà con la madre la festa della mamma ed il giorno del compleanno. Resta intesa la facoltà per entrambi i genitori di concordare di volta in volta eventuali variazioni al calendario di frequentazione sopra indicato, nel rispetto delle esigenze di vita, di studio e di attività extrascolastiche della figlia minore.
Ciascun genitore è libero di organizzare autonomamente il tempo da trascorrere con la figlia anche per quel che concerne weekend fuori porta o vacanze, comunicando preventivamente all'altro genitore entro e non oltre 2 giorni prima il luogo in cui la minore pernotterà;
pagina 2 di 5 5. A titolo di contributo per il mantenimento della figlia il padre si obbliga a corrispondere entro il cinque di ogni mese la somma di € 1.500,00 (euromillecinquecento/00), mediante il versamento di tale somma a mezzo bonifico sul c/c intestato alla SI.ra ; Controparte_2
Nessuna contribuzione economica a qualsivoglia titolo anche per assegno divorzile, viene prevista a favore dei coniugi, riconoscendo ciascuno di essi di essere sotto tale profilo autosufficiente;
6. Le spese di carattere straordinario (mediche, formative, scolastiche, sanitarie) riguardanti la figlia, da concordare preventivamente – salvo comprovate ragioni di urgenza – e da restituire su documenti giustificativi, saranno del SI. in misura 100%. Controparte_1
7. In ogni caso, i SI.ri e convengono espressamente che dette Controparte_1 Parte_1 spese straordinarie saranno disciplinate tra gli stessi in conformità a quanto stabilito nel protocollo adottato dal Tribunale di Perugia in data 25.05.2016, cui si rimanda per ogni dettaglio, da intendersi in questa sede integralmente trascritto.
8. La retta della scuola Marymount International School in Roma della figlia verrà Persona_2 sostenuta dal padre sino a quando sarà possibile, diversamente la minore verrà iscritta dai genitori alla scuola pubblica;
il SI. salderà la retta scolastica direttamente alla scuola Controparte_1 tramite bonifico bancario;
9. Il SI. continuerà a farsi carico del canone di locazione della casa ove attualmente Controparte_1 vive la SI.ra con la figlia/ altra soluzione immobiliare in locazione, in ogni caso, Parte_1 entro il limite di spesa fissato in € 1.903,00 (euro millenovecento tre euro/00) omnicomprensivo mensile, che il SI. salderà direttamente al locatore;
Controparte_1
10. Il SI. , altresì, continuerà a mettere a disposizione della SI.ra Controparte_1 Parte_1
, a propria cura e spese, un'autovettura;
[...]
11. L'assegno unico per la figlia sarà percepito dalla SI.ra , in quanto genitore presso Parte_1 cui è collocata la minore in maniera prevalente, mentre il marito beneficerà delle relative detrazioni fiscali;
12. I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio dei passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio e s'impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti;
13. I coniugi si impegnano ad astenersi dal compiere atti e ad evitare frequentazioni che possano nuocere alla salute psico-fisica della figlia o che possano ledere in qualsiasi modo la sensibilità della stessa;
14. Durante il periodo di permanenza della figlia presso ciascun genitore, qualora quest'ultimo, per qualsiasi motivo, dovesse essere impossibilitato a stare con la figlia, lo stesso si impegna a darne pagina 3 di 5 comunicazione all'altro genitore ed a contattare una baby-sitter, a propria cura e spese, che possa stare con la minore;
15. Gli oneri economici tutti, di qualsivoglia natura, assunti dal SI. con il presente Controparte_1 atto di cui sub 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11), sia direttamente che indirettamente nei confronti della figlia minore e della SI.ra , cesseranno, come per legge, quando la figlia avrà la Parte_1 capacità di autosostenersi a livello economico ovvero a fronte della colpevole condizione di non autosufficienza della stessa.
16. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti”.
All'udienza del 17.09.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa delle condizioni di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da così provvede: Parte_1 Controparte_1
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
n IC (RN) in data 7.10.2011., trascritto nei Registri degli atti di Controparte_1
pagina 4 di 5 Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del medesimo comune al n. 25, parte II, Serie c, anno 2011;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IC (RN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto, 9.10.2025
Il Presidente est.
LA IN
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