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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1162/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
TI ANNA RITA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3035/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Benevento - Sede 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1121/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 23/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201701335 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 217/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 23.03.2025, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 1121/2024 emessa dalla Corte di Giustizia di I Grado di Benevento Sez. 2 , depositata il 23.09.2024 con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 201701335,notificato il
04.01.2024 , avente ad oggetto la richiesta di pagamento IMU 2017 da parte del Comune di Benevento, relativamente a terreni edificabili di sua proprietà ed il cui valore era stato determinato dalla Corte nella misura di € 28,00 al mq..
Opponeva l'appellante ,l'errata applicazione di legge,D.M. del 30.10.2012 . Censurava la sentenza , infatti,nella parte in cui aveva ritenuto che ,in assenza di presentazione della dichiarazione da presentarsi entro il 30.06 dell'anno successivo (nella specie 2018) il termine decadenziale era slittato al
31.12.2023 . La circostanza ,invero, che il Comune fosse a conoscenza della variazione (intervenuta edificabilità dei terreni a seguito di un suo atto) non integrava la fattispecie della omessa dichiarazione e, per conseguenza , lo spostamento di un anno dei termini per l'accertamento da cui era decaduto,ai sensi dell'art. 1, c.161 L. 296/06 .alla data del 31.12.2022. Eccepiva,ancora la violazione di legge.Errato apprezzamento dei fatti di causa .La sentenza impugnata aveva determinato il valore del terreno in mq.28,00 al mq.sulla scorta di precedenti statuizioni intervenute tra le parti e sull'indicazione del Comune che ne aveva ridotto il precedente valore di € 59,00 sulla base di taluni coefficienti di valutazione non sufficientemente motivati ,tant'è che rilevava che ,in giudizio analogo promosso dal germano e riguardante lo stesso terreno che era stato diviso tra loro, il valore era stato determinato in € 21,86.
Concludeva,pertanto, in via gradata affinchè il valore del terreno fosse ricondotto, almeno ad € 21,86 al mq.
Si costituiva il Comune di Benevento il quale resisteva puntualmente alle censure avverse, concludendo per la conferma della sentenza impugnata .
All'udienza del 14.01.2026 ,in camera di consiglio, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia può essere decisa in relazione alla questione più liquida che assorbe gli ulteriori motivi di contestazione.
Il primo motivo di censura afferisce alla contestata decadenza dell'azione accertatrice posta in essere dal Comune di Benevento, in conseguenza della omessa presentazione della dichiarazione IMU per l'anno d'imposta 2017, relativamente ad un terreno edificabile sito in Benevento, identificato al foglio catastale 52, particella 79, di estensione pari a mq. 16.211, sito in zona D2 – Microzona 5.
Il motivo è fondato .
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26921, pubblicata il 07 ottobre 2025 mutando il precedente orientamento ha statuito , in tema di obbligo dichiarativo ICI/IMU nella fattispecie di variazione dell'immobile da terreno agricolo in suolo edificatorio, il principio di diritto secondo cui : «l'onere dichiarativo della variazione degli elementi di imposizione previsto dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Ici) e, nell'IMU, dall'art. 13, comma 12 – ter, d.l. n. 201 del 2011, art. 13 (e successivamente imposto dall'art. 1, comma 769, legge 27 dicembre 2019, n. 160) non sussiste nell'ipotesi in cui la variazione consista nella sopravvenuta trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile in forza dello strumento urbanistico generale adottato dall'ente impositore». Tanto costituisce l'evoluzione dell'orientamento di legittimità nella valorizzazione del principio statutario della leale collaborazione e della buona fede, sancito dall'art. 10, comma 1, della legge 7 luglio 2000. n.
212, nella direzione che nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini impositivi siano già noti all'ente impositore, è irrilevante la omessa denuncia di variazione IMU.
Secondo tale principio di "leale collaborazione", se il Comune è già a conoscenza della variazione
(avendola approvata), l'omessa denuncia non è sanzionabile.
A tale stregua, l'avviso di accertamento impugnato e notificato il 04.01.2024 è intempestivo.
Nella fattispecie, infatti, non vertendosi per quanto innanzi detto nell'ipotesi di omessa dichiarazione di cui al c.2 c, art. 1 L. 296/2006 ,ma in quella contemplata dal c. 1 ,il Comune appellato è decaduto poiché il termine di scadenza previsto al 31.12.2022 ,pur prorogato per effetto della legislazione emergenziale, andava a scadere il 26.03.2023 .
I termini sono differenziati a seconda che il contribuente abbia o meno ottemperato all'eventuale obbligo dichiarativo previsto in relazione a tale annualità: nel caso in cui il contribuente presenta una dichiarazione ed omette il versamento, per individuare il dies a quo deve farsi riferimento al termine entro il quale il tributo avrebbe dovuto essere pagato;
nel caso in cui il contribuente abbia omesso la presentazione della dichiarazione, per individuare il dies a quo deve invece farsi riferimento al termine entro il quale egli avrebbe dovuto presentarla (ossia l'anno successivo rispetto al periodo d'imposta cui la dichiarazione si riferisce).
Dirimente ,pertanto, la circostanza dell'insussistenza dell'obbligo dichiarativo a carico del contribuente per l'ipotesi, come nella specie, che la variazione (da agricolo a edificabile) deriva da uno strumento urbanistico adottato dallo stesso Comune impositore.
L'appello, perciò ,va accolto .restando assorbita nella statuizione che precede ogni altra istanza delle parti.
In considerazione della recente evoluzione giurisprudenziale ,le spese dell'intero giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
accoglie l'appello, e per l'effetto l'originario ricorso del contribuente. Spese e competenze dell'intero giudizio compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
TI ANNA RITA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3035/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Benevento - Sede 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1121/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 23/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201701335 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 217/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 23.03.2025, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 1121/2024 emessa dalla Corte di Giustizia di I Grado di Benevento Sez. 2 , depositata il 23.09.2024 con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 201701335,notificato il
04.01.2024 , avente ad oggetto la richiesta di pagamento IMU 2017 da parte del Comune di Benevento, relativamente a terreni edificabili di sua proprietà ed il cui valore era stato determinato dalla Corte nella misura di € 28,00 al mq..
Opponeva l'appellante ,l'errata applicazione di legge,D.M. del 30.10.2012 . Censurava la sentenza , infatti,nella parte in cui aveva ritenuto che ,in assenza di presentazione della dichiarazione da presentarsi entro il 30.06 dell'anno successivo (nella specie 2018) il termine decadenziale era slittato al
31.12.2023 . La circostanza ,invero, che il Comune fosse a conoscenza della variazione (intervenuta edificabilità dei terreni a seguito di un suo atto) non integrava la fattispecie della omessa dichiarazione e, per conseguenza , lo spostamento di un anno dei termini per l'accertamento da cui era decaduto,ai sensi dell'art. 1, c.161 L. 296/06 .alla data del 31.12.2022. Eccepiva,ancora la violazione di legge.Errato apprezzamento dei fatti di causa .La sentenza impugnata aveva determinato il valore del terreno in mq.28,00 al mq.sulla scorta di precedenti statuizioni intervenute tra le parti e sull'indicazione del Comune che ne aveva ridotto il precedente valore di € 59,00 sulla base di taluni coefficienti di valutazione non sufficientemente motivati ,tant'è che rilevava che ,in giudizio analogo promosso dal germano e riguardante lo stesso terreno che era stato diviso tra loro, il valore era stato determinato in € 21,86.
Concludeva,pertanto, in via gradata affinchè il valore del terreno fosse ricondotto, almeno ad € 21,86 al mq.
Si costituiva il Comune di Benevento il quale resisteva puntualmente alle censure avverse, concludendo per la conferma della sentenza impugnata .
All'udienza del 14.01.2026 ,in camera di consiglio, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia può essere decisa in relazione alla questione più liquida che assorbe gli ulteriori motivi di contestazione.
Il primo motivo di censura afferisce alla contestata decadenza dell'azione accertatrice posta in essere dal Comune di Benevento, in conseguenza della omessa presentazione della dichiarazione IMU per l'anno d'imposta 2017, relativamente ad un terreno edificabile sito in Benevento, identificato al foglio catastale 52, particella 79, di estensione pari a mq. 16.211, sito in zona D2 – Microzona 5.
Il motivo è fondato .
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26921, pubblicata il 07 ottobre 2025 mutando il precedente orientamento ha statuito , in tema di obbligo dichiarativo ICI/IMU nella fattispecie di variazione dell'immobile da terreno agricolo in suolo edificatorio, il principio di diritto secondo cui : «l'onere dichiarativo della variazione degli elementi di imposizione previsto dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Ici) e, nell'IMU, dall'art. 13, comma 12 – ter, d.l. n. 201 del 2011, art. 13 (e successivamente imposto dall'art. 1, comma 769, legge 27 dicembre 2019, n. 160) non sussiste nell'ipotesi in cui la variazione consista nella sopravvenuta trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile in forza dello strumento urbanistico generale adottato dall'ente impositore». Tanto costituisce l'evoluzione dell'orientamento di legittimità nella valorizzazione del principio statutario della leale collaborazione e della buona fede, sancito dall'art. 10, comma 1, della legge 7 luglio 2000. n.
212, nella direzione che nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini impositivi siano già noti all'ente impositore, è irrilevante la omessa denuncia di variazione IMU.
Secondo tale principio di "leale collaborazione", se il Comune è già a conoscenza della variazione
(avendola approvata), l'omessa denuncia non è sanzionabile.
A tale stregua, l'avviso di accertamento impugnato e notificato il 04.01.2024 è intempestivo.
Nella fattispecie, infatti, non vertendosi per quanto innanzi detto nell'ipotesi di omessa dichiarazione di cui al c.2 c, art. 1 L. 296/2006 ,ma in quella contemplata dal c. 1 ,il Comune appellato è decaduto poiché il termine di scadenza previsto al 31.12.2022 ,pur prorogato per effetto della legislazione emergenziale, andava a scadere il 26.03.2023 .
I termini sono differenziati a seconda che il contribuente abbia o meno ottemperato all'eventuale obbligo dichiarativo previsto in relazione a tale annualità: nel caso in cui il contribuente presenta una dichiarazione ed omette il versamento, per individuare il dies a quo deve farsi riferimento al termine entro il quale il tributo avrebbe dovuto essere pagato;
nel caso in cui il contribuente abbia omesso la presentazione della dichiarazione, per individuare il dies a quo deve invece farsi riferimento al termine entro il quale egli avrebbe dovuto presentarla (ossia l'anno successivo rispetto al periodo d'imposta cui la dichiarazione si riferisce).
Dirimente ,pertanto, la circostanza dell'insussistenza dell'obbligo dichiarativo a carico del contribuente per l'ipotesi, come nella specie, che la variazione (da agricolo a edificabile) deriva da uno strumento urbanistico adottato dallo stesso Comune impositore.
L'appello, perciò ,va accolto .restando assorbita nella statuizione che precede ogni altra istanza delle parti.
In considerazione della recente evoluzione giurisprudenziale ,le spese dell'intero giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
accoglie l'appello, e per l'effetto l'originario ricorso del contribuente. Spese e competenze dell'intero giudizio compensate.