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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 96/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1177/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90020797 85 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90020797 85 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90020797 85 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 83/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'ADER, il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento (unitamente agli atti presupposti) di cui in epigrafe, notificata in data 8.8.25, in base ai crediti iscritti al ruolo riportati da n. 3 cartelle esattoriali relative ad omesso pagamento di tasse automobilistiche per gli anni 2009, 2010 e
2011 come dettagliatamente indicato nell'atto impugnato.
L'intimazione impugnata contiene invito al pagamento della somma complessiva di € 157,73 ed il ricorrente, ne deduceva l'illegittimità e/o nullità, chiedendone l'annullamento in forza dei seguenti motivi: 1) omessa notifica delle cartelle esattoriali ed omessa allegazione delle stesse;
-2) vizio di motivazione;
3) estinzione per prescrizione dei crediti iscritti al ruolo;
4) indebita richiesta di compensi e oneri per l'attivtà di riscossione.
La resistente ADER si costituiva in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Depositava documentazione relativa alla notifica di un'intimazione di pagameto antecedente a quella impugnata, quali idonei ad interrompere la decorrenza del termine di prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato per i motivi che si passano ad illustrare.
Invero, i motivi di ricorso sono, in parte, inammissibili ed, in parte, infondati per i motivi che si passano ad illustrare.
Giova, innanzitutto, evidenziare come la resistente ADER ha depositato completa documentazione, da cui si evince sia la notifica di un'intimazione di pagamento antecedente a quella in esame relativa alle medesime cartelle ed ai medesimi crediti posti a fondamento dell'intimazione impugnata.
La notifica di tale intimazione antecedente è stata effettuata a mezzo posta con invio del plico al domicilio del destinatario e consegna dello stesso in data 4.8.23 a mani del destinatario, che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento.
La documentazione depositata dimostra chiamente che la notifica, effettuata ex art. 139 c.p.c., è pienamente valida ed efficace.
L'accertamento della validità della notifica dell'intimazione di pagamento antecedente suindicata rende evidente l'inammissibilità del primo motivo di ricorso e l'infondatezza del secondo relativo all'estinzione per prescrizione dei crediti iscritti al ruolo.
Non risulta, infatti, decorso dalla data del 4.8.23 alla data dell'8.8.25 il termine di prescrizione triennale applicabile ai crediti per cui è causa.
Orbene, è noto, in punto di diritto, che l'art. 19 del D.lgs. 546/92, al terzo comma, prevede che “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”.
Del resto, il processo tributario è caratterizzato da un rigido sistema di preclusioni e di decadenze: infatti, pur essendo un giudizio sul rapporto, è rigorosamente concepito come un giudizio di impugnazione di specifici atti, con conseguente formazione di preclusioni insuperabili ai fini dell'impugnazione di atti successivi (Cass.
2005/6293).
Infine, va rilevato che anche l'eccezione di difetto di motivazione è infondata.
Infatti, l'atto impugnato è stato redatto in piena conformità al modello ministeriale ed è corredato da completa motivazione, certamente idonea a garantire il diritto di difesa del contribuente, come reso evidente dal tempestivo ed articolato ricorso proposto. Il richiamo alle cartelle di pagamento ed ai crediti iscritti al ruolo appare sufficiente, visto che trattasi di atti già entrati nella sfera di conoscenza e/o di conoscibilità del destinatario.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese venono compensate attesa la peculiarità della vicenda trattata in fatto ed in diritto,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1177/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90020797 85 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90020797 85 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90020797 85 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 83/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'ADER, il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento (unitamente agli atti presupposti) di cui in epigrafe, notificata in data 8.8.25, in base ai crediti iscritti al ruolo riportati da n. 3 cartelle esattoriali relative ad omesso pagamento di tasse automobilistiche per gli anni 2009, 2010 e
2011 come dettagliatamente indicato nell'atto impugnato.
L'intimazione impugnata contiene invito al pagamento della somma complessiva di € 157,73 ed il ricorrente, ne deduceva l'illegittimità e/o nullità, chiedendone l'annullamento in forza dei seguenti motivi: 1) omessa notifica delle cartelle esattoriali ed omessa allegazione delle stesse;
-2) vizio di motivazione;
3) estinzione per prescrizione dei crediti iscritti al ruolo;
4) indebita richiesta di compensi e oneri per l'attivtà di riscossione.
La resistente ADER si costituiva in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Depositava documentazione relativa alla notifica di un'intimazione di pagameto antecedente a quella impugnata, quali idonei ad interrompere la decorrenza del termine di prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato per i motivi che si passano ad illustrare.
Invero, i motivi di ricorso sono, in parte, inammissibili ed, in parte, infondati per i motivi che si passano ad illustrare.
Giova, innanzitutto, evidenziare come la resistente ADER ha depositato completa documentazione, da cui si evince sia la notifica di un'intimazione di pagamento antecedente a quella in esame relativa alle medesime cartelle ed ai medesimi crediti posti a fondamento dell'intimazione impugnata.
La notifica di tale intimazione antecedente è stata effettuata a mezzo posta con invio del plico al domicilio del destinatario e consegna dello stesso in data 4.8.23 a mani del destinatario, che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento.
La documentazione depositata dimostra chiamente che la notifica, effettuata ex art. 139 c.p.c., è pienamente valida ed efficace.
L'accertamento della validità della notifica dell'intimazione di pagamento antecedente suindicata rende evidente l'inammissibilità del primo motivo di ricorso e l'infondatezza del secondo relativo all'estinzione per prescrizione dei crediti iscritti al ruolo.
Non risulta, infatti, decorso dalla data del 4.8.23 alla data dell'8.8.25 il termine di prescrizione triennale applicabile ai crediti per cui è causa.
Orbene, è noto, in punto di diritto, che l'art. 19 del D.lgs. 546/92, al terzo comma, prevede che “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”.
Del resto, il processo tributario è caratterizzato da un rigido sistema di preclusioni e di decadenze: infatti, pur essendo un giudizio sul rapporto, è rigorosamente concepito come un giudizio di impugnazione di specifici atti, con conseguente formazione di preclusioni insuperabili ai fini dell'impugnazione di atti successivi (Cass.
2005/6293).
Infine, va rilevato che anche l'eccezione di difetto di motivazione è infondata.
Infatti, l'atto impugnato è stato redatto in piena conformità al modello ministeriale ed è corredato da completa motivazione, certamente idonea a garantire il diritto di difesa del contribuente, come reso evidente dal tempestivo ed articolato ricorso proposto. Il richiamo alle cartelle di pagamento ed ai crediti iscritti al ruolo appare sufficiente, visto che trattasi di atti già entrati nella sfera di conoscenza e/o di conoscibilità del destinatario.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese venono compensate attesa la peculiarità della vicenda trattata in fatto ed in diritto,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.