Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 96
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Omessa notifica cartelle esattoriali ed omessa allegazione

    La Corte ha ritenuto inammissibile tale motivo in quanto la notifica di un'intimazione di pagamento antecedente, avvenuta regolarmente, ha reso l'atto impugnato valido.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione

    La Corte ha ritenuto infondato tale motivo, affermando che l'atto impugnato è stato redatto in conformità al modello ministeriale e corredato da motivazione sufficiente a garantire il diritto di difesa.

  • Rigettato
    Estinzione per prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto infondato tale motivo, evidenziando che la notifica di un'intimazione antecedente in data 4.8.23 non aveva consentito il decorrere del termine di prescrizione triennale fino alla successiva intimazione dell'8.8.25.

  • Rigettato
    Indebita richiesta di compensi e oneri di riscossione

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto parte della domanda complessiva respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 96
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino
    Numero : 96
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo