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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 26/11/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa LI ER ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 723 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA ed , n. q. di esercenti la responsabilità genitoriale sul Parte_1 Parte_2 minore , rappresentati e difesi dall'avv. Federico LUCCI Persona_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dal Controparte_1 funzionario Donatella PALMIERI
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 2 aprile 2024, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto al Tribunale di dichiarare il diritto del minore all'indennità di accompagnamento ex art. 1 Persona_1 della L. 508/88, in misura di legge e a decorrere dalla data della domanda amministrativa del marzo
2021, e, conseguentemente, di condannare l' al pagamento in suo favore dei ratei maturati e CP_2 maturandi del diritto riconosciuto, oltre accessori, a decorrere dal 120° dalla data della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo, e spese di lite, da distrarsi.
1.1 L' si è costituito rilevando di aver provveduto a liquidare la prestazione. In CP_2 particolare, ha precisato di aver accreditato la prima rata a marzo 2024 e gli arretrati in data 2 dicembre
2024, chiedendo pertanto che venga dichiarata la cessata la materia del contendere. TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
1.2 Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente, prendendo atto dell'avvenuto pagamento della prestazione da parte di si è associato alla richiesta CP_2
e, quindi, la causa è stata decisa.
2. Non residua, infatti, alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo Giudice nel merito.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al 50%, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio, tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere risposta;
la restante metà delle spese CP_2 di lite - liquidate in dispositivo tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr.
Cass., sez. un., 21/05/2015, n.10455 - vanno poste a carico dell' considerato che il pagamento CP_2 degli arretrati è avvenuto nel dicembre 2024, mentre il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato il 16 aprile 2024. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).
Tali spese vanno distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna al pagamento della metà delle spese di giudizio che liquida per l'intero in CP_2 complessivi €2.143,43 di cui €1.863,50 per compensi ed €279,53 per spese generali, oltre iva e cpa, da distrarsi;
compensa la restante parte.
Civitavecchia, 26 novembre 2025
GIUDICE
LI ER
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 di 2
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa LI ER ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 723 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA ed , n. q. di esercenti la responsabilità genitoriale sul Parte_1 Parte_2 minore , rappresentati e difesi dall'avv. Federico LUCCI Persona_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dal Controparte_1 funzionario Donatella PALMIERI
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 2 aprile 2024, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto al Tribunale di dichiarare il diritto del minore all'indennità di accompagnamento ex art. 1 Persona_1 della L. 508/88, in misura di legge e a decorrere dalla data della domanda amministrativa del marzo
2021, e, conseguentemente, di condannare l' al pagamento in suo favore dei ratei maturati e CP_2 maturandi del diritto riconosciuto, oltre accessori, a decorrere dal 120° dalla data della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo, e spese di lite, da distrarsi.
1.1 L' si è costituito rilevando di aver provveduto a liquidare la prestazione. In CP_2 particolare, ha precisato di aver accreditato la prima rata a marzo 2024 e gli arretrati in data 2 dicembre
2024, chiedendo pertanto che venga dichiarata la cessata la materia del contendere. TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
1.2 Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente, prendendo atto dell'avvenuto pagamento della prestazione da parte di si è associato alla richiesta CP_2
e, quindi, la causa è stata decisa.
2. Non residua, infatti, alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo Giudice nel merito.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al 50%, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio, tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere risposta;
la restante metà delle spese CP_2 di lite - liquidate in dispositivo tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr.
Cass., sez. un., 21/05/2015, n.10455 - vanno poste a carico dell' considerato che il pagamento CP_2 degli arretrati è avvenuto nel dicembre 2024, mentre il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato il 16 aprile 2024. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).
Tali spese vanno distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna al pagamento della metà delle spese di giudizio che liquida per l'intero in CP_2 complessivi €2.143,43 di cui €1.863,50 per compensi ed €279,53 per spese generali, oltre iva e cpa, da distrarsi;
compensa la restante parte.
Civitavecchia, 26 novembre 2025
GIUDICE
LI ER
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