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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 11354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11354 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
DI
NAPOLI
-Sezione Specializzata in materia di Impresa- riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Leonardo Pica Presidente dott. Adriano Del Bene Giudice dott. Arminio Salvatore Rabuano Giudice relatore estensore ha pronunciato la presente
SENTENZA nel processo iscritto al n. 17513 del Registro Generale Affari Civili Contenziosi relativo all'anno
2023 avente a oggetto azione esercitata ai sensi degli artt. 146 R.D. 267/42, artt. 2475 ter e 2476, comma 6 c.c. e vertente tra le seguenti parti:
C.F. ), in persona del curatore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Cosimo Salvatore (C.F.
), C.F._1 con domicilio eletto all'indirizzo di posta elettronica certificata
(autorizzazione del Giudice delegato, dott.ssa Email_1
TA AG del 21.7.2023);
ATTRICE
, nato il [...], in [...], codice fiscale , Controparte_2 C.F._2
1 CONVENUTO-CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'avv. Cosimo Salvatore, per il ha concluso chiedendo l'integrale Parte_1 accoglimento di tutte le domande formulate nell'atto di citazione, con vittoria di spese e competenze di causa.
FATTI RILEVANTI
1.Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.01.2024 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la curatela del ha citato in giudizio dinanzi a questo Tribunale, Sezione Specializzata delle Controparte_1
Imprese, , al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa delle condotte Controparte_2 poste in essere in qualità di amministratore unico della e ha domandato: “1) accertare e CP_1 dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 L.F. nonché degli articoli 2485, 2476, 2475 ter, 2392,
2393, 2394, 2043, 2086 e ss., 1218 e ss., 1710 e ss. del Codice civile, la grave e dolosa responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale, nella sua qualità di amministratore della per tutti i CP_1 fatti esposti nella narrativa che precede;
2) per l'effetto, condannarlo a risarcire alla curatela i danni arrecati alla società ed alla massa dei creditori, nella misura: -in via principale, di € 2.238.533,21, pari alla differenza tra attivo e passivo come accertato nella procedura fallimentare, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla maturazione al soddisfo;
-in via subordinata, di € 929.935,26 per i titoli e le causali già specificate, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla maturazione al soddisfo;
3) condannare il convenuto al pagamento delle spese e delle competenze di causa”.
Nonostante la ritualità della notifica, è rimasto contumace. Controparte_2
Parte attrice ha fondato le proprie pretese su un'articolata ricostruzione di atti e condotte realizzate dal convenuto in epoca anteriore al fallimento, quando rivestiva la carica di amministratore unico della società.
La curatela ha dedotto che tali azioni sono state compiute in conflitto d'interessi e hanno determinato un grave nocumento patrimoniale in capo alla società oggi fallita.
Nello specifico, è stato contestato quanto segue:
1)l'operazione in conflitto d'interessi con la La curatela ha evidenziato che, in data 13 CP novembre 2014, , quale amministratore unico di ha chiesto all'assemblea Controparte_2 CP_1 dei soci (costituita da sé stesso e dal socio ) il mandato per l'affitto di due rami Persona_1
2 d'azienda. L'autorizzazione veniva ottenuta in data 17 novembre 2014. In virtù di tale mandato, in data 19 novembre 2014, veniva sottoscritto il contratto di affitto d'azienda relativo al supermercato sito in Pozzuoli con la società società che era amministrata e detenuta al 100% dallo CP stesso;
Controparte_2
2)gravi inadempimenti contrattuali. Il contratto di affitto aveva previsto un canone annuale di euro
96.000,00 oltre VA. La curatela ha dedotto che tale canone non era mai stato versato alle casse della
Inoltre, il , nella sua qualità di amministratore della aveva ceduto alla CP_1 CP_2 CP_1 tutta la merce fino a poco prima acquistata, per un controvalore di euro 366.327,98, CP importo che anche in questo caso non era mai stato versato.
A seguito dell'intervenuto fallimento di l'ufficio di curatela aveva attivato un arbitrato CP_1 irrituale volto al riconoscimento e alla determinazione del debito. Tale contenzioso si era concluso con il lodo arbitrale del 3 dicembre 2019, con il quale la era stata condannata al pagamento CP in favore del dell'importo complessivo di euro 809.935,26. Tale somma era Controparte_1 composta da euro 317.607,28 per canoni non versati ante fallimento, euro 366.327,98 per merce non pagata ed euro 126.000,00 per canoni non versati successivamente al fallimento (fino a tutto dicembre 2019).
La aveva omesso di provvedere al pagamento di quanto stabilito dal lodo. CP
Il curatore della aveva agito in giudizio per la restituzione dell'azienda e, successivamente, CP_1 per il conseguimento della declaratoria di fallimento della ottenuta in data 13 gennaio CP
2022 dal Tribunale di Napoli Nord.
La curatela ha allegato di aver dovuto accettare una transazione con la IO NA s.r.l.
(proprietaria-locatrice dei locali di Pozzuoli) al fine di poter cedere l'azienda e per definire i canoni non pagati dalla versando la somma di euro 120.000,00. Tale esborso costituiva, secondo CP parte attrice, un ulteriore grave danno derivante dal deprezzamento dell'azienda concesso in locazione.
Sulla base di tali presupposti di fatto, la curatela ha insistito per l'accoglimento delle domande risarcitorie, ribadendo integralmente le proprie conclusioni nell'udienza del 14.10.2025
RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
1. Sulla responsabilità di quale amministratore della CP_2 CP_1
3 Il Collegio ritiene che, sulla base degli elementi acquisiti in atti, sia sussistente la responsabilità del convenuto, , per le condotte assunte nella sua qualità di amministratore unico della Controparte_2
ai sensi dell'art. 2476 co. 1, 6 c.c. CP_1
L'art. 2476 co. 1, co. 6 c.c. stabilisce il dovere degli amministratori di rispettare gli obblighi stabiliti dalla legge e dallo statuto e di conservare l'integrità del capitale sociale.
Il dovere degli amministratori di perseguire l'oggetto indicato nello statuto societario si traduce nel dovere di gestione dei beni dell'impresa per realizzare il progetto imprenditoriale compendiato nel modello dell'impresa collettiva.
Gli amministratori di una società dichiarata fallita hanno l'obbligo di fornire la dimostrazione della destinazione data ai beni acquisiti al patrimonio, in quanto la destinazione legale dei beni all'adempimento delle obbligazioni contratte comporta una limitazione della libertà di utilizzare gli stessi, onde dalla mancata dimostrazione può essere desunta la prova della distrazione o dell'occultamento (Cass. 8.10.1997, in CED Cass. n. 209269; in senso confà Cass. 10.6.1998, in
CED Cass. n. 212606) sicché, quando sia provato - come nella specie - che l'imprenditore ha avuto a disposizione determinati beni, ove non abbia saputo rendere conto del loro mancato reperimento o non abbia saputo giustificarne la destinazione per le effettive necessità dell'impresa, si deve dedurre che li ha dolosamente distratti, posto che il fallito ha l'obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione della destinazione data ai beni acquisiti al suo patrimonio, con la conseguenza che dalla mancata dimostrazione può essere legittimamente desunta la prova della distrazione o dell'occultamento (Cass. 17.05.1993, in Riv. pena., 1994, 639).
La violazione del dovere di conservazione del patrimonio della società – realizzata, attraverso la sottrazione alla garanzia dei creditori dei beni sociali quali emergenti dal bilancio indicato (o, quanto meno, delle somme ricavate dalla loro liquidazione o dei beni nei quali tali somme siano state o avrebbero potuto essere reinvestite) - per ostacolarne o impedirne l'apprensione ad opera degli organi del fallimento, integra senz'altro un atto giuridicamente illecito, e precisamente l'inadempimento (da presumersi pienamente cosciente e volontario, in mancanza di prove che possano deporre in senso contrario) da parte dell'amministratore della società fallita ad un dovere legale che, in misura del valore dei beni (volutamente e programmaticamente) sottratti all'azienda fallita, ha provocato un corrispondente pregiudizio al patrimonio della società ed, in relazione alla conseguente insufficienza dello stesso a soddisfarne integralmente le ragioni, ai creditori sociali.
4 Con riferimento al presente processo, il Tribunale ritiene che dalle difese svolte dalla curatela attrice e dalla documentazione depositata emerga il programma del , quale amministratore della CP_2 di distrarre l'azienda in pregiudizio della società e dei suoi creditori, per continuare a svolgere, CP_1 con la la stessa attività di impresa al fine di perseguire esclusivamente un profitto CP personale.
Nel dettaglio, dagli atti depositati, emerge che ha rivestito, nel 2014, la duplice Controparte_2 veste di amministratore unico della e di socio unico e amministratore della CP_1 CP
L'operazione censurata dalla curatela è consistita nella stipula del contratto di affitto d'azienda e della connessa cessione di rimanenze tra le due società.
Il contratto era inidoneo a perseguire l'interesse sociale della società che già registrava CP_1 una progressiva perdita economica e il cui patrimonio è stato leso dalla mancanza di versamento del canone di affitto (euro 96.000,00 annui oltre IVA) e del corrispettivo per la merce ceduta (euro
366.327,98).
La condotta del TU si configura, pertanto, come gravemente illecita, in quanto dalla sua inerzia, quale amministratore della nell'agire per la riscossione dei crediti, e la contestuale CP_1 decisione, quale amministratore della di omettere il versamento dei corrispettivi, CP evidenziano la volontà di pregiudicare il patrimonio della sottraendo il compendio CP_1 aziendale e di continuare a svolgere la stessa attività di impresa tramite la senza sostenere CP
i relativi.
Si configura dunque una distrazione dell'azienda che ha cagionato un danno patrimoniale effettivo alla società fallita.
2.Il Tribunale ritiene, inoltre, che rientrino nell'ambito dei danni risarcibili e, in particolare nel danno conseguenza, secondo i criteri fissati dagli artt. 2056, 1223, 1226, 1227 c.c. anche i costi sostenuti dalla curatela per il recupero e la conservazione, fino alla vendita, dell'azienda.
La disciplina del risarcimento del danno postula una distinzione funzionale tra due fasi causali.
La causalità materiale (o di fatto) attiene all'accertamento del fatto idoneo a fondare la responsabilità
(cfr. Cass. civ., SS.UU. sent. n. 576/08 che cita la c.d. , ossia Controparte_4
l'individuazione del responsabile.
La causalità giuridica, invece, risponde al quesito se l'evento accertato in fatto costituisca un danno risarcibile e ha la precipua funzione di delimitare, a valle, i confini della responsabilità risarcitoria
5 (cfr. Cass. civ., SS.UU. sent. n. 576/08 che cita la c.d. , selezionando le Controparte_5 conseguenze dannose risarcibili.
Sebbene il piano della causalità giuridica (art. 1223 c.c.) e quello della causalità materiale (art. 40 e
41 c.p.) siano concettualmente distinti, non intercorre tra evento di danno e conseguenze pregiudizievoli un distacco cronologico, bensì una distinzione logica (“cagionato l'evento di danno, la fattispecie del fatto illecito è integrata con la realizzazione delle conseguenze pregiudizievoli, senza che fra evento e conseguenza vi sia un distacco temporale: la distinzione è logica, non cronologica”,
Cass. Sez. Un. n. 33645 del 15/11/2022).
Il criterio per l'individuazione e la delimitazione del danno risarcibile è stabilito dall'articolo 1223 del Codice civile, norma applicabile anche in ambito extracontrattuale in virtù del rinvio operato dall'art. 2056 c.c.
Tale norma definisce il danno risarcibile in termini di perdita subita (danno emergente) e mancato guadagno (lucro cessante), in quanto ne siano “conseguenza immediata e diretta” del fatto lesivo.
L'articolo 1223 c.c. riflette la c.d. Differenztheorie (teoria differenziale), secondo la quale il danno è inteso come la diminuzione patrimoniale effettiva, valutata dal punto di vista economico. Il danno risarcibile, pertanto, deve riflettere la variazione in pejus della situazione patrimoniale del danneggiato, accertata ante e post eventum lesivo (“il danno (...) è (...) la differente situazione patrimoniale in cui il soggetto danneggiato (...) si sarebbe trovato se il fatto in questione non si fosse verificato”, Cass. Sez. 1, sent. n. 3352 del 18/07/1989, Rv. 4633990; Cass. Sez. 1, ord. n. 29251 del
20/10/2021).
I concetti di perdita subita e mancato guadagno, lungi dall'essere meramente eventi fenomenici ulteriori, costituiscono in realtà dei valori che traducono in termini economici l'intera vicenda lesiva.
L'applicazione della Differenztheorie comporta l'osservanza di due principi fondamentali in sede di liquidazione:
-principio di non ultra-compensazione: Il danno risarcibile non può avere funzione ultra- compensativa, in quanto l'ordinamento vieta l'arricchimento senza causa giustificatrice (“lo stesso ordinamento non consente l'arricchimento ove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro (nemo locupletari potest cum aliena iactura”, Cass.
Sez. Civ. sent. n. 15814 del 12/06/2008).
-compensatio lucri cum damno. La valutazione del danno deve tener conto dei benefici eventualmente conseguiti dal danneggiato in conseguenza diretta del fatto lesivo (“l'accoglimento
6 della Differenztheorie [...] comporta che venga tenuto conto anche degli eventuali vantaggi collaterali che siano pervenuti al danneggiato in dipendenza del medesimo evento lesivo, secondo un criterio di adeguatezza causale”, Cass. Sez. 3, sent. n. 9380 del 08/04/2021).
Il giudizio sulla causalità giuridica deve essere svolto tramite una verifica ex ante rispetto al fatto illecito della relazione di regolarità causale, secondo leggi scientifiche e statistiche, tra lo stesso e le relative conseguenze (principio della c.d. causalità adeguata o quella similare della cd. regolarità causale, ex multis: Cass. 1.3.2007; n. 4791; Cass. 6.7.2006, n. 15384; Cass. 27.9.2006, n. 21020; Cass.
3.12.2002, n. 17152; Cass. 10.5.2000 n. 5962).
Per la teoria della regolarità causale, ampiamente utilizzata anche negli ordinamenti di common law, quindi, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta, attiva o omissiva, che appaiono sufficientemente prevedibili (non da parte dell'agente ma) secondo le regole statistiche e/o scientifiche al momento nel quale ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per tutte le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili (cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 576/08).
Essendo queste le coordinate normative e interpretative applicabili, il Collegio rileva la sussistenza del nesso di causalità giuridica tra la sottrazione dell'azienda alla e i costi sostenuti dalla CP curatela per conservare e recuperare l'azienda.
Infatti, era logicamente prevedibile rispetto all'intenzione del di distrarre l'azienda in CP_2 pregiudizio della società e dei suoi creditori, e di continuare a svolgere, tramite la la stessa CP attività di impresa senza sostenere alcun costo e al fine di perseguire esclusivamente un profitto personale, che lo stesso avrebbe continuato ad agire in pregiudizio dei creditori sociali, ivi compreso,
IO NA, proprietario dei locali condotti in locazione dalla CP
Pertanto, sussiste il nesso di causalità giuridica tra il fatto illecito e tutti i crediti della curatela per il canone di affitto di azienda, per il corrispettivo delle rimanenze e le spese sostenute dalla stessa per il recupero e la conservazione, fino alla vendita, dell'azienda.
3.Quantificaione del danno risarcibile
Con riferimento alla determinazione del danno risarcibile, il Tribunale ritiene di rigettare la domanda formulata in via principale dalla curatela, che ha quantificato il danno nella misura di € 2.238.533,21, pari alla differenza tra attivo e passivo come accertato nella procedura fallimentare e di accogliere, invece, la domanda subordinata con la quale parte attrice ha chiesto
Il Collegio, condividendo l'orientamento della Corte di cassazione (cfr. Cass. civ. SS.UU., sent. n.
9100/2015), evidenzia che nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una
7 società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev'essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento.
La mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, di per sé sola non giustifica che il danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno.
Tale liquidazione equitativa è permessa ex art. 1226 c.c. solo a due condizioni essenziali:
1. siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore
2. il ricorso a detto criterio (differenza tra passivo e attivo) si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto.
Nel presente giudizio, la curatela ha indicato in modo preciso l'atto illecito compiuto dal CP_2 quale amministratore della quindi, potendosi individuare in modo preciso il pregiudizio CP_1 cagionato al patrimonio sociale, il danno deve essere quantificato nella misura corrispondente agli effetti economici prodotti dallo stesso illecito che è pari al valore di locazione dell'azienda, a quello del corrispettivo della cessione delle rimanenze e, infine, ai costi sostenuti per il recupero e la conservazione dell'azienda fino alla sua vendita in sede fallimentare e risultanti dalla transazione stipulata con IO NA.
La curatela ha fatto valere un credito a titolo di risarcimento del danno, quindi, si deve procedere al riconoscimento della rivalutazione monetaria.
In un'azione di responsabilità il risarcimento del danno dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno (Trib. Roma, sent.
13.01.2017).
8 In conclusione, il Tribunale riconosce il danno nella seguente misura:
-euro 317.607,28 per canoni di fitto d'azienda non versati ante fallimento, oltre rivalutazione monetaria dal 22.09.2016, data intermedia tra il 19.11.2014, data di stipula del contratto di locazione,
e il 27.7.2018, data di dichiarazione di fallimento, e interessi al tasso legale sulla somma progressivamente rivalutata;
-euro 366.327,98 a titolo di merce non pagata, oltre rivalutazione monetaria dal 19.11.2014, data di stipula del contratto tra la e la e interessi al tasso legale sulla somma CP_1 CP progressivamente rivalutata;
-euro 126.000,00 per canoni di fitto d'azienda non versati successivamente al fallimento, oltre rivalutazione monetaria dal 18.11.2019, data intermedia tra il 27.7.2018, data di dichiarazione di fallimento e il 12.3.2021, data di riconsegna dell'azienda, e interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata;
-euro 120.000 relativamente al costo sostenuto per la transazione stipulata con la IO NA
s.r.l., per la conservazione dell'azienda, oltre rivalutazione monetaria dal 3.8.2021, data della transazione, e interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata.
Gli interessi, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso e dell'epoca in cui è avvenuto il danno, si ritiene possano essere individuati al tasso ex art. 1284 comma
1 c.c. dalle suddette date fino al 26.1.2024 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 27.1.2024 (data della notifica della citazione) alla presente decisione, computati sulla somma via via annualmente rivalutata (cfr. Cass. S.U. n. 1712/1995)
2.Spese processuali
Il Tribunale applicando l'art. 91 c.p.c., i parametri previsti dal D.M. 155/14 con riferimento ai processi di valore compreso tra euro 520.001 ed euro 1.000.000 in ragione della fondatezza della domanda formulata in via subordinata dalla curatela e, inoltre, le tariffe minime considerata l'assenza di questioni particolarmente complesse e lo svolgimento di un'attività istruttoria meramente documentale, liquida le spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 17513/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
-conferma la dichiarazione di contumacia di , Controparte_2
9 -accoglie la domanda subordinata proposta dal e, per l'effetto, accertata Controparte_1
e dichiarata la responsabilità di , ai sensi dell'art. 2476 co. 1, 6 c.c., condanna: Controparte_2
2. al pagamento in favore del fallimento della delle seguenti somme: Controparte_2 CP_1
-euro 317.607,28 per canoni di fitto d'azienda non versati ante fallimento, oltre rivalutazione monetaria dal 22.09.2016 e interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata;
-euro 366.327,98 a titolo di merce non pagata, oltre rivalutazione monetaria dal 19.11.2014 e interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata;
-euro 126.000,00 per canoni di fitto d'azienda non versati successivamente al fallimento oltre rivalutazione monetaria dal 18.11.2019 e interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata;
-euro 120.000 relativamente al costo sostenuto per la transazione stipulata con la IO NA
s.r.l., per la conservazione dell'azienda, oltre rivalutazione monetaria dal 3.8.2021 e interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata;
-condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali in favore della Controparte_2 curatela del fallimento della la somma di euro 14.598 per compenso, oltre spese generali, CP_1
SS e VA come per legge, ed euro 3.372,00 per rimborso del contributo unificato.
Napoli, 28 ottobre 2025
Il Giudice relatore estensore
Dott. Arminio Salvatore Rabuano
Il Presidente
Dott. Leonardo Pica
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