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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 7335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7335 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
LL AM IO Presidente rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere
Pierluigi DE NARDIS Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5301 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra Parte_1
Avv. FEBBO DOMENICO Avv. BONSERA ANNA e
Controparte_1
Avv. GRILLEA ANTONIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna l'ordinanza con cui il Tribunale di Frosinone a definizione del giudizio n. 2917/2017 R.G. ha deciso quanto segue: “ 1. I fatti controversi. Il sig. ha convenuto in giudizio Controparte_1 Parte_1 deducendo:
• • Di aver sottoscritto, tra il 1986 e il 1987, 14 buoni fruttiferi postali di taglio pari a L.
1.000.000 e L. 500.000, per un valore complessivo di L. 12.500.000, rimborsabili sulla base dei tassi di interesse garantiti da
[...]
all'epoca della sottoscrizione;
Pt_1
• • Che, trascorsi 30 anni dalla data di sottoscrizione, intende riscuotere quanto a lui dovuto, ma il valore di rimborso proposto da
[...]
è sensibilmente inferiore a quello spettante sulla base dei Pt_1 rendimenti originariamente pattuiti;
• • Che, in particolare, il rimborso offerto da ammonta Parte_1 ad € 89.220,59, a fronte di un importo realmente dovuto di € 144.164,41.
Ciò premesso, il ricorrente ha domandato la condanna di Parte_1 al pagamento dell'importo di € 144.164,41 oltre interessi, con
[...] vittoria di spese. si è costituita in giudizio, e ha sostenuto l'infondatezza Parte_1 della domanda avversaria, evidenziando, in particolare, che le indicazioni contenute sul retro dei titoli de quibus erano state legittimamente superate per effetto dell'art. 6 del D.M. 13.6.1986, prevedente l'estensione ai buoni delle serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera “Q” dei nuovi rendimenti previsti per quest'ultima, in conformità all'art. 173, comma 1, d.P.R. 156/1973. Pertanto, ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
2. I motivi della decisione.
Così sinteticamente ricostruiti l'oggetto di causa e le posizioni delle parti, va fatta una precisazione: i buoni fruttiferi postali per cui il ricorrente agisce in giudizio sono 14, e di questi: a) quattro, del valore di L.
1.000.000 ciascuno, sono stati emessi in data 29.3.1986 e appartengono alla serie P;
b) cinque, di cui tre del valore di l.
1.000.000 e due del valore di L. 500.000, sono stati emessi in data 13.8.1986 e appartengono alla serie Q/P; c) tre, di cui due del valore di L.
1.000.000 e uno del valore di L. 500.000, sono stati emessi in data 9.3.1987 e appartengono alla serie Q;
d) due del valore di L.
1.000.000 ciascuno, sono stati emessi in data 28.11.1987 e appartengono alla serie Q. Nelle note conclusive entrambe le parti hanno rappresentato che nelle more del giudizio sono stati incassati i buoni della serie P, quelli della serie Q/P e i buoni della serie Q tranne i due emessi in data 28.11.1987. Pertanto, ad eccezione di questi ultimi, per gli altri l'oggetto residuo del contenzioso concerne la differenza tra la gli interessi offerti da
[...]
e quelli richiesti dal ricorrente. Pt_1
Ciascuno di detti gruppi di buoni pone problematiche diverse, che saranno trattate distintamente.
2.a Quanto ai buoni della serie P, ritiene il giudicante che la domanda sia infondata, e vada, pertanto, respinta. L'art. 173 del d.P.R. n. 156/1973, come modificato dall'art. 1 d.l. n. 460/1974, stabiliva che “le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di pag. 2/14 concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”, e cioè prevedeva la possibilità che il tasso di interesse spettante ai sottoscrittori dei buoni subisse delle variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali. La disposizione è stata abrogata dall'art. 7, comma 3, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284, per cui la facoltà della Pubblica Amministrazione di modificare unilateralmente i tassi d'interesse delle serie già emesse è venuta meno, ma solo in relazione ai rapporti sorti successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali (nella specie si tratta del D.M. 19.12.2000); infatti, lo stesso art. 7 cit. prevedeva che i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei suddetti decreti – rapporti quali quelli per cui è causa, stante l'acquisto dei buoni nel febbraio 1984 – continuavano ad essere regolati dalle norme anteriori e, dunque, anche dal citato art. 173 che attribuiva all'amministrazione la facoltà di variazione. Alla luce di tali precisazioni, deve escludersi che il rendimento dei buoni postali fruttiferi serie “P” per cui è causa possa essere regolato dalle indicazioni sugli stessi riportate: infatti, successivamente all'emissione e all'acquisto dei buoni è intervenuto il D.M. del Tesoro 13.6.1986 (Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e buoni postali di risparmio) il cui art. 6 stabilisce che “Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero,
pag. 3/14 maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q»”. Non potrebbe giungersi a diversa conclusione alla luce del fatto che sul retro dei titoli non sia stata stampigliata la misura dei nuovi tassi d'interesse, in quanto i titoli per cui è causa si configurano come documenti di legittimazione, in riferimento ai quali non possono trovare applicazione i noti principi dell'astrattezza, dell'incorporazione e della letteralità che contraddistinguono i titoli di credito, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 citato (cfr., in tal senso, Cass. 16.12.2005, n. 27809). Né l'opposta potrebbe utilmente invocare il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con la nota sentenza 15.6.2007, n. 13979 – che ha stabilito la prevalenza dei dati risultanti dal testo dei buoni rispetto a quelli stabiliti con decreto ministeriale – dal momento che tale principio è stato affermato con riguardo all'ipotesi di contrasto tra le condizioni riportate sul titolo e quanto previsto da un decreto ministeriale emanato precedentemente all'emissione del buono (non potendo le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono) e non può evidentemente applicarsi al diverso caso, come quello di specie, in cui il provvedimento ministeriale sia stato emanato successivamente alla sottoscrizione del titolo. Tali considerazioni, già avallate da buona parte della giurisprudenza di merito, hanno trovato definitiva conferma nelle riflessioni svolte dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella recente sentenza n. 3963/2019, che è intervenuta direttamente sul tema. Le Sezioni Unite hanno evidenziato, in particolare, che, in base alla disposizione normativa dell'art. 173 d.P.R. 156/1973, “era consentito alla pubblica amministrazione di variare il tasso di interesse, relativo ai buoni già emessi, con decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale…A fronte della variazione del tasso di interesse era…consentita al risparmiatore la scelta di chiedere la riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, ovvero quella di non recedere dall'investimento che avrebbe da quel momento prodotto gli interessi di cui al decreto di variazione, salvo il diritto del risparmiatore di ottenere la corresponsione degli interessi originariamente fissati per il periodo precedente alla variazione”.
pag. 4/14 I Giudici di legittimità hanno anche confermato il carattere fuorviante del riferimento alla pronuncia n. 13979 del 2007 nei casi quale quello di specie, poiché “in quella controversia si discuteva…di una fattispecie diversa in cui si trattava di definire la rilevanza del tasso indicato nel fronte dei buoni fruttiferi postali in misura non conforme a quella precedentemente aggiornata dalla pubblica amministrazione con un decreto ministeriale del 1984. Le Sezioni Unite, in quella controversia, hanno affermato che la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia un contenuto divergente da quello enunciato dai titoli. Le Sezioni Unite non hanno affatto affermato, come pretenderebbe il ricorrente, la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione e ciò evidentemente non avrebbero potuto fare, e anzi hanno esplicitamente negato, a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 del codice civile e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo”. Riguardo poi all'obiezione (pure sollevata nel caso all'esame della Corte) secondo cui “la modifica dei tassi mediante prescrizione ministeriale comportava che la corresponsione degli interessi, effettuata in applicazione della sopravvenuta variazione, fosse chiaramente conosciuta dal titolare dei buoni mediante la messa a disposizione presso gli uffici postali della tabella integrativa redatta in base alla variazione”, adempimento che nella fattispecie non sarebbe stato osservato, si rileva in sentenza “come il riferimento alla tabella concernente la revisione dei tassi di interessi (nella specie quella operata con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986) non costituisca affatto una parte della modalità di comunicazione all'interessato della intervenuta nuova prescrizione ministeriale. La conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La prescrizione della messa a disposizione della tabella integrativa ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso l'ufficio postale l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione. E' quindi erroneo pag. 5/14 ritenere, come fa invece il ricorrente, che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore” Infondata, infine, sempre secondo il percorso motivazionale seguito dalla Suprema Corte, è la doglianza secondo cui mancherebbe la conoscenza da parte dell'investitore della possibilità di una successiva variazione peggiorativa del tasso di interesse, posto che “si tratta di una conoscenza che, come si è detto, deriva dalla pubblicità legale del decreto ministeriale di variazione del saggio di interesse mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre che, ovviamente, dal generale principio della conoscenza della norma che attribuiva alla pubblica amministrazione il potere di variare il saggio di interesse anche con riferimento ai titoli già emessi e sottoscritti”.
2.b Quanto ai buoni della serie Q/P, si osserva quanto segue. L'art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 ha consentito al Ministro del Tesoro, in occasione dell'emissione di una nuova serie di buoni postali, di estendere il tasso di interesse applicato alla nuova serie anche ai buoni già emessi. Come detto, la disposizione è stata abrogata dall'art. 7, comma 3, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284, per cui la facoltà della Pubblica Amministrazione di modificare unilateralmente i tassi d'interesse delle serie già emesse è venuta meno, ma ciò solo in relazione ai rapporti sorti successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali (nella specie si tratta del D.M. 19.12.2000). Ora, il D.M. del Tesoro 13.6.1986 (Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e buoni postali di risparmio), emanato a seguito dell'art. 173 d.P.R. 156/1973, ha fissato le seguenti norme:
-art. 4: “Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi”;
-art. 5: “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura pag. 6/14 "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”;
-art. 6: “Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q". Per i buoni della serie "P" emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data. I buoni di cui al primo comma del presente articolo beneficeranno dell'attribuzione degli interessi bimestrali a decorrere dal 1° marzo 1987 e quelli di cui al secondo comma, a decorrere dal 1° settembre 1987; da calcolarsi secondo gli indici di cui alla tabella allegata al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni”. Nel caso di specie si è in presenza di buoni della serie P, emessi successivamente al 1° luglio 1986, sui quali sono stati apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi, esclusivamente, però, fino al 20° anno di durata;
manca, infatti, l'indicazione – che invece risulta espressamente presente nella tabella dei saggi di interesse dei buoni della serie Q allegata al citato D.M. e che avrebbe dovuto, quindi, essere parimenti riportata sulla parte posteriore dei buoni della serie P, ai sensi dell'art. 5 del decreto – secondo cui, a seguire, sarebbe stato riconosciuto l'importo di lire “131.275 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”; restava, quindi, immodificata la precedente dicitura stampata sul retro dei titoli, relativa all'interesse dovuto dopo il 20° anno, del seguente tenore: “più lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”. Alla luce di quanto sopra, devono ritenersi legittimamente sostituiti i tassi di interesse dal 1° al 20° anno di durata dei buoni, essendo stato rispettato, per queste annualità, il dettato della norma. Né vale obiettare che i timbri con i tassi sostitutivi non siano integralmente leggibili ovvero non siano stati apposti in modo tale da “coprire” la tabella originariamente stampata sul retro. Difatti i timbri appaiono visibili in misura sufficiente a far comprendere, anche per deduzione logica, le modalità di applicazione dei nuovi tassi;
inoltre l'apposizione di un timbro, all'atto dell'emissione del buono, contenente tassi difformi da quelli precedentemente stampati su pag. 7/14 di esso è atta a far intendere al cliente il meccanismo di sostituzione dei tassi aggiunti a quelli prestampati. Di contro il rendimento dei buoni dal 21° al 30° non può che essere quello determinato secondo le condizioni (non espressamente variate) indicate a tergo degli stessi. La Suprema Corte, con la sentenza 15.6.2007, n. 13979, ha chiarito, con argomentazioni in tutto condivisibili, la prevalenza dei dati risultanti dal testo dei buoni rispetto a quelli stabiliti con decreto ministeriale, nell'ipotesi di contrasto tra le condizioni riportate sul titolo e quanto previsto da un decreto ministeriale emanato precedentemente all'emissione del buono, non potendo le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono. Come detto, nel caso in esame, i timbri apposti sul retro dei titoli hanno modificato solo i tassi dei primi 20 anni di rendimento, lasciando invariate le condizioni stabilite dal 21° al 30° anno (che sono rimaste quelle evidenziate dalla dicitura “più lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”). Pertanto, in applicazione del principio di diritto enunciato da Cass. 13979/2007, trattandosi di buoni emessi dopo la variazione intervenuta con il D.M. 13.6.1986, vanno riconosciuti all'opposto i più favorevoli tassi di cui ha invocato l'applicazione per il periodo in esame, in ipotesi di mancato integrale accoglimento della domanda. La soluzione qui indicata è stata già seguita da una parte della giurisprudenza di merito, con argomentazioni persuasive. Si condivide in toto, in particolare, il ragionamento compiuto dal Tribunale di Milano, Sez. VI, nella sentenza 9.1.2020, n. 91, che merita richiamare integralmente: “va ricordato come i buoni in questione siano stati emessi quando i rendimenti stampati sul retro erano già stati variati, in diminuzione, ad opera del citato D.M. 13.6.1986, il quale all'art. 5 stabiliva che fossero a tutti gli effetti buoni della nuova serie O anche i precedenti buoni della serie P, sui quali doveva essere apposta la dicitura "serie Q/P" e sul retro la tabella dei nuovi rendimenti. Così è avvenuto nel caso di specie, come facilmente rilevabile dalla copia dei due buoni postali prodotti in atti. Sennonché va osservato come , nell'apporre sul retro del Parte_1 buono il timbro recante i nuovi rendimenti previsti per i buoni della serie Q, si sia limitata ad applicare una griglia indicante la misura degli pag. 8/14 interessi per i primi 20 anni, nulla dicendo circa i rendimenti da corrispondere per i successivi 10 anni. Orbene, l'art. 4 del D.M. citato, con riferimento ai buoni della serie Q, cui sono equiparati quelli oggetto di causa, prevede espressamente che "le somme complessivamente dovute per capitale e interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi"; tale norma, già in vigore all'emissione dei buoni, pertanto prevedeva la necessità di riportare sul retro dei buoni i rendimenti promessi. Nel caso di specie, tuttavia, ha sì operato in conformità alle Parte_1 sopra richiamate disposizioni, "adeguando" i rendimenti della serie P con quelli della serie Q, ma, violando le disposizioni sopra ricordate, non ha rettificato per intero quanto riportato a tergo del modulo, lasciando inalterato il rendimento originariamente previsto per gli ultimi dieci anni. Se si considera quanto disposto dall'art. 4 sopra riportato, quindi, ne consegue che correttamente le ricorrenti abbiano diritto ai rendimenti così come risultanti dalle indicazioni poste a tergo dei buoni e, quindi, alla rendita fissa bimensile non capitalizzata riportata per l'ultimo decennio sul titolo. Se, infatti, è vero quanto enfatizzato dalla difesa della convenuta in ordine alla misura dei rendimenti dei buoni prevista a livello normativo, altrettanto vero è che , nel promettere un rendimento Parte_1 differente, per non avere correttamente adeguato le previsioni riportate a tergo del buono, ha con ciò violato le disposizioni normative disciplinanti i rendimenti della serie Q, promettendone in parte differenti e maggiori. In sostanza, quindi, il contratto concluso dalle parti con la sottoscrizione dei buoni prevedeva la promessa di di assicurare un Parte_1 rendimento per l'ultimo decennio superiore a quello previsto normativamente, promessa che nei rapporti fra le parti contrattuali rimane vincolante, ferma restando la violazione commessa da alla Parte_1 disciplina di riferimento. Né può considerarsi sufficiente a superare tali conclusioni quanto precisato da , la quale ha evidenziato come il timbro posto Parte_1 sul retro del buono riportasse la modifica solo dei tassi di interesse per i primi 20 anni, in quanto tassi comuni a tutti i buoni della serie, a prescindere dal loro valore nominale, mentre la rendita fissa bimensile non poteva essere indicata in modo indifferenziato, variando a seconda dell'importo dei buoni sottoscritto. La difficoltà esposta, infatti, ben avrebbe potuto e dovuto essere risolta, prevedendo il timbro sul retro del buono che il rendimento dal ventunesimo anno sarebbe stato regolato secondo la tabella allegata al D.M. 13.6.1986;
pag. 9/14 se così fosse stato fatto, ci sarebbe stata piena corrispondenza fra la correzione richiesta per adeguare i buoni della serie P a quelli della serie Q con la previsione dell'art. 4 del D.M., il quale, come si è detto, precisava che "le somme complessivamente dovute per capitale e interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi". In assenza di tale indicazione o di altra di contenuto equivalente, nessuna modifica è stata apportata per il rendimento dell'ultimo decennio, con l'effetto che in omaggio a quanto da ultimo disposto, debba essere corrisposta la rendita fissa bimensile non capitalizzata riportata a tergo del buono”. D'altro canto, se si dovesse avere esclusivamente riguardo – per regolare i rendimenti dei buoni della serie P emessi dal 1° luglio 1986 – al contenuto delle tabelle allegate al D.M., relative ai saggi di interesse dei buoni della serie Q, verrebbe ad essere di fatto svuotato e posto nel nulla l'adempimento (che invece la legge espressamente richiede) dell'indicazione dei suddetti saggi sul retro dei titoli della serie P, indicazione che, chiaramente, deve essere completa. Si perviene così alla cifra di € 46.891,50, sulla base dei conteggi formulati da parte ricorrente, non specificamente contestati dalla resistente;
per cui, avendo le parti rappresentato che i buoni in questione sono stati incassati ad un valore complessivo di € 30.703,60, sono ancora dovuti al ricorrente
€ 16.187,90. 2.c e 2.d Quanto ai buoni della serie Q, l'art. 4 del d.m. 13.6.1986 stabiliva che, con effetto dal 1° luglio 1986, era istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", i cui saggi di interesse erano stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al decreto. I buoni oggetto di causa recano stampati i tassi di cui al decreto, e nessuna delle parti ha dedotto e provato che successivamente siano stati emessi decreto modificativi. Solo nelle note conclusive autorizzate ha rappresentato che Parte_1 la discrasia tra i conteggi elaborati dalle parti è il risultato dell'applicazione di una diversa disciplina di tassazione dei rendimenti. Sennonché, la parte ricorrente non ha fatto riferimento alcuno al problema della tassazione, né nel ricorso, né nella perizia di parte né nelle note autorizzate, per cui la differenza richiesta non può essere riconosciuta.
*** In considerazione della controvertibilità delle questioni dibattute relative ai buoni delle serie P e Q/P, la prima delle quali solo di recente ed in corso di causa ha trovato definitiva soluzione grazie all'intervento delle Sezioni
pag. 10/14 Unite della Cassazione, e la seconda delle quali vede ancora divisi i giudici di merito, sussistono idonei motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. condanna a pagare al sig. la Parte_1 Controparte_1 somma di € 16.187,90;
2. rigetta per il resto le domande attoree;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.” La parte appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione ed ha proposto appello incidentale. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello di è fondato e, pertanto, merita d'essere accolto. Pt_1
L'appellante censura la sentenza che ha stabilito che “i timbri apposti sul retro dei titoli hanno modificato solo i tassi dei primi 20 anni di rendimento, lasciando invariate le condizioni stabilite dal 21° al 30° anno (che sono rimaste quelle evidenziate dalla dicitura “più lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”). Pertanto, in applicazione del principio di diritto enunciato da Cass. 13979/2007, trattandosi di buoni emessi dopo la variazione intervenuta con il D.M. 13.6.1986, vanno riconosciuti all'opposto i più favorevoli tassi di cui ha invocato l'applicazione per il periodo in esame”. Dopo aver assunto che nell'atto introduttivo, nell'evidenziare che sui buoni entrambi i due timbri “aggiuntivi” risultavano essere regolarmente apposti (così come prescritto dal D.M. 13.6.1986) aveva affermato che conseguentemente nulla di più doveva essere liquidato da Parte_1 al sig. deduce che l'importo già comunicato dall'ufficio
[...] CP_1 postale era quello dovuto in applicazione del DM 13.06.1986 ed aggiunge che il Tribunale ha errato nell'affermare che “i Buoni Fruttiferi Postali sono titoli di legittimazione e non costituiscono titoli di credito;
pertanto, ai non si applicano i principi dell'autonomia Controparte_2 causale e della letteralità, che caratterizzano, invece, i titoli di credito (così, Cass.SS.UU. n. 3963/19, Cass. SS.UU. n. 13979/07 e Cass. n. 27809/05).”
pag. 11/14 Inoltre, “in materia di “risparmio postale” è la legge a disciplinare le condizioni di emissione dei il che preclude la Controparte_2 libera negoziazione tra il sottoscrittore del Buono, da un lato, e il collocatore , dall'altro, e comporta, semmai, il prevalere delle Pt_1 disposizioni normative sulle (eventuali) diverse indicazioni letterali contenute nei Buoni stessi, secondo un meccanismo di integrazione del contenuto dell'obbligazione stabilito dagli artt. 1339 e 1374 del codice civile. Il rimborso dei predetti Buoni Postali deve avvenire sulla scorta di quanto indicato nel D.M. del 13.6.1986 e, quindi, secondo il valore che più correttamente risulta anche sul sito istituzionale della Parte_2
[...]
Osserva la Corte che alla fattispecie in esame va fatta applicazione del principio che segue, espresso dalla Suprema Corte di Cassazione: “In tema di buoni postali fruttiferi, poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie 'P' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo.” (Cass. 22619 del 2023). Ciò che comporta il rigetto della domanda del sul punto, CP_1 dovendo trovare applicazione per gli ultimi dieci anni il rendimento stabilito dal decreto ministeriale. Venendo all'appello incidentale, se ne deve ritenere l'infondatezza. Sostiene il che “Il primo giudicante, del tutto CP_1 irragionevolmente, nell'impugnata ordinanza ha ritenuto di escludere che il rendimento dei buoni postali fruttiferi della serie “P” acquistati dal Sig. in data 29.03.1986 possa essere regolato dalle indicazioni sugli CP_1
pag. 12/14 stessi riportate. Ciò in quanto successivamente all'emissione dei buoni è intervenuto il D.M. del Tesoro 13.06.1986 il cui art. 6 stabilisce che: “Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera Q, compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie Q”. Deduce che “una modifica unilaterale in pejus del tasso di interesse sulla base di prescrizioni ministeriali intervenute successivamente all'emissione di titoli, è senza dubbio contraria ai principi di buona fede e correttezza contrattuale.” Osserva la Corte che sulla questione si è già pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 4748 del 2022, stabilendo che “In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni.”. Sicchè, non essendovi ragioni per discostarsi da tale indirizzo, l'appello incidentale va respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza del CP_1
La domanda di restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza gravata non può essere accolta in difetto di allegazione e prova di quanto corrisposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello principale e rigetto di quello incidentale;
respinge la domanda di;
Controparte_1
pag. 13/14 condanna alla rifusione delle spese di lite del Controparte_1 grado in favore di nella misura che liquida in Parte_1 euro 7.000,00, oltre C.U., spese generali ed oneri di legge. Dà atto, quanto all'appello incidentale, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente est.
pag. 14/14
composta dai magistrati
LL AM IO Presidente rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere
Pierluigi DE NARDIS Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5301 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra Parte_1
Avv. FEBBO DOMENICO Avv. BONSERA ANNA e
Controparte_1
Avv. GRILLEA ANTONIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna l'ordinanza con cui il Tribunale di Frosinone a definizione del giudizio n. 2917/2017 R.G. ha deciso quanto segue: “ 1. I fatti controversi. Il sig. ha convenuto in giudizio Controparte_1 Parte_1 deducendo:
• • Di aver sottoscritto, tra il 1986 e il 1987, 14 buoni fruttiferi postali di taglio pari a L.
1.000.000 e L. 500.000, per un valore complessivo di L. 12.500.000, rimborsabili sulla base dei tassi di interesse garantiti da
[...]
all'epoca della sottoscrizione;
Pt_1
• • Che, trascorsi 30 anni dalla data di sottoscrizione, intende riscuotere quanto a lui dovuto, ma il valore di rimborso proposto da
[...]
è sensibilmente inferiore a quello spettante sulla base dei Pt_1 rendimenti originariamente pattuiti;
• • Che, in particolare, il rimborso offerto da ammonta Parte_1 ad € 89.220,59, a fronte di un importo realmente dovuto di € 144.164,41.
Ciò premesso, il ricorrente ha domandato la condanna di Parte_1 al pagamento dell'importo di € 144.164,41 oltre interessi, con
[...] vittoria di spese. si è costituita in giudizio, e ha sostenuto l'infondatezza Parte_1 della domanda avversaria, evidenziando, in particolare, che le indicazioni contenute sul retro dei titoli de quibus erano state legittimamente superate per effetto dell'art. 6 del D.M. 13.6.1986, prevedente l'estensione ai buoni delle serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera “Q” dei nuovi rendimenti previsti per quest'ultima, in conformità all'art. 173, comma 1, d.P.R. 156/1973. Pertanto, ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
2. I motivi della decisione.
Così sinteticamente ricostruiti l'oggetto di causa e le posizioni delle parti, va fatta una precisazione: i buoni fruttiferi postali per cui il ricorrente agisce in giudizio sono 14, e di questi: a) quattro, del valore di L.
1.000.000 ciascuno, sono stati emessi in data 29.3.1986 e appartengono alla serie P;
b) cinque, di cui tre del valore di l.
1.000.000 e due del valore di L. 500.000, sono stati emessi in data 13.8.1986 e appartengono alla serie Q/P; c) tre, di cui due del valore di L.
1.000.000 e uno del valore di L. 500.000, sono stati emessi in data 9.3.1987 e appartengono alla serie Q;
d) due del valore di L.
1.000.000 ciascuno, sono stati emessi in data 28.11.1987 e appartengono alla serie Q. Nelle note conclusive entrambe le parti hanno rappresentato che nelle more del giudizio sono stati incassati i buoni della serie P, quelli della serie Q/P e i buoni della serie Q tranne i due emessi in data 28.11.1987. Pertanto, ad eccezione di questi ultimi, per gli altri l'oggetto residuo del contenzioso concerne la differenza tra la gli interessi offerti da
[...]
e quelli richiesti dal ricorrente. Pt_1
Ciascuno di detti gruppi di buoni pone problematiche diverse, che saranno trattate distintamente.
2.a Quanto ai buoni della serie P, ritiene il giudicante che la domanda sia infondata, e vada, pertanto, respinta. L'art. 173 del d.P.R. n. 156/1973, come modificato dall'art. 1 d.l. n. 460/1974, stabiliva che “le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di pag. 2/14 concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”, e cioè prevedeva la possibilità che il tasso di interesse spettante ai sottoscrittori dei buoni subisse delle variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali. La disposizione è stata abrogata dall'art. 7, comma 3, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284, per cui la facoltà della Pubblica Amministrazione di modificare unilateralmente i tassi d'interesse delle serie già emesse è venuta meno, ma solo in relazione ai rapporti sorti successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali (nella specie si tratta del D.M. 19.12.2000); infatti, lo stesso art. 7 cit. prevedeva che i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei suddetti decreti – rapporti quali quelli per cui è causa, stante l'acquisto dei buoni nel febbraio 1984 – continuavano ad essere regolati dalle norme anteriori e, dunque, anche dal citato art. 173 che attribuiva all'amministrazione la facoltà di variazione. Alla luce di tali precisazioni, deve escludersi che il rendimento dei buoni postali fruttiferi serie “P” per cui è causa possa essere regolato dalle indicazioni sugli stessi riportate: infatti, successivamente all'emissione e all'acquisto dei buoni è intervenuto il D.M. del Tesoro 13.6.1986 (Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e buoni postali di risparmio) il cui art. 6 stabilisce che “Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero,
pag. 3/14 maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q»”. Non potrebbe giungersi a diversa conclusione alla luce del fatto che sul retro dei titoli non sia stata stampigliata la misura dei nuovi tassi d'interesse, in quanto i titoli per cui è causa si configurano come documenti di legittimazione, in riferimento ai quali non possono trovare applicazione i noti principi dell'astrattezza, dell'incorporazione e della letteralità che contraddistinguono i titoli di credito, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 citato (cfr., in tal senso, Cass. 16.12.2005, n. 27809). Né l'opposta potrebbe utilmente invocare il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con la nota sentenza 15.6.2007, n. 13979 – che ha stabilito la prevalenza dei dati risultanti dal testo dei buoni rispetto a quelli stabiliti con decreto ministeriale – dal momento che tale principio è stato affermato con riguardo all'ipotesi di contrasto tra le condizioni riportate sul titolo e quanto previsto da un decreto ministeriale emanato precedentemente all'emissione del buono (non potendo le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono) e non può evidentemente applicarsi al diverso caso, come quello di specie, in cui il provvedimento ministeriale sia stato emanato successivamente alla sottoscrizione del titolo. Tali considerazioni, già avallate da buona parte della giurisprudenza di merito, hanno trovato definitiva conferma nelle riflessioni svolte dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella recente sentenza n. 3963/2019, che è intervenuta direttamente sul tema. Le Sezioni Unite hanno evidenziato, in particolare, che, in base alla disposizione normativa dell'art. 173 d.P.R. 156/1973, “era consentito alla pubblica amministrazione di variare il tasso di interesse, relativo ai buoni già emessi, con decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale…A fronte della variazione del tasso di interesse era…consentita al risparmiatore la scelta di chiedere la riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, ovvero quella di non recedere dall'investimento che avrebbe da quel momento prodotto gli interessi di cui al decreto di variazione, salvo il diritto del risparmiatore di ottenere la corresponsione degli interessi originariamente fissati per il periodo precedente alla variazione”.
pag. 4/14 I Giudici di legittimità hanno anche confermato il carattere fuorviante del riferimento alla pronuncia n. 13979 del 2007 nei casi quale quello di specie, poiché “in quella controversia si discuteva…di una fattispecie diversa in cui si trattava di definire la rilevanza del tasso indicato nel fronte dei buoni fruttiferi postali in misura non conforme a quella precedentemente aggiornata dalla pubblica amministrazione con un decreto ministeriale del 1984. Le Sezioni Unite, in quella controversia, hanno affermato che la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia un contenuto divergente da quello enunciato dai titoli. Le Sezioni Unite non hanno affatto affermato, come pretenderebbe il ricorrente, la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione e ciò evidentemente non avrebbero potuto fare, e anzi hanno esplicitamente negato, a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 del codice civile e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo”. Riguardo poi all'obiezione (pure sollevata nel caso all'esame della Corte) secondo cui “la modifica dei tassi mediante prescrizione ministeriale comportava che la corresponsione degli interessi, effettuata in applicazione della sopravvenuta variazione, fosse chiaramente conosciuta dal titolare dei buoni mediante la messa a disposizione presso gli uffici postali della tabella integrativa redatta in base alla variazione”, adempimento che nella fattispecie non sarebbe stato osservato, si rileva in sentenza “come il riferimento alla tabella concernente la revisione dei tassi di interessi (nella specie quella operata con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986) non costituisca affatto una parte della modalità di comunicazione all'interessato della intervenuta nuova prescrizione ministeriale. La conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La prescrizione della messa a disposizione della tabella integrativa ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso l'ufficio postale l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione. E' quindi erroneo pag. 5/14 ritenere, come fa invece il ricorrente, che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore” Infondata, infine, sempre secondo il percorso motivazionale seguito dalla Suprema Corte, è la doglianza secondo cui mancherebbe la conoscenza da parte dell'investitore della possibilità di una successiva variazione peggiorativa del tasso di interesse, posto che “si tratta di una conoscenza che, come si è detto, deriva dalla pubblicità legale del decreto ministeriale di variazione del saggio di interesse mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre che, ovviamente, dal generale principio della conoscenza della norma che attribuiva alla pubblica amministrazione il potere di variare il saggio di interesse anche con riferimento ai titoli già emessi e sottoscritti”.
2.b Quanto ai buoni della serie Q/P, si osserva quanto segue. L'art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 ha consentito al Ministro del Tesoro, in occasione dell'emissione di una nuova serie di buoni postali, di estendere il tasso di interesse applicato alla nuova serie anche ai buoni già emessi. Come detto, la disposizione è stata abrogata dall'art. 7, comma 3, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284, per cui la facoltà della Pubblica Amministrazione di modificare unilateralmente i tassi d'interesse delle serie già emesse è venuta meno, ma ciò solo in relazione ai rapporti sorti successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali (nella specie si tratta del D.M. 19.12.2000). Ora, il D.M. del Tesoro 13.6.1986 (Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e buoni postali di risparmio), emanato a seguito dell'art. 173 d.P.R. 156/1973, ha fissato le seguenti norme:
-art. 4: “Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi”;
-art. 5: “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura pag. 6/14 "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”;
-art. 6: “Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q". Per i buoni della serie "P" emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data. I buoni di cui al primo comma del presente articolo beneficeranno dell'attribuzione degli interessi bimestrali a decorrere dal 1° marzo 1987 e quelli di cui al secondo comma, a decorrere dal 1° settembre 1987; da calcolarsi secondo gli indici di cui alla tabella allegata al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni”. Nel caso di specie si è in presenza di buoni della serie P, emessi successivamente al 1° luglio 1986, sui quali sono stati apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi, esclusivamente, però, fino al 20° anno di durata;
manca, infatti, l'indicazione – che invece risulta espressamente presente nella tabella dei saggi di interesse dei buoni della serie Q allegata al citato D.M. e che avrebbe dovuto, quindi, essere parimenti riportata sulla parte posteriore dei buoni della serie P, ai sensi dell'art. 5 del decreto – secondo cui, a seguire, sarebbe stato riconosciuto l'importo di lire “131.275 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”; restava, quindi, immodificata la precedente dicitura stampata sul retro dei titoli, relativa all'interesse dovuto dopo il 20° anno, del seguente tenore: “più lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”. Alla luce di quanto sopra, devono ritenersi legittimamente sostituiti i tassi di interesse dal 1° al 20° anno di durata dei buoni, essendo stato rispettato, per queste annualità, il dettato della norma. Né vale obiettare che i timbri con i tassi sostitutivi non siano integralmente leggibili ovvero non siano stati apposti in modo tale da “coprire” la tabella originariamente stampata sul retro. Difatti i timbri appaiono visibili in misura sufficiente a far comprendere, anche per deduzione logica, le modalità di applicazione dei nuovi tassi;
inoltre l'apposizione di un timbro, all'atto dell'emissione del buono, contenente tassi difformi da quelli precedentemente stampati su pag. 7/14 di esso è atta a far intendere al cliente il meccanismo di sostituzione dei tassi aggiunti a quelli prestampati. Di contro il rendimento dei buoni dal 21° al 30° non può che essere quello determinato secondo le condizioni (non espressamente variate) indicate a tergo degli stessi. La Suprema Corte, con la sentenza 15.6.2007, n. 13979, ha chiarito, con argomentazioni in tutto condivisibili, la prevalenza dei dati risultanti dal testo dei buoni rispetto a quelli stabiliti con decreto ministeriale, nell'ipotesi di contrasto tra le condizioni riportate sul titolo e quanto previsto da un decreto ministeriale emanato precedentemente all'emissione del buono, non potendo le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono. Come detto, nel caso in esame, i timbri apposti sul retro dei titoli hanno modificato solo i tassi dei primi 20 anni di rendimento, lasciando invariate le condizioni stabilite dal 21° al 30° anno (che sono rimaste quelle evidenziate dalla dicitura “più lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”). Pertanto, in applicazione del principio di diritto enunciato da Cass. 13979/2007, trattandosi di buoni emessi dopo la variazione intervenuta con il D.M. 13.6.1986, vanno riconosciuti all'opposto i più favorevoli tassi di cui ha invocato l'applicazione per il periodo in esame, in ipotesi di mancato integrale accoglimento della domanda. La soluzione qui indicata è stata già seguita da una parte della giurisprudenza di merito, con argomentazioni persuasive. Si condivide in toto, in particolare, il ragionamento compiuto dal Tribunale di Milano, Sez. VI, nella sentenza 9.1.2020, n. 91, che merita richiamare integralmente: “va ricordato come i buoni in questione siano stati emessi quando i rendimenti stampati sul retro erano già stati variati, in diminuzione, ad opera del citato D.M. 13.6.1986, il quale all'art. 5 stabiliva che fossero a tutti gli effetti buoni della nuova serie O anche i precedenti buoni della serie P, sui quali doveva essere apposta la dicitura "serie Q/P" e sul retro la tabella dei nuovi rendimenti. Così è avvenuto nel caso di specie, come facilmente rilevabile dalla copia dei due buoni postali prodotti in atti. Sennonché va osservato come , nell'apporre sul retro del Parte_1 buono il timbro recante i nuovi rendimenti previsti per i buoni della serie Q, si sia limitata ad applicare una griglia indicante la misura degli pag. 8/14 interessi per i primi 20 anni, nulla dicendo circa i rendimenti da corrispondere per i successivi 10 anni. Orbene, l'art. 4 del D.M. citato, con riferimento ai buoni della serie Q, cui sono equiparati quelli oggetto di causa, prevede espressamente che "le somme complessivamente dovute per capitale e interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi"; tale norma, già in vigore all'emissione dei buoni, pertanto prevedeva la necessità di riportare sul retro dei buoni i rendimenti promessi. Nel caso di specie, tuttavia, ha sì operato in conformità alle Parte_1 sopra richiamate disposizioni, "adeguando" i rendimenti della serie P con quelli della serie Q, ma, violando le disposizioni sopra ricordate, non ha rettificato per intero quanto riportato a tergo del modulo, lasciando inalterato il rendimento originariamente previsto per gli ultimi dieci anni. Se si considera quanto disposto dall'art. 4 sopra riportato, quindi, ne consegue che correttamente le ricorrenti abbiano diritto ai rendimenti così come risultanti dalle indicazioni poste a tergo dei buoni e, quindi, alla rendita fissa bimensile non capitalizzata riportata per l'ultimo decennio sul titolo. Se, infatti, è vero quanto enfatizzato dalla difesa della convenuta in ordine alla misura dei rendimenti dei buoni prevista a livello normativo, altrettanto vero è che , nel promettere un rendimento Parte_1 differente, per non avere correttamente adeguato le previsioni riportate a tergo del buono, ha con ciò violato le disposizioni normative disciplinanti i rendimenti della serie Q, promettendone in parte differenti e maggiori. In sostanza, quindi, il contratto concluso dalle parti con la sottoscrizione dei buoni prevedeva la promessa di di assicurare un Parte_1 rendimento per l'ultimo decennio superiore a quello previsto normativamente, promessa che nei rapporti fra le parti contrattuali rimane vincolante, ferma restando la violazione commessa da alla Parte_1 disciplina di riferimento. Né può considerarsi sufficiente a superare tali conclusioni quanto precisato da , la quale ha evidenziato come il timbro posto Parte_1 sul retro del buono riportasse la modifica solo dei tassi di interesse per i primi 20 anni, in quanto tassi comuni a tutti i buoni della serie, a prescindere dal loro valore nominale, mentre la rendita fissa bimensile non poteva essere indicata in modo indifferenziato, variando a seconda dell'importo dei buoni sottoscritto. La difficoltà esposta, infatti, ben avrebbe potuto e dovuto essere risolta, prevedendo il timbro sul retro del buono che il rendimento dal ventunesimo anno sarebbe stato regolato secondo la tabella allegata al D.M. 13.6.1986;
pag. 9/14 se così fosse stato fatto, ci sarebbe stata piena corrispondenza fra la correzione richiesta per adeguare i buoni della serie P a quelli della serie Q con la previsione dell'art. 4 del D.M., il quale, come si è detto, precisava che "le somme complessivamente dovute per capitale e interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi". In assenza di tale indicazione o di altra di contenuto equivalente, nessuna modifica è stata apportata per il rendimento dell'ultimo decennio, con l'effetto che in omaggio a quanto da ultimo disposto, debba essere corrisposta la rendita fissa bimensile non capitalizzata riportata a tergo del buono”. D'altro canto, se si dovesse avere esclusivamente riguardo – per regolare i rendimenti dei buoni della serie P emessi dal 1° luglio 1986 – al contenuto delle tabelle allegate al D.M., relative ai saggi di interesse dei buoni della serie Q, verrebbe ad essere di fatto svuotato e posto nel nulla l'adempimento (che invece la legge espressamente richiede) dell'indicazione dei suddetti saggi sul retro dei titoli della serie P, indicazione che, chiaramente, deve essere completa. Si perviene così alla cifra di € 46.891,50, sulla base dei conteggi formulati da parte ricorrente, non specificamente contestati dalla resistente;
per cui, avendo le parti rappresentato che i buoni in questione sono stati incassati ad un valore complessivo di € 30.703,60, sono ancora dovuti al ricorrente
€ 16.187,90. 2.c e 2.d Quanto ai buoni della serie Q, l'art. 4 del d.m. 13.6.1986 stabiliva che, con effetto dal 1° luglio 1986, era istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", i cui saggi di interesse erano stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al decreto. I buoni oggetto di causa recano stampati i tassi di cui al decreto, e nessuna delle parti ha dedotto e provato che successivamente siano stati emessi decreto modificativi. Solo nelle note conclusive autorizzate ha rappresentato che Parte_1 la discrasia tra i conteggi elaborati dalle parti è il risultato dell'applicazione di una diversa disciplina di tassazione dei rendimenti. Sennonché, la parte ricorrente non ha fatto riferimento alcuno al problema della tassazione, né nel ricorso, né nella perizia di parte né nelle note autorizzate, per cui la differenza richiesta non può essere riconosciuta.
*** In considerazione della controvertibilità delle questioni dibattute relative ai buoni delle serie P e Q/P, la prima delle quali solo di recente ed in corso di causa ha trovato definitiva soluzione grazie all'intervento delle Sezioni
pag. 10/14 Unite della Cassazione, e la seconda delle quali vede ancora divisi i giudici di merito, sussistono idonei motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. condanna a pagare al sig. la Parte_1 Controparte_1 somma di € 16.187,90;
2. rigetta per il resto le domande attoree;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.” La parte appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione ed ha proposto appello incidentale. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello di è fondato e, pertanto, merita d'essere accolto. Pt_1
L'appellante censura la sentenza che ha stabilito che “i timbri apposti sul retro dei titoli hanno modificato solo i tassi dei primi 20 anni di rendimento, lasciando invariate le condizioni stabilite dal 21° al 30° anno (che sono rimaste quelle evidenziate dalla dicitura “più lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”). Pertanto, in applicazione del principio di diritto enunciato da Cass. 13979/2007, trattandosi di buoni emessi dopo la variazione intervenuta con il D.M. 13.6.1986, vanno riconosciuti all'opposto i più favorevoli tassi di cui ha invocato l'applicazione per il periodo in esame”. Dopo aver assunto che nell'atto introduttivo, nell'evidenziare che sui buoni entrambi i due timbri “aggiuntivi” risultavano essere regolarmente apposti (così come prescritto dal D.M. 13.6.1986) aveva affermato che conseguentemente nulla di più doveva essere liquidato da Parte_1 al sig. deduce che l'importo già comunicato dall'ufficio
[...] CP_1 postale era quello dovuto in applicazione del DM 13.06.1986 ed aggiunge che il Tribunale ha errato nell'affermare che “i Buoni Fruttiferi Postali sono titoli di legittimazione e non costituiscono titoli di credito;
pertanto, ai non si applicano i principi dell'autonomia Controparte_2 causale e della letteralità, che caratterizzano, invece, i titoli di credito (così, Cass.SS.UU. n. 3963/19, Cass. SS.UU. n. 13979/07 e Cass. n. 27809/05).”
pag. 11/14 Inoltre, “in materia di “risparmio postale” è la legge a disciplinare le condizioni di emissione dei il che preclude la Controparte_2 libera negoziazione tra il sottoscrittore del Buono, da un lato, e il collocatore , dall'altro, e comporta, semmai, il prevalere delle Pt_1 disposizioni normative sulle (eventuali) diverse indicazioni letterali contenute nei Buoni stessi, secondo un meccanismo di integrazione del contenuto dell'obbligazione stabilito dagli artt. 1339 e 1374 del codice civile. Il rimborso dei predetti Buoni Postali deve avvenire sulla scorta di quanto indicato nel D.M. del 13.6.1986 e, quindi, secondo il valore che più correttamente risulta anche sul sito istituzionale della Parte_2
[...]
Osserva la Corte che alla fattispecie in esame va fatta applicazione del principio che segue, espresso dalla Suprema Corte di Cassazione: “In tema di buoni postali fruttiferi, poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie 'P' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo.” (Cass. 22619 del 2023). Ciò che comporta il rigetto della domanda del sul punto, CP_1 dovendo trovare applicazione per gli ultimi dieci anni il rendimento stabilito dal decreto ministeriale. Venendo all'appello incidentale, se ne deve ritenere l'infondatezza. Sostiene il che “Il primo giudicante, del tutto CP_1 irragionevolmente, nell'impugnata ordinanza ha ritenuto di escludere che il rendimento dei buoni postali fruttiferi della serie “P” acquistati dal Sig. in data 29.03.1986 possa essere regolato dalle indicazioni sugli CP_1
pag. 12/14 stessi riportate. Ciò in quanto successivamente all'emissione dei buoni è intervenuto il D.M. del Tesoro 13.06.1986 il cui art. 6 stabilisce che: “Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera Q, compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie Q”. Deduce che “una modifica unilaterale in pejus del tasso di interesse sulla base di prescrizioni ministeriali intervenute successivamente all'emissione di titoli, è senza dubbio contraria ai principi di buona fede e correttezza contrattuale.” Osserva la Corte che sulla questione si è già pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 4748 del 2022, stabilendo che “In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni.”. Sicchè, non essendovi ragioni per discostarsi da tale indirizzo, l'appello incidentale va respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza del CP_1
La domanda di restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza gravata non può essere accolta in difetto di allegazione e prova di quanto corrisposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello principale e rigetto di quello incidentale;
respinge la domanda di;
Controparte_1
pag. 13/14 condanna alla rifusione delle spese di lite del Controparte_1 grado in favore di nella misura che liquida in Parte_1 euro 7.000,00, oltre C.U., spese generali ed oneri di legge. Dà atto, quanto all'appello incidentale, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente est.
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