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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentario • 1
- 1. PostePay e truffe sul web: il prestanome risponde per concorso in truffa (Cass. Pen. n. 39371/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 dicembre 2025
La digitalizzazione dei mezzi di pagamento ha moltiplicato le opportunità di frode. Annunci online, bonifici istantanei, venditori irreperibili: uno schema noto alle cronache giudiziarie e altrettanto diffuso quanto difficile da contrastare. In questo sistema di micro-illegalità finanziaria, una figura si colloca in un'area grigia ma decisiva: il prestanome della carta prepagata. La sentenza n. 39371/2025 della Seconda Sezione penale affronta ancora una volta la responsabilità del titolare della PostePay utilizzata per incassare i proventi dell'inganno. E lo fa con toni inequivoci: chi presta la propria carta contribuisce essenzialmente alla realizzazione della truffa. Non un ruolo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/2025, n. 39371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39371 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SECONDA SEZIONE PENALE CO AR LM Sent. n. sez. 2190/2025 CC - 03/12/2025 R.G.N. 16391/2025 NI RD SENTENZA sul ricorso proposto da: LA MO, nato a [...] il giorno 18/02/1974 rappresentato ed assistito dall’avv. Francesco Ruffo - di fiducia avverso la sentenza in data 21/11/2024 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non e stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Gaspare Sturzo, ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva datata 26 novembre 2025 a firma dell’avv. Ruffo, con la quale sono state sostanzialmente ribadite le argomentazioni contenute nel ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 21 novembre 2024 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 21 settembre 2023 del Tribunale di Modena con la quale era stata affermata la penale responsabilità di MI LA in relazione al reato di concorso in truffa ai danni di CO ZI il quale, tratto in inganno con artifizi e raggiri, sarebbe stato indotto a versare una somma di denaro a titolo di pagamento di uno strumento musicale offerto in vendita su di un sito internet, su di una carta PostePay intestata all’imputato. Il reato risulta consumato in data 6 aprile 2019. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. Osserva, al riguardo, la difesa del ricorrente che l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato è stata fondata esclusivamente sul fatto che lo stesso è risultato il titolare della carta sulla quale fu accreditata la somma di cui all’imputazione, oltre al fatto che detta carta non è mai stata denunciata come smarrita, elementi da ritenersi insufficienti per addivenire ad una sentenza di condanna. Aggiunge la difesa che la persona offesa non ha mai avuto contatti con l’imputato e non v’è prova che la carta PostePay al momento dei fatti fosse in uso a quest’ultimo.
2.2. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’art. Penale Sent. Sez. 2 Num. 39371 Anno 2025 Presidente: LM CO AR Relatore: LM CO AR Data Udienza: 03/12/2025 114, comma 1, cod. pen. con riguardo al mancato riconoscimento all’imputato della circostanza attenuante de qua. Osserva la difesa del ricorrente che il contributo del LA nella vicenda doveva essere considerato di minima importanza nell’esecuzione del reato non avendo egli posto in essere alcuno degli elementi della condotta tipica.
2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 133 cod. pen. con riguardo al trattamento sanzionatorio irrogato, superiore al minimo edittale, senza il riconoscimento di alcuna circostanza attenuante.
2.4. Con memoria difensiva datata 26 novembre 2025, la difesa dell’imputato ha sostanzialmente ribadito le argomentazioni già contenute nel ricorso del quale ha insistito per l’accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati. La sentenza impugnata risulta, infatti, congruamente motivata (v. pagg. 4 e 5) proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente in punto di affermazione della penale responsabilità dell’imputato e di mancato riconoscimento allo stesso dell’invocata applicazione dell’art. 114 cod. pen. Inoltre, detta motivazione, non è certo apparente, né “manifestamente” illogica e tantomeno contraddittoria. Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito, senza tenere conto che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965). A ciò si aggiunge che, a fronte degli accertamenti effettuati in merito alla genuinità del documento di identità presentato al momento dell’attivazione della carta PostePay sulla quale fu accreditata la somma provento della truffa, i giudici di merito, con lineare e logica motivazione, hanno correttamente affermato che l’odierno ricorrente risulta avere fornito un contributo di non minima importanza alla realizzazione del reato ascrittogli: certamente riveste un ruolo essenziale nella consumazione dell'illecito il titolare della carta su cui confluisca l’ingiusto profitto dell’illecito, trattandosi di uno strumento i cui estremi identificativi furono da questi comunicati, seppur per il tramite di due complici, alla persona offesa al momento dell’operazione.
2. Fondato è, invece, il terzo motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio riservato all’imputato. Nell’atto di appello, oltre al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. (della quale si è già detto sopra) la difesa dell’imputato aveva invocato anche 2 il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche indicandone le ragioni e richiedendo una riduzione del trattamento sanzionatorio. Osserva il Collegio che la motivazione della sentenza della Corte di appello risulta interamente dedicata alla ricostruzione della piattaforma probatoria che ha portato all’affermazione del pieno coinvolgimento dell’imputato nella realizzazione dell’operazione truffaldina con conseguente negazione della invocata circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. Non sfugge però che alcun elemento è contenuto nella motivazione della sentenza impugnata con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, al trattamento sanzionatorio (neppure di eventuale condivisione con quanto al riguardo affermato dal Tribunale). Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche risulta, infatti, conchiuso nell’apodittica affermazione «nessuna circostanza attenuante … può essere concessa» (pag. 5 ultimo rigo della motivazione) che però non è ricollegata ad alcuno specifico elemento valutativo che vada al di là degli elementi utilizzati per affermare il concorso dell’imputato nel reato in contestazione, mentre per il resto si riscontra un silenzio totale della motivazione stessa con riguardo al trattamento sanzionatorio. Quanto appena evidenziato impone l’annullamento in parte qua della sentenza impugnata.
3. Per le considerazioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per un nuovo giudizio sui punti. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. Ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen. deve essere dichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così è deciso, 03/12/2025 Il Presidente CO AR LM 3
preso atto che non e stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Gaspare Sturzo, ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva datata 26 novembre 2025 a firma dell’avv. Ruffo, con la quale sono state sostanzialmente ribadite le argomentazioni contenute nel ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 21 novembre 2024 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 21 settembre 2023 del Tribunale di Modena con la quale era stata affermata la penale responsabilità di MI LA in relazione al reato di concorso in truffa ai danni di CO ZI il quale, tratto in inganno con artifizi e raggiri, sarebbe stato indotto a versare una somma di denaro a titolo di pagamento di uno strumento musicale offerto in vendita su di un sito internet, su di una carta PostePay intestata all’imputato. Il reato risulta consumato in data 6 aprile 2019. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. Osserva, al riguardo, la difesa del ricorrente che l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato è stata fondata esclusivamente sul fatto che lo stesso è risultato il titolare della carta sulla quale fu accreditata la somma di cui all’imputazione, oltre al fatto che detta carta non è mai stata denunciata come smarrita, elementi da ritenersi insufficienti per addivenire ad una sentenza di condanna. Aggiunge la difesa che la persona offesa non ha mai avuto contatti con l’imputato e non v’è prova che la carta PostePay al momento dei fatti fosse in uso a quest’ultimo.
2.2. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’art. Penale Sent. Sez. 2 Num. 39371 Anno 2025 Presidente: LM CO AR Relatore: LM CO AR Data Udienza: 03/12/2025 114, comma 1, cod. pen. con riguardo al mancato riconoscimento all’imputato della circostanza attenuante de qua. Osserva la difesa del ricorrente che il contributo del LA nella vicenda doveva essere considerato di minima importanza nell’esecuzione del reato non avendo egli posto in essere alcuno degli elementi della condotta tipica.
2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 133 cod. pen. con riguardo al trattamento sanzionatorio irrogato, superiore al minimo edittale, senza il riconoscimento di alcuna circostanza attenuante.
2.4. Con memoria difensiva datata 26 novembre 2025, la difesa dell’imputato ha sostanzialmente ribadito le argomentazioni già contenute nel ricorso del quale ha insistito per l’accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati. La sentenza impugnata risulta, infatti, congruamente motivata (v. pagg. 4 e 5) proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente in punto di affermazione della penale responsabilità dell’imputato e di mancato riconoscimento allo stesso dell’invocata applicazione dell’art. 114 cod. pen. Inoltre, detta motivazione, non è certo apparente, né “manifestamente” illogica e tantomeno contraddittoria. Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito, senza tenere conto che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965). A ciò si aggiunge che, a fronte degli accertamenti effettuati in merito alla genuinità del documento di identità presentato al momento dell’attivazione della carta PostePay sulla quale fu accreditata la somma provento della truffa, i giudici di merito, con lineare e logica motivazione, hanno correttamente affermato che l’odierno ricorrente risulta avere fornito un contributo di non minima importanza alla realizzazione del reato ascrittogli: certamente riveste un ruolo essenziale nella consumazione dell'illecito il titolare della carta su cui confluisca l’ingiusto profitto dell’illecito, trattandosi di uno strumento i cui estremi identificativi furono da questi comunicati, seppur per il tramite di due complici, alla persona offesa al momento dell’operazione.
2. Fondato è, invece, il terzo motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio riservato all’imputato. Nell’atto di appello, oltre al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. (della quale si è già detto sopra) la difesa dell’imputato aveva invocato anche 2 il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche indicandone le ragioni e richiedendo una riduzione del trattamento sanzionatorio. Osserva il Collegio che la motivazione della sentenza della Corte di appello risulta interamente dedicata alla ricostruzione della piattaforma probatoria che ha portato all’affermazione del pieno coinvolgimento dell’imputato nella realizzazione dell’operazione truffaldina con conseguente negazione della invocata circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. Non sfugge però che alcun elemento è contenuto nella motivazione della sentenza impugnata con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, al trattamento sanzionatorio (neppure di eventuale condivisione con quanto al riguardo affermato dal Tribunale). Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche risulta, infatti, conchiuso nell’apodittica affermazione «nessuna circostanza attenuante … può essere concessa» (pag. 5 ultimo rigo della motivazione) che però non è ricollegata ad alcuno specifico elemento valutativo che vada al di là degli elementi utilizzati per affermare il concorso dell’imputato nel reato in contestazione, mentre per il resto si riscontra un silenzio totale della motivazione stessa con riguardo al trattamento sanzionatorio. Quanto appena evidenziato impone l’annullamento in parte qua della sentenza impugnata.
3. Per le considerazioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per un nuovo giudizio sui punti. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. Ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen. deve essere dichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così è deciso, 03/12/2025 Il Presidente CO AR LM 3