Sentenza breve 22 dicembre 2025
Inammissibile
Sentenza 20 febbraio 2026
Rigetto
Sentenza breve 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 22/12/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00887/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00493/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 493 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianni Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
del provvedimento della Prefettura UTG di Perugia – Sportello Unico per l’Immigrazione di Perugia - cod. pratica: -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui si disponeva la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, U.T.G. - Prefettura di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. AN NG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nei confronti del ricorrente, cittadino extracomunitario, in data 25 maggio 2024 era stato rilasciato un nulla osta per l’assunzione quale lavoratore subordinato. Il ricorrente ha fatto ingresso in Italia, ma il contratto di lavoro non risulta essersi perfezionato. In data 4 giugno 2024, il SUI della Prefettura di Perugia, riscontrata la mancanza dell’asseverazione sulla capacità economica del datore di lavoro prevista dalla legge, aveva comunicato l’avvio di un primo procedimento di revoca del nulla osta, a seguito del quale era stata presentata un’asseverazione.
2. In data 5 settembre 2025 il SUI ha comunicato l’avvio di un nuovo procedimento di revoca, sulla base dei controlli effettuati in applicazione dell’art. 42, comma 2, del d.l. 73/2022, convertito in legge 122/2022, che si è concluso in data 15 ottobre 2025 con l’adozione di un provvedimento di revoca del nulla osta, avente la seguente motivazione: “ Dato il quadro normativo di riferimento, verificati i documenti allegati alla domanda, nonché consultate le banche dati in uso all’ispettorato del Lavoro (INPS – INAIL- AGENZIA DELLE ENTRATE), non si ravvisa in capo alla società una capacità economica sufficiente a sostenere i costi retributivi e contributivi per l’assunzione richiesta. Risulta, inoltre, comunicata la cessazione dell’azienda in data 31.12.2024. ”.
3. Nel ricorso avverso detta revoca – con riferimento a censure di eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione, travisamento dei fatti ed ingiustizia manifesta - la mancanza di capacità economica del datore di lavoro candidato all’assunzione viene contestata genericamente, ipotizzando che la crisi aziendale sia intervenuta successivamente al nulla osta, senza indicare elementi idonei a far giungere sul punto a diversa conclusione. Il ricorrente, in particolare, sostiene (senza fornire riferimenti giurisprudenziali o normativi) che:
- il Consiglio di Stato avrebbe riconosciuto che la mancata conclusione del contratto con il primo datore non può automaticamente bloccare il percorso, soprattutto se il lavoratore, già presente in Italia da tempo e in buona fede, ha concrete prospettive occupazionali (a tal fine deposita due dichiarazioni di soggetti disposti ad assumerlo, datate 10 e 15 settembre 2025);
- la sola promessa di lavoro costituirebbe elemento sufficiente a fondare la domanda cautelare, non potendosi scaricare tutto il rischio sul lavoratore migrante, il quale è obbiettivamente la parte debole del rapporto, specie quando ha agito correttamente e non vi sono profili di pericolosità.
4. L’Amministrazione si è costituita in giudizio, controdeducendo puntualmente e chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025, su concorde avviso delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione anche nel merito.
6. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
6.1. Il Collegio non ravvisa sentenze del giudice amministrativo che possano supportare la pretesa del ricorrente.
6.2. Viceversa, la giurisprudenza di questo Tribunale è ferma nel ritenere che, in caso di revoca (o annullamento) del nulla osta all’assunzione, in esito a controlli successivi sulla sussistenza dei relativi presupposti (tra i quali, in primis , una capacità economica adeguata per sostenere i maggiori costi derivanti dall’assunzione), non debba essere rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione, spettando tale titolo soltanto nell’ipotesi in cui la sottoscrizione del contratto non sia avvenuta per sopravvenute esigenze aziendali o comunque per una diversa valutazione del datore di lavoro (da ultima, e riassuntivamente, cfr. TAR Umbria, n. 838/2025; vedi anche nn. 218/2025 e 706/2024).
Anche la più recente giurisprudenza del giudice d’appello afferma che la possibilità per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore, e non anche al caso in cui, sebbene per motivi estranei alla volontà del lavoratore straniero, non si sia mai concluso un contratto di lavoro dipendente tra lui ed il datore di lavoro (cfr. Cons. Stato, III, nn. 399/2025, 3158/2025, 4679/2025 e 2403/2025).
6.3. Peraltro, come sopra anticipato, l’insussistenza del presupposto dell’adeguata capacità economica del datore di lavoro che aveva richiesto il nulla osta non è stata contestata dal ricorrente, se non mediante generiche ed ipotetiche asserzioni. La difesa dell’Amministrazione ha anche documentato che la cessazione dell’attività del datore di lavoro è avvenuta il 31 dicembre 2024, vale a dire in un momento largamente antecedente il rilascio del visto di ingresso al ricorrente, avvenuto in data 16 giugno 2025 (il datore di lavoro in tale data avrebbe confermato la volontà di assumere il ricorrente, in applicazione dell’art. 22, comma 5-quinquies, del d.lgs. 286/1998, evidentemente in modo fraudolento, e senza tale conferma non sarebbe stato possibile il rilascio del visto per lavoro subordinato e il successivo ingresso del lavoratore in Italia).
6.4. In tale contesto, il Collegio non può effettuare alcun approfondimento sulla effettiva originaria sussistenza del requisito della capacità economica datoriale e sul momento in cui sarebbe venuta meno.
6.5. Le considerazioni del ricorrente, che fanno leva sull’asimmetria delle situazioni delle parti del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore straniero e sottolineano l’inopportunità di privare quest’ultimo della possibilità di accettare offerte di assunzione alternative maturate dopo l’ingresso in Italia (considerazioni sulle quali è in sostanza basato il gravame), pur astrattamente ragionevoli, non trovano un riscontro espresso nella vigente disciplina normativa. D’altra parte, una disciplina che prescindesse dal sanzionare l’ingresso in Italia avvenuto sulla base di presupposti falsi o comunque in concreto insussistenti, rischierebbe di aprire la porta a sistematiche pratiche elusive e comporterebbe di fatto la rinuncia al controllo dei flussi migratori. Ne è riprova la condotta del ricorrente, il quale ha trascorso un lungo periodo in Italia senza preoccuparsi di regolarizzare la propria posizione, finché non gli è stato comunicato l’avvio del procedimento di revoca del nulla osta.
6.6. Quanto esposto non impedisce che l’Amministrazione possa discrezionalmente prendere in considerazione le caratteristiche oggettive e soggettive della vicenda che ha condotto all’attuale presenza irregolare del ricorrente in Italia, ai fini dell’eventuale rilascio di un nuovo titolo di soggiorno.
7. Le spese, considerata la natura della controversia, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AN NG, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN NG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.