Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 10/04/2026, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00429/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00056/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 56 del 2026, proposto da
TA AL, rappresentata e difesa dagli avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Savona, sez. lav., 4.6.2024, n. 177, passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026, la dott.ssa NA FE e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Premesso che la ricorrente, insegnante non di ruolo con contratti a tempo determinato, ha agito per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, sez. lav., 4 giugno 2024, n. 177, passata in giudicato, che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad emettere la carta del docente in suo favore e ad accreditare l’importo complessivo di € 500,00 per l’a.s. 2022/23, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del diritto di accredito al saldo;
Rilevato che, con nota depositata in data 23 marzo 2026, il difensore della docente ha dato atto che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha provveduto al pagamento del dovuto, insistendo per la condanna alla rifusione delle spese processuali, secondo il principio della soccombenza virtuale;
Ritenuto, pertanto, che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., risultando la pretesa della ricorrente pienamente soddisfatta;
Ritenuto, infine, che le spese di lite debbano essere poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito virtualmente soccombente, determinandone l’importo in considerazione della natura e del carattere seriale della controversia, nonché della riconosciuta assimilazione, a questi fini, del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive (Cons. St., sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247), con liquidazione in dispositivo e con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidandole forfettariamente nell’importo di € 500,00 (cinquecento//00), oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, ove versato, con distrazione in favore degli avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
CA MO, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
NA FE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA FE | CA MO |
IL SEGRETARIO