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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 28/11/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2054/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2054/2023 promossa da:
. INS. TUR. PET. UR. GI. TIC. (C.F. Parte_1 Pt_2
), con il patrocinio dell'avv. TRANE STEFANO;
P.IVA_1 attore opponente contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERGINE CLAUDIO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. SEIBOLD RICCARDO;
convenuto opposto
avente ad oggetto: Deposito;
opposizione a decreto ingiuntivo n. 24/2023 del 10/01/2023 del
Tribunale di Trieste;
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da note scritte dell'11.10.2025
“….ACCERTARE E DICHIARARE l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o la nullità e/o
l'annullabilità del contratto di deposito in ipotesi conclusosi secondo le causali del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi esposti negli atti di causa;
pagina 1 di 7 ACCERTARE E DICHIARARE che nulla è dovuto dalla Soc.
[...]
GIDA TICARET Parte_3
LIMITED SIRKETI alla società opposta essendo la prima carente di Controparte_1
legittimazione passiva circa il rapporto dedotto;
REVOCARE E/O ANNULLARE il decreto ingiuntivo in questione;
ACCERTARE E DICHIARARE, ex art. 2033 c.c., il diritto alla ripetizione delle somme versate dall'odierna opponente alla società opposta in funzione ed in Controparte_1 ragione del deposito della merce sottoposta a custodia giudiziale presso i suoi magazzini di
Trieste;
ACCOGLIERE la domanda riconvenzionale proposta dall'odierna opponente, con condanna della società alla ripetizione della somma di Euro 21.700,28, Controparte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal pagamento al soddisfo;
CONDANNARE la società al pagamento, in favore della la Soc. Controparte_1
Parte_4
TICARET LIMITED SIRKETI, di una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento dei danni, quantificata in € 10.000, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., per aver agito nonchè resistito in giudizio con malafede e/o quantomeno con colpa grave
DISPORRE ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio….”
PER PARTE CONVENUTA: come da note scritte del
“….in via principale di merito:
- rigettare l'opposizione e tutte le domande riconvenzionali proposte dall'attore siccome infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso:
- condannare l'opponente al pagamento del corrispettivo dovuto in forza del contratto perfezionato tra le parti per tutte le ragioni dedotte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta;
pagina 2 di 7 condannare parte attrice alla rifusione delle spese di lite relative a tutte le fasi del procedimento;….”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato . INS. Parte_1
TUR. PET. UR. GI. TIC. (di seguito, per brevità, ) ha proposto Pt_2 Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 24/2023 emesso dal Tribunale di Trieste il
10/01/2023, provvisoriamente esecutivo, con il quale gli è stato ingiunto di pagare in favore di
(di seguito, per brevità, la somma di € 47.173,68, oltre CP_1 CP_1 CP_1
interessi moratori legali nella misura prevista dal D. Lgs. 231/2002 fino al saldo e alle spese relative al procedimento monitorio.
2. I fatti posti a fondamento del ricorso decreto ingiuntivo sono i seguenti: ha Parte_1
trasportato in Italia da Cipro, su un suo camion, 14 pallets di parti metalliche di autoveicoli;
il carico, giunto a Trieste, è stato dapprima ispezionato e poi sottoposto a sequestro preventivo per la sospettata violazione della normativa europea in materia di spedizione di rifiuti, in data
12.01.2018. Per poter liberare il suo camion, dunque, si è rivolto a Parte_1 CP_2
Contro (di seguito, per brevità, perché reperisse un magazzino in cui depositare la merce
[...]
sequestrata; quest'ultima società ha quindi dato incarico a di prendere in deposito la CP_1 merce, incarico che è stata eseguito. ha fatto quindi pervenire il tariffario per la CP_1
custodia e, in seguito, sollecitato il pagamento del corrispettivo. Così, per circa un anno e mezzo, ha pagato le fatture emesse da fino al febbraio del 2020, quando Parte_1 CP_1
ha smesso di pagare, pur essendo la merce ancora nel magazzino di quest'ultima, CP_1 dunque, ha inviato dei solleciti, ai quali sono seguite risposte via e-mail con le quali si prometteva di riprendere i pagamenti, cosa poi non avvenuta.
L'opponente ha proposto domanda riconvenzionale per la ripetizione ex art. 2033 c.c. delle somme corrisposte a per il deposito della merce sottoposta a sequestro giudiziale, pari a CP_1
€ 21.770,28, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal pagamento al soddisfo.
pagina 3 di 7 3. L'opposizione svolta da si fonda sui seguenti motivi: Parte_1
1. fra e non vi sarebbe mai stato nessun contratto di deposito e CP_1 Parte_1
non avrebbe mai dato mandato a terzi di operare per suo conto presso il Parte_1 magazzino di Fa valere la circostanza che la merce, che non è di proprietà di CP_1
, è stata sequestrata solo dopo essere stata scaricata ed è stata quindi Parte_1 collocata nel magazzino di un dipendente della quale, il sig. è CP_1 Controparte_3 stato nominato custode giudiziale;
Contro
2. la mail con la quale avrebbe incaricato non è autentica e l'opponente Parte_1
non avrebbe mai dato a tale società un mandato;
parimenti, non sarebbero veritiere neppure le e-mail successive, che suggerirebbero l'assunzione da parte di di Parte_1 obbligazioni verso CP_1
3. le fatture di che effettivamente ha onorato sono pertinenti a rapporti CP_1 Parte_1
contrattuali diversi da quello di deposito, in un contesto di continuo scambio fra le parti;
4. a è stato conferito l'incarico di custode giudiziale nell'ambito di un CP_1
procedimento penale che non coinvolge , ma il soggetto proprietario della Parte_1 merce sottoposta a sequestro preventivo, tale Selahattin Senses;
5. l'asserito contratto di deposito sarebbe comunque nullo per illiceità dell'oggetto, avendo per oggetto beni sottoposti a sequestro giudiziario;
6. il contratto sarebbe anche annullabile per errore sull'oggetto del contratto, dato che ignorava, fino alla notifica del decreto ingiuntivo, la natura fattuale e Parte_1 giuridica della merce.
4. si è costituito in giudizio ed ha inteso resistere all'opposizione Controparte_1 deducendo che:
1. le e-mail disconosciute da controparte sono autentiche, come accertato da una perizia informatica, e dunque il contratto si è perfezionato;
2. le fatture pagate recano come causale specificamente il deposito di cui si discute, cosicché non è possibile asserire che esse siano relative ad altri rapporti contrattuali;
3. poteva ben concludere un contratto di deposito pur non essendo il Parte_1
proprietario della merce;
pagina 4 di 7 4. non è stata mai nominata custode giudiziale, ad esserlo è stato un suo CP_1
dipendente, che non aveva da sé nessun titolo per utilizzare il magazzino della Società;
5. il contratto è valido, poiché nulla impedisce che dei beni oggetto di sequestro siano oggetto di contratto di deposito, stante che in proposito sul custode grava il solo obbligo di custodire i beni e presentarli a richiesta dell'Autorità giudiziaria.
Decisione della causa.
Il Tribunale ritiene qui di ribadire le considerazioni indiritto svolte già nell'ordinanza con la quale è stata rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Dalla documentazione in atti — in particolare dalla corrispondenza prodotta dalla opposta e dal contenuto stesso delle allegazioni e contestazioni delle parti — emerge in maniera chiara che la ha conferito specifico mandato per il Parte_1
“deposito” presso i magazzini di delle cose trasportate sul proprio Controparte_1 automezzo in vista e in funzione del sequestro penale, che era ritenuto certo dopo l'ispezione del 17.01.2018 da parte degli ufficiali di P.G., in maniera da poter immediatamente liberare il proprio automezzo per altre operazioni di trasporto. Questa circostanza induce a ritenere che alla deve essere pagato il compenso non tanto per la custodia della merce, ma CP_1 per aver messo a disposizione - si ribadisce – su espressa richiesta dell'opponente, uno spazio ove tenerla per la durata del sequestro penale, con il quale è stato conferito l'incarico di custode ad un dipendente della Si potrebbe quindi ritenere che tra le parti sia intercorso un CP_1 negozio atipico, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c., diverso dal deposito
(caratterizzato dall'obbligazione di custodia), i cui effetti non sono stati incisi dal sequestro disposto dall'autorità giudiziaria.
In tema di deposito seguito da sequestro penale c'è uno specifico precedente giurisprudenziale della Corte di Cassazione (Cass. 10322/1992) che in un caso analogo ha statuito che il sequestro penale della merce oggetto di deposito rende impossibile le prestazioni del depositario e, incidendo direttamente sul sinallagma funzionale del rapporto, ne impedisce l'ulteriore attuazione;
ne deriverebbe la conseguenza che, a partire dalla data del sequestro penale, il depositario non avrebbe più diritto al corrispettivo in dipendenza del rapporto di pagina 5 di 7 deposito, ma soltanto al compenso da parte dello Stato quale custode. Proprio questa è la tesi propugnata dall'opponente. Si ritiene, tuttavia, che questo precedente non si attagli esattamente al caso concreto, perché nel caso esaminato dalla Corte le parti hanno voluto e in effetti posto in essere - ben prima del sequestro, non previsto - un vero e proprio contratto di deposito, rispetto al quale il sequestro penale ha reso in effetti impossibile la prestazione del depositario, che è stato sostituito dall'autorità giudiziaria dal custode. Nel caso di specie, invece, il rapporto intercorso tra le parti ha avuto sin dall'origine una diversa funzione e struttura causale, in quanto sorto proprio in previsione del sequestro penale.
Avvalora la qualificazione di contratto atipico, diverso da quello di deposito, la circostanza che nel verbale di nomina del custode sia stabilito che le casse contenenti gli oggetti sequestrati
“restano collocate, su disposizione della parte” (così testualmente) all'interno del magazzino in uso alla . Ulteriore elemento di rilievo è costituito dal fatto che l'opposta abbia CP_1
spontaneamente pagato il compenso per tanti mesi senza sollevare contestazioni. Rispetto a quest'ultimo aspetto, occorre richiamare la norma di cui all'art. 1362, co. 2, c.c. secondo cui
“Per determinare la comune intenzionale delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto” (l'enfasi è nostra). Peraltro,
l'autorità giudiziaria ha nominato custode un soggetto diverso dalla società anche se CP_1
suo dipendente;
questa circostanza costituisce ulteriore elemento a favore della qualificazione giuridica del contratto qui data.
- Spese di lite -
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014 (valore della causa: da € 26.001 a € 52.000).
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
1. rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4165/2022 pronunciato dal Tribunale di
Trieste in data 11.01.2023;
2. dichiara la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo di cui al capo 1;
3. condanna . INS. TUR. PET. UR. GI. TIC. Parte_1
pagina 6 di 7 al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 7.616,00 per competenze Pt_2
di avvocato ed € per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 28.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2054/2023 promossa da:
. INS. TUR. PET. UR. GI. TIC. (C.F. Parte_1 Pt_2
), con il patrocinio dell'avv. TRANE STEFANO;
P.IVA_1 attore opponente contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERGINE CLAUDIO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. SEIBOLD RICCARDO;
convenuto opposto
avente ad oggetto: Deposito;
opposizione a decreto ingiuntivo n. 24/2023 del 10/01/2023 del
Tribunale di Trieste;
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da note scritte dell'11.10.2025
“….ACCERTARE E DICHIARARE l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o la nullità e/o
l'annullabilità del contratto di deposito in ipotesi conclusosi secondo le causali del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi esposti negli atti di causa;
pagina 1 di 7 ACCERTARE E DICHIARARE che nulla è dovuto dalla Soc.
[...]
GIDA TICARET Parte_3
LIMITED SIRKETI alla società opposta essendo la prima carente di Controparte_1
legittimazione passiva circa il rapporto dedotto;
REVOCARE E/O ANNULLARE il decreto ingiuntivo in questione;
ACCERTARE E DICHIARARE, ex art. 2033 c.c., il diritto alla ripetizione delle somme versate dall'odierna opponente alla società opposta in funzione ed in Controparte_1 ragione del deposito della merce sottoposta a custodia giudiziale presso i suoi magazzini di
Trieste;
ACCOGLIERE la domanda riconvenzionale proposta dall'odierna opponente, con condanna della società alla ripetizione della somma di Euro 21.700,28, Controparte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal pagamento al soddisfo;
CONDANNARE la società al pagamento, in favore della la Soc. Controparte_1
Parte_4
TICARET LIMITED SIRKETI, di una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento dei danni, quantificata in € 10.000, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., per aver agito nonchè resistito in giudizio con malafede e/o quantomeno con colpa grave
DISPORRE ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio….”
PER PARTE CONVENUTA: come da note scritte del
“….in via principale di merito:
- rigettare l'opposizione e tutte le domande riconvenzionali proposte dall'attore siccome infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso:
- condannare l'opponente al pagamento del corrispettivo dovuto in forza del contratto perfezionato tra le parti per tutte le ragioni dedotte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta;
pagina 2 di 7 condannare parte attrice alla rifusione delle spese di lite relative a tutte le fasi del procedimento;….”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato . INS. Parte_1
TUR. PET. UR. GI. TIC. (di seguito, per brevità, ) ha proposto Pt_2 Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 24/2023 emesso dal Tribunale di Trieste il
10/01/2023, provvisoriamente esecutivo, con il quale gli è stato ingiunto di pagare in favore di
(di seguito, per brevità, la somma di € 47.173,68, oltre CP_1 CP_1 CP_1
interessi moratori legali nella misura prevista dal D. Lgs. 231/2002 fino al saldo e alle spese relative al procedimento monitorio.
2. I fatti posti a fondamento del ricorso decreto ingiuntivo sono i seguenti: ha Parte_1
trasportato in Italia da Cipro, su un suo camion, 14 pallets di parti metalliche di autoveicoli;
il carico, giunto a Trieste, è stato dapprima ispezionato e poi sottoposto a sequestro preventivo per la sospettata violazione della normativa europea in materia di spedizione di rifiuti, in data
12.01.2018. Per poter liberare il suo camion, dunque, si è rivolto a Parte_1 CP_2
Contro (di seguito, per brevità, perché reperisse un magazzino in cui depositare la merce
[...]
sequestrata; quest'ultima società ha quindi dato incarico a di prendere in deposito la CP_1 merce, incarico che è stata eseguito. ha fatto quindi pervenire il tariffario per la CP_1
custodia e, in seguito, sollecitato il pagamento del corrispettivo. Così, per circa un anno e mezzo, ha pagato le fatture emesse da fino al febbraio del 2020, quando Parte_1 CP_1
ha smesso di pagare, pur essendo la merce ancora nel magazzino di quest'ultima, CP_1 dunque, ha inviato dei solleciti, ai quali sono seguite risposte via e-mail con le quali si prometteva di riprendere i pagamenti, cosa poi non avvenuta.
L'opponente ha proposto domanda riconvenzionale per la ripetizione ex art. 2033 c.c. delle somme corrisposte a per il deposito della merce sottoposta a sequestro giudiziale, pari a CP_1
€ 21.770,28, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal pagamento al soddisfo.
pagina 3 di 7 3. L'opposizione svolta da si fonda sui seguenti motivi: Parte_1
1. fra e non vi sarebbe mai stato nessun contratto di deposito e CP_1 Parte_1
non avrebbe mai dato mandato a terzi di operare per suo conto presso il Parte_1 magazzino di Fa valere la circostanza che la merce, che non è di proprietà di CP_1
, è stata sequestrata solo dopo essere stata scaricata ed è stata quindi Parte_1 collocata nel magazzino di un dipendente della quale, il sig. è CP_1 Controparte_3 stato nominato custode giudiziale;
Contro
2. la mail con la quale avrebbe incaricato non è autentica e l'opponente Parte_1
non avrebbe mai dato a tale società un mandato;
parimenti, non sarebbero veritiere neppure le e-mail successive, che suggerirebbero l'assunzione da parte di di Parte_1 obbligazioni verso CP_1
3. le fatture di che effettivamente ha onorato sono pertinenti a rapporti CP_1 Parte_1
contrattuali diversi da quello di deposito, in un contesto di continuo scambio fra le parti;
4. a è stato conferito l'incarico di custode giudiziale nell'ambito di un CP_1
procedimento penale che non coinvolge , ma il soggetto proprietario della Parte_1 merce sottoposta a sequestro preventivo, tale Selahattin Senses;
5. l'asserito contratto di deposito sarebbe comunque nullo per illiceità dell'oggetto, avendo per oggetto beni sottoposti a sequestro giudiziario;
6. il contratto sarebbe anche annullabile per errore sull'oggetto del contratto, dato che ignorava, fino alla notifica del decreto ingiuntivo, la natura fattuale e Parte_1 giuridica della merce.
4. si è costituito in giudizio ed ha inteso resistere all'opposizione Controparte_1 deducendo che:
1. le e-mail disconosciute da controparte sono autentiche, come accertato da una perizia informatica, e dunque il contratto si è perfezionato;
2. le fatture pagate recano come causale specificamente il deposito di cui si discute, cosicché non è possibile asserire che esse siano relative ad altri rapporti contrattuali;
3. poteva ben concludere un contratto di deposito pur non essendo il Parte_1
proprietario della merce;
pagina 4 di 7 4. non è stata mai nominata custode giudiziale, ad esserlo è stato un suo CP_1
dipendente, che non aveva da sé nessun titolo per utilizzare il magazzino della Società;
5. il contratto è valido, poiché nulla impedisce che dei beni oggetto di sequestro siano oggetto di contratto di deposito, stante che in proposito sul custode grava il solo obbligo di custodire i beni e presentarli a richiesta dell'Autorità giudiziaria.
Decisione della causa.
Il Tribunale ritiene qui di ribadire le considerazioni indiritto svolte già nell'ordinanza con la quale è stata rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Dalla documentazione in atti — in particolare dalla corrispondenza prodotta dalla opposta e dal contenuto stesso delle allegazioni e contestazioni delle parti — emerge in maniera chiara che la ha conferito specifico mandato per il Parte_1
“deposito” presso i magazzini di delle cose trasportate sul proprio Controparte_1 automezzo in vista e in funzione del sequestro penale, che era ritenuto certo dopo l'ispezione del 17.01.2018 da parte degli ufficiali di P.G., in maniera da poter immediatamente liberare il proprio automezzo per altre operazioni di trasporto. Questa circostanza induce a ritenere che alla deve essere pagato il compenso non tanto per la custodia della merce, ma CP_1 per aver messo a disposizione - si ribadisce – su espressa richiesta dell'opponente, uno spazio ove tenerla per la durata del sequestro penale, con il quale è stato conferito l'incarico di custode ad un dipendente della Si potrebbe quindi ritenere che tra le parti sia intercorso un CP_1 negozio atipico, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c., diverso dal deposito
(caratterizzato dall'obbligazione di custodia), i cui effetti non sono stati incisi dal sequestro disposto dall'autorità giudiziaria.
In tema di deposito seguito da sequestro penale c'è uno specifico precedente giurisprudenziale della Corte di Cassazione (Cass. 10322/1992) che in un caso analogo ha statuito che il sequestro penale della merce oggetto di deposito rende impossibile le prestazioni del depositario e, incidendo direttamente sul sinallagma funzionale del rapporto, ne impedisce l'ulteriore attuazione;
ne deriverebbe la conseguenza che, a partire dalla data del sequestro penale, il depositario non avrebbe più diritto al corrispettivo in dipendenza del rapporto di pagina 5 di 7 deposito, ma soltanto al compenso da parte dello Stato quale custode. Proprio questa è la tesi propugnata dall'opponente. Si ritiene, tuttavia, che questo precedente non si attagli esattamente al caso concreto, perché nel caso esaminato dalla Corte le parti hanno voluto e in effetti posto in essere - ben prima del sequestro, non previsto - un vero e proprio contratto di deposito, rispetto al quale il sequestro penale ha reso in effetti impossibile la prestazione del depositario, che è stato sostituito dall'autorità giudiziaria dal custode. Nel caso di specie, invece, il rapporto intercorso tra le parti ha avuto sin dall'origine una diversa funzione e struttura causale, in quanto sorto proprio in previsione del sequestro penale.
Avvalora la qualificazione di contratto atipico, diverso da quello di deposito, la circostanza che nel verbale di nomina del custode sia stabilito che le casse contenenti gli oggetti sequestrati
“restano collocate, su disposizione della parte” (così testualmente) all'interno del magazzino in uso alla . Ulteriore elemento di rilievo è costituito dal fatto che l'opposta abbia CP_1
spontaneamente pagato il compenso per tanti mesi senza sollevare contestazioni. Rispetto a quest'ultimo aspetto, occorre richiamare la norma di cui all'art. 1362, co. 2, c.c. secondo cui
“Per determinare la comune intenzionale delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto” (l'enfasi è nostra). Peraltro,
l'autorità giudiziaria ha nominato custode un soggetto diverso dalla società anche se CP_1
suo dipendente;
questa circostanza costituisce ulteriore elemento a favore della qualificazione giuridica del contratto qui data.
- Spese di lite -
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014 (valore della causa: da € 26.001 a € 52.000).
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
1. rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4165/2022 pronunciato dal Tribunale di
Trieste in data 11.01.2023;
2. dichiara la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo di cui al capo 1;
3. condanna . INS. TUR. PET. UR. GI. TIC. Parte_1
pagina 6 di 7 al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 7.616,00 per competenze Pt_2
di avvocato ed € per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 28.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
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