Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00125/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00002/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 2 del 2026, proposto da
- MA TE TR, rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Daniela Brienza, Loredana Satriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL, non costituito in giudizio;
nei confronti
- ER SI, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del silenzio formatosi sull’ istanza di accesso agli atti ricevuta in data 10 novembre 2025, relativa alla documentazione concernente la denuncia di infortunio n. 5237103 del 9 febbraio 2008.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026, il Consigliere avv. DE NA;
Uditi il difensore di parte ricorrente, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato come in data 2 marzo 2026 i procuratori della deducente abbiano rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, avendo l’Ente intimato dato seguito all’istanza con ostensione satisfattiva della documentazione, insistendo per la condanna di parte resistente alla corresponsione delle spese di lite del presente giudizio;
Ritenuto che, rebus sic stantibus , al Collegio non resti che rilevare come la sopravvenuta ostensione della documentazione richiesta abbia determinato la piena soddisfazione della pretesa fatta valere dal ricorrente, conseguendone la declaratoria della cessazione della materia del contendere (T.A.R. Basilicata, 23 luglio 2019, n. 664; Cons. Stato, sez V, 12 dicembre 2009, n.7800; id. sez V, 5 marzo 2010, n.1280);
Ritenuto che le spese debbano seguire la soccombenza virtuale, avendo parte intimata assentito all’istanza di accesso soltanto in epoca successiva al deposito del ricorso, ma prima del passaggio in decisione dell’affare, con liquidazione come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere nel ricorso in epigrafe.
Condanna l’INAIL alla rifusione delle spese di lite, forfettariamente liquidando le stesse in misura di € 1000,00, oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026, coll'intervento dei magistrati:
EF OL, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
DE NA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE NA | EF OL |
IL SEGRETARIO