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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 05/12/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 283/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 283/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti CONTI ALBERTO, Parte_1 P.IVA_1 BASSILANA PAOLO e BARBARO NICOLA, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti ATTORE/I contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio degli avv.ti NIGRO MARIO, CARIDI VINCENZO e VATTERMOLI DANIELE, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., depositate per l'udienza cartolare del 4.12.2025.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, del 7.03.2025, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 588/2024, R.G. n. 1511/2024, emesso dal Tribunale di Crotone in data 14 dicembre 2024, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 335.902,60, oltre interessi di mora e spese del giudizio monitorio.
La convenuta si costituiva con comparsa di risposta depositata in data 18 giugno 2025, rappresentando che nelle more le parti avevano raggiunto un accordo transattivo.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 4 dicembre 2025, entrambe le parti hanno ribadito la richiesta di cessazione della materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo opposto ed estinzione del presente giudizio a spese legali interamente compensate.
Va dunque dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, atteso che l'accordo raggiunto ha definitivamente composto la controversia relativa all'opposizione al decreto ingiuntivo (SS.UU. n. 1048/2000 ex plurimis).
Deve essere, altresì, disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 588/2024, R.G. 1511/2024, come richiesto congiuntamente dalle parti.
Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, atteso l'esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 588/2024, R.G. n. 1511/2024, emesso dal Tribunale di Crotone in data 14.12.2024;
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Crotone, 5 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 283/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti CONTI ALBERTO, Parte_1 P.IVA_1 BASSILANA PAOLO e BARBARO NICOLA, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti ATTORE/I contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio degli avv.ti NIGRO MARIO, CARIDI VINCENZO e VATTERMOLI DANIELE, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., depositate per l'udienza cartolare del 4.12.2025.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, del 7.03.2025, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 588/2024, R.G. n. 1511/2024, emesso dal Tribunale di Crotone in data 14 dicembre 2024, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 335.902,60, oltre interessi di mora e spese del giudizio monitorio.
La convenuta si costituiva con comparsa di risposta depositata in data 18 giugno 2025, rappresentando che nelle more le parti avevano raggiunto un accordo transattivo.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 4 dicembre 2025, entrambe le parti hanno ribadito la richiesta di cessazione della materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo opposto ed estinzione del presente giudizio a spese legali interamente compensate.
Va dunque dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, atteso che l'accordo raggiunto ha definitivamente composto la controversia relativa all'opposizione al decreto ingiuntivo (SS.UU. n. 1048/2000 ex plurimis).
Deve essere, altresì, disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 588/2024, R.G. 1511/2024, come richiesto congiuntamente dalle parti.
Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, atteso l'esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 588/2024, R.G. n. 1511/2024, emesso dal Tribunale di Crotone in data 14.12.2024;
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Crotone, 5 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis
pagina 2 di 2