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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 06/02/2026, n. 1992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1992 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1992/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11577/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 07120250091428989000 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1077/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate DP 2 di Napoli il 25.5.2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250091428989/000 notificatagli a mezzo raccomandata a.r. n. 67463276326-2 in data 16.5.2025 per un importo complessivo di euro 270,04, di cui euro 181,49 per omesso versamento IRPEF ex art. 36 ter DPR 600/1973, euro 17,12 per interessi, euro 54,45 per sanzioni ed euro 16,98 per ulteriori interessi;
il ricorrente ha premesso che l'Agenzia delle
Entrate gli aveva notificato l'atto di rettifica n. 02998242081 ex art. 36 ter DPR 600/73 relativamente all'anno
2019 per un importo di euro 930,65; che il comparente aveva rateizzato tale importo con 4 rate scadenti al
11/01/2023, al 02/05/2023, al 31/07/2023 ed al 31/10/2023; che l'istante aveva corrisposto tutte le rate entro le predette date come da ricevute di pagamento prodotte;
tanto premesso, il ricorrente ha eccepito la nullità della cartella opposta giacchè la quarta rata che – a dire dell'Agenzia delle Entrate – non sarebbe stata versata era stata di converso tempestivamente corrisposta in data 30/10/2023 come risultava dalla stessa attestazione presente del cassetto fiscale del comparente;
tanto dedotto, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della cartella vinte le spese con distrazione e con condanna per lite temeraria della controparte. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso ed evidenziando che il contribuente aveva onorato le prime due rate del 9.01.2023 e del 3.05.2023, laddove non era stata corrisposta la terza rata, asseritamente versata il 24.7.2023 di € 240,89; che quest'ultima risultava versata solo in data
31.10.2023, ben potendo il versamento della stessa avvenire entro il termine di versamento della rata successiva, come si desumeva dal comma 4 dell'art.
3-bis del D.lgs. n. 462/1997; che, di conseguenza, risultava omesso il versamento della quarta rata e la cartella di pagamento, quindi, era legittima;
l'Ufficio ha inoltre rilevato che spettava al contribuente controllare la regolarità dei versamenti eseguiti e che in riferimento alla prova ex adverso allegata del versamento della rata in data 24.07.2023, a differenza della prova del versamento delle altre rate (ad esclusione della prima, rispetto a cui il contribuente aveva prodotto la quietanza), non risultava dalla ricevuta di pagamento contenuta nel cassetto fiscale alcuna indicazione del codice atto (02998242081) che risultava invece dalle altre ricevute di pagamento;
che, per di più, come beneficiario risultava indicato “The mail face di IM EN, che doveva essere lo stesso esercizio presso cui era stato eseguito tale versamento (indicato genericamente come “esecuzione di operazioni di pagamento”). La difesa di parte istante ha depositato memoria di replica con la quale ha dedotto che, se fosse stata effettuata la diversa imputazione allegata dall'Ufficio, quest'ultimo avrebbe dovuto emettere, altresì, un'ulteriore cartella di pagamento, contenente le sanzioni e gli interessi, giacchè la terza rata – a dire dell'Ufficio - anziché essere pagata entro il 31/07/2023, sarebbe stata pagata con ben tre mesi di ritardo
(31/10/2023; che la prospettazione dell'Ufficio era poco credibile anche sotto il profilo dell'importo: la terza rata era di euro 237,39, mentre la quarta di euro 239,44: poiché l'Agenzia aveva prodotto la ricevuta del
31/10/2023 di euro 239,44 (che era l'importo della quarta rata), non si comprendeva come l'Ente avesse potuto imputarlo alla terza, il cui ammontare, come detto, era quello diverso di euro 237,39; che il pagamento del 24/07/2023, era stato effettuato presso un esercizio regolarmente convenzionato e di cui il contribuente aveva fornito prova documentale;
che non accettava il contraddittorio in ordine ad una mutatio libelli ed in via subordinata chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la predetta ditta onde esserne manlevato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. Invero, mette conto preliminarmente evidenziare l'inammissibilità nel processo tributario di azioni di manleva verso soggetti terzi, estranei all'obbligazione tributaria dedotta in lite. Nel merito, il punto nodale del presente giudizio risiede nella mancanza di idonea prova dell'allegato versamento in favore dell'erario della terza rata, in quanto dalla ricevuta prodotta dall'odierno ricorrente, recante la data del 24.7.2023 e riportante come causale “esecuzione di operazioni di pagamento”, si evince solo l'indicazione come beneficiario di “The mail face di IM EN, vale a dire dell'esercizio commerciale ove venne effettuata l'operazione de qua;
inoltre la ricevuta di pagamento contenuta nel cassetto fiscale non reca alcuna indicazione del codice atto (02998242081), risultante, invece, dalle altre ricevute di pagamento in atti. D'altro canto spetta al contribuente controllare la regolarità dei pagamenti effettuati, così come condivisibilmente sostenuto dall'Ufficio, che, a sua volta, ha correttamente imputato il versamento dell'importo effettuato dal contribuente in data 31.10.2023 alla terza rata (che risultava all'erario non pagata), lasciando tuttavia così scoperta la quarta rata oggetto della iscrizione a ruolo de qua attesa la possibilità prevista dal decreto legislativo n. 462/1997 di pagare una rata entro il termine di scadenza della successiva senza decadere dal beneficio della rateazione (così favorendo lo stesso contribuente).
Tenuto conto, in ogni caso, della oggettiva peculiarità della presente lite, le spese di giudiizo vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11577/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 07120250091428989000 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1077/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate DP 2 di Napoli il 25.5.2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250091428989/000 notificatagli a mezzo raccomandata a.r. n. 67463276326-2 in data 16.5.2025 per un importo complessivo di euro 270,04, di cui euro 181,49 per omesso versamento IRPEF ex art. 36 ter DPR 600/1973, euro 17,12 per interessi, euro 54,45 per sanzioni ed euro 16,98 per ulteriori interessi;
il ricorrente ha premesso che l'Agenzia delle
Entrate gli aveva notificato l'atto di rettifica n. 02998242081 ex art. 36 ter DPR 600/73 relativamente all'anno
2019 per un importo di euro 930,65; che il comparente aveva rateizzato tale importo con 4 rate scadenti al
11/01/2023, al 02/05/2023, al 31/07/2023 ed al 31/10/2023; che l'istante aveva corrisposto tutte le rate entro le predette date come da ricevute di pagamento prodotte;
tanto premesso, il ricorrente ha eccepito la nullità della cartella opposta giacchè la quarta rata che – a dire dell'Agenzia delle Entrate – non sarebbe stata versata era stata di converso tempestivamente corrisposta in data 30/10/2023 come risultava dalla stessa attestazione presente del cassetto fiscale del comparente;
tanto dedotto, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della cartella vinte le spese con distrazione e con condanna per lite temeraria della controparte. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso ed evidenziando che il contribuente aveva onorato le prime due rate del 9.01.2023 e del 3.05.2023, laddove non era stata corrisposta la terza rata, asseritamente versata il 24.7.2023 di € 240,89; che quest'ultima risultava versata solo in data
31.10.2023, ben potendo il versamento della stessa avvenire entro il termine di versamento della rata successiva, come si desumeva dal comma 4 dell'art.
3-bis del D.lgs. n. 462/1997; che, di conseguenza, risultava omesso il versamento della quarta rata e la cartella di pagamento, quindi, era legittima;
l'Ufficio ha inoltre rilevato che spettava al contribuente controllare la regolarità dei versamenti eseguiti e che in riferimento alla prova ex adverso allegata del versamento della rata in data 24.07.2023, a differenza della prova del versamento delle altre rate (ad esclusione della prima, rispetto a cui il contribuente aveva prodotto la quietanza), non risultava dalla ricevuta di pagamento contenuta nel cassetto fiscale alcuna indicazione del codice atto (02998242081) che risultava invece dalle altre ricevute di pagamento;
che, per di più, come beneficiario risultava indicato “The mail face di IM EN, che doveva essere lo stesso esercizio presso cui era stato eseguito tale versamento (indicato genericamente come “esecuzione di operazioni di pagamento”). La difesa di parte istante ha depositato memoria di replica con la quale ha dedotto che, se fosse stata effettuata la diversa imputazione allegata dall'Ufficio, quest'ultimo avrebbe dovuto emettere, altresì, un'ulteriore cartella di pagamento, contenente le sanzioni e gli interessi, giacchè la terza rata – a dire dell'Ufficio - anziché essere pagata entro il 31/07/2023, sarebbe stata pagata con ben tre mesi di ritardo
(31/10/2023; che la prospettazione dell'Ufficio era poco credibile anche sotto il profilo dell'importo: la terza rata era di euro 237,39, mentre la quarta di euro 239,44: poiché l'Agenzia aveva prodotto la ricevuta del
31/10/2023 di euro 239,44 (che era l'importo della quarta rata), non si comprendeva come l'Ente avesse potuto imputarlo alla terza, il cui ammontare, come detto, era quello diverso di euro 237,39; che il pagamento del 24/07/2023, era stato effettuato presso un esercizio regolarmente convenzionato e di cui il contribuente aveva fornito prova documentale;
che non accettava il contraddittorio in ordine ad una mutatio libelli ed in via subordinata chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la predetta ditta onde esserne manlevato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. Invero, mette conto preliminarmente evidenziare l'inammissibilità nel processo tributario di azioni di manleva verso soggetti terzi, estranei all'obbligazione tributaria dedotta in lite. Nel merito, il punto nodale del presente giudizio risiede nella mancanza di idonea prova dell'allegato versamento in favore dell'erario della terza rata, in quanto dalla ricevuta prodotta dall'odierno ricorrente, recante la data del 24.7.2023 e riportante come causale “esecuzione di operazioni di pagamento”, si evince solo l'indicazione come beneficiario di “The mail face di IM EN, vale a dire dell'esercizio commerciale ove venne effettuata l'operazione de qua;
inoltre la ricevuta di pagamento contenuta nel cassetto fiscale non reca alcuna indicazione del codice atto (02998242081), risultante, invece, dalle altre ricevute di pagamento in atti. D'altro canto spetta al contribuente controllare la regolarità dei pagamenti effettuati, così come condivisibilmente sostenuto dall'Ufficio, che, a sua volta, ha correttamente imputato il versamento dell'importo effettuato dal contribuente in data 31.10.2023 alla terza rata (che risultava all'erario non pagata), lasciando tuttavia così scoperta la quarta rata oggetto della iscrizione a ruolo de qua attesa la possibilità prevista dal decreto legislativo n. 462/1997 di pagare una rata entro il termine di scadenza della successiva senza decadere dal beneficio della rateazione (così favorendo lo stesso contribuente).
Tenuto conto, in ogni caso, della oggettiva peculiarità della presente lite, le spese di giudiizo vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite