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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/12/2025, n. 5174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5174 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10517/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del giudice dott. sa Maria Stefania Picece, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 10517/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2693/22, R.G. n. 8869/2022, emesso il
28/10/2022 e notificato il 31/10/2022 e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in Parte_1
virtù di procura generale alle liti per Notar dall'avv. Claudia Vuolo Persona_1
( ) elett.te dom.ta presso l'indirizzo p.e.c. C.F._1
Email_1
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, sita in Battipaglia CP_1
(SA) alla via Domodossola n. 27, P.IVA: , rappresentata e difesa, giusta P.IVA_1
procura in calce/allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. SE IA
pagina 1 di 5 (C.F.: ), unitamente al quale indica per le comunicazioni di rito e C.F._2
le notifiche il fax 0828 213064, la p.e.c. ed elegge domicilio Email_2
presso il suo studio in Eboli (SA) alla via Apollo XI n. 51.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter cpc in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l' proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. n. 2693/22, R.G. n. 8869/2022, emesso il 28/10/2022 e notificato il 31/10/2022, con cui il Tribunale di Salerno le aveva intimato il pagamento della somma di € 42.293,20, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/02 e spese processuali, in favore di a titolo di saldo delle prestazioni riabilitative con metodo ABA, CP_1
rese da quest'ultima in favore degli assistiti del S.S.N. nel corso dell'anno 2020.
In particolare, l' assumeva che null'altro era dovuto alla opposta per le Parte_1
prestazioni erogate, che non disconosceva, atteso che andava applicata la tariffa di
€28,00/ora e non quella di €36,00/ora prevista nella deliberazione dell' n. Parte_1
29 del 09/09/19, non applicabile nel caso di specie ratione temporis.
Con comparsa di risposta, depositata il 9.03.2023, si costituiva la quale CP_1
Parte deduceva, e provava documentalmente, di aver ricevuto dall' delle note di contestazione in merito ad alcune fatture e richiesta di emissione di apposite note di credito.
pagina 2 di 5 L'opposta, sebbene avesse contestato tale richiesta riservandosi il diritto di agire successivamente per la restante parte esclusa, aveva provveduto ad emettere le richieste note di credito al fine di ricevere tempestivamente almeno gli importi non contestati.
Chiedeva, quindi, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 e spese giudiziali da attribuire al procuratore antistatario.
Con provvedimento del 31.7.2025 il giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Prima di passare al merito della controversia, occorre osservare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe sul medesimo l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Tanto premesso, va evidenziato che la società opposta svolge attività di assistenza riabilitativa, anche in relazione ai percorsi terapeutici assistenziali per le persone affette da disturbo dello spettro autistico e le loro famiglie.
Va preliminarmente evidenziato che l'opposta non ha invocato l'applicazione della deliberazione dell' del 09/09/19 è stato approvato lo schema di Parte_2
pagina 3 di 5 “Accordo integrativo per la gestione transitoria dei percorsi terapeutici”, sottoscritto da entrambe le parti, con il quale è stato convenuto che “nella fase intermedia di transizione, ovvero nel periodo intercorrente tra il 01.09.2019 al 31.12.2019 e la presa in carico globale secondo le nuove metodologie coerenti con la legge 134/2015, le parti concordano una tariffa temporanea di €36,00”, in luogo di quella ordinaria di €28,00.
Da documentazione in atti si desume che il credito vantato dalla opposta è stato
Parte determinato sulla base della tariffa indicata dall' e tenendo conto delle note di contestazione inviate dalla medesima che riguardavano non l'erronea applicazione della tariffa oraria (€28,00/ora in luogo di €36,00/ora) bensì il numero delle ore remunerabili.
L'opposizione, pertanto, non merita accoglimento.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi del DM. n. 55/14 come integrato dal DM 147/22, attesa la semplicità delle questioni affrontate e con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata, con attribuzione a favore del difensore antistatario.
PQM
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, ni persona del Giudice dott. Antonio
Ansalone, definitivamente pronunziando nel proc. n. 10517/22 RG., così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n.
2693/2022.
2. condanna l' al pagamento, in favore della opposta delle spese di lite che Parte_1
vengono liquidate nella somma di € 3.000,00 per compenso professionale, oltre pagina 4 di 5 rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
SE IA per dichiarazione di antistatarietà.
Così deciso in Salerno, lì 17 dicembre 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del giudice dott. sa Maria Stefania Picece, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 10517/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2693/22, R.G. n. 8869/2022, emesso il
28/10/2022 e notificato il 31/10/2022 e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in Parte_1
virtù di procura generale alle liti per Notar dall'avv. Claudia Vuolo Persona_1
( ) elett.te dom.ta presso l'indirizzo p.e.c. C.F._1
Email_1
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, sita in Battipaglia CP_1
(SA) alla via Domodossola n. 27, P.IVA: , rappresentata e difesa, giusta P.IVA_1
procura in calce/allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. SE IA
pagina 1 di 5 (C.F.: ), unitamente al quale indica per le comunicazioni di rito e C.F._2
le notifiche il fax 0828 213064, la p.e.c. ed elegge domicilio Email_2
presso il suo studio in Eboli (SA) alla via Apollo XI n. 51.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter cpc in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l' proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. n. 2693/22, R.G. n. 8869/2022, emesso il 28/10/2022 e notificato il 31/10/2022, con cui il Tribunale di Salerno le aveva intimato il pagamento della somma di € 42.293,20, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/02 e spese processuali, in favore di a titolo di saldo delle prestazioni riabilitative con metodo ABA, CP_1
rese da quest'ultima in favore degli assistiti del S.S.N. nel corso dell'anno 2020.
In particolare, l' assumeva che null'altro era dovuto alla opposta per le Parte_1
prestazioni erogate, che non disconosceva, atteso che andava applicata la tariffa di
€28,00/ora e non quella di €36,00/ora prevista nella deliberazione dell' n. Parte_1
29 del 09/09/19, non applicabile nel caso di specie ratione temporis.
Con comparsa di risposta, depositata il 9.03.2023, si costituiva la quale CP_1
Parte deduceva, e provava documentalmente, di aver ricevuto dall' delle note di contestazione in merito ad alcune fatture e richiesta di emissione di apposite note di credito.
pagina 2 di 5 L'opposta, sebbene avesse contestato tale richiesta riservandosi il diritto di agire successivamente per la restante parte esclusa, aveva provveduto ad emettere le richieste note di credito al fine di ricevere tempestivamente almeno gli importi non contestati.
Chiedeva, quindi, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 e spese giudiziali da attribuire al procuratore antistatario.
Con provvedimento del 31.7.2025 il giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Prima di passare al merito della controversia, occorre osservare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe sul medesimo l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Tanto premesso, va evidenziato che la società opposta svolge attività di assistenza riabilitativa, anche in relazione ai percorsi terapeutici assistenziali per le persone affette da disturbo dello spettro autistico e le loro famiglie.
Va preliminarmente evidenziato che l'opposta non ha invocato l'applicazione della deliberazione dell' del 09/09/19 è stato approvato lo schema di Parte_2
pagina 3 di 5 “Accordo integrativo per la gestione transitoria dei percorsi terapeutici”, sottoscritto da entrambe le parti, con il quale è stato convenuto che “nella fase intermedia di transizione, ovvero nel periodo intercorrente tra il 01.09.2019 al 31.12.2019 e la presa in carico globale secondo le nuove metodologie coerenti con la legge 134/2015, le parti concordano una tariffa temporanea di €36,00”, in luogo di quella ordinaria di €28,00.
Da documentazione in atti si desume che il credito vantato dalla opposta è stato
Parte determinato sulla base della tariffa indicata dall' e tenendo conto delle note di contestazione inviate dalla medesima che riguardavano non l'erronea applicazione della tariffa oraria (€28,00/ora in luogo di €36,00/ora) bensì il numero delle ore remunerabili.
L'opposizione, pertanto, non merita accoglimento.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi del DM. n. 55/14 come integrato dal DM 147/22, attesa la semplicità delle questioni affrontate e con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata, con attribuzione a favore del difensore antistatario.
PQM
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, ni persona del Giudice dott. Antonio
Ansalone, definitivamente pronunziando nel proc. n. 10517/22 RG., così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n.
2693/2022.
2. condanna l' al pagamento, in favore della opposta delle spese di lite che Parte_1
vengono liquidate nella somma di € 3.000,00 per compenso professionale, oltre pagina 4 di 5 rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
SE IA per dichiarazione di antistatarietà.
Così deciso in Salerno, lì 17 dicembre 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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