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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 365/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMELI MARIA TERESA, Presidente
VE VA, RE
PARZIALE ROBERTO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1629/2023 depositato il 27/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2016 0076841315 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2022 9034517000 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: non comparso.
Resistente: non comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il signor Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso un atto di intimazione di pagamento n. 097 2022 9034517000 000 emesso dall'Agenzia delle Entrate–riscossione in qualità di Concessionaria del servizio della riscossione dei Tributi per la Provincia di Roma, limitandola ad € 448,63, ovvero alla sola parte relativa a tributi dell'anno di imposta 2013 dovuti alla Regione Lazio e già oggetto della cartella di pagamento n. 097 2016 0076841315 000. Il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito avanzato essendo decorso il triennio tra l'anno di imposta e la asserita notifica della cartella di pagamento e tra questa e la notifica dell'intimazione di pagamento (27.7.2022).
Lamenta inoltre che nessuna delle cartelle riportate in allegato al citato provvedimento gli è stata notificata, derivandone per ciò solo, la nullità.
2. Si è costituita in giudizio la Regione Lazio eccependo in primo luogo l'inammissibilità del ricorso, atteso che lo stesso gli è stato notificato attraverso posta elettronica certificata il 23/10/2022, ovvero oltre il termine di 60 gg. dalla notifica della intimazione. Inoltre, ha dedotto che la cartella n.
09720160076841315000 (annualità tributaria 2013) risulta positivamente e tempestivamente notificata in data 08/01/2016, sicché in mancanza di tempestiva impugnazione da parte dell'odierno istante nei termini previsti essa è divenuta definitiva. Ha poi eccepito la non opponibilità nei suoi confronti di tutte le eccezioni in merito a presunte violazioni della normativa sul procedimento di notifica della cartella di
Pagamento e in relazione al mancato perfezionamento della notifica stessa nei confronti del destinatario.
Pertanto, ha chiesto in via preliminare che venga disposta l'integrazione del Contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione,
3. Il ricorrente ha depositato a memoria con la quale ha rilevato che non risulta depositata la documentazione relativa alla notifica della cartella ed ha insistito nella propria difesa chiedendo la distrazione delle spese a favore del difensore.
4. Con ordinanza del 10 novembre 2023 questa Corte a disposto che a cura del ricorrente fosse integrato il contraddittorio con la chiamata in giudizio dell'agente per la riscossione da eseguirsi entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. In primo luogo, il ricorso non è tardivo. L'atto impugnato risulta consegnato al destinatario il 27 luglio, sicchè, tenuto conto della sospensione dei termini per il periodo feriale, la notifica del ricorso sarebbe dovuta intervenire entro il 26 ottobre;
è stata eseguita il 23 ottobre.
1.2. All'odierna udienza non risulta che il ricorrente abbia ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio dato alla precedente udienza. La disposizione era stata impartita giacché, nel caso di specie, i vizi dedotti dal ricorrente si proiettano unicamente sulla attività del concessionario. Va perciò rammentato che, secondo l'insegnamento del giudice di legittimità, nel processo tributario regolato dal d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il concessionario del servizio di riscossione è parte (art. 10) quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili, e cioè solo nel caso di vizi propri della cartella di pagamento e dell'avviso di mora, come quando quest'ultimo non sia stato preceduto da rituale notifica della cartella esattoriale. Il concessionario per la riscossione dei tributi, infatti, prima di emettere l'avviso di mora deve accertarsi dell'esistenza e della ritualità della notifica della cartella, in mancanza delle quali l'avviso stesso è illegittimo, almeno con riguardo alla richiesta di interessi e accessori secondo le norme del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e va impugnato dinanzi al giudice tributario nel termine di decadenza previsto, chiamando in causa esclusivamente il concessionario, cui è direttamente ascrivibile il vizio dell'atto. In tali casi non è, perciò, configurabile un litisconsorzio necessario con l'ente impositore, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto esclusivamente nei confronti dell'amministrazione, dovendosi escludere la possibilità di disporre successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario (Cass. Sez. 5,
14/02/2007, n. 3242, Rv. 596874 - 01)
Ne discende che il ricorso è inammissibile perché essendo stata eccepita la mancata notifica della cartella, ad opera del concessionario, la sua mancata vocatio in ius determina l'inammissibilità del ricorso proposto solo contro l'ente impositore.
2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente alla refusione delle spese di giudizio all'ente resistente, che vanno liquidate in euro 150,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell'ente resistente, liquidate in euro 150,00 olttre accessori come per legge.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMELI MARIA TERESA, Presidente
VE VA, RE
PARZIALE ROBERTO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1629/2023 depositato il 27/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2016 0076841315 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2022 9034517000 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: non comparso.
Resistente: non comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il signor Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso un atto di intimazione di pagamento n. 097 2022 9034517000 000 emesso dall'Agenzia delle Entrate–riscossione in qualità di Concessionaria del servizio della riscossione dei Tributi per la Provincia di Roma, limitandola ad € 448,63, ovvero alla sola parte relativa a tributi dell'anno di imposta 2013 dovuti alla Regione Lazio e già oggetto della cartella di pagamento n. 097 2016 0076841315 000. Il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito avanzato essendo decorso il triennio tra l'anno di imposta e la asserita notifica della cartella di pagamento e tra questa e la notifica dell'intimazione di pagamento (27.7.2022).
Lamenta inoltre che nessuna delle cartelle riportate in allegato al citato provvedimento gli è stata notificata, derivandone per ciò solo, la nullità.
2. Si è costituita in giudizio la Regione Lazio eccependo in primo luogo l'inammissibilità del ricorso, atteso che lo stesso gli è stato notificato attraverso posta elettronica certificata il 23/10/2022, ovvero oltre il termine di 60 gg. dalla notifica della intimazione. Inoltre, ha dedotto che la cartella n.
09720160076841315000 (annualità tributaria 2013) risulta positivamente e tempestivamente notificata in data 08/01/2016, sicché in mancanza di tempestiva impugnazione da parte dell'odierno istante nei termini previsti essa è divenuta definitiva. Ha poi eccepito la non opponibilità nei suoi confronti di tutte le eccezioni in merito a presunte violazioni della normativa sul procedimento di notifica della cartella di
Pagamento e in relazione al mancato perfezionamento della notifica stessa nei confronti del destinatario.
Pertanto, ha chiesto in via preliminare che venga disposta l'integrazione del Contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione,
3. Il ricorrente ha depositato a memoria con la quale ha rilevato che non risulta depositata la documentazione relativa alla notifica della cartella ed ha insistito nella propria difesa chiedendo la distrazione delle spese a favore del difensore.
4. Con ordinanza del 10 novembre 2023 questa Corte a disposto che a cura del ricorrente fosse integrato il contraddittorio con la chiamata in giudizio dell'agente per la riscossione da eseguirsi entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. In primo luogo, il ricorso non è tardivo. L'atto impugnato risulta consegnato al destinatario il 27 luglio, sicchè, tenuto conto della sospensione dei termini per il periodo feriale, la notifica del ricorso sarebbe dovuta intervenire entro il 26 ottobre;
è stata eseguita il 23 ottobre.
1.2. All'odierna udienza non risulta che il ricorrente abbia ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio dato alla precedente udienza. La disposizione era stata impartita giacché, nel caso di specie, i vizi dedotti dal ricorrente si proiettano unicamente sulla attività del concessionario. Va perciò rammentato che, secondo l'insegnamento del giudice di legittimità, nel processo tributario regolato dal d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il concessionario del servizio di riscossione è parte (art. 10) quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili, e cioè solo nel caso di vizi propri della cartella di pagamento e dell'avviso di mora, come quando quest'ultimo non sia stato preceduto da rituale notifica della cartella esattoriale. Il concessionario per la riscossione dei tributi, infatti, prima di emettere l'avviso di mora deve accertarsi dell'esistenza e della ritualità della notifica della cartella, in mancanza delle quali l'avviso stesso è illegittimo, almeno con riguardo alla richiesta di interessi e accessori secondo le norme del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e va impugnato dinanzi al giudice tributario nel termine di decadenza previsto, chiamando in causa esclusivamente il concessionario, cui è direttamente ascrivibile il vizio dell'atto. In tali casi non è, perciò, configurabile un litisconsorzio necessario con l'ente impositore, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto esclusivamente nei confronti dell'amministrazione, dovendosi escludere la possibilità di disporre successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario (Cass. Sez. 5,
14/02/2007, n. 3242, Rv. 596874 - 01)
Ne discende che il ricorso è inammissibile perché essendo stata eccepita la mancata notifica della cartella, ad opera del concessionario, la sua mancata vocatio in ius determina l'inammissibilità del ricorso proposto solo contro l'ente impositore.
2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente alla refusione delle spese di giudizio all'ente resistente, che vanno liquidate in euro 150,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell'ente resistente, liquidate in euro 150,00 olttre accessori come per legge.