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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 02/12/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PA, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. n. 956/2014 vertente
TRA
(C.F.: ), in proprio e in qualità di erede di Parte_1 C.F._1
, nonché (C.F.: ) e Persona_1 Parte_2 C.F._2
, quali eredi di , Parte_3 C.F._3 Persona_1 elettivamente domiciliati in Milano, via Fontana n. 18/A presso lo studio dell'avv.
, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti. Parte_3
ATTORI
E
(C.F.: ) e CP_1 C.F._4 Controparte_2
(C.F.: , elettivamente domiciliati in Diamante (CS), via Porto 14, C.F._5 presso lo studio dell'avv. Marina Falovo, che li rappresenta e difende in virtù di mandato steso a margine della comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTI
OGGETTO: servitù.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del decesso di avvenuto nelle more del giudizio (in data Persona_1
26.12.2023, v. dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata alla costituzione semplice pagina 1 di 14 del 20.06.2025), il giudizio veniva dichiarato interrotto con ordinanza del 10.10.2024 ed
è proseguito su impulso della parte convenuta (v. ricorso ex art. 303 c.p.c.) nei confronti degli eredi, costituitisi in giudizio con comparsa del 20.06.2025.
1. Sulla domanda attrice di condanna dei convenuti alla rimozione della nuova apertura realizzata per l'accesso alla loro proprietà, costituente innovazione gravosa ex art. 1067 c.c.
La domanda è infondata e va disattesa.
Deducono gli attori di essere titolari, in virtù di atti di provenienza e, comunque, per maturata usucapione, del diritto di passaggio carraio sul quoziente di terreno insistente in parte sul mappale 301 e in parte sul mappale 661 (già 302), che collega i loro immobili (due unità immobiliari ubicate al piano terra e al primo piano di un fabbricato) con la traversa privata di via Diaz in Cirella di Diamante (CS); che tali porzioni di terreno sarebbero un tutt'uno almeno dal 1986 (anno cui risale il primo atto di acquisto di una delle due unità immobiliari) e avrebbero costituito il passaggio carraio già a servizio delle proprietà dei loro danti causa (RA ); questi ultimi, invero, nello Per_2 sciogliere la comunione ereditaria, avrebbero destinato per l'accesso comune alle rispettive proprietà la striscia di terreno censita al catasto con la particella 301, posizionata in parallelo con l'altra striscia di terreno censita al mappale 302 (ora 661), quest'ultima solo catastalmente intestata ai coniugi ma da tempo nella Persona_3 disponibilità dei RA;
che i convenuti e, prima, i loro danti causa (coniugi Per_2
avrebbero usufruito del solo accesso pedonale attraverso il passaggio Persona_3 carraio, atteso che la larghezza dell'accesso al loro terreno (mappale 302, ora 661), pari a circa cm 80, non avrebbe consentito il transito di alcun automezzo;
che tale accesso, in particolare, sarebbe stato chiuso con una porticina in legno e sarebbe stato situato tra il rudere esistente sul mappale 302 (ora 661) e l'edificio sito sul confinante mappale 177 intestato a;
che i convenuti avrebbero demolito tale rudere ed eretto una Controparte_3 nuova e più estesa costruzione, appoggiata direttamente sul fabbricato insistente sul mappale 177, praticando un'apertura di m 4,00 sul fronte del passaggio carraio, più estesa della preesistente e tale da consentire l'accesso ad autovetture di grosse dimensioni.
Ciò dedotto, la parte attrice ha dunque chiesto, in primo luogo, condannarsi la parte convenuta a ripristinare la precedente apertura di accesso alla loro proprietà, delle dimensioni di circa cm 80, mediante la eliminazione dell'attuale più ampia apertura di m pagina 2 di 14 4,00 realizzata in sostituzione della prima e costituente innovazione gravosa ex art. 1067
c.c.
Costituitasi in giudizio, la parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attrice poiché infondata in fatto e in diritto, deducendo che l'atto di divisione ereditaria tra i RA del 1972 non si riferirebbe al quoziente di strada identificato con la Per_2 particella 301 ma ad una strada ancora da realizzare a cura dei condividenti su diverso terreno contraddistinto con le particelle 22/a, 22/f e 22/h; che già prima della divisione ereditaria, i RA con atto pubblico del 24.09.1967 avrebbero venduto a Per_2
(dante causa dei coniugi a loro volta danti causa degli CP_4 Persona_3 odierni convenuti) il quoziente di terreno sito in Diamante, frazione Cirella, censito al catasto con la particella 302 (attualmente 661) e che per l'accesso a tale immobile i venditori avrebbero costituito in favore dell'acquirente il diritto di passaggio pedonale e con mezzi meccanici anche sul tratto di stradella larga quattro metri e lunga circa venti metri (oggetto di causa), frapposto tra la proprietà e Parte_4
, stabilendo che questo tratto sarebbe rimasto in proprietà comune tra Parte_5
l'acquirente e il venditore;
che, pertanto, tale stradella non avrebbe potuto costituire oggetto di divisione ereditaria, sia perché trattasi di strada già esistente (e non ancora da costruire a cura dei condividenti) sia perché rimasta in comproprietà tra i RA Per_2
e che, dunque, i convenuti, come già i loro danti causa (coniugi CP_4 [...]
, aventi causa di , sarebbero titolari di un diritto di CP_5 CP_4 comproprietà sulla stradella, essendo stato il bene trasferito, mediante gli atti di disposizione succedutisi nel tempo, nel medesimo stato di fatto e diritto;
che gli attori, così come i loro danti causa prima di loro, non avrebbero mai avuto la disponibilità né avrebbero mai utilizzato la striscia di terreno per cui è causa come passaggio, né pedonale né carrabile, per raggiungere la via Diaz in quanto, per raggiungere le loro unità immobiliari, si sarebbero serviti unicamente dell'accesso che sfocia su via Vittorio
Veneto; che solo a partire dal 1999 la striscia di terreno per cui è causa sarebbe stata resa praticabile sia come passaggio carrabile che come passaggio pedonale grazie alle opere di manutenzione e pulizia eseguite dai convenuti;
che la costruzione realizzata nel 2001, più estesa di quella precedente, sarebbe legittima poiché ricadrebbe sul terreno di loro proprietà e, per lo stesso motivo, sarebbe legittimo anche il deposito di materiale edilizio.
Così compendiate le deduzioni di parte, occorre ora rilevare, in punto di diritto, che la servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario (art. 1027 c.c.) e può essere costituita coattivamente pagina 3 di 14 o volontariamente ma anche per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1031 c.c.).
Ai sensi dell'art. 1063 c.c., l'estensione e l'esercizio delle servitù sono regolati dal titolo e, in mancanza, dalle disposizioni codicistiche;
il titolo costitutivo del diritto di servitù rappresenta, dunque, la fonte primaria per la regolamentazione della estensione e dell'esercizio del diritto stesso, mentre le disposizioni codicistiche hanno carattere sussidiario, trovando applicazione solo in assenza del titolo.
Dunque, colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso;
nel dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio per il fondo servente (art. 1065 c.c.).
Ai sensi dell'art. 1067 c.c., il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente;
il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più gravoso. Tale disposizione normativa, dunque, stigmatizza il comportamento sia del proprietario del fondo dominante che del proprietario del fondo servente quando sia diretto ad operare innovazioni che rispettivamente aggravino o comprimano l'esercizio della servitù.
Ciò posto, nel caso di specie, con atto di compravendita immobiliare del 24.09.1967, a rogito notar , e hanno Per_4 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 venduto a “il piccolo quoziente di terreno in agro di Diamante, frazione CP_4
Cirella, alla località Pontescuro, confinante con restante proprietà dell'acquirente, con proprietà dei venditori da due lati e con ”. Per come si legge nell'atto Parte_5 pubblico, trattasi di quoziente di terreno “riportato per maggiore estensione nel Catasto
Terreni di Diamante alla citata Partita 2643, foglio 3, e dovrà distinguersi con le particelle: - n. 26 sub b, esteso Ha 0,01,60 con R.D. di L. 4,64 e R.A. di L. 1,44, - n. 22 sub c esteso Ha 0,00,20 con R.D. di L. 0,90 e R.A. di L. 0,22. Per accedere all'immobile sopra trasferito i venditori concedono a favore della compratrice il diritto di passaggio pedonale e con mezzi meccanici attraverso quella stradella esistente che collega la strada comunale F. Campanella allo spigolo del terreno in oggetto, verso sud, detta stradella misura m. 6, - per il secondo tratto di stradella frapposta tra le proprietà
e , fino a raggiungere la proprietà restante Persona_5 Parte_5 dei venditori, resta di comune accordo di proprietà comune dei venditori e l'acquirente:
- detta stradetta misura una larghezza di metri quattro con una lunghezza di metri venti
pagina 4 di 14 circa: - con facoltà di trasferire lo stesso diritto ai rispettivi aventi causa” (v. allegato n.
2 al fascicolo di parte convenuta).
Il quoziente di terreno oggetto di causa è stato puntualmente individuato dal consulente tecnico nominato d'ufficio, geom. il quale ha accertato che le particelle Persona_6
n. 26 sub b e 22 sub c, oggetto dell'atto di compravendita, successivamente hanno assunto l'identificativo di particella 302 che attualmente corrisponde alla particella 661, di proprietà di che la via F. Campanella Parte_6 corrisponde all'attuale via Diaz e che il secondo tratto di strada, frapposto tra la proprietà di (ora di ) e la proprietà di Parte_5 Controparte_3 Parte_4
“è relativo ad una servitù di passaggio costituita a carico della striscia di
[...] terreno oggetto di causa ricadente sulle attuali particelle 301 e 661” (v. p. 5 della CTU).
Il CTU, dunque, riconduce la servitù di passaggio oggetto di contestazione al secondo tratto della striscia di terreno ricadente sulle attuali particelle 301 e 661 (già 302).
In particolare, secondo il CTU, “si può affermare che la servitù [..] è riconducibile (per il secondo tratto) alla striscia di terreno oggetto di causa. In esso, infatti, sono contenuti precisi riferimenti circa la partenza della strada, le dimensioni della stessa, le proprietà fiancheggiate e la zona di arrivo” (v. pp. 5 e 6 della perizia).
Ebbene, dalla lettura dell'atto di compravendita del 1967 si evince che i RA , Per_2 prima ancora di procedere alla divisione dei beni ereditati dal loro dante causa (avvenuta con atto del 25.11.1972, v. allegato n. 1 al fascicolo di parte attrice), hanno costituito in favore di al fine di consentirle l'accesso all'immobile acquistato, “il CP_4 diritto di passaggio pedonale e con mezzi meccanici” sulla sola stradella di metri 6,00 che collega la via F. Campanella allo spigolo del terreno venduto;
mentre, per il secondo tratto della stradella (frapposta tra le proprietà e Persona_5 Parte_5
fino a raggiungere la proprietà restante dei venditori, costituita dalla striscia di
[...] terreno larga quattro metri e lunga circa venti metri) le parti convenivano che essa sarebbe rimasta in comproprietà tra venditore e acquirente.
Dunque, a ben vedere, il contratto di compravendita del 1967 ha costituito una servitù di passaggio in favore dell'acquirente sulla sola stradella di metri 6 che, per riferimenti topografici, non risulta quella oggetto di causa (“stradella esistente che collega la strada comunale F. Campanella allo spigolo del terreno in oggetto, verso sud”); alcuna servitù di passaggio risulta, invece, costituita sul secondo tratto della stradella, con riferimento al quale, invece, le parti hanno stabilito che sarebbe rimasto in comproprietà tra acquirente e venditore. pagina 5 di 14 Ne deriva che, con riguardo al secondo tratto della striscia di terreno oggetto di causa non può sussistere in favore dei convenuti una servitù di passaggio in quanto, ai sensi dell'art. 1027 c.c., il presupposto perché un fondo sia gravato da servitù prediale è che esso appartenga ad un proprietario diverso da quello del fondo dominante;
su tale fondo sussiste, invece, in loro favore, un diritto di comproprietà, pervenutogli tramite i vari atti di alienazione succedutisi nel tempo che hanno trasferito il bene nello stesso stato di fatto e di diritto in cui si trovava (v. atto notarile di compravendita del 06.08.1979, a firma notar , rep. n. 221, racc. n. 134, stipulato tra e i coniugi Per_7 CP_4
allegato n. 3 al fascicolo di parte convenuta, e atto notarile di Controparte_5 compravendita del 17.02.1999, a firma notar rep. n. 30.372, racc. n. 6048, Per_8 stipulato tra i coniugi e i coniugi allegato n. 4 al Persona_3 Persona_9 fascicolo di parte convenuta).
Il contenuto delle prove documentali versate in atti ha trovato riscontro anche in sede istruttoria, laddove il teste , escusso all'udienza del 06.03.2018 (v. Testimone_1 verbale d'udienza), ha dichiarato: “Che io ricordi il Sig. è venuto ad abitare Pt_7 nella stradina che dà su via Diaz nel 2000-2001 quando la moglie ha acquistato dalla sorella l'abitazione. […]; prima che i sig.ri acquistassero l'abitazione, Per_10 CP_1 la stradina non era percorribile;
in macchina si potevano due tre metri, e a piedi passavano tutto il muro del figlio e poi si infilavano nel giardino dietro, perché non si poteva passare neanche a piedi”; “sulla stradina c'erano pietre e sterpaglie fino al vecchio recinto che c'era in fondo, che non si vedeva neanche più”; “Dopo l'acquisto del Sig. la strada è stata messa a posto e pulita da lui e serve per andare dietro CP_1 dove il Sig. ci ha fatto dei garages”; “la stradina viene utilizzata dal Sig. CP_1 CP_1 con la moglie”, “non ho visto altre persone che ne fanno utilizzo”; “a parte i familiari dei non ci sono altre persone che hanno la chiave, non potevano averla perché CP_1
è proprietà privata”; “quando ha comprato ha cambiato la catena con il lucchetto CP_1 al cancello”.
Il teste escusso all'udienza del 06.03.2018 (v. verbale d'udienza), ha Tes_2 dichiarato: “I sono stati visti da me utilizzare il passaggio che porta a Via CP_1
Diaz”; “li ho visti sia a piedi che in macchina”; “li ho visti sostare con l'auto sulla stradina”; “non sostavano vicino al cancello di mia zia, sostavano molto prima”.
Il teste , escusso all'udienza del 06.03.2018 (v. verbale d'udienza), Testimone_3 ha dichiarato: “Conosco il Sig. perché mia madre e mia zia CP_1 [...] sono due sorelle, le figlie di ”; “mio zio e mia zia hanno CP_9 CP_4 comprato questo lotto di terreno da mia zia OR AL che è in Australia, nel 1999 […]”; “La stradina era percorribile a piedi solo per circa tre metri, poi nel 1999 pagina 6 di 14 quando mio zio ha comprato il lotto di terreno, ha tolto la catena e ha messo una catena nuova, con una gomma rossa”; “la strada veniva utilizzata per parcheggiare le macchine da mio zio, perché fino al 2001 ancora non aveva costruito i garages, poi nel
2001 mio zio ha costruito i garages”.
Alcun diritto di passaggio carrabile risulta costituito sul terreno oggetto di causa in favore delle proprietà degli attori.
Invero, con l'atto di divisione ereditaria del 25.11.1972 – costituente il titolo di provenienza originario del diritto di proprietà degli attori – , Controparte_10
e , quali eredi di deceduto in data Controparte_8 Controparte_7 Persona_11
05.04.1935, stabilivano che la divisione era fatta ed accettata “- a) con la destinazione a strada per il passaggio pedonale, carrabile e con mezzi meccanici di una striscia di terreno della larghezza di ml quattro, dalla linea di confine sud-est, che dipartendosi dalla Via Diaz, raggiunge il terreno attribuito in proprietà a . Detta Controparte_7 striscia di terreno interessa le particelle 22/a e 22/f di proprietà di Controparte_10
e la particella 22/h di proprietà di a vantaggio di tutti i terreni
[...] Controparte_8 attribuiti in proprietà con la divisione. Per quanto riguarda detta strada, che sarà costruita in parti uguali tra i condividenti, le opere di manutenzione sia ordinaria che straordinaria che le relative riparazioni, saranno a carico dei condividenti in proporzione all'entità delle opere e delle trasformazioni che verranno in futuro realizzate sui terreni a ciascuno attribuiti;
b) con la destinazione a strada di una striscia di terreno della larghezza di ml. due che, scorrendo in senso perpendicolare alla precedete strada, nel terreno sopra attribuito a contraddistinto dalle Controparte_8 particelle 22/h e 21/d consente di poter esercitare il passaggio pedonale e carrabile al fine di poter accedere al terreno di proprietà di contraddistinto con Controparte_7 le particelle 22/d – 21/c – 22/c – 25/b” (v. trascrizione dell'atto di divisione ereditaria a rogito notar del 25.11.1972, rep. n. 831, allegato n. 1 al fascicolo di parte Per_12 attrice).
A ben vedere, le strisce di terreno oggetto dell'atto di divisione ereditaria, identificate con le particelle 22/a, 22/f, 22/h, 21/d, sulle quali è stata costituita la servitù di passaggio in favore degli attori, non sono univocamente riconducibili alla striscia di terreno oggetto di causa, la quale ricade – come visto – sulle diverse particelle 301 e 661 (già
302); né vi sono elementi da cui desumere che le seconde siano derivate dalle prime a seguito di frazionamento catastale.
Anche il CTU ha riscontrato che “le servitù in esso costituite (n.d.r. ossia costituite con l'atto di divisione ereditaria del 25.11.1972) e sopra integralmente citate non sono
pagina 7 di 14 riconducibili alla striscia di terreno oggetto di causa, ricadente sulle particelle n. 301 e
661, ma bensì dislocate in altra posizione. A prova di quanto affermato si rileva che la particella 301, definita nell'atto di citazione come destinata ad accesso comune dai
[...]
, così come la part. 302, poi confluita nella 661, derivano dalla particella CP_11 CP_1 originaria n. 26, mentre le servitù di cui alla divisione dei sono state Per_2 costituite a carico delle particelle provvisorie 22/a, 22/f, 22/h e 21/d derivate dalle particelle originarie n. 21 e 22 e pertanto non riconducibili alla striscia di terreno oggetto di causa. A verifica di ciò si allega copia estratto di mappa con particelle originarie nn. 21, 22 e 26 (Allegato 3) e sovrapposizione tra estratto di mappa attuale ed estratto di mappa con particelle originarie (Allegato 4) in cui si rende evidente quanto sopra affermato e che le originarie particelle n. 21 e 22 che hanno generato le part. 22/a, 22/f, 22/h e 21/d sono dislocate a nord della originaria particella 26 che invece contiene le particelle oggetto della servitù” (v. p. 6 della perizia).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, suffragate dalla documentazione in atti, adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e/o di ragionamento, devono essere senz'altro condivise.
L'incongruenza tra i dati catastali induce, dunque, ad escludere che sulla striscia di terreno per cui è causa gravi una servitù di passaggio carrabile in favore delle proprietà degli attori.
Peraltro, le dichiarazioni rese dai testi escussi in sede istruttoria – della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare – convergono sull'esistenza di un altro passaggio (che dà sulla via Veneto) di cui gli attori si servirebbero per raggiungere le proprie abitazioni.
Invero, il teste , escusso all'udienza del 06.03.2018 (v. verbale Persona_11
d'udienza) ha riferito: “Conosco gli attori perché siamo vicini perché hanno una palazzina vicino casa nostra”; “La palazzina si trova a Cirella, una frazione di Diamante;
alla palazzina si può arrivare da Via Diaz che da Via Veneto”; “Per accedere alla palazzina utilizzavano sia Via Diaz che Via Veneto, perché avevano le chiavi del cancello che dà su via Diaz”; “da via Diaz è più facile arrivare in paese, mentre da Via Veneto il giro è più lungo”; “Il cancello che dà su Via Diaz è un cancello pedonale, i sig.ri hanno sempre avuto la chiave del cancello pedonale, Per_1
l'abbiamo avuta anche noi”; “Penso che il cancello carrabile sia dalla parte di Via
Veneto, penso che anche quello sia apra con una chiave”; “Io non ne conosco di cancelli carrabili su Via Diaz, conosco solo il cancello di entrata e il cancello pedonale”; “La palazzina è dotata di cancello carrabile dalla parte di Via Veneto”.
pagina 8 di 14 Il teste , escusso all'udienza del 06.03.2018 (v. verbale d'udienza), Testimone_1 ha dichiarato: “il cancello della casa di è da Via Veneto;
lo so perché nel suo Per_1 parco ci abitava il mio consulente che ora è morto. Il cancello da Via Veneto è un cancello grande e mi sembra che ci sia anche un cancello pedonale”; “il Sig. e la Per_1
Sig.ra sono sempre entrati da Via Veneto”. Pt_1
Il teste escusso all'udienza del 06.03.2018 (v. verbale d'udienza), ha Tes_2 dichiarato: “il sig. ha una casa a Cirella alla Via Pontescuro, traversa Diaz”; “A Per_1 casa di mio zio si può arrivare da Via Pontescuro e da una stradina che arriva su Via
Diaz”; “la strada che porta a Via Diaz può essere percorsa sia a piedi che con l'auto, e questo dal 1986”; “La strada che porta a Via Diaz ha un cancello principale sia pedonale che carrabile perché ha una parte fissa e una parte che si apre dove c'è una catena dotata di lucchetto, le cui chiavi ce le hanno mia zia e mio zio e avevamo una copia anche noi, perché loro vivono a Milano, e quindi essendo la mia famiglia il punto di riferimento più vicino loro ci hanno lasciato una copia per permetterci di andare durante l'anno. Entrando sulla sinistra c'era un cancello, poi c'era un cancelletto che era solo pedonale e poi alla fine c'erano i due cancelli della casa di mio zio che erano siano carrabili che pedonali”.
Il teste , escusso all'udienza del 06.03.2018 (v. verbale d'udienza), Testimone_3 ha dichiarato: “i sig.ri hanno soltanto il passaggio che dal parco va a Via Per_1
Vittorio Veneto;
lo so perché nel parco ho degli amici che ho conosciuto in spiaggia. E anzi con l'Avv. Orrico Lino e la Dott.ssa mi hanno invitato a prendere un aperitivo e una pizza e ci siamo dati un appuntamento alla piazzetta di Cirella e loro sono venuti e se ne sono andati da Via Vittorio Veneto e la seconda volta che siamo andati a mangiare una pizza, c'era una cugina della Dott.ssa di Cosenza con le due Per_13 bambine e quando siamo rientrati gli ho chiesto se volevano venire con me e mia moglie a prendere un caffè a Diamante, ma lui e la moglie non sono venuti e sono andati su Via
Vittorio Veneto”; “io non ho mai visto gli passare per la stradina che porta a Via Per_1
Diaz”.
Il medesimo teste, all'udienza del 25.09.2018 (v. verbale d'udienza), ha dichiarato: “le volte che ci siamo incontrati sia per andare in spiaggia sia per uscire con l'Avv. , Per_1 ci siamo sempre incontrati su Via Vittorio Veneto, dove loro hanno l'entrata e l'uscita dell'abitazione. Loro hanno l'entrata nel parco Pontescuro che ha un cancello carraio e uno pedonale”; “ho visto i Sig. ri e mano nella mano entrare e uscire dal Per_1 Pt_1 parco Pontescuro su Via Vittorio Veneto, mentre non li ho mai visti percorrere la stradina che va su via Diaz”; “ricordo di aver visto qualcuno con una camicia bianca pulire all'interno della proprietà degli e un'altra volta ho visto un ragazzo di Per_1 pagina 9 di 14 circa trent'anni che stava pulendo il loro giardino, stava potendo delle piante […];
“queste persone le ho viste entrare ed uscire dai cancelli del parco Pontescuro”;
“entrare e uscire dalla strada che porta al garage di mio zio non ho visto mai nessuno”.
Il teste , all'udienza del 26.03.2019 (v. verbale d'udienza), ha Testimone_1 dichiarato: “Il Sig. lo conosco perché l'ho visto un paio di volte entrare ed uscire Per_1 quando andavo dal mio amico consulente che ora è morto, nel parco Controparte_12 di cui mi sfugge il nome. Si entra da Via Vittorio Veneto e di fronte c'è la pescheria
Azzurra”; “i sig.ri e passano da Via Vittorio Veneto di là non possono
Per_1 Pt_1 passare, perché c'è il pezzo di terreno confinante con lo stradone dove la Sig.ra CP_4 aveva messo la catena”; “Non so se i Sig.ri e sale abbiano la chiave del cancello
Per_1 carrabile, ma di là non sono passati”; “io non ho mai visto passare gli per
Per_1 questa stradella”; “non ho mai visto gli accedere dal cancello”.
Per_1
In sede di indagini peritali, lo stesso CTU ha riscontrato la presenza di un “cancello carrabile delle dimensioni di circa ml.
4.00 che dà accesso alla striscia di terreno oggetto di causa posto a margine di una strada privata” e ha rilevato che “entrambe le parti, a mia richiesta, hanno dimostrato di possedere le chiavi del lucchetto posto a chiusura del cancello suddetto, dimostrando che sono idonee all'apertura dello stesso” (v. p. 3 della perizia).
Ebbene, la circostanza secondo la quale anche gli attori sarebbero in possesso delle chiavi del cancello carrabile che dà accesso alla striscia di terreno per cui è causa non vale per ciò stesso ad affermare l'esistenza di una servitù di passaggio gravante su tale quoziente di terreno in favore degli immobili di loro proprietà: in primo luogo, perché ciò è escluso dal titolo costitutivo che, come visto, pone una servitù di passaggio in favore degli attori su appezzamenti di terreno identificati con particelle differenti da quelle con cui si identifica la striscia di terreno oggetto di causa;
in secondo luogo, perché è emersa l'esistenza di un ulteriore passaggio di cui gli attori si servirebbero per raggiungere le proprie abitazioni, sicché non può neanche affermarsi che sulla striscia di terreno in questione sussista in loro favore una servitù di passaggio coattivo (artt. 1051 e
1052 c.c.).
In definitiva, non risulta sussistere alcun diritto in favore degli attori sulla striscia di terreno identificata con le particelle 301 e 661 (302), entrambe derivanti dalla particella
26 non contemplata né nell'originario titolo di provenienza del diritto di proprietà degli attori (atto di divisione ereditaria dei RA ), né nei successivi atti di Per_2 trasferimento (allegati al fascicolo di parte attrice) attraverso i quali i beni sono stati alienati nello stesso stato di fatto e di diritto con cui erano pervenuti ai venditori.
pagina 10 di 14 Né vale ad attribuire agli odierni attori il diritto di proprietà su tale striscia di terreno la sentenza n. 718/2015 emessa in data 26.10.2015 (allegata alla memoria di parte attrice del 18.09.2017) con la quale il Tribunale di PA aveva dichiarato i coniugi Per_14 proprietari per maturata usucapione degli immobili contraddistinti al foglio 3 con le particelle 343 sub 5 (già p.lla 595) e 301; ciò in quanto avverso tale pronuncia è stata avanzata opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c., accolta con la sentenza n. 476/2025 del 10.05.2025 (v. allegato alla memoria di parte convenuta del 23.06.2025).
Per tutti i motivi esposti, la domanda con la quale la parte attrice ha chiesto accertarsi che la realizzazione da parte dei convenuti di un'apertura di accesso alla loro proprietà più ampia di quella precedente costituisce innovazione gravosa ex art. 1067 c.c. e condannare gli stessi alla rimozione della stessa non merita accoglimento, non risultando costituita in favore della parte attrice alcuna servitù di passaggio sul fondo identificato con le particelle 301 e 661 (già 302).
Per le medesime ragioni va disattesa anche la domanda con la quale gli attori hanno chiesto vietarsi ai convenuti l'occupazione, finanche temporanea, della striscia di terreno oggetto di causa per il deposito di materiali e attrezzature.
2. Sulla domanda attrice di condanna dei convenuti alla rimozione degli scarichi di acque nere e chiare abusivamente collegati alla fossa fognaria sita nel terreno di proprietà degli attori.
La domanda è infondata e va disattesa.
Gli attori hanno chiesto, altresì, che i convenuti vengano condannati alla immediata rimozione degli scarichi di acque nere e chiare in quanto abusivamente collegati alla fossa fognaria sita nel terreno di loro proprietà; a sostegno della domanda, hanno dedotto che i convenuti, in concomitanza con la realizzazione del nuovo manufatto, avrebbero installato una o più tubazioni di scarico che, partendo dalla proprietà dei medesimi, si immetterebbero nella botola fognaria posta nella proprietà esclusiva degli attori.
Secondo l'assunto difensivo della parte convenuta, non sussisterebbe in capo agli attori alcun diritto, né di proprietà né di servitù di passaggio, sul terreno in questione e l'installazione di scarichi di acque nere e bianche altro non sarebbe che l'esplicazione del diritto di proprietà vantato dai convenuti sul fondo medesimo.
Ebbene, il CTU ha rilevato che “in occasione del secondo sopralluogo, all'interno della striscia di terreno per cui è causa è stata rinvenuta la presenza di un pozzetto, ricadente sulla particella 595 e meglio evidenziato nelle foto di cui all'allegato 5. Dall'esame
pagina 11 di 14 delle tubazioni in esso confluenti e tramite prova di immissione di acqua è stato evidenziato quanto segue: 1) la presenza di uno scarico fognario proveniente dall'abitazione di proprietà di e;
2) la presenza di n. 2 Persona_1 Parte_1 tubazioni di acque bianche dei quali uno proveniente dagli scarichi delle grondaie del garage di proprietà e , mentre per il secondo non si CP_1 Controparte_2 conosce l'origine; 3) la presenza di un ulteriore scarico fognario di cui non è stato possibile accertare la provenienza” (v. p. 4 della perizia).
Quanto alla p.lla 595 occorre evidenziare innanzitutto che il CTU ha escluso che essa sia ricompresa nella striscia di terreno adibita a strada per cui è causa, ritenendo per contro che “i 20 ml comprendano l'intera lunghezza catastale della particella 661 (ex 302) che dallo spigolo sud della stessa e fino al raggiungimento della restante proprietà del venditore (poi venduta a , per come riportato nell'atto pubblico del Per_15
24/09/1967, catastalmente misura circa ml 20”.
In secondo luogo, in merito alle particelle 343 sub 5 e 595 – delle quali il Tribunale di
PA aveva dichiarato l'acquisto della proprietà in favore degli attori per maturata usucapione – il CTU non ha “trovato un preciso riscontro con le banche dati catastali, in quanto la particella 595 attualmente dovrebbe risultare soppressa poiché (per come riportato in sentenza) confluita nella 343 sub 5. La stessa risulta, invece, ancora censita al catasto terreni con la seguente intestazione: ” (v. p. 7 della perizia). Per_15
Inoltre, secondo il CTU, “esiste una palese incoerenza con le superfici, in quanto dovrebbero coincidere invece la part. 595 risulta di mq 28 e la part. 343 sub 5 è di mq 29. Infine non si è trovato traccia nelle banche dati catastali dell'elaborato planimetrico che dovrebbe identificare in maniera univoca l'area urbana censita con part. 343 sub 5”.
Peraltro – come già rilevato – in relazione alla sentenza con la quale il Tribunale di PA aveva accolto la domanda di accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione delle particelle 343 sub 5 e 595 avanzata da e , va Persona_1 Parte_1 osservato che è intervenuta la sentenza n. 476/2025 che ha accolto l'opposizione di terzo avanzata ex art. 404, comma 1, c.p.c. (v. sentenze in atti).
L'incertezza dei dati catastali non consente, dunque, di affermare che una delle due tubazioni di acque bianche, che il CTU ha accertato provenire dagli scarichi delle grondaie del garage di proprietà sia stata installata nel terreno di Persona_9 proprietà degli attori.
Per i motivi esposti, la domanda attrice va disattesa.
pagina 12 di 14
3. Sulla domanda attrice di condanna dei convenuti alla rimozione delle condutture elettriche e di acqua potabile interrate nel passaggio oggetto di causa. La domanda è infondata e va disattesa.
Ancora, gli attori hanno chiesto condannarsi i convenuti alla immediata rimozione delle condutture elettriche e di acqua potabile interrate nella striscia di terreno gravata dalla servitù di passaggio, che partendo dalla via Diaz giungerebbero alle loro proprietà.
Secondo l'assunto attoreo, i convenuti avrebbero effettuato la canalizzazione della Par corrente elettrica e dell'acqua potabile che, partendo dalla traversa di Diaz e attraversando in sotterranea il passaggio carrabile oggetto di causa, raggiungerebbero la proprietà degli odierni attori;
e ciò pur avendo la più comoda possibilità di accedervi attraverso l'altro loro immobile, che si affaccerebbe direttamente sulla principale via Diaz.
Sostengono i convenuti, a loro difesa, che non vi sarebbe alcun passaggio di condutture sulla striscia di terreno per cui è causa e che, in ogni caso, l'installazione di condutture di acqua potabile e di energia elettrica sarebbe esplicazione del diritto di proprietà che i medesimi vantano sul bene in questione.
In effetti, in occasione delle indagini peritali svolte non risultano essere state individuate condutture di energie elettrica e di acqua potabile (v. perizia in atti, ove nulla viene dedotto a riguardo).
In assenza di riscontri sul punto, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
Non sussistono i presupposti per la condanna degli attori al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., per come chiesto dalla parte convenuta.
4. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna della parte attrice alla loro rifusione in favore della parte convenuta. Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento di cui al vigente decreto ministeriale del 10 marzo 2014, n. 55, così come modificato dal decreto ministeriale 13 agosto 2022
n. 147, ridotti del 50%, in relazione allo scaglione fino ad € 26.000,00, trattandosi di procedimento di valore indeterminabile, tenuto conto dell'attività difensiva prestata,
pagina 13 di 14 della natura e del valore della controversia, nonché della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le spese della CTU sono poste definitivamente a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di PA, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande avanzate dalla parte attrice;
- condanna , in proprio e in qualità di erede di , Parte_1 Persona_1
e quali eredi di , alla Parte_2 Parte_3 Persona_1 refusione delle spese di lite in favore di e di CP_1 CP_2
, che si liquidano nella complessiva somma di € 2.575,90 di cui €
[...]
2.538,50 per compensi professionali ed € 37,40 per esborsi, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.A.P. e I.V.A., come per legge;
- pone le spese della CTU definitivamente a carico della parte attrice.
Così deciso in PA, 28 novembre 2025
Il Giudice dott. Luigi Varrecchione
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SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PA, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. n. 956/2014 vertente
TRA
(C.F.: ), in proprio e in qualità di erede di Parte_1 C.F._1
, nonché (C.F.: ) e Persona_1 Parte_2 C.F._2
, quali eredi di , Parte_3 C.F._3 Persona_1 elettivamente domiciliati in Milano, via Fontana n. 18/A presso lo studio dell'avv.
, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti. Parte_3
ATTORI
E
(C.F.: ) e CP_1 C.F._4 Controparte_2
(C.F.: , elettivamente domiciliati in Diamante (CS), via Porto 14, C.F._5 presso lo studio dell'avv. Marina Falovo, che li rappresenta e difende in virtù di mandato steso a margine della comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTI
OGGETTO: servitù.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del decesso di avvenuto nelle more del giudizio (in data Persona_1
26.12.2023, v. dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata alla costituzione semplice pagina 1 di 14 del 20.06.2025), il giudizio veniva dichiarato interrotto con ordinanza del 10.10.2024 ed
è proseguito su impulso della parte convenuta (v. ricorso ex art. 303 c.p.c.) nei confronti degli eredi, costituitisi in giudizio con comparsa del 20.06.2025.
1. Sulla domanda attrice di condanna dei convenuti alla rimozione della nuova apertura realizzata per l'accesso alla loro proprietà, costituente innovazione gravosa ex art. 1067 c.c.
La domanda è infondata e va disattesa.
Deducono gli attori di essere titolari, in virtù di atti di provenienza e, comunque, per maturata usucapione, del diritto di passaggio carraio sul quoziente di terreno insistente in parte sul mappale 301 e in parte sul mappale 661 (già 302), che collega i loro immobili (due unità immobiliari ubicate al piano terra e al primo piano di un fabbricato) con la traversa privata di via Diaz in Cirella di Diamante (CS); che tali porzioni di terreno sarebbero un tutt'uno almeno dal 1986 (anno cui risale il primo atto di acquisto di una delle due unità immobiliari) e avrebbero costituito il passaggio carraio già a servizio delle proprietà dei loro danti causa (RA ); questi ultimi, invero, nello Per_2 sciogliere la comunione ereditaria, avrebbero destinato per l'accesso comune alle rispettive proprietà la striscia di terreno censita al catasto con la particella 301, posizionata in parallelo con l'altra striscia di terreno censita al mappale 302 (ora 661), quest'ultima solo catastalmente intestata ai coniugi ma da tempo nella Persona_3 disponibilità dei RA;
che i convenuti e, prima, i loro danti causa (coniugi Per_2
avrebbero usufruito del solo accesso pedonale attraverso il passaggio Persona_3 carraio, atteso che la larghezza dell'accesso al loro terreno (mappale 302, ora 661), pari a circa cm 80, non avrebbe consentito il transito di alcun automezzo;
che tale accesso, in particolare, sarebbe stato chiuso con una porticina in legno e sarebbe stato situato tra il rudere esistente sul mappale 302 (ora 661) e l'edificio sito sul confinante mappale 177 intestato a;
che i convenuti avrebbero demolito tale rudere ed eretto una Controparte_3 nuova e più estesa costruzione, appoggiata direttamente sul fabbricato insistente sul mappale 177, praticando un'apertura di m 4,00 sul fronte del passaggio carraio, più estesa della preesistente e tale da consentire l'accesso ad autovetture di grosse dimensioni.
Ciò dedotto, la parte attrice ha dunque chiesto, in primo luogo, condannarsi la parte convenuta a ripristinare la precedente apertura di accesso alla loro proprietà, delle dimensioni di circa cm 80, mediante la eliminazione dell'attuale più ampia apertura di m pagina 2 di 14 4,00 realizzata in sostituzione della prima e costituente innovazione gravosa ex art. 1067
c.c.
Costituitasi in giudizio, la parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attrice poiché infondata in fatto e in diritto, deducendo che l'atto di divisione ereditaria tra i RA del 1972 non si riferirebbe al quoziente di strada identificato con la Per_2 particella 301 ma ad una strada ancora da realizzare a cura dei condividenti su diverso terreno contraddistinto con le particelle 22/a, 22/f e 22/h; che già prima della divisione ereditaria, i RA con atto pubblico del 24.09.1967 avrebbero venduto a Per_2
(dante causa dei coniugi a loro volta danti causa degli CP_4 Persona_3 odierni convenuti) il quoziente di terreno sito in Diamante, frazione Cirella, censito al catasto con la particella 302 (attualmente 661) e che per l'accesso a tale immobile i venditori avrebbero costituito in favore dell'acquirente il diritto di passaggio pedonale e con mezzi meccanici anche sul tratto di stradella larga quattro metri e lunga circa venti metri (oggetto di causa), frapposto tra la proprietà e Parte_4
, stabilendo che questo tratto sarebbe rimasto in proprietà comune tra Parte_5
l'acquirente e il venditore;
che, pertanto, tale stradella non avrebbe potuto costituire oggetto di divisione ereditaria, sia perché trattasi di strada già esistente (e non ancora da costruire a cura dei condividenti) sia perché rimasta in comproprietà tra i RA Per_2
e che, dunque, i convenuti, come già i loro danti causa (coniugi CP_4 [...]
, aventi causa di , sarebbero titolari di un diritto di CP_5 CP_4 comproprietà sulla stradella, essendo stato il bene trasferito, mediante gli atti di disposizione succedutisi nel tempo, nel medesimo stato di fatto e diritto;
che gli attori, così come i loro danti causa prima di loro, non avrebbero mai avuto la disponibilità né avrebbero mai utilizzato la striscia di terreno per cui è causa come passaggio, né pedonale né carrabile, per raggiungere la via Diaz in quanto, per raggiungere le loro unità immobiliari, si sarebbero serviti unicamente dell'accesso che sfocia su via Vittorio
Veneto; che solo a partire dal 1999 la striscia di terreno per cui è causa sarebbe stata resa praticabile sia come passaggio carrabile che come passaggio pedonale grazie alle opere di manutenzione e pulizia eseguite dai convenuti;
che la costruzione realizzata nel 2001, più estesa di quella precedente, sarebbe legittima poiché ricadrebbe sul terreno di loro proprietà e, per lo stesso motivo, sarebbe legittimo anche il deposito di materiale edilizio.
Così compendiate le deduzioni di parte, occorre ora rilevare, in punto di diritto, che la servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario (art. 1027 c.c.) e può essere costituita coattivamente pagina 3 di 14 o volontariamente ma anche per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1031 c.c.).
Ai sensi dell'art. 1063 c.c., l'estensione e l'esercizio delle servitù sono regolati dal titolo e, in mancanza, dalle disposizioni codicistiche;
il titolo costitutivo del diritto di servitù rappresenta, dunque, la fonte primaria per la regolamentazione della estensione e dell'esercizio del diritto stesso, mentre le disposizioni codicistiche hanno carattere sussidiario, trovando applicazione solo in assenza del titolo.
Dunque, colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso;
nel dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio per il fondo servente (art. 1065 c.c.).
Ai sensi dell'art. 1067 c.c., il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente;
il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più gravoso. Tale disposizione normativa, dunque, stigmatizza il comportamento sia del proprietario del fondo dominante che del proprietario del fondo servente quando sia diretto ad operare innovazioni che rispettivamente aggravino o comprimano l'esercizio della servitù.
Ciò posto, nel caso di specie, con atto di compravendita immobiliare del 24.09.1967, a rogito notar , e hanno Per_4 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 venduto a “il piccolo quoziente di terreno in agro di Diamante, frazione CP_4
Cirella, alla località Pontescuro, confinante con restante proprietà dell'acquirente, con proprietà dei venditori da due lati e con ”. Per come si legge nell'atto Parte_5 pubblico, trattasi di quoziente di terreno “riportato per maggiore estensione nel Catasto
Terreni di Diamante alla citata Partita 2643, foglio 3, e dovrà distinguersi con le particelle: - n. 26 sub b, esteso Ha 0,01,60 con R.D. di L. 4,64 e R.A. di L. 1,44, - n. 22 sub c esteso Ha 0,00,20 con R.D. di L. 0,90 e R.A. di L. 0,22. Per accedere all'immobile sopra trasferito i venditori concedono a favore della compratrice il diritto di passaggio pedonale e con mezzi meccanici attraverso quella stradella esistente che collega la strada comunale F. Campanella allo spigolo del terreno in oggetto, verso sud, detta stradella misura m. 6, - per il secondo tratto di stradella frapposta tra le proprietà
e , fino a raggiungere la proprietà restante Persona_5 Parte_5 dei venditori, resta di comune accordo di proprietà comune dei venditori e l'acquirente:
- detta stradetta misura una larghezza di metri quattro con una lunghezza di metri venti
pagina 4 di 14 circa: - con facoltà di trasferire lo stesso diritto ai rispettivi aventi causa” (v. allegato n.
2 al fascicolo di parte convenuta).
Il quoziente di terreno oggetto di causa è stato puntualmente individuato dal consulente tecnico nominato d'ufficio, geom. il quale ha accertato che le particelle Persona_6
n. 26 sub b e 22 sub c, oggetto dell'atto di compravendita, successivamente hanno assunto l'identificativo di particella 302 che attualmente corrisponde alla particella 661, di proprietà di che la via F. Campanella Parte_6 corrisponde all'attuale via Diaz e che il secondo tratto di strada, frapposto tra la proprietà di (ora di ) e la proprietà di Parte_5 Controparte_3 Parte_4
“è relativo ad una servitù di passaggio costituita a carico della striscia di
[...] terreno oggetto di causa ricadente sulle attuali particelle 301 e 661” (v. p. 5 della CTU).
Il CTU, dunque, riconduce la servitù di passaggio oggetto di contestazione al secondo tratto della striscia di terreno ricadente sulle attuali particelle 301 e 661 (già 302).
In particolare, secondo il CTU, “si può affermare che la servitù [..] è riconducibile (per il secondo tratto) alla striscia di terreno oggetto di causa. In esso, infatti, sono contenuti precisi riferimenti circa la partenza della strada, le dimensioni della stessa, le proprietà fiancheggiate e la zona di arrivo” (v. pp. 5 e 6 della perizia).
Ebbene, dalla lettura dell'atto di compravendita del 1967 si evince che i RA , Per_2 prima ancora di procedere alla divisione dei beni ereditati dal loro dante causa (avvenuta con atto del 25.11.1972, v. allegato n. 1 al fascicolo di parte attrice), hanno costituito in favore di al fine di consentirle l'accesso all'immobile acquistato, “il CP_4 diritto di passaggio pedonale e con mezzi meccanici” sulla sola stradella di metri 6,00 che collega la via F. Campanella allo spigolo del terreno venduto;
mentre, per il secondo tratto della stradella (frapposta tra le proprietà e Persona_5 Parte_5
fino a raggiungere la proprietà restante dei venditori, costituita dalla striscia di
[...] terreno larga quattro metri e lunga circa venti metri) le parti convenivano che essa sarebbe rimasta in comproprietà tra venditore e acquirente.
Dunque, a ben vedere, il contratto di compravendita del 1967 ha costituito una servitù di passaggio in favore dell'acquirente sulla sola stradella di metri 6 che, per riferimenti topografici, non risulta quella oggetto di causa (“stradella esistente che collega la strada comunale F. Campanella allo spigolo del terreno in oggetto, verso sud”); alcuna servitù di passaggio risulta, invece, costituita sul secondo tratto della stradella, con riferimento al quale, invece, le parti hanno stabilito che sarebbe rimasto in comproprietà tra acquirente e venditore. pagina 5 di 14 Ne deriva che, con riguardo al secondo tratto della striscia di terreno oggetto di causa non può sussistere in favore dei convenuti una servitù di passaggio in quanto, ai sensi dell'art. 1027 c.c., il presupposto perché un fondo sia gravato da servitù prediale è che esso appartenga ad un proprietario diverso da quello del fondo dominante;
su tale fondo sussiste, invece, in loro favore, un diritto di comproprietà, pervenutogli tramite i vari atti di alienazione succedutisi nel tempo che hanno trasferito il bene nello stesso stato di fatto e di diritto in cui si trovava (v. atto notarile di compravendita del 06.08.1979, a firma notar , rep. n. 221, racc. n. 134, stipulato tra e i coniugi Per_7 CP_4
allegato n. 3 al fascicolo di parte convenuta, e atto notarile di Controparte_5 compravendita del 17.02.1999, a firma notar rep. n. 30.372, racc. n. 6048, Per_8 stipulato tra i coniugi e i coniugi allegato n. 4 al Persona_3 Persona_9 fascicolo di parte convenuta).
Il contenuto delle prove documentali versate in atti ha trovato riscontro anche in sede istruttoria, laddove il teste , escusso all'udienza del 06.03.2018 (v. Testimone_1 verbale d'udienza), ha dichiarato: “Che io ricordi il Sig. è venuto ad abitare Pt_7 nella stradina che dà su via Diaz nel 2000-2001 quando la moglie ha acquistato dalla sorella l'abitazione. […]; prima che i sig.ri acquistassero l'abitazione, Per_10 CP_1 la stradina non era percorribile;
in macchina si potevano due tre metri, e a piedi passavano tutto il muro del figlio e poi si infilavano nel giardino dietro, perché non si poteva passare neanche a piedi”; “sulla stradina c'erano pietre e sterpaglie fino al vecchio recinto che c'era in fondo, che non si vedeva neanche più”; “Dopo l'acquisto del Sig. la strada è stata messa a posto e pulita da lui e serve per andare dietro CP_1 dove il Sig. ci ha fatto dei garages”; “la stradina viene utilizzata dal Sig. CP_1 CP_1 con la moglie”, “non ho visto altre persone che ne fanno utilizzo”; “a parte i familiari dei non ci sono altre persone che hanno la chiave, non potevano averla perché CP_1
è proprietà privata”; “quando ha comprato ha cambiato la catena con il lucchetto CP_1 al cancello”.
Il teste escusso all'udienza del 06.03.2018 (v. verbale d'udienza), ha Tes_2 dichiarato: “I sono stati visti da me utilizzare il passaggio che porta a Via CP_1
Diaz”; “li ho visti sia a piedi che in macchina”; “li ho visti sostare con l'auto sulla stradina”; “non sostavano vicino al cancello di mia zia, sostavano molto prima”.
Il teste , escusso all'udienza del 06.03.2018 (v. verbale d'udienza), Testimone_3 ha dichiarato: “Conosco il Sig. perché mia madre e mia zia CP_1 [...] sono due sorelle, le figlie di ”; “mio zio e mia zia hanno CP_9 CP_4 comprato questo lotto di terreno da mia zia OR AL che è in Australia, nel 1999 […]”; “La stradina era percorribile a piedi solo per circa tre metri, poi nel 1999 pagina 6 di 14 quando mio zio ha comprato il lotto di terreno, ha tolto la catena e ha messo una catena nuova, con una gomma rossa”; “la strada veniva utilizzata per parcheggiare le macchine da mio zio, perché fino al 2001 ancora non aveva costruito i garages, poi nel
2001 mio zio ha costruito i garages”.
Alcun diritto di passaggio carrabile risulta costituito sul terreno oggetto di causa in favore delle proprietà degli attori.
Invero, con l'atto di divisione ereditaria del 25.11.1972 – costituente il titolo di provenienza originario del diritto di proprietà degli attori – , Controparte_10
e , quali eredi di deceduto in data Controparte_8 Controparte_7 Persona_11
05.04.1935, stabilivano che la divisione era fatta ed accettata “- a) con la destinazione a strada per il passaggio pedonale, carrabile e con mezzi meccanici di una striscia di terreno della larghezza di ml quattro, dalla linea di confine sud-est, che dipartendosi dalla Via Diaz, raggiunge il terreno attribuito in proprietà a . Detta Controparte_7 striscia di terreno interessa le particelle 22/a e 22/f di proprietà di Controparte_10
e la particella 22/h di proprietà di a vantaggio di tutti i terreni
[...] Controparte_8 attribuiti in proprietà con la divisione. Per quanto riguarda detta strada, che sarà costruita in parti uguali tra i condividenti, le opere di manutenzione sia ordinaria che straordinaria che le relative riparazioni, saranno a carico dei condividenti in proporzione all'entità delle opere e delle trasformazioni che verranno in futuro realizzate sui terreni a ciascuno attribuiti;
b) con la destinazione a strada di una striscia di terreno della larghezza di ml. due che, scorrendo in senso perpendicolare alla precedete strada, nel terreno sopra attribuito a contraddistinto dalle Controparte_8 particelle 22/h e 21/d consente di poter esercitare il passaggio pedonale e carrabile al fine di poter accedere al terreno di proprietà di contraddistinto con Controparte_7 le particelle 22/d – 21/c – 22/c – 25/b” (v. trascrizione dell'atto di divisione ereditaria a rogito notar del 25.11.1972, rep. n. 831, allegato n. 1 al fascicolo di parte Per_12 attrice).
A ben vedere, le strisce di terreno oggetto dell'atto di divisione ereditaria, identificate con le particelle 22/a, 22/f, 22/h, 21/d, sulle quali è stata costituita la servitù di passaggio in favore degli attori, non sono univocamente riconducibili alla striscia di terreno oggetto di causa, la quale ricade – come visto – sulle diverse particelle 301 e 661 (già
302); né vi sono elementi da cui desumere che le seconde siano derivate dalle prime a seguito di frazionamento catastale.
Anche il CTU ha riscontrato che “le servitù in esso costituite (n.d.r. ossia costituite con l'atto di divisione ereditaria del 25.11.1972) e sopra integralmente citate non sono
pagina 7 di 14 riconducibili alla striscia di terreno oggetto di causa, ricadente sulle particelle n. 301 e
661, ma bensì dislocate in altra posizione. A prova di quanto affermato si rileva che la particella 301, definita nell'atto di citazione come destinata ad accesso comune dai
[...]
, così come la part. 302, poi confluita nella 661, derivano dalla particella CP_11 CP_1 originaria n. 26, mentre le servitù di cui alla divisione dei sono state Per_2 costituite a carico delle particelle provvisorie 22/a, 22/f, 22/h e 21/d derivate dalle particelle originarie n. 21 e 22 e pertanto non riconducibili alla striscia di terreno oggetto di causa. A verifica di ciò si allega copia estratto di mappa con particelle originarie nn. 21, 22 e 26 (Allegato 3) e sovrapposizione tra estratto di mappa attuale ed estratto di mappa con particelle originarie (Allegato 4) in cui si rende evidente quanto sopra affermato e che le originarie particelle n. 21 e 22 che hanno generato le part. 22/a, 22/f, 22/h e 21/d sono dislocate a nord della originaria particella 26 che invece contiene le particelle oggetto della servitù” (v. p. 6 della perizia).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, suffragate dalla documentazione in atti, adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e/o di ragionamento, devono essere senz'altro condivise.
L'incongruenza tra i dati catastali induce, dunque, ad escludere che sulla striscia di terreno per cui è causa gravi una servitù di passaggio carrabile in favore delle proprietà degli attori.
Peraltro, le dichiarazioni rese dai testi escussi in sede istruttoria – della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare – convergono sull'esistenza di un altro passaggio (che dà sulla via Veneto) di cui gli attori si servirebbero per raggiungere le proprie abitazioni.
Invero, il teste , escusso all'udienza del 06.03.2018 (v. verbale Persona_11
d'udienza) ha riferito: “Conosco gli attori perché siamo vicini perché hanno una palazzina vicino casa nostra”; “La palazzina si trova a Cirella, una frazione di Diamante;
alla palazzina si può arrivare da Via Diaz che da Via Veneto”; “Per accedere alla palazzina utilizzavano sia Via Diaz che Via Veneto, perché avevano le chiavi del cancello che dà su via Diaz”; “da via Diaz è più facile arrivare in paese, mentre da Via Veneto il giro è più lungo”; “Il cancello che dà su Via Diaz è un cancello pedonale, i sig.ri hanno sempre avuto la chiave del cancello pedonale, Per_1
l'abbiamo avuta anche noi”; “Penso che il cancello carrabile sia dalla parte di Via
Veneto, penso che anche quello sia apra con una chiave”; “Io non ne conosco di cancelli carrabili su Via Diaz, conosco solo il cancello di entrata e il cancello pedonale”; “La palazzina è dotata di cancello carrabile dalla parte di Via Veneto”.
pagina 8 di 14 Il teste , escusso all'udienza del 06.03.2018 (v. verbale d'udienza), Testimone_1 ha dichiarato: “il cancello della casa di è da Via Veneto;
lo so perché nel suo Per_1 parco ci abitava il mio consulente che ora è morto. Il cancello da Via Veneto è un cancello grande e mi sembra che ci sia anche un cancello pedonale”; “il Sig. e la Per_1
Sig.ra sono sempre entrati da Via Veneto”. Pt_1
Il teste escusso all'udienza del 06.03.2018 (v. verbale d'udienza), ha Tes_2 dichiarato: “il sig. ha una casa a Cirella alla Via Pontescuro, traversa Diaz”; “A Per_1 casa di mio zio si può arrivare da Via Pontescuro e da una stradina che arriva su Via
Diaz”; “la strada che porta a Via Diaz può essere percorsa sia a piedi che con l'auto, e questo dal 1986”; “La strada che porta a Via Diaz ha un cancello principale sia pedonale che carrabile perché ha una parte fissa e una parte che si apre dove c'è una catena dotata di lucchetto, le cui chiavi ce le hanno mia zia e mio zio e avevamo una copia anche noi, perché loro vivono a Milano, e quindi essendo la mia famiglia il punto di riferimento più vicino loro ci hanno lasciato una copia per permetterci di andare durante l'anno. Entrando sulla sinistra c'era un cancello, poi c'era un cancelletto che era solo pedonale e poi alla fine c'erano i due cancelli della casa di mio zio che erano siano carrabili che pedonali”.
Il teste , escusso all'udienza del 06.03.2018 (v. verbale d'udienza), Testimone_3 ha dichiarato: “i sig.ri hanno soltanto il passaggio che dal parco va a Via Per_1
Vittorio Veneto;
lo so perché nel parco ho degli amici che ho conosciuto in spiaggia. E anzi con l'Avv. Orrico Lino e la Dott.ssa mi hanno invitato a prendere un aperitivo e una pizza e ci siamo dati un appuntamento alla piazzetta di Cirella e loro sono venuti e se ne sono andati da Via Vittorio Veneto e la seconda volta che siamo andati a mangiare una pizza, c'era una cugina della Dott.ssa di Cosenza con le due Per_13 bambine e quando siamo rientrati gli ho chiesto se volevano venire con me e mia moglie a prendere un caffè a Diamante, ma lui e la moglie non sono venuti e sono andati su Via
Vittorio Veneto”; “io non ho mai visto gli passare per la stradina che porta a Via Per_1
Diaz”.
Il medesimo teste, all'udienza del 25.09.2018 (v. verbale d'udienza), ha dichiarato: “le volte che ci siamo incontrati sia per andare in spiaggia sia per uscire con l'Avv. , Per_1 ci siamo sempre incontrati su Via Vittorio Veneto, dove loro hanno l'entrata e l'uscita dell'abitazione. Loro hanno l'entrata nel parco Pontescuro che ha un cancello carraio e uno pedonale”; “ho visto i Sig. ri e mano nella mano entrare e uscire dal Per_1 Pt_1 parco Pontescuro su Via Vittorio Veneto, mentre non li ho mai visti percorrere la stradina che va su via Diaz”; “ricordo di aver visto qualcuno con una camicia bianca pulire all'interno della proprietà degli e un'altra volta ho visto un ragazzo di Per_1 pagina 9 di 14 circa trent'anni che stava pulendo il loro giardino, stava potendo delle piante […];
“queste persone le ho viste entrare ed uscire dai cancelli del parco Pontescuro”;
“entrare e uscire dalla strada che porta al garage di mio zio non ho visto mai nessuno”.
Il teste , all'udienza del 26.03.2019 (v. verbale d'udienza), ha Testimone_1 dichiarato: “Il Sig. lo conosco perché l'ho visto un paio di volte entrare ed uscire Per_1 quando andavo dal mio amico consulente che ora è morto, nel parco Controparte_12 di cui mi sfugge il nome. Si entra da Via Vittorio Veneto e di fronte c'è la pescheria
Azzurra”; “i sig.ri e passano da Via Vittorio Veneto di là non possono
Per_1 Pt_1 passare, perché c'è il pezzo di terreno confinante con lo stradone dove la Sig.ra CP_4 aveva messo la catena”; “Non so se i Sig.ri e sale abbiano la chiave del cancello
Per_1 carrabile, ma di là non sono passati”; “io non ho mai visto passare gli per
Per_1 questa stradella”; “non ho mai visto gli accedere dal cancello”.
Per_1
In sede di indagini peritali, lo stesso CTU ha riscontrato la presenza di un “cancello carrabile delle dimensioni di circa ml.
4.00 che dà accesso alla striscia di terreno oggetto di causa posto a margine di una strada privata” e ha rilevato che “entrambe le parti, a mia richiesta, hanno dimostrato di possedere le chiavi del lucchetto posto a chiusura del cancello suddetto, dimostrando che sono idonee all'apertura dello stesso” (v. p. 3 della perizia).
Ebbene, la circostanza secondo la quale anche gli attori sarebbero in possesso delle chiavi del cancello carrabile che dà accesso alla striscia di terreno per cui è causa non vale per ciò stesso ad affermare l'esistenza di una servitù di passaggio gravante su tale quoziente di terreno in favore degli immobili di loro proprietà: in primo luogo, perché ciò è escluso dal titolo costitutivo che, come visto, pone una servitù di passaggio in favore degli attori su appezzamenti di terreno identificati con particelle differenti da quelle con cui si identifica la striscia di terreno oggetto di causa;
in secondo luogo, perché è emersa l'esistenza di un ulteriore passaggio di cui gli attori si servirebbero per raggiungere le proprie abitazioni, sicché non può neanche affermarsi che sulla striscia di terreno in questione sussista in loro favore una servitù di passaggio coattivo (artt. 1051 e
1052 c.c.).
In definitiva, non risulta sussistere alcun diritto in favore degli attori sulla striscia di terreno identificata con le particelle 301 e 661 (302), entrambe derivanti dalla particella
26 non contemplata né nell'originario titolo di provenienza del diritto di proprietà degli attori (atto di divisione ereditaria dei RA ), né nei successivi atti di Per_2 trasferimento (allegati al fascicolo di parte attrice) attraverso i quali i beni sono stati alienati nello stesso stato di fatto e di diritto con cui erano pervenuti ai venditori.
pagina 10 di 14 Né vale ad attribuire agli odierni attori il diritto di proprietà su tale striscia di terreno la sentenza n. 718/2015 emessa in data 26.10.2015 (allegata alla memoria di parte attrice del 18.09.2017) con la quale il Tribunale di PA aveva dichiarato i coniugi Per_14 proprietari per maturata usucapione degli immobili contraddistinti al foglio 3 con le particelle 343 sub 5 (già p.lla 595) e 301; ciò in quanto avverso tale pronuncia è stata avanzata opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c., accolta con la sentenza n. 476/2025 del 10.05.2025 (v. allegato alla memoria di parte convenuta del 23.06.2025).
Per tutti i motivi esposti, la domanda con la quale la parte attrice ha chiesto accertarsi che la realizzazione da parte dei convenuti di un'apertura di accesso alla loro proprietà più ampia di quella precedente costituisce innovazione gravosa ex art. 1067 c.c. e condannare gli stessi alla rimozione della stessa non merita accoglimento, non risultando costituita in favore della parte attrice alcuna servitù di passaggio sul fondo identificato con le particelle 301 e 661 (già 302).
Per le medesime ragioni va disattesa anche la domanda con la quale gli attori hanno chiesto vietarsi ai convenuti l'occupazione, finanche temporanea, della striscia di terreno oggetto di causa per il deposito di materiali e attrezzature.
2. Sulla domanda attrice di condanna dei convenuti alla rimozione degli scarichi di acque nere e chiare abusivamente collegati alla fossa fognaria sita nel terreno di proprietà degli attori.
La domanda è infondata e va disattesa.
Gli attori hanno chiesto, altresì, che i convenuti vengano condannati alla immediata rimozione degli scarichi di acque nere e chiare in quanto abusivamente collegati alla fossa fognaria sita nel terreno di loro proprietà; a sostegno della domanda, hanno dedotto che i convenuti, in concomitanza con la realizzazione del nuovo manufatto, avrebbero installato una o più tubazioni di scarico che, partendo dalla proprietà dei medesimi, si immetterebbero nella botola fognaria posta nella proprietà esclusiva degli attori.
Secondo l'assunto difensivo della parte convenuta, non sussisterebbe in capo agli attori alcun diritto, né di proprietà né di servitù di passaggio, sul terreno in questione e l'installazione di scarichi di acque nere e bianche altro non sarebbe che l'esplicazione del diritto di proprietà vantato dai convenuti sul fondo medesimo.
Ebbene, il CTU ha rilevato che “in occasione del secondo sopralluogo, all'interno della striscia di terreno per cui è causa è stata rinvenuta la presenza di un pozzetto, ricadente sulla particella 595 e meglio evidenziato nelle foto di cui all'allegato 5. Dall'esame
pagina 11 di 14 delle tubazioni in esso confluenti e tramite prova di immissione di acqua è stato evidenziato quanto segue: 1) la presenza di uno scarico fognario proveniente dall'abitazione di proprietà di e;
2) la presenza di n. 2 Persona_1 Parte_1 tubazioni di acque bianche dei quali uno proveniente dagli scarichi delle grondaie del garage di proprietà e , mentre per il secondo non si CP_1 Controparte_2 conosce l'origine; 3) la presenza di un ulteriore scarico fognario di cui non è stato possibile accertare la provenienza” (v. p. 4 della perizia).
Quanto alla p.lla 595 occorre evidenziare innanzitutto che il CTU ha escluso che essa sia ricompresa nella striscia di terreno adibita a strada per cui è causa, ritenendo per contro che “i 20 ml comprendano l'intera lunghezza catastale della particella 661 (ex 302) che dallo spigolo sud della stessa e fino al raggiungimento della restante proprietà del venditore (poi venduta a , per come riportato nell'atto pubblico del Per_15
24/09/1967, catastalmente misura circa ml 20”.
In secondo luogo, in merito alle particelle 343 sub 5 e 595 – delle quali il Tribunale di
PA aveva dichiarato l'acquisto della proprietà in favore degli attori per maturata usucapione – il CTU non ha “trovato un preciso riscontro con le banche dati catastali, in quanto la particella 595 attualmente dovrebbe risultare soppressa poiché (per come riportato in sentenza) confluita nella 343 sub 5. La stessa risulta, invece, ancora censita al catasto terreni con la seguente intestazione: ” (v. p. 7 della perizia). Per_15
Inoltre, secondo il CTU, “esiste una palese incoerenza con le superfici, in quanto dovrebbero coincidere invece la part. 595 risulta di mq 28 e la part. 343 sub 5 è di mq 29. Infine non si è trovato traccia nelle banche dati catastali dell'elaborato planimetrico che dovrebbe identificare in maniera univoca l'area urbana censita con part. 343 sub 5”.
Peraltro – come già rilevato – in relazione alla sentenza con la quale il Tribunale di PA aveva accolto la domanda di accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione delle particelle 343 sub 5 e 595 avanzata da e , va Persona_1 Parte_1 osservato che è intervenuta la sentenza n. 476/2025 che ha accolto l'opposizione di terzo avanzata ex art. 404, comma 1, c.p.c. (v. sentenze in atti).
L'incertezza dei dati catastali non consente, dunque, di affermare che una delle due tubazioni di acque bianche, che il CTU ha accertato provenire dagli scarichi delle grondaie del garage di proprietà sia stata installata nel terreno di Persona_9 proprietà degli attori.
Per i motivi esposti, la domanda attrice va disattesa.
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3. Sulla domanda attrice di condanna dei convenuti alla rimozione delle condutture elettriche e di acqua potabile interrate nel passaggio oggetto di causa. La domanda è infondata e va disattesa.
Ancora, gli attori hanno chiesto condannarsi i convenuti alla immediata rimozione delle condutture elettriche e di acqua potabile interrate nella striscia di terreno gravata dalla servitù di passaggio, che partendo dalla via Diaz giungerebbero alle loro proprietà.
Secondo l'assunto attoreo, i convenuti avrebbero effettuato la canalizzazione della Par corrente elettrica e dell'acqua potabile che, partendo dalla traversa di Diaz e attraversando in sotterranea il passaggio carrabile oggetto di causa, raggiungerebbero la proprietà degli odierni attori;
e ciò pur avendo la più comoda possibilità di accedervi attraverso l'altro loro immobile, che si affaccerebbe direttamente sulla principale via Diaz.
Sostengono i convenuti, a loro difesa, che non vi sarebbe alcun passaggio di condutture sulla striscia di terreno per cui è causa e che, in ogni caso, l'installazione di condutture di acqua potabile e di energia elettrica sarebbe esplicazione del diritto di proprietà che i medesimi vantano sul bene in questione.
In effetti, in occasione delle indagini peritali svolte non risultano essere state individuate condutture di energie elettrica e di acqua potabile (v. perizia in atti, ove nulla viene dedotto a riguardo).
In assenza di riscontri sul punto, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
Non sussistono i presupposti per la condanna degli attori al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., per come chiesto dalla parte convenuta.
4. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna della parte attrice alla loro rifusione in favore della parte convenuta. Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento di cui al vigente decreto ministeriale del 10 marzo 2014, n. 55, così come modificato dal decreto ministeriale 13 agosto 2022
n. 147, ridotti del 50%, in relazione allo scaglione fino ad € 26.000,00, trattandosi di procedimento di valore indeterminabile, tenuto conto dell'attività difensiva prestata,
pagina 13 di 14 della natura e del valore della controversia, nonché della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le spese della CTU sono poste definitivamente a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di PA, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande avanzate dalla parte attrice;
- condanna , in proprio e in qualità di erede di , Parte_1 Persona_1
e quali eredi di , alla Parte_2 Parte_3 Persona_1 refusione delle spese di lite in favore di e di CP_1 CP_2
, che si liquidano nella complessiva somma di € 2.575,90 di cui €
[...]
2.538,50 per compensi professionali ed € 37,40 per esborsi, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.A.P. e I.V.A., come per legge;
- pone le spese della CTU definitivamente a carico della parte attrice.
Così deciso in PA, 28 novembre 2025
Il Giudice dott. Luigi Varrecchione
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