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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/12/2025, n. 3406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3406 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 886/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
( ) e (p.i. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t. entrambe rappresentate e difese P.IVA_1 dall'avv. Francesco Scarongella e successivamente (c.f.. Controparte_1
) in qualità di erede beneficiato della defunta C.F._2 Parte_1 con l'avv.to Francesco Scarongella
Appellanti
Contro
(c.f. con gli avv.ti Luigi Nicolì e Antonio Controparte_2 C.F._3
Dell'Osso
Appellato
Oggetto:Azione revocatoria ordinaria ex art.2901 c.c.. Appello avverso la sentenza
n.857/2024 del tribunale di Treviso depositata in data 19 aprile 2024.
CONCLUSIONI
Per parte appellante 1) annullare e rendere priva di ogni effetto, nei capi e parti impugnate, la sentenza n.
857/2024 pubblicata il 19.4.2024 dal Tribunale di Treviso, Rep. n. 1215/2024 a conclusione del procedimento RG n. 4009/2023, in quanto ingiusta ed illegittima e, per l'effetto, sempre per i motivi indicati nell'atto di appello e nei successivi scritti e verbali di causa, rigettare integralmente la domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. avanzata dal sig. accolta in primo grado, nonché condannare Controparte_2 Controparte_2 alla rifusione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio;
2) con vittoria di spese e competenze di lite in relazione ad entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi di legge;
3)ordinare al competente conservatore del registro delle imprese la cancellazione dell'eventuale trascrizione/annotazione della domanda revocatoria avversaria e/o della sentenza impugnata;
4) in ogni caso, limitare la responsabilità del sig. nella sua qualità di Controparte_1 erede beneficiato della defunta sig.ra , secondo quanto previsto dall'art. Parte_1
490 c.c.
Per parte appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, rigettare l'atto di appello proposto da e poiché infondato in fatto e in diritto, per le ragioni di cui Parte_1 Pt_2 al presente atto, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Treviso (g.i.
Dott. Andrea Valerio Cambi;
R.G. n. 4009/2023) n. 857/2024 pubblicata in data
19/04/2024. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite aumentate del 30% ai sensi dell'art.4, comma 1-bis, d.m. 55/2014.
MOTIVAZIONE
TT
Con decreto ingiuntivo n.942/2022 del 12.3.2022 emesso dal Tribunale di Bari intimava a e il pagamento della somma capitale Controparte_2 CP_3 Parte_1 di euro 1.855.000,00 oltre interessi e spese e notificava atto di precetto in data
25.3.2022 e, in data 12.4.2022, atto di pignoramento delle quote di partecipazione sociale detenute da nella società e Parte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
CP_
pag. 2/7 Il pignoramento veniva iscritto presso il competente registro imprese di Treviso-Belluno in data 5 maggio 2022.
In data 28 aprile 2022 con atto notarile n.rep 32080 e racc.20073 notaio contento Per_1 di Montebelluna, cedeva le quote di partecipazione sociale nella società Parte_1
a Parte_3 Parte_2
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva domanda ex Controparte_2 art.2901 c.c. dell'atto di cessione di quote della società effettuato da Parte_3
in favore della società in data 28 aprile 2023 e per l'effetto di Parte_1 Parte_2 dichiarare l'atto di diposizione patrimoniale inefficace quantomeno fino alla concorrenza del credito vantato verso pari ad euro 1.881.585,51 oltre Parte_1 interessi e spese.
L'attore, allegava la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria assumendo inoltre che l'atto di disposizione era stato posto in essere successivamente al pignoramento e che l'eventus damni era costituito dall'attitudine dell'atto di cessione alla società di persone a precludere l'assegnazione coattiva delle partecipazioni.
Ritualmente costituita sia in proprio che nella qualità di legale Parte_1 rappresentante di chiedeva l'integrale rigetto delle domande attoree Parte_2 assumendo l'inesistenza del credito già contestata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ed evidenziando l'intervenuta sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo.
Con la sentenza n. 857/2024 pubblicata il 19 aprile 2024 il Tribunale di Treviso accoglieva la domanda revocatoria proposta ritenendo sussistenti i presupposti a fondamento dell'azione. Evidenziava come i fatti costitutivi del credito trovavano significativo riscontro documentale nel riconoscimento di debito e nell'accordo divisionale, che la cessione della partecipazione aveva alterato la consistenza patrimoniale della debitrice, la prova della consapevolezza del pregiudizio tenuto conto del riconoscimento di debito e della ricezione della notificazione del decreto ingiuntivo, del precetto, del pignoramento ( iscritto al registro imprese). Rilevava quanto al consilium fraudis che il medesimo poteva ritenrsi in re ipsa stante al coincidenza pag. 3/7 soggettiva tra persona fisica della cedente e la socia accomandataria della cessionaria.
La pronuncia sulle spese seguiva la soccombenza.
Giudizio di appello
Con il medesimo atto di citazione ritualmente notificato hanno proposto appello avverso la sentenza n. 857/2024 lamentando Pt_1 Parte_5
l'erronea valutazione del materiale probatorio per omessa o erronea valutazione dei provvedimenti giurisdizionali che avevano già vagliato la manifesta infondatezza della pretesa creditoria con violazione e falsa applicazione dell'art.116 c.p.c.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto Controparte_2 infondato.
In data 16 settembre 2025, in seguito alla morte di , veniva disposta Parte_1
l'interruzione del procedimento, poi ritualmente riassunto da quale Controparte_1 erede di ai sensi dell'art. 303 c.p.c. con regolare notifica del ricorso e Parte_1 decreto a Controparte_2
Depositate le note e conclusioni scritte dalle parti, all'esito dell'udienza del 9 dicembre
2025 la causa è stata trattenuta in decisione
Ragioni della decisione
Con unico motivo d'impugnazione parte appellante lamenta l'errata valutazione circa la sussistenza del requisito dell'esistenza del credito. Rileva che la mancata considerazione dei provvedimenti giudiziali che hanno sospeso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivosarebbe elemento essenziale per il rigetto dell'azione revocatoria e che il giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare le contestazioni circa l'an del credito.
Il motivo è infondato.
L'azione revocatoria è legittimamente proposta anche a presidio di un credito eventuale o litigioso (cfr. tra le altre Cass.civ. n. 4212/20;Cass.civ. n. 15275/23). Invero, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria, non è necessario per chi agisce in revocatoria essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (cfr. Cass. Civ., n. 11755/2018 e conf.
3369/2019).
pag. 4/7 Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha inoltre correttamente evidenziato gli elementi posti a fondamento della pretesa creditoria che consentono di ritenere senz'altro integrata l'aspettativa di credito che consente l'esperimento dell'azione revocatoria.
Infatti ha in proposito valorizzato che “ i fatti costitutivi del credito vantato dal sig. trovano significativo riscontro documentale, a tacer d'altro, nel riconoscimento CP_2 di debito sottoscritto dalla sig.ra in data 27.2.2018 (doc. 10 fasc. parte attrice), Pt_1 nonché nell' “accordo divisionale per le competenze del sig. sul Controparte_2 progetto e brevetto Nartist”. Il primo documento, in particolare, in virtù degli effetti di astrazione processuale previsti dall'art. 1988 c.c., appare di per sé sufficiente a legittimare l'attore alla proposizione dell'azione pauliana, impregiudicato, ovviamente, il sindacato del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo sulla eccezione di inesistenza del credito o di nullità per difetto di causa del rapporto contrattuale sotteso a quel riconoscimento” ( cfr. sentenza impugnata).
Né l'appellante ha dedotto compiute eccezioni sul punto limitandosi a lamentare l'asserita mancata considerazione della sospensione del decreto ingiuntivo.
E tuttavia tali provvedimenti giudiziali sono stati presi in considerazione del giudice di prime cure che ha sul punto osservato come “Tali considerazioni non appaiono revocabili in dubbio alla luce della sospensione ex art. 649 c.p.c. dell'esecutorietà del titolo disposta dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo in data 20.12.2023, posto che la relativa motivazione, nei limiti della sommarietà che connota la cognizione in quella fase del giudizio, non correla il sindacato sulla sussistenza dei gravi motivi ad una ben precisa prognosi di fondatezza delle eccezioni dell'attrice opponente, ma all'esigenza di assicurare il mero contemperamento degli interessi in conflitto “al fine del confronto in contraddittorio delle rispettive ragioni”; una decisione, quindi, dichiaratamente ispirata alla sola volontà di garantire la parità delle armi tra le parti e in alcun modo anticipatoria del possibile esito del giudizio. Nemmeno l'ordinanza di conferma della predetta sospensione del 20.7.2022 aggiunge elementi motivazionali riferibili al rapporto obbligatorio oggetto di causa, atteso che il contenuto del provvedimento è incentrato piuttosto sulla valorizzazione dei profili di periculum insiti pag. 5/7 nell'irreversibilità degli effetti dell'azione esecutiva del ove portata a termine” CP_2
( cfr. sentenza impugnata).
Va osservato che il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bari n.942/2022 è stato emesso sulla base della scrittura privata sottoscritta da in data 27 febbraio Parte_1
2018 con cui la medesima si riconosce debitrice di euro 750.000,00 verso CP_2 in virtù di quanto previsto dagli accordi per lo sfruttamento del Brevetto
[...]
d'invenzione denominato NARTIST e delle attività a supporto e potenziamento del
Piano Industriale del gruppo per il 2015-2018 ( cfr. doc. 10 fascicolo appellato). Pt_1
In questa sede l'appellante deduce la nullità per difetto di causa del precedente accordo divisionale intervenuto tra i fratelli il 6 luglio 2017 nel quale veniva riconosciuto Pt_1 il debito verso tenuto conto che nessuna licenza sul brevetto Controparte_2
“Nartist” risulterebbe esser mai stata concessa e iscritta in favore della società, né risulterebbe esser stato trascritto alcun conferimento in loro favore a titolo di proprietà o godimento.
Deve ritenersi che a fronte del riconoscimento di debito sottoscritto da e Parte_1 al precedente accordo divisionale l'aspettativa di credito a tutela della quale CP_2 ha agito in via revocatoria in questa sede risulta assistita dalla concreta
[...] possibilità di essere riconosciuta e non "prima facie" pretestuosa, per quanto non sia stata ancora definitivamente accertata tenuto conto che, come già evidenziato dal giudice di prime cure, il vaglio delle contestazioni che investono la validità ed efficacia dell'accordo divisionale è riservato alla cognizione del giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico degli appellanti in solido tra loro atteso il rigetto dell'impugnazione, spese che vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 in assenza di nota spese secondo lo scaglione da euro
520.001,00 a euro 1.000.000,00 (con riferimento al valore dell'atto impugnato) per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte oltre l'aumento ex art.4 comma 2 dm. 55/2014 in euro 24.064,30 per compensi oltre rimborso forfettario,
IVA se dovuta e CPA . pag. 6/7 Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti degli appellanti in solido tra loro
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.
857/2024 pubblicata il 19 aprile 2024 del Tribunale di Treviso, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna e in persona del Controparte_1 Parte_2 legale rappresentante p.t. in solido tra loro a rifondere a le spese di Controparte_2 lite del presente grado, liquidate in euro 24.064,30 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico degli appellanti e Controparte_1 [...] in persona del legale rappresentante p.t. Parte_2
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio 10 dicembre 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 886/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
( ) e (p.i. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t. entrambe rappresentate e difese P.IVA_1 dall'avv. Francesco Scarongella e successivamente (c.f.. Controparte_1
) in qualità di erede beneficiato della defunta C.F._2 Parte_1 con l'avv.to Francesco Scarongella
Appellanti
Contro
(c.f. con gli avv.ti Luigi Nicolì e Antonio Controparte_2 C.F._3
Dell'Osso
Appellato
Oggetto:Azione revocatoria ordinaria ex art.2901 c.c.. Appello avverso la sentenza
n.857/2024 del tribunale di Treviso depositata in data 19 aprile 2024.
CONCLUSIONI
Per parte appellante 1) annullare e rendere priva di ogni effetto, nei capi e parti impugnate, la sentenza n.
857/2024 pubblicata il 19.4.2024 dal Tribunale di Treviso, Rep. n. 1215/2024 a conclusione del procedimento RG n. 4009/2023, in quanto ingiusta ed illegittima e, per l'effetto, sempre per i motivi indicati nell'atto di appello e nei successivi scritti e verbali di causa, rigettare integralmente la domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. avanzata dal sig. accolta in primo grado, nonché condannare Controparte_2 Controparte_2 alla rifusione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio;
2) con vittoria di spese e competenze di lite in relazione ad entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi di legge;
3)ordinare al competente conservatore del registro delle imprese la cancellazione dell'eventuale trascrizione/annotazione della domanda revocatoria avversaria e/o della sentenza impugnata;
4) in ogni caso, limitare la responsabilità del sig. nella sua qualità di Controparte_1 erede beneficiato della defunta sig.ra , secondo quanto previsto dall'art. Parte_1
490 c.c.
Per parte appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, rigettare l'atto di appello proposto da e poiché infondato in fatto e in diritto, per le ragioni di cui Parte_1 Pt_2 al presente atto, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Treviso (g.i.
Dott. Andrea Valerio Cambi;
R.G. n. 4009/2023) n. 857/2024 pubblicata in data
19/04/2024. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite aumentate del 30% ai sensi dell'art.4, comma 1-bis, d.m. 55/2014.
MOTIVAZIONE
TT
Con decreto ingiuntivo n.942/2022 del 12.3.2022 emesso dal Tribunale di Bari intimava a e il pagamento della somma capitale Controparte_2 CP_3 Parte_1 di euro 1.855.000,00 oltre interessi e spese e notificava atto di precetto in data
25.3.2022 e, in data 12.4.2022, atto di pignoramento delle quote di partecipazione sociale detenute da nella società e Parte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
CP_
pag. 2/7 Il pignoramento veniva iscritto presso il competente registro imprese di Treviso-Belluno in data 5 maggio 2022.
In data 28 aprile 2022 con atto notarile n.rep 32080 e racc.20073 notaio contento Per_1 di Montebelluna, cedeva le quote di partecipazione sociale nella società Parte_1
a Parte_3 Parte_2
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva domanda ex Controparte_2 art.2901 c.c. dell'atto di cessione di quote della società effettuato da Parte_3
in favore della società in data 28 aprile 2023 e per l'effetto di Parte_1 Parte_2 dichiarare l'atto di diposizione patrimoniale inefficace quantomeno fino alla concorrenza del credito vantato verso pari ad euro 1.881.585,51 oltre Parte_1 interessi e spese.
L'attore, allegava la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria assumendo inoltre che l'atto di disposizione era stato posto in essere successivamente al pignoramento e che l'eventus damni era costituito dall'attitudine dell'atto di cessione alla società di persone a precludere l'assegnazione coattiva delle partecipazioni.
Ritualmente costituita sia in proprio che nella qualità di legale Parte_1 rappresentante di chiedeva l'integrale rigetto delle domande attoree Parte_2 assumendo l'inesistenza del credito già contestata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ed evidenziando l'intervenuta sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo.
Con la sentenza n. 857/2024 pubblicata il 19 aprile 2024 il Tribunale di Treviso accoglieva la domanda revocatoria proposta ritenendo sussistenti i presupposti a fondamento dell'azione. Evidenziava come i fatti costitutivi del credito trovavano significativo riscontro documentale nel riconoscimento di debito e nell'accordo divisionale, che la cessione della partecipazione aveva alterato la consistenza patrimoniale della debitrice, la prova della consapevolezza del pregiudizio tenuto conto del riconoscimento di debito e della ricezione della notificazione del decreto ingiuntivo, del precetto, del pignoramento ( iscritto al registro imprese). Rilevava quanto al consilium fraudis che il medesimo poteva ritenrsi in re ipsa stante al coincidenza pag. 3/7 soggettiva tra persona fisica della cedente e la socia accomandataria della cessionaria.
La pronuncia sulle spese seguiva la soccombenza.
Giudizio di appello
Con il medesimo atto di citazione ritualmente notificato hanno proposto appello avverso la sentenza n. 857/2024 lamentando Pt_1 Parte_5
l'erronea valutazione del materiale probatorio per omessa o erronea valutazione dei provvedimenti giurisdizionali che avevano già vagliato la manifesta infondatezza della pretesa creditoria con violazione e falsa applicazione dell'art.116 c.p.c.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto Controparte_2 infondato.
In data 16 settembre 2025, in seguito alla morte di , veniva disposta Parte_1
l'interruzione del procedimento, poi ritualmente riassunto da quale Controparte_1 erede di ai sensi dell'art. 303 c.p.c. con regolare notifica del ricorso e Parte_1 decreto a Controparte_2
Depositate le note e conclusioni scritte dalle parti, all'esito dell'udienza del 9 dicembre
2025 la causa è stata trattenuta in decisione
Ragioni della decisione
Con unico motivo d'impugnazione parte appellante lamenta l'errata valutazione circa la sussistenza del requisito dell'esistenza del credito. Rileva che la mancata considerazione dei provvedimenti giudiziali che hanno sospeso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivosarebbe elemento essenziale per il rigetto dell'azione revocatoria e che il giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare le contestazioni circa l'an del credito.
Il motivo è infondato.
L'azione revocatoria è legittimamente proposta anche a presidio di un credito eventuale o litigioso (cfr. tra le altre Cass.civ. n. 4212/20;Cass.civ. n. 15275/23). Invero, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria, non è necessario per chi agisce in revocatoria essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (cfr. Cass. Civ., n. 11755/2018 e conf.
3369/2019).
pag. 4/7 Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha inoltre correttamente evidenziato gli elementi posti a fondamento della pretesa creditoria che consentono di ritenere senz'altro integrata l'aspettativa di credito che consente l'esperimento dell'azione revocatoria.
Infatti ha in proposito valorizzato che “ i fatti costitutivi del credito vantato dal sig. trovano significativo riscontro documentale, a tacer d'altro, nel riconoscimento CP_2 di debito sottoscritto dalla sig.ra in data 27.2.2018 (doc. 10 fasc. parte attrice), Pt_1 nonché nell' “accordo divisionale per le competenze del sig. sul Controparte_2 progetto e brevetto Nartist”. Il primo documento, in particolare, in virtù degli effetti di astrazione processuale previsti dall'art. 1988 c.c., appare di per sé sufficiente a legittimare l'attore alla proposizione dell'azione pauliana, impregiudicato, ovviamente, il sindacato del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo sulla eccezione di inesistenza del credito o di nullità per difetto di causa del rapporto contrattuale sotteso a quel riconoscimento” ( cfr. sentenza impugnata).
Né l'appellante ha dedotto compiute eccezioni sul punto limitandosi a lamentare l'asserita mancata considerazione della sospensione del decreto ingiuntivo.
E tuttavia tali provvedimenti giudiziali sono stati presi in considerazione del giudice di prime cure che ha sul punto osservato come “Tali considerazioni non appaiono revocabili in dubbio alla luce della sospensione ex art. 649 c.p.c. dell'esecutorietà del titolo disposta dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo in data 20.12.2023, posto che la relativa motivazione, nei limiti della sommarietà che connota la cognizione in quella fase del giudizio, non correla il sindacato sulla sussistenza dei gravi motivi ad una ben precisa prognosi di fondatezza delle eccezioni dell'attrice opponente, ma all'esigenza di assicurare il mero contemperamento degli interessi in conflitto “al fine del confronto in contraddittorio delle rispettive ragioni”; una decisione, quindi, dichiaratamente ispirata alla sola volontà di garantire la parità delle armi tra le parti e in alcun modo anticipatoria del possibile esito del giudizio. Nemmeno l'ordinanza di conferma della predetta sospensione del 20.7.2022 aggiunge elementi motivazionali riferibili al rapporto obbligatorio oggetto di causa, atteso che il contenuto del provvedimento è incentrato piuttosto sulla valorizzazione dei profili di periculum insiti pag. 5/7 nell'irreversibilità degli effetti dell'azione esecutiva del ove portata a termine” CP_2
( cfr. sentenza impugnata).
Va osservato che il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bari n.942/2022 è stato emesso sulla base della scrittura privata sottoscritta da in data 27 febbraio Parte_1
2018 con cui la medesima si riconosce debitrice di euro 750.000,00 verso CP_2 in virtù di quanto previsto dagli accordi per lo sfruttamento del Brevetto
[...]
d'invenzione denominato NARTIST e delle attività a supporto e potenziamento del
Piano Industriale del gruppo per il 2015-2018 ( cfr. doc. 10 fascicolo appellato). Pt_1
In questa sede l'appellante deduce la nullità per difetto di causa del precedente accordo divisionale intervenuto tra i fratelli il 6 luglio 2017 nel quale veniva riconosciuto Pt_1 il debito verso tenuto conto che nessuna licenza sul brevetto Controparte_2
“Nartist” risulterebbe esser mai stata concessa e iscritta in favore della società, né risulterebbe esser stato trascritto alcun conferimento in loro favore a titolo di proprietà o godimento.
Deve ritenersi che a fronte del riconoscimento di debito sottoscritto da e Parte_1 al precedente accordo divisionale l'aspettativa di credito a tutela della quale CP_2 ha agito in via revocatoria in questa sede risulta assistita dalla concreta
[...] possibilità di essere riconosciuta e non "prima facie" pretestuosa, per quanto non sia stata ancora definitivamente accertata tenuto conto che, come già evidenziato dal giudice di prime cure, il vaglio delle contestazioni che investono la validità ed efficacia dell'accordo divisionale è riservato alla cognizione del giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico degli appellanti in solido tra loro atteso il rigetto dell'impugnazione, spese che vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 in assenza di nota spese secondo lo scaglione da euro
520.001,00 a euro 1.000.000,00 (con riferimento al valore dell'atto impugnato) per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte oltre l'aumento ex art.4 comma 2 dm. 55/2014 in euro 24.064,30 per compensi oltre rimborso forfettario,
IVA se dovuta e CPA . pag. 6/7 Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti degli appellanti in solido tra loro
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.
857/2024 pubblicata il 19 aprile 2024 del Tribunale di Treviso, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna e in persona del Controparte_1 Parte_2 legale rappresentante p.t. in solido tra loro a rifondere a le spese di Controparte_2 lite del presente grado, liquidate in euro 24.064,30 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico degli appellanti e Controparte_1 [...] in persona del legale rappresentante p.t. Parte_2
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio 10 dicembre 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 7/7