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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 13094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13094 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 13942 RG. 2025;
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Sezione lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to L. Angelozzi
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 17 dicembre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara che la parte ricorrente presenta il requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1.10.2025 e condanna l ad erogare alla ricorrente i ratei di CP_1 questa prestazione, con gli interessi legali;
Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna l CP_1 al pagamento della restante parte che liquida in € 750,00, oltre spese, iva e cpa, con distrazione;
Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate CP_1 con separato decreto (RGN. 29130/24).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La CTU del procedimento di ATP ha ritenuto che la parte ricorrente non fosse nella condizione di incapacità assoluta a compiere gli atti quotidiani di vita.
Ora, dall'esame degli atti di causa si evince un andamento ingravescente delle capacità di vita quotidiana dal 2022 al 2024 sia da un punto di vista cognitivo sia motorio (v. documentazione fascicolo ATP).
A questa situazione concorrono anche le numerose patologia artrosiche e cardiologiche (v. documentazione fascicolo ATP).
Pertanto, considerato il carattere ingravescente delle patologie, specie neurologica, e l'insorgere della grave incontinenza nell'ottobre 2025 (v. documentazione prodotta nel novembre 2025), può certamente concludersi per l'incapacità di compiere gli atti quotidiani di vita (almeno) a far data dal 1.10.25.
Le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto (RGN. 29130/24), in via definitiva, debbono essere poste a carico dell' , mentre le spese CP_1 di lite vanno compensate nella misura del 50% in quanto l'accoglimento è parziale, la restante parte, liquidata come in dispositivo, è posta a carico della parte convenuta, secondo la regola generale della soccombenza, con distrazione.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 17 dicembre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Sezione lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to L. Angelozzi
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 17 dicembre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara che la parte ricorrente presenta il requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1.10.2025 e condanna l ad erogare alla ricorrente i ratei di CP_1 questa prestazione, con gli interessi legali;
Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna l CP_1 al pagamento della restante parte che liquida in € 750,00, oltre spese, iva e cpa, con distrazione;
Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate CP_1 con separato decreto (RGN. 29130/24).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La CTU del procedimento di ATP ha ritenuto che la parte ricorrente non fosse nella condizione di incapacità assoluta a compiere gli atti quotidiani di vita.
Ora, dall'esame degli atti di causa si evince un andamento ingravescente delle capacità di vita quotidiana dal 2022 al 2024 sia da un punto di vista cognitivo sia motorio (v. documentazione fascicolo ATP).
A questa situazione concorrono anche le numerose patologia artrosiche e cardiologiche (v. documentazione fascicolo ATP).
Pertanto, considerato il carattere ingravescente delle patologie, specie neurologica, e l'insorgere della grave incontinenza nell'ottobre 2025 (v. documentazione prodotta nel novembre 2025), può certamente concludersi per l'incapacità di compiere gli atti quotidiani di vita (almeno) a far data dal 1.10.25.
Le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto (RGN. 29130/24), in via definitiva, debbono essere poste a carico dell' , mentre le spese CP_1 di lite vanno compensate nella misura del 50% in quanto l'accoglimento è parziale, la restante parte, liquidata come in dispositivo, è posta a carico della parte convenuta, secondo la regola generale della soccombenza, con distrazione.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 17 dicembre 2025. Il Giudice del Lavoro