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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/03/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 596/2021 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1 presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Furcas e dall'avv. Marina Olla per procura generale alle liti, opponente contro
, nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata in Cagliari, Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Emanuele Tanas che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12 marzo 2021, l' ha proposto opposizione avverso il Pt_1
decreto ingiuntivo n. 46/2021 (proc. n. 3386/2020 R.G.) emesso il 15 gennaio 2021 e notificato il successivo 3 febbraio 2021 con il quale il Tribunale di Cagliari in funzione di Giudice del Lavoro aveva ingiunto all'Istituto, in qualità di Gestore del Fondo di Tesoreria, il pagamento in favore della sig.ra della somma complessiva di euro 4.083,00 a titolo di trattamento Controparte_1 di fine rapporto non versato dall'azienda datrice di lavoro (S.F.L. Società Cooperativa) oltre accessori e spese del procedimento, non ritenendo lo stesso dovuto in quanto mancante il presupposto per l'erogazione, ovvero la cessazione effettiva del rapporto di lavoro. si è costituita in giudizio, ribadendo la correttezza della propria pretesa e Controparte_1 contestando l'avverso assunto per cui il rapporto di lavoro sarebbe cessato solo formalmente.
Con le note depositate per l'udienza del 16 febbraio 2022, parte opponente ha dato atto che, nelle more del giudizio, l'opposta, al pari degli altri colleghi della società datrice nella medesima situazione, ha definitivamente cessato il rapporto di lavoro e che il datore di lavoro ha provveduto a indirizzare al Fondo di Tesoreria dichiarazione di incapienza con richiesta di pagamento diretto pagina 1 di 3 verso i lavoratori;
ha quindi chiesto un termine per svolgere un esame in autotutela della domanda.
Parte opposta, con le note depositate per l'udienza del 15 giugno 2022 ha dato atto che l' in Pt_1
data 18 febbraio 2022, ha provveduto a corrispondere in favore della la somma netta di euro CP_1
4.591,44, pari all'importo dell'intero trattamento di fine rapporto maturato dalla ricorrente alle dipendenze della S.F.L. Società Cooperativa, comprensiva anche della somma ingiunta nel decreto opposto, relativa appunto al T.F.R. maturato dall'assunzione al 31 ottobre 2018 (pari alla somma lorda di euro 4.083,36).
Pertanto, l'opposta ha chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere con favore delle spese processuali relative tanto alla fase monitoria quanto al giudizio di opposizione
L' ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo per la Pt_1
compensazione delle spese processuali.
2. Deve quindi ritenersi che sia venuto meno l'interesse delle parti a una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia, e deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 46/2021 oggetto dell'opposizione.
3. In punto di spese, si ritiene opportuno richiamare la giurisprudenza di questo Tribunale che, in vicende analoghe alla presente e riguardanti altri lavoratori dipendenti della S.F.L. soc. coop., ha disposto la parziale compensazione delle spese di lite in ragione di un terzo, avendo riguardo della peculiarità della vicenda sottesa all'emissione del decreto ingiuntivo e alla successiva opposizione
(cfr. sent. 16 giugno 2022, n. 456, est. Dott.ssa sent. 4 novembre 2024, n. 1436/2024, est. Per_1
dott. Carta).
A tal proposito, deve rilevarsi come l' abbia evidenziato che il rapporto di lavoro della Pt_1
ricorrente non poteva ritenersi definitivamente cessato alla data da 31 ottobre 2018, ma che lo stesso fosse proseguito ininterrottamente con la S.F.L. dopo il cambio appalto del novembre 2018
e, altresì, che la S.F.L. soc. coop. avesse continuato a versare le dovute quote di t.f.r. al Fondo di
Tesoreria, omettendo di chiedere la cessazione della precedente posizione assicurativa e l'apertura di una nuova;
infine, deve rilevarsi che la cooperativa aveva provveduto a indirizzare al Fondo di
Tesoreria la dichiarazione di incapienza con richiesta di pagamento diretto del t.f.r. solo dopo la cessazione.
Le modalità di interruzione del rapporto di lavoro e la successiva prosecuzione dell'attività lavorativa da parte dell'opposta con la S.F.L. giustificano quindi la prudenza dell' nel Pt_1 procedere all'erogazione, stante la ritenuta continuità del rapporto di lavoro in ragione della successione di appalto.
pagina 2 di 3 Deve altresì rilevarsi l'evidente estraneità della lavoratrice opposta alla vicenda sottesa, con la conseguenza che la restante parte delle spese del giudizio (nella misura dei due terzi) deve porsi a carico dell' che solo nel corso del giudizio ha riconosciuto la fondatezza della pretesa Pt_1 dell'opposta (cfr. sent. 16 giugno 2022, n. 456, est. Dott.ssa sent. 4 novembre 2024, n. Per_1
1436/2024, est. dott. Carta).
3.1. Per tutte le suesposte ragioni, le spese della fase di opposizione devono essere liquidate come da dispositivo sui valori superiori a quelli minimi, tenuto conto anche dell'importo delle spese riconosciute nel decreto ingiuntivo oggetto di revoca, con riferimento al competente scaglione per le cause di previdenza senza fase istruttoria di valore inferiore a euro 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 46/2021 oggetto dell'opposizione, emesso dal Tribunale di
Cagliari in funzione di giudice del lavoro in data 15 gennaio 2021 (depositato in data 18 gennaio
2021);
- dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione di un terzo e condanna l' a rifondere la restante parte in favore dell'opposta, liquidandola per il residuo in euro Pt_1
1.179,33, oltre rimborso forfettario in ragione del 15 % ed accessori di legge.
Cagliari, 6 marzo 2025
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 596/2021 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1 presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Furcas e dall'avv. Marina Olla per procura generale alle liti, opponente contro
, nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata in Cagliari, Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Emanuele Tanas che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12 marzo 2021, l' ha proposto opposizione avverso il Pt_1
decreto ingiuntivo n. 46/2021 (proc. n. 3386/2020 R.G.) emesso il 15 gennaio 2021 e notificato il successivo 3 febbraio 2021 con il quale il Tribunale di Cagliari in funzione di Giudice del Lavoro aveva ingiunto all'Istituto, in qualità di Gestore del Fondo di Tesoreria, il pagamento in favore della sig.ra della somma complessiva di euro 4.083,00 a titolo di trattamento Controparte_1 di fine rapporto non versato dall'azienda datrice di lavoro (S.F.L. Società Cooperativa) oltre accessori e spese del procedimento, non ritenendo lo stesso dovuto in quanto mancante il presupposto per l'erogazione, ovvero la cessazione effettiva del rapporto di lavoro. si è costituita in giudizio, ribadendo la correttezza della propria pretesa e Controparte_1 contestando l'avverso assunto per cui il rapporto di lavoro sarebbe cessato solo formalmente.
Con le note depositate per l'udienza del 16 febbraio 2022, parte opponente ha dato atto che, nelle more del giudizio, l'opposta, al pari degli altri colleghi della società datrice nella medesima situazione, ha definitivamente cessato il rapporto di lavoro e che il datore di lavoro ha provveduto a indirizzare al Fondo di Tesoreria dichiarazione di incapienza con richiesta di pagamento diretto pagina 1 di 3 verso i lavoratori;
ha quindi chiesto un termine per svolgere un esame in autotutela della domanda.
Parte opposta, con le note depositate per l'udienza del 15 giugno 2022 ha dato atto che l' in Pt_1
data 18 febbraio 2022, ha provveduto a corrispondere in favore della la somma netta di euro CP_1
4.591,44, pari all'importo dell'intero trattamento di fine rapporto maturato dalla ricorrente alle dipendenze della S.F.L. Società Cooperativa, comprensiva anche della somma ingiunta nel decreto opposto, relativa appunto al T.F.R. maturato dall'assunzione al 31 ottobre 2018 (pari alla somma lorda di euro 4.083,36).
Pertanto, l'opposta ha chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere con favore delle spese processuali relative tanto alla fase monitoria quanto al giudizio di opposizione
L' ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo per la Pt_1
compensazione delle spese processuali.
2. Deve quindi ritenersi che sia venuto meno l'interesse delle parti a una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia, e deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 46/2021 oggetto dell'opposizione.
3. In punto di spese, si ritiene opportuno richiamare la giurisprudenza di questo Tribunale che, in vicende analoghe alla presente e riguardanti altri lavoratori dipendenti della S.F.L. soc. coop., ha disposto la parziale compensazione delle spese di lite in ragione di un terzo, avendo riguardo della peculiarità della vicenda sottesa all'emissione del decreto ingiuntivo e alla successiva opposizione
(cfr. sent. 16 giugno 2022, n. 456, est. Dott.ssa sent. 4 novembre 2024, n. 1436/2024, est. Per_1
dott. Carta).
A tal proposito, deve rilevarsi come l' abbia evidenziato che il rapporto di lavoro della Pt_1
ricorrente non poteva ritenersi definitivamente cessato alla data da 31 ottobre 2018, ma che lo stesso fosse proseguito ininterrottamente con la S.F.L. dopo il cambio appalto del novembre 2018
e, altresì, che la S.F.L. soc. coop. avesse continuato a versare le dovute quote di t.f.r. al Fondo di
Tesoreria, omettendo di chiedere la cessazione della precedente posizione assicurativa e l'apertura di una nuova;
infine, deve rilevarsi che la cooperativa aveva provveduto a indirizzare al Fondo di
Tesoreria la dichiarazione di incapienza con richiesta di pagamento diretto del t.f.r. solo dopo la cessazione.
Le modalità di interruzione del rapporto di lavoro e la successiva prosecuzione dell'attività lavorativa da parte dell'opposta con la S.F.L. giustificano quindi la prudenza dell' nel Pt_1 procedere all'erogazione, stante la ritenuta continuità del rapporto di lavoro in ragione della successione di appalto.
pagina 2 di 3 Deve altresì rilevarsi l'evidente estraneità della lavoratrice opposta alla vicenda sottesa, con la conseguenza che la restante parte delle spese del giudizio (nella misura dei due terzi) deve porsi a carico dell' che solo nel corso del giudizio ha riconosciuto la fondatezza della pretesa Pt_1 dell'opposta (cfr. sent. 16 giugno 2022, n. 456, est. Dott.ssa sent. 4 novembre 2024, n. Per_1
1436/2024, est. dott. Carta).
3.1. Per tutte le suesposte ragioni, le spese della fase di opposizione devono essere liquidate come da dispositivo sui valori superiori a quelli minimi, tenuto conto anche dell'importo delle spese riconosciute nel decreto ingiuntivo oggetto di revoca, con riferimento al competente scaglione per le cause di previdenza senza fase istruttoria di valore inferiore a euro 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 46/2021 oggetto dell'opposizione, emesso dal Tribunale di
Cagliari in funzione di giudice del lavoro in data 15 gennaio 2021 (depositato in data 18 gennaio
2021);
- dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione di un terzo e condanna l' a rifondere la restante parte in favore dell'opposta, liquidandola per il residuo in euro Pt_1
1.179,33, oltre rimborso forfettario in ragione del 15 % ed accessori di legge.
Cagliari, 6 marzo 2025
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 3 di 3