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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/12/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
IN Valestra, all'udienza del 9 dicembre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1143/2025 R.G. e vertente
fra
(C.F.: ), nato a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso disgiuntamente dall'Avv. Celeste LISO (C.F. e dall'Avv. Sabino SERNIA;
C.F._2
RICORRENTE
e
(C.F. ), con sede in Roma, in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, per (C.F. CP_2 Controparte_3
), in persona del Dirigente pro – tempore, tutti rappresentati e difesi, ex art. 417 P.IVA_2 bis c.p.c., dal Dott. Francesco GRECO;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 23.4.2025 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe – ha dedotto di aver prestato servizio in qualità di docente supplente temporaneo al servizio del
, stipulando contratti di lavoro a tempo determinato Controparte_1 aventi scadenza contrattuale al 30/06 per le annualità 2018/2019; 2020/2021; 2021/2022;
1 2022/2023; che per tutte le annualità suindicate, il docente, pur avendo maturato giorni di ferie sulla base dei giorni di servizio effettivamente prestati nel corso di ogni anno scolastico, non ha usufruito di alcun giorno di ferie volontario a sua disposizione, in quanto è stata illegittimamente collocato in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni e che i Dirigenti Scolastici non avevano invitato a fruirne o informato che, non fruendone, avrebbe perso il diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva.
Deduceva in diritto: 1) la violazione degli artt. 13, comma 8, e 19 del CCNL 2006-2018. violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, comma 54, della L. n. 228/12 e dell'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/12; 2) la violazione dell'art. 74 del T.U. n. 297/94 e degli artt. 28 e
29 del CCNL del 29/11/2007; 3) la violazione dell'obblio di privilegiare un'interpretazione comunitariamente orientata dell'art. 1, comma 54, della L. n. 228/2012, in combinato disposto con gli artt. 2 e 7 della Direttiva 2003/88 e con l'art. 31 della CDFUE;
4) la violazione dell'art. 2 della Direttiva 2003/88/CE; 5) la violazione del principio di non discriminazione e della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a termine.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava di accertare e dichiarare: 1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per le annualità 2018/2019 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 per effetto della corretta interpretazione della normativa interna (art. 1, comma 55 della legge n. 228/2012) alla luce della Giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle plurime sentenze della Corte di
Cassazione (n. 16715 del 17.06.2024; n. 15415 del 03.06.2024; n. 14268 del 05.05.2022). 2)
Per l'effetto, condannare il al pagamento, in favore del Controparte_1 ricorrente, dell'indennità per le ferie non godute, relativamente al numero di giorni di ferie non fruite, e precisamente 22,5 giorni per il 2018/2019; 21,2 giorni per il 2020/2021; 24,8 giorni per il 2021/2022 e 24,6 giorni per il 2022/2023. 3) Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Si costituiva il , in persona del Ministro in carica, e Controparte_1 domandava di dichiarare la domanda parzialmente prescritta;
nel merito, di respingere la domanda, siccome infondata sia in fatto e diritto;
spese vinte.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 9 dicembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente
2 sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
In via preliminare, deve respingersi l'eccezione di prescrizione avanzata in maniera generica dal resistente, vertendosi in materia d'inadempimento contrattuale, con conseguente CP_1 applicazione del termine ordinario decennale.
Ciò in quanto la Corte di Cassazione ha statuito “L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione” (si veda Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 3021 del 10.02.2020), individuando la decorrenza dalla cessazione del rapporto di lavoro, ed invero, “La prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal prestatore, per non averne goduto nonostante l'invito ad usufruirne;
tale invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il "relax" a cui sono finalizzati e deve contenere l'avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”
(Cass. civ, sez. lav., ordinanza n. 17643 del 20.06.2023).
Passando al merito, è circostanza documentata e non contestata, che parte ricorrente abbia prestato la propria attività con contratto a tempo determinato per gli aa.ss. 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Con il presente giudizio, il lavoratore, non avendo chiesto di fruire dei giorni di ferie durante il periodo di sospensione dalle lezioni e non avendo il Dirigente scolastico invitato a fruirne e non avendolo informato che, in mancanza di fruizione, avrebbe perso il relativo diritto, con il
3 presente giudizio, domanda la condanna del convenuto alla corresponsione CP_1 dell'importo di € 828,93 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per i suddetti anni scolastici.
Sulla questione in esame è intervenuta la Corte di Cassazione che ha statuito, con orientamento costante, che: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche” (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav. Ordinanza n. 16715 del
17.06.2024, nonché Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 28587 del 06.11.2024).
In applicazione dei richiamati principi, ai quali si ritiene di dare continuità, attesa la insussistenza di una presunzione legale di avvenuta fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle attività scolastiche, non avendo l'Amministrazione resistente dedotto e provato di avere invitato il docente con contratto di lavoro a tempo determinato a godere delle ferie, con espresso avviso della perdita, nell'ipotesi della mancata fruizione, del diritto alle ferie stesse e all'indennità sostitutiva, in accoglimento del ricorso, accertato il diritto del ricorrente all'indennità sostitutiva delle ferie in relazione agli anni scolastici gli aa.ss.
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, l'Amministrazione convenuta va condannata alla corresponsione dell'importo complessivo di € 4.111,69 come quantificato dal ricorrente e neanche ritualmente contestato, oltre accessori di legge.
4 3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, tenuto conto del carattere seriale del contenzioso e delle fasi espletate.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 23.4.2025, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie in relazione agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022;
2. condanna il , in persona del in carica, al Controparte_1 CP_2 pagamento dell'importo di € 4.111,69, oltre accessori di legge;
3. condanna il , in persona del in carica, Controparte_1 CP_2 alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 400,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Potenza, 9 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa IN Valestra
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