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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 12415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12415 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro IV
n. 19085/2024 R.a.c.c.
Il giudice designato, dott.ssa Paola Crisanti nella causa
T R A
, , Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , ,
[...] Parte_6 Parte_7 [...]
, rappresentati e difesi dall'Avv. Valerio Parte_8 Parte_9
Femia, elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto legale in Roma, Via
RL IR n. 19, che li rappresenta e difende, in virtù di delega in calce al ricorso;
ricorrenti
E
, presso la Sede Controparte_1
dell'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma in via dei Portoghesi 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario
Emilia Principe, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
resistente
Nonché in Controparte_2
persona del suo legale rapp.te pro-tempore con sede in Roma, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Maria Francesca Granata, elettivamente dom.to presso l'Avvocatura Metropolitana INPS sita in Roma alla Via Cesare Beccaria n. 29 giusta procura generale rilasciata con atto per Notaio Rep. N. 37875 Racc. Persona_1
7313 del 22.03.2024; resistente
oggetto: ricostruzione carriera e differenze retributive
conclusioni delle parti: come in atti;
all'udienza del 2 dicembre 2025 ha pronunciato
S ENTENZA
con motivazione contestuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.5.2024, gli istanti in epigrafe indicati, premesso di essere dipendenti del convenuto a tempo indeterminato con qualifica di CP_1
docente (alcuni) e (altri) assistente amministrativo, esposto che tutti loro, prima dell'immissione in ruolo avevano svolto servizio pre-ruolo in scuole statali, in virtù di plurimi e reiterati contratti di lavoro a tempo determinato, reso noto che, superato il periodo di prova, erano stati confermati in ruolo/servizio, precisato di aver, conseguentemente, presentato al istanza per ottenere la Controparte_1
valutazione dei servizi pregressi per mezzo della ricostruzione di carriera, lamentato che effettuata la ricostruzione della carriera, era stato loro attribuita, a decorrere dalla conferma in ruolo, anzianità di servizio calcolata ai sensi degli artt.485/589 e 489
D.Lgs. 297/94 inferiore a quella effettivamente maturata sulla base del servizio effettivamente svolto, argomentato in merito all'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera per violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, rivendicato il diritto all'integrale riconoscimento del servizio svolto, concludevano chiedendo: “1)Accertare e dichiarare, previa disapplicazione delle ricostruzioni di carriera di ciascun ricorrente (all.1A Pt_1 ; all.2 A;
all. 3 A all. 4A
[...] Parte_2 Parte_2 Parte_3
; all. 5 A;
all. 6A ; all. 7A
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
; all.8 A;
all.9A ; all.10 A
[...] Parte_7 Parte_8 [...]
) il diritto al riconoscimento giuridico economico e previdenziale per intero Pt_9
del servizio di preruolo svolto da ciascun ricorrente presso le scuole pubbliche per tutte le motivazioni meglio spiegate in premessa e per i periodi meglio specificati e individuati in premessa da intendersi qui trascritti: periodo Parte_1
precariato presso scuole pubbliche: dall' a. s. 1999/2000 all' a.s.2008/2009, – Part riconoscimento dell'intero servizio periodo precariato Parte_2
presso scuole pubbliche: dall'a.s.1986/1987 all'a.s.1987/1988 e dall'a.s.1999/2000 all'a.s.2010/2011 – riconoscimento dell'intero servizio RAGOZZINO Pt_2
periodo di precariato presso scuole pubbliche: - nell'a. s.2003/2004 e dall'a.s.2005/2006 all' a. s. 2016/2017 – riconoscimento dell'intero servizio
periodo di precariato presso scuole pubbliche: nell' a. s. Parte_3
1998/1999 e dall'a. s.2000/2001 all' a. s. 2010/2011 e: – riconoscimento dell'intero servizio periodo di precariato presso le scuole pubbliche: Parte_4
dall'a. s. 1997/1998 all'a.s.2007/2008 – riconoscimento dell'intero servizio
FRANCESCA periodo di precariato svolto presso le scuole Parte_5
pubbliche: dall' a. s. 1996/1997 all' a. s. 2006/2007 – riconoscimento dell'intero servizio periodo di precariato svolto presso le scuole Parte_6
pubbliche: dall'a.s.2007/2008 all'a.s.2015/2016 – – riconoscimento dell'intero servizio MENDITTO PATRIZIA periodo di precariato svolto presso le scuole pubbliche: dall' a. s. 2005/2006 all'a.s.2006/2007, dall' all' a. s CP_3
.2015/2016 – riconoscimento dell'intero servizio. periodo Parte_8
di periodo di precariato svolto presso le scuole pubbliche: dall' a. s. 1999/2000 all'
a. s .2010/2011 – riconoscimento dell'intero servizio. periodo di Parte_9
precariato svolto presso le scuole pubbliche nell'a.s.1998/1999 e dall'a.s.2001/2002 all'a.s.2010/2011 – riconoscimento dell'intero servizio. 2) Accertare e dichiarare, in disapplicazione dell'art. 569 D. Lgs 297/1994 e in ossequio al principio di non discriminazione di cui Direttiva Comunitaria n. 1999/70/Ce per tutte le motivazione meglio spiegate in premessa da intendersi qui trascritte, il diritto agli scatti di anzianità pregressi maturati e non attributi in considerazione dell'intero servizio preruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato presso le scuole statali dai ricorrenti , Parte_1 Parte_2 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_6 Parte_7
, , per i periodi sopra
[...] Parte_8 Parte_9
indicati e meglio specificati in premessa da intendersi qui trascritti 3) Accertare e dichiarare, in disapplicazione dell'art. 485 D. Lgs 297/1994 e in ossequio al principio di non discriminazione di cui Direttiva Comunitaria n. 1999/70/Ce per tutte le motivazione meglio spiegate in premessa da intendersi qui trascritte, il diritto agli scatti di anzianità pregressi maturati e non attributi in considerazione dell'intero servizio preruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato presso le scuole statali dalle ricorrenti Parte_10 Parte_5
per i periodi sopra e meglio specificati in premessa da intendersi qui trascritti 4) E per l'effetto condannare l'amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione della carriera con il riconoscimento di tutto quanto sopra con conseguente applicazione del corretto inquadramento giuridico ed economico nonché il diritto alla progressione stipendiale prevista dal CCNL Scuola, nonché adeguamento degli attuali trattamenti stipendiali per tutti i ricorrenti Pt_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_2 Parte_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
5) e per l' effetto condannare l' amministrazione al pagamento delle eventuali differenze retributive maturate per effetto del riconoscimento di quanto sopra, da quantificarsi con separato giudizio per tutti i ricorrenti , Parte_1 [...]
, , Parte_2 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , In via Parte_7 Parte_8 Parte_9 istruttoria, chiede ammettersi CTU contabile al fine della determinazione e quantificazione dell'anzianità giuridica, economica e previdenziale effettivamente spettante a ciascun ricorrente nonché i conseguenziali importi dovuti a titolo di differenze stipendiali, come sopra meglio specificati” con vittoria di spese.
Seppur regolarmente citato si costituiva tardivamente in giudizio il che CP_1
concludeva chiedendo “Dichiarare inammissibile il ricorso per inesistenza della causa petendi;
Respingere il ricorso in quanto del tutto privo di fondamento nei presupposti di fatto e nelle considerazioni in diritto;
Condannare la parte ricorrente
a rifondere all'Amministrazione convenuta le spese del presente giudizio”.
Veniva inoltre integrato il contraddittorio nei confronti dell' che non si costituiva CP_2
in giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
1. Nel merito.
Il giudicante è chiamato pronunciarsi sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
1.1. Occorre in primis ricordare che il giudice di legittimità ha da tempo chiarito come l'applicazione dei principi di cui alla direttiva 1999/70/CE e dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato invocata dai ricorrenti prescinda dal fatto che alcuni di loro abbiano intrattenuto rapporti di lavoro a termine o siano entrati in ruolo in epoca direttiva stessa poiché nel caso di specie si lamenta l'illegittimità di decreti di ricostruzione della carriera adottata dall nella vigenza della Controparte_4
direttiva (Cass. sent. n.31149/2019).
1.2. Né l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES,
UN e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE può essere esclusa per il fatto che i rapporti dedotti in giudizio abbiano ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo di ciascun ricorrente, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 SA Per_2
punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11,
Valenza ed altri, punto 36).
1.3. Riguardo ai ricorrenti e Parte_4 Parte_11
, assunte in ruolo nell'area del personale docente, come chiarito dalla
[...]
più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. L - , sent. n. 3474 del 12/02/2020 conforme a Sez. L. , sent. n. 31149 del 28/11/2019) “a) l'art. 485 del D.Lgs. n.
297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art.489 dello stesso decreto, come integrato dall'art.11, comma 14, della legge n.124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del D.Lgs. n.297/1994 dev'essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.” Rimandando alla chiara ed esaustiva motivazione della nominata sentenza n.31149/2019 con riferimento alle ragioni che hanno indotto la Corte a ritenere illegittima la normativa nazionale di cui dell'art.485 del D.Lgs. n.297/1994 qualora interpretata nel senso che consenta violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, ritiene l'Ufficio di doversi viceversa soffermare sulla verifica in concreto demandata al giudice di merito nella fattispecie al suo esame: ed infatti, nel rispetto delle indicate fasi, perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art.485 D.Lgs. n. 297/1994, che è stato precisato essere disciplina comportante “elementi di sfavore e di favore” per il lavoratore a tempo determinato, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato un insegnante assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini, un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 D.Lgs. n.297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art.485 D.Lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato. Come infatti chiarito dalla
Suprema Corte, nel calcolo dell'anzianità occorre tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali la Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n.117892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio.
Ed allora, osserva l'Ufficio come nel caso di specie la difesa istante non abbia operato il computo di una diversa anzianità di servizio partendo da elementi diversi da quelli in fatto posti a base del decreto di ricostruzione della carriera di ciascun istante e come, anzi, proprio gli anni di servizio attestati dal decreto di ricostruzione carriera, senza operare alcun tipo di aggiunta, siano stati considerati per la base di computo del maggior periodo di anzianità maturato. In altre parole, i periodi coincidono, ciò che cambia è la loro valutazione, secondo parametro a scalare a partire dall'anno successivo al 4° anno per il ministero, senza alcuna riduzione a partire da tale anno per la difesa ricorrente.
Ed allora, occorre rilevare come certamente l'applicazione dell'art.485 D.Lgs. n.
297/1994, da cui il calcolo delle anzianità pre ruolo indicate in ricorso come riconosciute, ha comportato uno svantaggio ai docenti rispetto a quello che sarebbe stato il computo degli anni scolastici lavorati da un docente assunto a tempo indeterminato poiché, a parità di servizio reso, quest'ultimo avrebbe visto riconosciuto un'anzianità maggiore.
1.4 Ciò posto, anche ai restanti ricorrenti, appartenenti al personale amministrativo, non può non applicarsi il seguente principio di diritto statuito dalla Corte di
Cassazione (sentenza del 28/11/2019, n. 31149): “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della
l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto “ab origine” a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
La Suprema Corte traccia allora le linee guida del ragionamento logico giuridico:
“L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.” (Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019, n. 31149).
Nel caso sottoposto al vaglio di questo giudice, il convenuto sul quale CP_1
incombe l'onere di provare l'esistenza delle sopra richiamate “ragioni oggettive” non ha offerto alcuno specifico elemento idoneo ad integrare una qualunque ragione giustificativa dell'accertato trattamento differenziale riservato ai ricorrenti.
Deve pertanto ritenersi fondata la domanda dei ricorrenti nella parte in cui lamentano l'effetto discriminatorio del decreto di ricostruzione di carriera di ciascuno e, quindi, chiedono che la valutazione del periodo lavorativo in preruolo, ai fini giuridici ed economici, sia effettuata senza le decurtazioni previste dalla normativa interna, quindi in maniera piena, non diversamente da quanto previsto per l'omologo personale impiegato con contratti a tempo indeterminato. Ne consegue accertamento del diritto a fini giuridici ed economici ad un'anzianità dei docenti sig.re , Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7
, per come richiesta e la Parte_8 Parte_9
conseguente condanna del al versamento di quanto dovuto per differenze CP_1
retributive.
Deve, quindi, dichiararsi il diritto dei ricorrenti all'integrale riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e dell'attribuzione delle fasce stipendiali.
Quanto alla richiesta di condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive, in assenza di una quantificazione puntuale da parte dei ricorrenti, non può che disporsi una condanna generica dell'Amministrazione resistente, non potendosi evidentemente accogliere la richiesta di espletamento di una consulenza tecnica volta a specificare una domanda svolta in via generica.
Sulle somme oggetto di condanna sono altresì dovuti per legge i contributi omessi, nei limiti della prescrizione.
2. I compensi di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, definitamente pronunciando ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara, previa disapplicazione della ricostruzione di carriera di ciascun ricorrente, il diritto al riconoscimento giuridico economico e previdenziale per intero del servizio di pre ruolo e di ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e dell'attribuzione delle fasce stipendiali e, per l'effetto, condanna l'amministrazione convenuta alla ricostruzione della carriera con applicazione del corretto inquadramento giuridico ed economico previsto per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutesi nel tempo, con conseguente adeguamento dei trattamenti stipendiali in godimento e versamento delle differenze retributive già maturate nonché al pagamento dei relativi contributi non prescritti in favore dell' CP_2
- condanna il , in persona del Ministro pro tempore, alla Controparte_1
refusione a controparte dei compensi di lite liquidati in complessivi € 3.000,00, oltre spese generali, Iva e cpa, da distrarsi;
condanna il ministero convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell' CP_2
che liquida in complessivi euro 1.800,00 oltre accessori se dovuti.
Roma, 2/12/2025 Il Giudice
Dott.ssa Paola Crisanti