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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/11/2025, n. 3075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3075 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2606/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2606/2023 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
AS PA come da procura alle liti in atti
-attore opponente- contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Mariavittoria Maresca come da procura alle liti in atti
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso (come da note d'udienza del 12.11.2025): Parte_1
“- in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, per intervenuto integrale pagamento da parte del Fondo di Garanzia della somma di € 385.000,00; nel merito: A. Accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo, nullità e/o inefficacia della fideiussione prestata da ai sensi dell'art.
4.4 del D.M. Parte_1 23/09/2005 (eccezione di inadempimento); B. Accertare e dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata da Parte_1 ai sensi degli artt. 1938 e 1956 c.c. nonché per la nullità delle clausole
[...] contrastanti con gli artt. 2 comma 2 lett a) della l. 287/1990 e art.101 del TFUE;
C. Accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per mancata prova del credito: valenza meramente indiziaria degli estratti conto e violazione dell'art. 2697 c.c.; D. Accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, la nullità delle clausole che stabiliscono interessi convenzionali in modo indeterminato e/o
1 indeterminabile; delle clausole che prevedono la capitalizzazione degli interessi e/o della commissione di massimo scoperto in modo indeterminato e/o indeterminabile e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
E. In via subordinata, accertare la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante consulenza tecnica d'ufficio. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite in favore del procuratore anticipatario.”
ha così concluso: Controparte_1
“chiede che il Tribunale di Nola voglia:
1) concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non fondandosi l'opposizione su prova scritta;
2) dichiarare inammissibile, improcedibile e/o infondata, per tutte le ragioni innanzi esposte, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta;
3) per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 461/2023 emesso dal Tribunale di Nola l'8.03.2023 e per l'effetto condannare il signor al pagamento in Parte_1 favore della società in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 dell'importo di Euro 368.204,60 comprensivo di interessi liquidati alla data del 31.12.2022, quale residuo debito dovuto per capitale ed interessi del finanziamento n. 612-2406353 sottoscritto in data 29.04.2021 dalla società ora Parte_2 oltre ulteriori interessi legali dal 01.01.2023 sino al saldo effettivo;
CP_2 4) in via subordinata, accertare e dichiarare l'esistenza del credito, già riconosciuto nel decreto ingiuntivo opposto, vantato dalla nei confronti Controparte_1 dell'odierno opponente e, per l'effetto condannare il signor al Parte_1 pagamento in favore della società in persona del legale rapp.te Controparte_1 p.t. dell'importo di Euro 368.204,60 comprensivo di interessi liquidati alla data del 31.12.2022, quale residuo debito dovuto per capitale ed interessi del finanziamento n. 612-2406353 sottoscritto in data 29.04.2021 dalla società ora Parte_2 oltre ulteriori interessi legali dal 01.01.2023 sino al saldo effettivo o alla CP_2 diversa somma che sarà accertata in corso di causa;
5) rigettare tutte le domande formulate dall'opponente perché nulle, inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e sfornite di qualsivoglia prova anche scritta;
6) Condannare l'opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari relativi del giudizio monitorio e del presente giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di citazione in data 20.4.2023 il sig. proponeva opposizione Parte_1 contro il decreto ingiuntivo n. 461/2023 del Tribunale di Nola, con il quale CP_1 aveva chiesto e ottenuto la condanna al pagamento della somma di € 368.204,60 (oltre interessi e spese legali) a carico della società (ora Parte_2 CP_3
), nonché dei signori e personalmente in
[...] Parte_1 Parte_3 qualità di fideiussori.
2 La somma ingiunta derivava da un finanziamento originario di € 385.000,00, concesso da in data 29.4.2021, garantito anche dal Fondo di Garanzia PMI gestito dal CP_1
Mediocredito Centrale (MCC).
L'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto alla stregua di una pluralità di motivi;
eccepiva in particolare: (i) la nullità del decreto ingiuntivo, per la mancata escussione preventiva della garanzia pubblica MCC, obbligatoria ai sensi dell'art.
4.4 del D.M.
23.9.2005, nonché per la violazione del divieto di doppia esposizione debitoria per il fideiussore (verso la banca e verso lo Stato); (ii) la nullità della fideiussione, trattandosi di fideiussione omnibus stipulata prima del contratto di finanziamento in violazione della normativa anticoncorrenziale;
(iii) la mancata prova del credito, essendo gli estratti conto prodotti dalla banca incompleti e non analitici;
(iv) l'indeterminatezza degli interessi, che si fondano su clausole contrattuali indeterminate o indeterminabili, prevedono interessi superiori alla soglia legale e, in ogni casi, sono privi della necessaria indicazione del TAN, TAEG e delle modalità di calcolo;
(v) l'inesattezza del credito, che è illiquido e indeterminato;
(vi) la violazione degli obblighi comunicativi, per non avere la comunicato le variazioni dei CP_4 tassi e delle condizioni contrattuali.
1.2. Si costituiva in giudizio , con comparsa di risposta in data 20.9.2023, CP_1 chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, la condanna del sig. al pagamento dell'importo dovuto di € 368.204,60, oltre interessi e spese. Parte_1
La Banca rilevava di avere concesso alla società un finanziamento di € Parte_2
385.000 in data 29.4.2021 (cfr. doc. 5), garantito da fideiussioni personali di € 500.000 ciascuna rilasciate da e (cfr. docc. 3 e 4). A causa del mancato Pt_1 Parte_3 pagamento di alcune rate, la risolveva il contratto e otteneva da questo Tribunale il CP_4 menzionato decreto ingiuntivo n, 461/23, per € 368.204,60.
La Banca convenuta eccepiva, in particolare, che la fideiussione rilasciata dal sig.
[...] sarebbe valida, in quanto il divieto di doppia garanzia non si applicherebbe alle Pt_1 garanzie personali di persone fisiche, né è stata provata alcuna violazione della normativa anticoncorrenziale. Produceva copiosa documentazione a prova del credito, in particolare il contratto di finanziamento, il piano di ammortamento, gli estratti conto, le fideiussioni personali. Eccepiva altresì la natura non usuraria degli interessi applicabili, e il proprio adempimento agli obblighi comunicativi. Eccepiva l'inammissibilità della CTU contabile, perché esplorativa.
1.3. Con ordinanza in data 29.1.2024, il giudice dichiarava il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di
3 ulteriore istruttoria, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281-sexies c.p.c. che – ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – veniva sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con le predette note scritte, le parti davano entrambe atto dell'intervenuto pagamento da parte del Fondo Garanzia della somma garantita. In particolare:
− il sig. allegava che il Fondo di Garanzia avrebbe corrisposto a Pt_1 CP_1 la somma di € 385.000,00, e precisava di conseguenza le proprie conclusioni;
[...]
− allegava la corresponsione da parte del Fondo di Garanzia dell'intera CP_1 somma garantita pari a € 308.000,00, producendo a prova di tale fatto l'estratto conto aggiornato al 23.10.2025 (all. 1 alla nota del 10.11.2025) e precisando conseguentemente la propria pretesa creditoria in € 87.502,26, vale a dire la somma ingiunta di € 368.204,60, comprensiva degli interessi legali maturati tra l'1.1.2023 e il
31.12.2024, da cui veniva dedotto l'importo pagato dal Fondo pari a € 308.000,00.
Il giudice, preso atto, tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
2. Il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione è stato concesso nei confronti della
[...]
, di e per l'importo di euro 368.204,60, a Controparte_3 Parte_3 Parte_1 titolo di saldo del contratto di finanziamento n. 612/2406353 del 29.4.2021, rilasciato in favore della (ed assistito da fondo pubblico di garanzia), già correntista in forza di CP_2 contratto di conto corrente n. 822971 del 12.11.2015, garantito dalle fideiussioni omnibus del
24.1.2019 rilasciate da e fino alla concorrenza di euro 500.000,00. Pt_1 Parte_3
Va premesso che, nel caso di credito assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia, la garanzia diretta è concessa dal Fondo di garanzia alla Banca o al soggetto finanziatore in misura percentuale rispetto all'importo da questi complessivamente finanziato, e non alle P.M.I. che ricevono l'erogazione del finanziamento, rispetto alle quali il Fondo non assume la posizione di coobbligato solidale ex art. 1292 c.c. In caso di inadempimento delle P.M.I., il soggetto finanziatore (nella specie, ) può rivalersi sul Fondo per gli importi da esso CP_1 garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale ed il Fondo, nell'effettuare il pagamento, acquisisce il diritto a rivalersi sulle P.M.I. inadempienti (nella specie, la
[...]
) per le somme da esso pagate in surroga legale ex art. 1203 c.c. (in Controparte_3 questo senso, Cass., ord. n. 261 del 2022).
Nel caso di specie, emerge indubitabilmente dal predetto contratto di finanziamento del
29.4.2021 (doc. 5 convenuta) che l'importo garantito dal Fondo era pari a € 308.000,00, vale a dire l'80% dell'importo finanziato pari a € 385.000,00. Si deve pertanto ritenere provato che
4 il Fondo abbia pagato a in data 7.4.2025 la somma di € 308.000,00, così come CP_1 risulta dall'estratto conto allegato.
Va invece rigattata, in quanto priva di fondamento e comunque non provata, l'affermazione attorea che il Fondo di garanzia avrebbe in verità pagato alla la somma di € CP_4
385.000,00, essendo inverosimile – oltre che escluso dall'estratto conto in atti – che il Fondo abbia erogato un importo consistentemente superiore a quello garantito e oggetto di escussione da parte della (che, con la missiva del 18.9.2024 prodotta sub doc. 14, CP_4 aveva richiesto al Fondo di garanzia il pagamento della somma di € 304.692,68).
In via preliminare, dunque, occorre dare atto dell'intervenuto pagamento da parte del Fondo della somma di € 308.000,00: da ciò consegue che il decreto ingiuntivo opposto – avente ad oggetto il pagamento dell'intero capitale finanziato – deve essere revocato, e la pretesa creditoria della Banca dovrà essere conseguentemente essere riparametrata nei termini di cui alla nota dell'11.11.2025 (cfr. par. 6).
3. Ciò posto, il presente giudizio è stato instaurato dal solo sig. nella sua Parte_1 qualità di fideiussore di in forza della fideiussione omnibus per Controparte_3
l'importo di € 500.000,00 da lui rilasciata a in data 24.1.2019 (cfr. doc. 4 CP_1 convenuta).
Orbene, a seguito dell'intervenuto pagamento da parte del Fondo di garanzia dell'intera somma garantita (pari, come detto, all'80% del finanziamento), la questione giuridica posta dall'attore circa la validità di una garanzia personale che copra l'intero importo finanziato, e non soltanto la parte di finanziamento non garantita dal Fondo, è divenuta priva di interesse ai fini della decisione.
La domanda della Banca, a seguito della precisazione della sua pretesa creditoria con nota dell'11.11.2025, ha invero ad oggetto soltanto la parte residua del finanziamento e, su di essa, non vi è dubbio che possano essere acquisite garanzie reali, assicurative e bancarie ai sensi dell'art.
4.4 del D.M. 23.9.2005 (purché il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo).
Deve conseguentemente considerarsi pacifico e non contestato che la garanzia personale rilasciata da in favore di , con riferimento alla sola parte del Parte_1 CP_1 finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo, non violi il c.d. divieto di doppia garanzia.
4. Procedendo in ordine logico, va ora affrontata l'eccezione attorea di nullità della fideiussione sub doc. 4 per violazione della normativa antitrust.
5 A tal fine, va ricordato che “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata
è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso deve essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art.2967 c.c.” (Cass.,
n.30818/2018), per cui “compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa”
(Cass.n.13846/2019).
Orbene, nel caso di specie la fideiussione risulta sottoscritta in data 24.1.2019, e, pertanto, si colloca in un periodo successivo rispetto a quello (ottobre 2002 -maggio 2005) oggetto dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia col provvedimento amministrativo n. 55 del
2 maggio 2005. Pertanto, in assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) nei confronti della Società opposta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art.2, comma 2, lettera a) della L. n.287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (artt. 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI), l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula dei contratti di fideiussione grava interamente sul fideiussore (in questo senso, cfr.
Trib. Milano, sent. n. 4220 del 2022 e, da ultimo, Corte d'Appello di Torino, sentenza n. 641 del 10.7.2025).
Nella fattispecie, il sig. non ha adempiuto tale onere probatorio, tenuto conto che Pt_1
l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust risulta formulata in via del tutto generica.
L'eccezione di nullità della fideiussione omnibus del 24.1.2019, prodotta sub doc. 4 convenuta, deve pertanto essere rigettata.
5. Analogamente, devono essere rigettate perché sollevate in via generica le eccezioni di violazione della buona fede da parte dell'Istituto bancario, nonché di usurarietà degli interessi applicati (l'attore non indica né il tasso soglia né i tassi in concreto applicati).
Parimenti infondata è anche l'eccezione di illegittima capitalizzazione, trattandosi di credito azionato nei confronti del garante per il saldo relativo a un rapporto di finanziamento (e non a un rapporto periodico).
6. Ciò posto, la pretesa creditoria vantata da nei confronti del sig. CP_1 [...]
è fondata, e merita accoglimento. Pt_1
6 La Banca convenuta ha prodotto la seguente documentazione a prova del proprio credito nei confronti di : Controparte_3
− il contratto di finanziamento della somma di € 385.000, in favore di del CP_2
29.4.2021 (doc. 5);
− gli estratti conto integrali del conto corrente n. 612/00/822971, da cui risulta l'avvenuta effettiva erogazione delle somme finanziate (doc. 6);
− l'estratto conto ex art. 50 TUB, da cui risulta il quantum debeatur (precisamente, le rate impagate e gli interessi maturati alla data della risoluzione del contratto;
cfr. doc.
10);
− l'estratto conto aggiornato al 23.10.2025, nel quale si dà atto dell'intervenuto pagato della somma di € 308.000,00 da parte del Fondo di garanzia in data 7.4.2025 e si quantifica conseguentemente la pretesa creditoria della in € 87.502,26 (all. 1 CP_4 alla nota del 10.11.2025).
ha altresì provato: CP_1
− la sussistenza di una garanzia fideiussoria prestata da in favore della Parte_1
(oggi ) fino alla concorrenza della Parte_2 CP_2 Controparte_3 somma di € 500.000,00;
− la validità di tale garanzia (cfr. retro par. 4);
− di avere correttamente esercitato la garanzia fideiussoria de quo, trattandosi di garanzia esercitabile dalla Banca “a semplice richiesta scritta” ai sensi dell'art. 6 del contratto.
Alla stregua di quanto sopra, è dunque provato il credito vantata da nei CP_1 confronti di e – per quanto qui interessa – nei confronti del Controparte_3 fideiussore Parte_1
La quantificazione formulata dalla in comparsa di risposta non è stata oggetto di CP_4 specifica contestazione da parte dell'attore, e deve dunque essere considerata provata.
La Banca convenuta ha conseguente il diritto al pagamento della somma ingiunta (€
368.204,60, importo comprensivo di interessi liquidati alla data del 31.12.2022 che costituisce appunto il residuo debito dovuto per capitale ed interessi del finanziamento del 29.4.2021), oltre gli ulteriori interessi legali richiesti dall'1.1.2023 sino al saldo effettivo;
da tale somma andrà dedotto l'importo già versato dal Fondo di garanzia pari a € 308.000,00.
In accoglimento della domanda di parte convenuta, occorre pertanto calcolare gli interessi legali sulla somma ingiunta per il periodo dall'1.1.2023 sino al 7.4.2025 (data di pagamento
7 da parte del Fondo di garanzia), con applicazione del tasso del 5% per l'anno 2023, del 2,5% per l'anno 2024 e del 2% per l'anno 2025 come per legge.
Ne consegue la condanna del sig. al pagamento in favore della della Parte_1 CP_4 somma di € 368.204,60 a titolo di capitale e di € 29.547,15 a titolo di interessi legali, da cui dedurre la somma di € 308.000,00, per un totale complessivo dovuto di € 89.751,75.
7. Le spese del giudizio di merito seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico dell'attore. Esse vengono liquidate come segue, sul valore della causa determinato in base al decisum, atteso il solo parziale accoglimento delle domande risarcitorie (cfr. Cass. 22.3.2022,
n. 9237) e sulla base dei parametri di cui alle nuove tabelle forensi allegati al D.M. 13.8.2022,
n. 147 (scaglione di riferimento per cause di valore tra 52.000,01 e € 260.000), e dunque in totale in € 7.500,00 (fase di studio € 1.200,00; fase introduttiva € 1.000,00; fase di trattazione
€ 3.000,00 e fase decisoria € 2.300,00), oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e
CPA.
Devono ritenersi in esse assorbite le spese della fase monitoria, attesa l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'attore al pagamento nei limiti di cui sopra (cfr. in questo Senso Cass. n. 27949del 30.9.2022, per cui “in tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
− revoca il decreto ingiuntivo n. 641/23 del Tribunale di Nola;
− condanna il sig. al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della complessiva somma di € 89.751,75, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
− condanna il sig. al rimborso integrale delle spese del giudizio in Parte_1 favore di liquidandole in € 7.500,00, oltre spese generali, IVA Controparte_1
e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Nola, 14 novembre 2025
Il Giudice
IZ DR
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2606/2023 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
AS PA come da procura alle liti in atti
-attore opponente- contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Mariavittoria Maresca come da procura alle liti in atti
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso (come da note d'udienza del 12.11.2025): Parte_1
“- in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, per intervenuto integrale pagamento da parte del Fondo di Garanzia della somma di € 385.000,00; nel merito: A. Accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo, nullità e/o inefficacia della fideiussione prestata da ai sensi dell'art.
4.4 del D.M. Parte_1 23/09/2005 (eccezione di inadempimento); B. Accertare e dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata da Parte_1 ai sensi degli artt. 1938 e 1956 c.c. nonché per la nullità delle clausole
[...] contrastanti con gli artt. 2 comma 2 lett a) della l. 287/1990 e art.101 del TFUE;
C. Accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per mancata prova del credito: valenza meramente indiziaria degli estratti conto e violazione dell'art. 2697 c.c.; D. Accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, la nullità delle clausole che stabiliscono interessi convenzionali in modo indeterminato e/o
1 indeterminabile; delle clausole che prevedono la capitalizzazione degli interessi e/o della commissione di massimo scoperto in modo indeterminato e/o indeterminabile e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
E. In via subordinata, accertare la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante consulenza tecnica d'ufficio. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite in favore del procuratore anticipatario.”
ha così concluso: Controparte_1
“chiede che il Tribunale di Nola voglia:
1) concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non fondandosi l'opposizione su prova scritta;
2) dichiarare inammissibile, improcedibile e/o infondata, per tutte le ragioni innanzi esposte, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta;
3) per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 461/2023 emesso dal Tribunale di Nola l'8.03.2023 e per l'effetto condannare il signor al pagamento in Parte_1 favore della società in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 dell'importo di Euro 368.204,60 comprensivo di interessi liquidati alla data del 31.12.2022, quale residuo debito dovuto per capitale ed interessi del finanziamento n. 612-2406353 sottoscritto in data 29.04.2021 dalla società ora Parte_2 oltre ulteriori interessi legali dal 01.01.2023 sino al saldo effettivo;
CP_2 4) in via subordinata, accertare e dichiarare l'esistenza del credito, già riconosciuto nel decreto ingiuntivo opposto, vantato dalla nei confronti Controparte_1 dell'odierno opponente e, per l'effetto condannare il signor al Parte_1 pagamento in favore della società in persona del legale rapp.te Controparte_1 p.t. dell'importo di Euro 368.204,60 comprensivo di interessi liquidati alla data del 31.12.2022, quale residuo debito dovuto per capitale ed interessi del finanziamento n. 612-2406353 sottoscritto in data 29.04.2021 dalla società ora Parte_2 oltre ulteriori interessi legali dal 01.01.2023 sino al saldo effettivo o alla CP_2 diversa somma che sarà accertata in corso di causa;
5) rigettare tutte le domande formulate dall'opponente perché nulle, inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e sfornite di qualsivoglia prova anche scritta;
6) Condannare l'opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari relativi del giudizio monitorio e del presente giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di citazione in data 20.4.2023 il sig. proponeva opposizione Parte_1 contro il decreto ingiuntivo n. 461/2023 del Tribunale di Nola, con il quale CP_1 aveva chiesto e ottenuto la condanna al pagamento della somma di € 368.204,60 (oltre interessi e spese legali) a carico della società (ora Parte_2 CP_3
), nonché dei signori e personalmente in
[...] Parte_1 Parte_3 qualità di fideiussori.
2 La somma ingiunta derivava da un finanziamento originario di € 385.000,00, concesso da in data 29.4.2021, garantito anche dal Fondo di Garanzia PMI gestito dal CP_1
Mediocredito Centrale (MCC).
L'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto alla stregua di una pluralità di motivi;
eccepiva in particolare: (i) la nullità del decreto ingiuntivo, per la mancata escussione preventiva della garanzia pubblica MCC, obbligatoria ai sensi dell'art.
4.4 del D.M.
23.9.2005, nonché per la violazione del divieto di doppia esposizione debitoria per il fideiussore (verso la banca e verso lo Stato); (ii) la nullità della fideiussione, trattandosi di fideiussione omnibus stipulata prima del contratto di finanziamento in violazione della normativa anticoncorrenziale;
(iii) la mancata prova del credito, essendo gli estratti conto prodotti dalla banca incompleti e non analitici;
(iv) l'indeterminatezza degli interessi, che si fondano su clausole contrattuali indeterminate o indeterminabili, prevedono interessi superiori alla soglia legale e, in ogni casi, sono privi della necessaria indicazione del TAN, TAEG e delle modalità di calcolo;
(v) l'inesattezza del credito, che è illiquido e indeterminato;
(vi) la violazione degli obblighi comunicativi, per non avere la comunicato le variazioni dei CP_4 tassi e delle condizioni contrattuali.
1.2. Si costituiva in giudizio , con comparsa di risposta in data 20.9.2023, CP_1 chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, la condanna del sig. al pagamento dell'importo dovuto di € 368.204,60, oltre interessi e spese. Parte_1
La Banca rilevava di avere concesso alla società un finanziamento di € Parte_2
385.000 in data 29.4.2021 (cfr. doc. 5), garantito da fideiussioni personali di € 500.000 ciascuna rilasciate da e (cfr. docc. 3 e 4). A causa del mancato Pt_1 Parte_3 pagamento di alcune rate, la risolveva il contratto e otteneva da questo Tribunale il CP_4 menzionato decreto ingiuntivo n, 461/23, per € 368.204,60.
La Banca convenuta eccepiva, in particolare, che la fideiussione rilasciata dal sig.
[...] sarebbe valida, in quanto il divieto di doppia garanzia non si applicherebbe alle Pt_1 garanzie personali di persone fisiche, né è stata provata alcuna violazione della normativa anticoncorrenziale. Produceva copiosa documentazione a prova del credito, in particolare il contratto di finanziamento, il piano di ammortamento, gli estratti conto, le fideiussioni personali. Eccepiva altresì la natura non usuraria degli interessi applicabili, e il proprio adempimento agli obblighi comunicativi. Eccepiva l'inammissibilità della CTU contabile, perché esplorativa.
1.3. Con ordinanza in data 29.1.2024, il giudice dichiarava il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di
3 ulteriore istruttoria, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281-sexies c.p.c. che – ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – veniva sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con le predette note scritte, le parti davano entrambe atto dell'intervenuto pagamento da parte del Fondo Garanzia della somma garantita. In particolare:
− il sig. allegava che il Fondo di Garanzia avrebbe corrisposto a Pt_1 CP_1 la somma di € 385.000,00, e precisava di conseguenza le proprie conclusioni;
[...]
− allegava la corresponsione da parte del Fondo di Garanzia dell'intera CP_1 somma garantita pari a € 308.000,00, producendo a prova di tale fatto l'estratto conto aggiornato al 23.10.2025 (all. 1 alla nota del 10.11.2025) e precisando conseguentemente la propria pretesa creditoria in € 87.502,26, vale a dire la somma ingiunta di € 368.204,60, comprensiva degli interessi legali maturati tra l'1.1.2023 e il
31.12.2024, da cui veniva dedotto l'importo pagato dal Fondo pari a € 308.000,00.
Il giudice, preso atto, tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
2. Il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione è stato concesso nei confronti della
[...]
, di e per l'importo di euro 368.204,60, a Controparte_3 Parte_3 Parte_1 titolo di saldo del contratto di finanziamento n. 612/2406353 del 29.4.2021, rilasciato in favore della (ed assistito da fondo pubblico di garanzia), già correntista in forza di CP_2 contratto di conto corrente n. 822971 del 12.11.2015, garantito dalle fideiussioni omnibus del
24.1.2019 rilasciate da e fino alla concorrenza di euro 500.000,00. Pt_1 Parte_3
Va premesso che, nel caso di credito assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia, la garanzia diretta è concessa dal Fondo di garanzia alla Banca o al soggetto finanziatore in misura percentuale rispetto all'importo da questi complessivamente finanziato, e non alle P.M.I. che ricevono l'erogazione del finanziamento, rispetto alle quali il Fondo non assume la posizione di coobbligato solidale ex art. 1292 c.c. In caso di inadempimento delle P.M.I., il soggetto finanziatore (nella specie, ) può rivalersi sul Fondo per gli importi da esso CP_1 garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale ed il Fondo, nell'effettuare il pagamento, acquisisce il diritto a rivalersi sulle P.M.I. inadempienti (nella specie, la
[...]
) per le somme da esso pagate in surroga legale ex art. 1203 c.c. (in Controparte_3 questo senso, Cass., ord. n. 261 del 2022).
Nel caso di specie, emerge indubitabilmente dal predetto contratto di finanziamento del
29.4.2021 (doc. 5 convenuta) che l'importo garantito dal Fondo era pari a € 308.000,00, vale a dire l'80% dell'importo finanziato pari a € 385.000,00. Si deve pertanto ritenere provato che
4 il Fondo abbia pagato a in data 7.4.2025 la somma di € 308.000,00, così come CP_1 risulta dall'estratto conto allegato.
Va invece rigattata, in quanto priva di fondamento e comunque non provata, l'affermazione attorea che il Fondo di garanzia avrebbe in verità pagato alla la somma di € CP_4
385.000,00, essendo inverosimile – oltre che escluso dall'estratto conto in atti – che il Fondo abbia erogato un importo consistentemente superiore a quello garantito e oggetto di escussione da parte della (che, con la missiva del 18.9.2024 prodotta sub doc. 14, CP_4 aveva richiesto al Fondo di garanzia il pagamento della somma di € 304.692,68).
In via preliminare, dunque, occorre dare atto dell'intervenuto pagamento da parte del Fondo della somma di € 308.000,00: da ciò consegue che il decreto ingiuntivo opposto – avente ad oggetto il pagamento dell'intero capitale finanziato – deve essere revocato, e la pretesa creditoria della Banca dovrà essere conseguentemente essere riparametrata nei termini di cui alla nota dell'11.11.2025 (cfr. par. 6).
3. Ciò posto, il presente giudizio è stato instaurato dal solo sig. nella sua Parte_1 qualità di fideiussore di in forza della fideiussione omnibus per Controparte_3
l'importo di € 500.000,00 da lui rilasciata a in data 24.1.2019 (cfr. doc. 4 CP_1 convenuta).
Orbene, a seguito dell'intervenuto pagamento da parte del Fondo di garanzia dell'intera somma garantita (pari, come detto, all'80% del finanziamento), la questione giuridica posta dall'attore circa la validità di una garanzia personale che copra l'intero importo finanziato, e non soltanto la parte di finanziamento non garantita dal Fondo, è divenuta priva di interesse ai fini della decisione.
La domanda della Banca, a seguito della precisazione della sua pretesa creditoria con nota dell'11.11.2025, ha invero ad oggetto soltanto la parte residua del finanziamento e, su di essa, non vi è dubbio che possano essere acquisite garanzie reali, assicurative e bancarie ai sensi dell'art.
4.4 del D.M. 23.9.2005 (purché il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo).
Deve conseguentemente considerarsi pacifico e non contestato che la garanzia personale rilasciata da in favore di , con riferimento alla sola parte del Parte_1 CP_1 finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo, non violi il c.d. divieto di doppia garanzia.
4. Procedendo in ordine logico, va ora affrontata l'eccezione attorea di nullità della fideiussione sub doc. 4 per violazione della normativa antitrust.
5 A tal fine, va ricordato che “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata
è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso deve essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art.2967 c.c.” (Cass.,
n.30818/2018), per cui “compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa”
(Cass.n.13846/2019).
Orbene, nel caso di specie la fideiussione risulta sottoscritta in data 24.1.2019, e, pertanto, si colloca in un periodo successivo rispetto a quello (ottobre 2002 -maggio 2005) oggetto dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia col provvedimento amministrativo n. 55 del
2 maggio 2005. Pertanto, in assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) nei confronti della Società opposta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art.2, comma 2, lettera a) della L. n.287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (artt. 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI), l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula dei contratti di fideiussione grava interamente sul fideiussore (in questo senso, cfr.
Trib. Milano, sent. n. 4220 del 2022 e, da ultimo, Corte d'Appello di Torino, sentenza n. 641 del 10.7.2025).
Nella fattispecie, il sig. non ha adempiuto tale onere probatorio, tenuto conto che Pt_1
l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust risulta formulata in via del tutto generica.
L'eccezione di nullità della fideiussione omnibus del 24.1.2019, prodotta sub doc. 4 convenuta, deve pertanto essere rigettata.
5. Analogamente, devono essere rigettate perché sollevate in via generica le eccezioni di violazione della buona fede da parte dell'Istituto bancario, nonché di usurarietà degli interessi applicati (l'attore non indica né il tasso soglia né i tassi in concreto applicati).
Parimenti infondata è anche l'eccezione di illegittima capitalizzazione, trattandosi di credito azionato nei confronti del garante per il saldo relativo a un rapporto di finanziamento (e non a un rapporto periodico).
6. Ciò posto, la pretesa creditoria vantata da nei confronti del sig. CP_1 [...]
è fondata, e merita accoglimento. Pt_1
6 La Banca convenuta ha prodotto la seguente documentazione a prova del proprio credito nei confronti di : Controparte_3
− il contratto di finanziamento della somma di € 385.000, in favore di del CP_2
29.4.2021 (doc. 5);
− gli estratti conto integrali del conto corrente n. 612/00/822971, da cui risulta l'avvenuta effettiva erogazione delle somme finanziate (doc. 6);
− l'estratto conto ex art. 50 TUB, da cui risulta il quantum debeatur (precisamente, le rate impagate e gli interessi maturati alla data della risoluzione del contratto;
cfr. doc.
10);
− l'estratto conto aggiornato al 23.10.2025, nel quale si dà atto dell'intervenuto pagato della somma di € 308.000,00 da parte del Fondo di garanzia in data 7.4.2025 e si quantifica conseguentemente la pretesa creditoria della in € 87.502,26 (all. 1 CP_4 alla nota del 10.11.2025).
ha altresì provato: CP_1
− la sussistenza di una garanzia fideiussoria prestata da in favore della Parte_1
(oggi ) fino alla concorrenza della Parte_2 CP_2 Controparte_3 somma di € 500.000,00;
− la validità di tale garanzia (cfr. retro par. 4);
− di avere correttamente esercitato la garanzia fideiussoria de quo, trattandosi di garanzia esercitabile dalla Banca “a semplice richiesta scritta” ai sensi dell'art. 6 del contratto.
Alla stregua di quanto sopra, è dunque provato il credito vantata da nei CP_1 confronti di e – per quanto qui interessa – nei confronti del Controparte_3 fideiussore Parte_1
La quantificazione formulata dalla in comparsa di risposta non è stata oggetto di CP_4 specifica contestazione da parte dell'attore, e deve dunque essere considerata provata.
La Banca convenuta ha conseguente il diritto al pagamento della somma ingiunta (€
368.204,60, importo comprensivo di interessi liquidati alla data del 31.12.2022 che costituisce appunto il residuo debito dovuto per capitale ed interessi del finanziamento del 29.4.2021), oltre gli ulteriori interessi legali richiesti dall'1.1.2023 sino al saldo effettivo;
da tale somma andrà dedotto l'importo già versato dal Fondo di garanzia pari a € 308.000,00.
In accoglimento della domanda di parte convenuta, occorre pertanto calcolare gli interessi legali sulla somma ingiunta per il periodo dall'1.1.2023 sino al 7.4.2025 (data di pagamento
7 da parte del Fondo di garanzia), con applicazione del tasso del 5% per l'anno 2023, del 2,5% per l'anno 2024 e del 2% per l'anno 2025 come per legge.
Ne consegue la condanna del sig. al pagamento in favore della della Parte_1 CP_4 somma di € 368.204,60 a titolo di capitale e di € 29.547,15 a titolo di interessi legali, da cui dedurre la somma di € 308.000,00, per un totale complessivo dovuto di € 89.751,75.
7. Le spese del giudizio di merito seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico dell'attore. Esse vengono liquidate come segue, sul valore della causa determinato in base al decisum, atteso il solo parziale accoglimento delle domande risarcitorie (cfr. Cass. 22.3.2022,
n. 9237) e sulla base dei parametri di cui alle nuove tabelle forensi allegati al D.M. 13.8.2022,
n. 147 (scaglione di riferimento per cause di valore tra 52.000,01 e € 260.000), e dunque in totale in € 7.500,00 (fase di studio € 1.200,00; fase introduttiva € 1.000,00; fase di trattazione
€ 3.000,00 e fase decisoria € 2.300,00), oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e
CPA.
Devono ritenersi in esse assorbite le spese della fase monitoria, attesa l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'attore al pagamento nei limiti di cui sopra (cfr. in questo Senso Cass. n. 27949del 30.9.2022, per cui “in tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
− revoca il decreto ingiuntivo n. 641/23 del Tribunale di Nola;
− condanna il sig. al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della complessiva somma di € 89.751,75, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
− condanna il sig. al rimborso integrale delle spese del giudizio in Parte_1 favore di liquidandole in € 7.500,00, oltre spese generali, IVA Controparte_1
e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Nola, 14 novembre 2025
Il Giudice
IZ DR
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