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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAINO AURELIO, Presidente
SGAMBATI GIOVANNI, Relatore
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 206/2023 depositato il 28/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620220005597866000 IRPEF-ALTRO 2016
- COM.IRREGOLARIT n. 0010411917671 IRES-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti e vebali di causa.
Resistente/Appellato: Come in atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, Ricorrente_1 S.r.l., con sede in Follo (SP), ha impugnato la cartella di pagamento n. 05620220005597866000 emessa ex artt. 36bis/36ter e notificata in data 31.1.2023 relativa all'anno d'imposta 2016 e per l'effetto la sottostante comunicazione di irregolarità n. 001041191767, deducendo motivi in fatto e in diritto a sostegno del ricorso, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
-
L'ufficio, costituendosi in giudizio ha resistito al ricorso, ribadendo la legittimità del proprio operato ed ha concluso chiedendo la reiezione del ricorso ritenendo fondate le proprie argomentazioni rese nelle controdeduzioni.
-
Radicatosi il contraddittorio, svolta la fase cautelare, alla fissata udienza di discussione le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti.
Dopo la discussione, la Corte ha trattenuto il procedimento in decisione.
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
La rappresentazione dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della ricorrente ha trovato un'importante conferma nella sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria n. 633/2025, la quale ha annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2013, su cui si basa la cartella di pagamento impugnata in questa sede.
Tale sentenza ha confermato la corretta rappresentazione contabile delle vicende d'esercizio, mediante esposizione di una perdita effettivamente verificatasi nell'anno d'imposta 2013 e non registrata immediatamente per esigenze di rating bancario. In particolare, è stato considerato preminente il diritto della ricorrente di portare in diminuzione del reddito perdite, debitamente documentate, su crediti precedenti divenuti inesigibili, come quelli vantati verso imprese sottoposte a procedure concorsuali.
Conseguentemente, l'atto impugnato deve essere annullato, risultando dimostrata la legittimità della variazione in diminuzione dei redditi operata dalla ricorrente per l'anno d'imposta 2013 e la conseguente legittimità della quota di perdita utilizzata negli anni 2017 e 2018 per i quali è causa, fino alla concorrenza del reddito altrimenti prodotto, nella percentuale consentita ex lege, stante l'effettività degli ingenti insoluti patiti dalla ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che la fattispecie possa essere decisa in conformità con l'orientamento espresso in contestuali decisioni che hanno riguardato distinte analoghe cartelle di pagamento emesse dall'Ufficio sulla base dei medesimi presupposti, ma in relazione ad altri anni di imposta.
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
La rappresentazione dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della ricorrente ha trovato un'importante conferma nella sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria n. 633/2025, la quale ha annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2013, su cui si basa la cartella di pagamento impugnata in questa sede.
Tale sentenza ha confermato la corretta rappresentazione contabile delle vicende d'esercizio, mediante esposizione di una perdita effettivamente verificatasi nell'anno d'imposta 2013 e non registrata immediatamente per esigenze di rating bancario. In particolare, è stato considerato preminente il diritto della ricorrente di portare in diminuzione del reddito perdite, debitamente documentate, su crediti precedenti divenuti inesigibili, come quelli vantati verso imprese sottoposte a procedure concorsuali.
Conseguentemente, l'atto impugnato deve essere annullato, risultando dimostrata la legittimità della variazione in diminuzione dei redditi operata dalla ricorrente per l'anno d'imposta 2013 e la conseguente legittimità della quota di perdita utilizzata negli anni 2017 e 2018 per i quali è causa, fino alla concorrenza del reddito altrimenti prodotto, nella percentuale consentita ex lege, stante l'effettività degli ingenti insoluti patiti dalla ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l'atto impugnato e condanna l'ufficio a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in euro
1.500,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAINO AURELIO, Presidente
SGAMBATI GIOVANNI, Relatore
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 206/2023 depositato il 28/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620220005597866000 IRPEF-ALTRO 2016
- COM.IRREGOLARIT n. 0010411917671 IRES-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti e vebali di causa.
Resistente/Appellato: Come in atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, Ricorrente_1 S.r.l., con sede in Follo (SP), ha impugnato la cartella di pagamento n. 05620220005597866000 emessa ex artt. 36bis/36ter e notificata in data 31.1.2023 relativa all'anno d'imposta 2016 e per l'effetto la sottostante comunicazione di irregolarità n. 001041191767, deducendo motivi in fatto e in diritto a sostegno del ricorso, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
-
L'ufficio, costituendosi in giudizio ha resistito al ricorso, ribadendo la legittimità del proprio operato ed ha concluso chiedendo la reiezione del ricorso ritenendo fondate le proprie argomentazioni rese nelle controdeduzioni.
-
Radicatosi il contraddittorio, svolta la fase cautelare, alla fissata udienza di discussione le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti.
Dopo la discussione, la Corte ha trattenuto il procedimento in decisione.
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
La rappresentazione dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della ricorrente ha trovato un'importante conferma nella sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria n. 633/2025, la quale ha annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2013, su cui si basa la cartella di pagamento impugnata in questa sede.
Tale sentenza ha confermato la corretta rappresentazione contabile delle vicende d'esercizio, mediante esposizione di una perdita effettivamente verificatasi nell'anno d'imposta 2013 e non registrata immediatamente per esigenze di rating bancario. In particolare, è stato considerato preminente il diritto della ricorrente di portare in diminuzione del reddito perdite, debitamente documentate, su crediti precedenti divenuti inesigibili, come quelli vantati verso imprese sottoposte a procedure concorsuali.
Conseguentemente, l'atto impugnato deve essere annullato, risultando dimostrata la legittimità della variazione in diminuzione dei redditi operata dalla ricorrente per l'anno d'imposta 2013 e la conseguente legittimità della quota di perdita utilizzata negli anni 2017 e 2018 per i quali è causa, fino alla concorrenza del reddito altrimenti prodotto, nella percentuale consentita ex lege, stante l'effettività degli ingenti insoluti patiti dalla ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che la fattispecie possa essere decisa in conformità con l'orientamento espresso in contestuali decisioni che hanno riguardato distinte analoghe cartelle di pagamento emesse dall'Ufficio sulla base dei medesimi presupposti, ma in relazione ad altri anni di imposta.
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
La rappresentazione dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della ricorrente ha trovato un'importante conferma nella sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria n. 633/2025, la quale ha annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2013, su cui si basa la cartella di pagamento impugnata in questa sede.
Tale sentenza ha confermato la corretta rappresentazione contabile delle vicende d'esercizio, mediante esposizione di una perdita effettivamente verificatasi nell'anno d'imposta 2013 e non registrata immediatamente per esigenze di rating bancario. In particolare, è stato considerato preminente il diritto della ricorrente di portare in diminuzione del reddito perdite, debitamente documentate, su crediti precedenti divenuti inesigibili, come quelli vantati verso imprese sottoposte a procedure concorsuali.
Conseguentemente, l'atto impugnato deve essere annullato, risultando dimostrata la legittimità della variazione in diminuzione dei redditi operata dalla ricorrente per l'anno d'imposta 2013 e la conseguente legittimità della quota di perdita utilizzata negli anni 2017 e 2018 per i quali è causa, fino alla concorrenza del reddito altrimenti prodotto, nella percentuale consentita ex lege, stante l'effettività degli ingenti insoluti patiti dalla ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l'atto impugnato e condanna l'ufficio a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in euro
1.500,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.